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Articolo 3 della Legge 28 marzo 1968, n. 416
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Legge 28 marzo 1968, n. 416
Articolo 3 della Legge 28 marzo 1968, n. 416
Versione
3 maggio 1968
Art. 3.
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 10 gennaio 1968.
Entrata in vigore il 3 maggio 1968
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