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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2134/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2134/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce Parte_1
all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Nappo Ciro elettivamente domiciliato in S. Anastasia (Na) alla Via Roma n. 69 presso lo studio dell'avv. Gammella Giacomo
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Blandino Leonardo elettivamente domiciliato in Durazzano alla Via San Pietro, n. 5 presso lo studio dell'avv. Cecchetti Carmen Rosita
CONVENUTO
NONCHE'
e per essa in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di intervento dagli avv.ti Pesenti Marco e Santoro Paola elettivamente domiciliati in Terzigno alla Via Avini n. 74 presso lo studio dell'avv. Laviano Ciro INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 103/2018, emesso dal Tribunale di Nola, in data 09.01.2018 con il quale veniva ingiunto a il pagamento Parte_1
della somma complessiva di €. 24.682,62 oltre spese, diritti ed onorari della procedura monitoria.
In particolare, la parte opposta, in sede monitoria, ingiungeva all'odierno opponente, il pagamento della somma di €24.682,62, in virtù del contratto di finanziamento n.
5732157, dallo stesso stipulato in data 24.03.2005 con la Controparte_4
[...]
Aggiungeva che, in data 15.03.2014, cedeva il credito Controparte_4
a per la gestione e il recupero del credito. Controparte_1
In sede di opposizione, l'opponente disconosceva il contratto di finanziamento prodotto e le relative sottoscrizioni ivi apposte e proponeva le eccezioni di cui all'atto di citazione.
Evidenziava, inoltre, come la somma richiesta in sede monitoria non fosse dovuta, in quanto frutto dell'applicazione di un tasso di interesse assolutamente illegittimo.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, proponendo le eccezioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale deferito dall'opposto all'opponente. Su richiesta delle parti veniva, altresì, concesso termine per instaurare il procedimento di mediazione, definitosi con esito negativo.
In data 11.05.2022 interveniva volontariamente che Controparte_2
deduceva di essere cessionaria del credito vantato e faceva proprie tutte le eccezioni formulate dal precedente titolare del credito. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 13.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti causa, va osservato quanto segue.
In via preliminare occorre evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per la presenza nell'atto di citazione di tutti i requisiti richiesti dall'art 163 c.p.c. ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi.
Ancora, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione, in quanto nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata la mediazione, conclusasi con esito negativo.
Tanto premesso, venendo al merito della controversia, la presente opposizione è infondata e va rigettata.
Il credito oggetto di causa attiene al contratto di finanziamento n. 5732157, intrattenuto da , odierno opponente. Parte_1 A fondamento della propria opposizione, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, eccepito la carenza di legittimazione ad agire della e della interventrice Controparte_1 [...]
e dedotto la presenza di anatocismo e l'applicazione di interessi Controparte_2
superiori al tasso soglia previsto dalla Legge.
Ebbene, le predette doglianze si sono rivelate infondate.
Il disconoscimento formulato dall'opponente delle sottoscrizioni in calce al contratto di finanziamento è inammissibile, in quanto incompatibile con il comportamento tenuto dallo stesso durante l'esecuzione del finanziamento. Invero, non risulta che l'opponente abbia mai contestato l'avvenuta erogazione delle somme per cui è stato chiesto il finanziamento e i pagamenti effettuati e risultanti dagli estratti conto in atti.
E' pacifico per costante giurisprudenza di legittimità che "la parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione" (Cass. 10849/2012; Cass. 25047/2009; Cass.
18748/2004).
Neppure può accogliersi l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della
. Invero, la cessionaria ha prodotto la raccomandata da cui Controparte_1
risulta l'intervenuta comunicazione della cessione effettuata, oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Foglio Inserzioni n. 32) dell'avviso di cessione dei crediti pro soluto, effettuata ai sensi dagli artt. 1 e 4 L. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, da nonché l'indicazione dei criteri di individuazione dei Controparte_5 CP_1
crediti ceduti e le ragioni di esclusione.
