Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 06.5.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10766/2024 R.G., a cui è stata riunita quella n. 5594/2023 R.G. relativa alla precedente fase di TP
TR
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Sara Parte_1
Santochirico e Alessandro Faggiano
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.3.2023 (al quale veniva assegnato il n. 5594/2023 R.G.) parte ricorrente, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione di invalidità civile o in subordine all'assegno di invalidità civile sulla base della domanda CP_ amministrativa inoltrata all' il 22.9.2022.
Lamentava che la Commissione Medica l'aveva valutato invalido “solo” nella misura del 67%.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. , sulla base della visita dallo stesso effettuata il Persona_1
21/11/2023, concludeva la sua relazione, ritenendo che il ricorrente è invalido nella misura del 93% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 7.5.2024 (al quale veniva assegnato il n. 10766/2024 R.G.), proponeva rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario di cui alla pensione di invalidità civile, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Disposta la riunione della causa relativa alla precedente fase di TPO a quella in esame, è stata disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica medico-legale.
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In primo luogo, deve evidenziarsi alcuna opposizione è stata presentata in relazione al requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile ritenuto sussistente dalla domanda amministrativa del 22.9.2022 da parte del ctu nominato nella precedente fase di TP.
L'unica opposizione, infatti, è quella in esame proposta dal ricorrente, il quale ritiene di essere inabile dalla domanda amministrativa.
Ciò posto, l'opposizione è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. , ha di fatto confermato la Persona_2 valutazione resa dal primo ctu (dott. ), ma ha rilevato che successivamente Persona_1 all'accertamento espletato da parte di quest'ultimo, le condizioni di salute del ricorrente si sono aggravate e che a decorrere dal gennaio 2024 lo stesso è invalido nella misura del
100%.
Quanto alla retrodatazione della percentuale del 100%, nella relazione di consulenza si legge: “Riguardo al quesito sulla retrodatazione del complesso invalidante, appare equo fissare la stessa al 01 gennaio 2024 (ovvero antecedente di un anno la data della visita medico legale), in considerazione della natura cronica ed evolutiva delle patologie riscontrate, dalla presenza di documentazione sanitaria agli atti, non tale da comportare il riconoscimento del complesso invalidante attualmente riscontrato, in epoca antecedente.
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliare del giudice, in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rimanda per relationem, vanno pienamente condivise.
Deve, pertanto, concludersi per la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa del 22.9.2022, nonché di quello di cui alla pensione di invalidità civile con decorrenza dal 1° gennaio
2024.
Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto del riconoscimento dell'assegno di invalidità CP_ civile fin dalla domanda amministrativa, e non potendo ritenersi che l' abbia in alcun modo dato causa all'instaurazione del giudizio di opposizione - visto che è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario di cui alla pensione di inabilità civile a decorrere da data successiva alla visita effettuata dal ctu nella fase di TP (oltre che alla domanda amministrativa e alla visita espletata dalla commissione medica), le stesse vengono riconosciute esclusivamente con riferimento alla fase di TP, mentre per la restante parte vengono integralmente compensate.
CP_ A carico dell' inoltre, (anche tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti), vengono poste quelle relative alle consulenze tecniche d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa del 22.9.2022, nonché di quello di cui alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal 1° gennaio 2024;
2 CP_ b) condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite relative alla fase di TP, che liquida in € 1.170,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
b) compensa nel resto le spese di lite tra le parti;
CP_ c) pone a carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche liquidate con separati decreti.
In Napoli, 6.5.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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