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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4602 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7975/2022 R.G., chiamata all'udienza dell'1/12/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
, e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
rappresentati e difesi, in forza di procura a margine del ricorso, dall'Avv. C. De
[...]
Cesare e dall'Avv. G. De Cesare
Ricorrente
CONTRO
- in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. E. Castellaneta
Resistente
Oggetto: aggravamento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 20/7/2022, premesso di essere stato Persona_1 riconosciuto dall' portatore di danno biologico complessivo nella misura del CP_1
15%, in ragione di infortuni e malattie professionali preesistenti, giusta provvedimento del 12/3/2018, esponeva di aver presentato, in data 30/11/2021, domanda di aggravamento e deduceva che l'Istituto, con nota del 10/3/2022, confermava la valutazione del 15%.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, adiva il Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro, chiedendo che fosse accertato che, in conseguenza degli infortuni e delle malattie subiti, il ricorrente è portatore di danno biologico permanente complessivo nella misura del 18% ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna dell' al pagamento della rendita spettante, con vittoria delle spese di CP_1 lite da distrarsi.
Si costituiva l , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. CP_1
Con atto depositato in data 18/10/2024, si costituivano in giudizio , Parte_1 [...]
e in qualità di eredi di deceduto nelle Pt_2 Parte_3 Persona_1 more della fissazione dell'udienza di conferimento dell'incarico peritale.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e depositato il relativo elaborato, all'odierna udienza, sostituita con lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
All'esito della disposta CTU, il consulente, specialista in medicina del lavoro, ha così attestato: “CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI:
Sulla base della documentazione agli atti e dei rilievi anamnestici si pone la seguente diagnosi:
“Grave artrosi scapolo-omerale bilaterale in paziente con lesione massiva della cuffia dei rotatori a ds”
Il sig. , in seguito all'infortunio del 2018, aveva riportato un trauma della spalla Per_1 destra per cui gli erano stati riconosciuti postumi che, unitamente a preesistenze già riconosciute dall' , avevano determinato un danno biologico del 15%. CP_1
Gli accertamenti allegati alla richiesta di revisione, evidenziano un peggioramento dei fenomeni cronico degenerativi delle spalle, bilateralmente, oltre alla lesione massiva della cuffia dei rotatori a ds.
Certamente questi fenomeni sono attribuibili ad un fisiologico invecchiamento del paziente (75enne al tempo delle suddette verifiche) anche se, la massiva lesione della cuffia dei rotatori, derivante dall'infortunio del 2018, e la continua esposizione a rischi che incidono , funzionalmente, a questi livelli, possano aver contribuito a determinare un peggioramento della situazione clinico-funzionale.
Pag. 2 di 4 In quest'ottica, il danno biologico derivante da “Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”, trattandosi di una lesione “massiva”, si valuta sulla base della suddetta voce tabellare 227, nella misura del 4%. Per quanto concerne la valutazione funzionale invece, questa è stata già riconosciuta dall' CP_1 con riferimento alla voce tabella re224 e una valutazione dl 3%, che ritengo equa in considerazione degli esami obiettivi disponibili.
Alla luce di queste considerazioni e sulla base del carteggio sanitario disponibile ed applicando le formule di rito, si conclude che il sig. era affetto da Persona_1 postumi di infortuni e malattie professionali per un danno complessivo del 16% con decorrenza dalla data della domanda di revisione del 30.11.21, con riferimento alla documentazione agli atti”.
Alla luce di tali conclusioni, da cui non vi è motivo di discostarsi, ritenendo questo
Giudicante che l'elaborato peritale sia stato accurato, approfondito, perfettamente logico dal punto di vista conseguenziale, oltre che immune da censure sul versante medico legale, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto ad ottenere la rendita in ragione del danno biologico permanente pari al 16% per effetto dell'aggravamento della menomazione dell'integrità psicofisica a suo tempo riconosciutagli.
In ordine alle spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio, si reputa equo compensare le stesse in misura della metà e di porre la restante metà, che si liquida in euro 1.400,00,
a carico dell' , con distrazione;
le spese di Ctu vengono poste a carico di . CP_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 20/7/2022 da , e in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di nei confronti di , in persona del Direttore Persona_1 CP_1
Regionale pro tempore, così provvede: dichiara il diritto di alla liquidazione di una rendita corrispondente Persona_1 ad un'inabilità permanente del 16% dalla data di presentazione della domanda di revisione (30/11/2021) e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre CP_1 interessi legali sino al soddisfo;
Pag. 3 di 4 compensa le spese di lite in misura della metà e pone, a carico dell' , la restante CP_1 metà che liquida in € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto.
Bari, 1/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7975/2022 R.G., chiamata all'udienza dell'1/12/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
, e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
rappresentati e difesi, in forza di procura a margine del ricorso, dall'Avv. C. De
[...]
Cesare e dall'Avv. G. De Cesare
Ricorrente
CONTRO
- in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. E. Castellaneta
Resistente
Oggetto: aggravamento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 20/7/2022, premesso di essere stato Persona_1 riconosciuto dall' portatore di danno biologico complessivo nella misura del CP_1
15%, in ragione di infortuni e malattie professionali preesistenti, giusta provvedimento del 12/3/2018, esponeva di aver presentato, in data 30/11/2021, domanda di aggravamento e deduceva che l'Istituto, con nota del 10/3/2022, confermava la valutazione del 15%.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, adiva il Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro, chiedendo che fosse accertato che, in conseguenza degli infortuni e delle malattie subiti, il ricorrente è portatore di danno biologico permanente complessivo nella misura del 18% ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna dell' al pagamento della rendita spettante, con vittoria delle spese di CP_1 lite da distrarsi.
Si costituiva l , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. CP_1
Con atto depositato in data 18/10/2024, si costituivano in giudizio , Parte_1 [...]
e in qualità di eredi di deceduto nelle Pt_2 Parte_3 Persona_1 more della fissazione dell'udienza di conferimento dell'incarico peritale.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e depositato il relativo elaborato, all'odierna udienza, sostituita con lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
All'esito della disposta CTU, il consulente, specialista in medicina del lavoro, ha così attestato: “CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI:
Sulla base della documentazione agli atti e dei rilievi anamnestici si pone la seguente diagnosi:
“Grave artrosi scapolo-omerale bilaterale in paziente con lesione massiva della cuffia dei rotatori a ds”
Il sig. , in seguito all'infortunio del 2018, aveva riportato un trauma della spalla Per_1 destra per cui gli erano stati riconosciuti postumi che, unitamente a preesistenze già riconosciute dall' , avevano determinato un danno biologico del 15%. CP_1
Gli accertamenti allegati alla richiesta di revisione, evidenziano un peggioramento dei fenomeni cronico degenerativi delle spalle, bilateralmente, oltre alla lesione massiva della cuffia dei rotatori a ds.
Certamente questi fenomeni sono attribuibili ad un fisiologico invecchiamento del paziente (75enne al tempo delle suddette verifiche) anche se, la massiva lesione della cuffia dei rotatori, derivante dall'infortunio del 2018, e la continua esposizione a rischi che incidono , funzionalmente, a questi livelli, possano aver contribuito a determinare un peggioramento della situazione clinico-funzionale.
Pag. 2 di 4 In quest'ottica, il danno biologico derivante da “Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”, trattandosi di una lesione “massiva”, si valuta sulla base della suddetta voce tabellare 227, nella misura del 4%. Per quanto concerne la valutazione funzionale invece, questa è stata già riconosciuta dall' CP_1 con riferimento alla voce tabella re224 e una valutazione dl 3%, che ritengo equa in considerazione degli esami obiettivi disponibili.
Alla luce di queste considerazioni e sulla base del carteggio sanitario disponibile ed applicando le formule di rito, si conclude che il sig. era affetto da Persona_1 postumi di infortuni e malattie professionali per un danno complessivo del 16% con decorrenza dalla data della domanda di revisione del 30.11.21, con riferimento alla documentazione agli atti”.
Alla luce di tali conclusioni, da cui non vi è motivo di discostarsi, ritenendo questo
Giudicante che l'elaborato peritale sia stato accurato, approfondito, perfettamente logico dal punto di vista conseguenziale, oltre che immune da censure sul versante medico legale, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto ad ottenere la rendita in ragione del danno biologico permanente pari al 16% per effetto dell'aggravamento della menomazione dell'integrità psicofisica a suo tempo riconosciutagli.
In ordine alle spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio, si reputa equo compensare le stesse in misura della metà e di porre la restante metà, che si liquida in euro 1.400,00,
a carico dell' , con distrazione;
le spese di Ctu vengono poste a carico di . CP_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 20/7/2022 da , e in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di nei confronti di , in persona del Direttore Persona_1 CP_1
Regionale pro tempore, così provvede: dichiara il diritto di alla liquidazione di una rendita corrispondente Persona_1 ad un'inabilità permanente del 16% dalla data di presentazione della domanda di revisione (30/11/2021) e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre CP_1 interessi legali sino al soddisfo;
Pag. 3 di 4 compensa le spese di lite in misura della metà e pone, a carico dell' , la restante CP_1 metà che liquida in € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto.
Bari, 1/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 4 di 4