Peraltro, per giurisprudenza costante, la comunicazione non richiede particolari formalità e può essere effettuata anche con la notifica del decreto ingiuntivo, se non è intervenuto ancora il pagamento da parte del debitore, perfezionandosi la cessione del credito con il mero accordo tra cedente e cessionario e occorrendo la notifica al debitore ceduto ai soli fini dell'opponibilità, in caso di pluralità di cessioni, o per liberarlo in caso di pagamento al cedente intervenuto prima della notifica.
Quanto alla posizione dell'interventrice giova osservare Controparte_2
che, come dalla medesima documentato, per effetto di una cessione di crediti in blocco la stessa è subentrata nella titolarità del credito in contestazione e, a tal riguardo, ha depositato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Foglio Inserzioni n.
136) dell'avviso di cessione dei crediti pro soluto, effettuata ai sensi dagli artt. 1 e 4
L. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, da a CP_1 Controparte_2
Passando, poi, alle contestazioni sugli interessi e al dedotto effetto anatocistico, va evidenziato che tali contestazioni risultano formulate in modo estremamente generico e mai puntualizzate.
La illegittima applicazione degli interessi viene dedotta senza alcuna specificazione in ordine alla misura dell'eventuale sforamento ed al parametro di riferimento in base al quale possa fondarsi una simile eccezione la quale deve, in definitiva, essere rigettata.
Al riguardo si condivide l'orientamento giurisprudenziale che ribadito che: “è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sezioni Unite, Sentenza n. 7294 del
22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto”. (Cassazione civile sez. III, 13.05.2020, n.8883)
Neppure rileva l'eccezione di abusività delle clausole contrattuali proposta dall'opponente solo nella nota di trattazione scritta del 16.09.2024 in maniera peraltro del tutto generica. A ben vedere, quanto alle abusività delle clausole, come noto la sentenza della Corte di Giustizia, del 17.05.2022, nelle cause riunite C639/19, Controparte_1 e C/831/19, ha statuito il seguente principio: “l'articolo 6, par. 1, e l'articolo 7, par. 1 della
Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Con la predetta sentenza la Corte di Giustizia ha inteso derogare al principio dell'intangibilità del giudicato costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, al fine di garantire l' effettività della tutela del consumatore.
Il potere, però, riconosciuto al Giudice di verificare la vessatorietà delle clausole abusive, anche in caso di giudicato, va conciliato con l'obbligo del consumatore di allegazione e di prova nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle norme processualcivilistiche, altrimenti verrebbero compromessi altri principi che pure informano il nostro ordinamento e che sono riconosciuti a livello comunitario, quale ad esempio quello del contraddittorio e della certezza del diritto
(così Tribunale Firenze sez. III, 25.03.2025, n.1065). “La Corte di Giustizia non ha inteso sovvertire le regole processuali nazionali del nostro ordinamento ma solo garantire al consumatore un vaglio giurisdizionale sulle clausole abusive nelle ipotesi in cui il decreto ingiuntivo azionato contro il consumatore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore e, quindi, non sia stato sottoposto ad alcuna valutazione di legittimità da parte di un giudice” (di nuovo Tribunale Firenze sez. III, 25.03.2025, n.1065).
Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, la parte opponente ha dichiarato di volersi “avvalere della tutela apprestata dalla Legislazione comunitaria (ed in particolare, dalla di-rettiva 93/13/CEE del Consiglio d'Europa del 05.04.1993) in materia di clausole vessatorie contenute nel contratto concluso con il consumatore, chiedendo, nel contempo, che l'On.le Giudice adito eserciti i poteri istruttori officiosi riconosciutigli dalla stessa e dalla giurisprudenza che ne è seguita”, solo nella nota di trattazione scritta del 16.09.2024, dunque del tutto tardivamente ed in maniera peraltro evidentemente generica, ovvero nei seguenti termini: “deve necessariamente rilevarsi che le clausole del contratto di cui si discute sono nulle perché palesemente abusive. Si tratta, per vero, di pattuizioni predisposte unilateralmente dal professionista che ha redatto il contratto (recte: il modulo di adesione). Ma non basta. E' ragionevole ritenere che, in una trattativa individuale, l'odierno concludente (che, in ogni caso, ribadisce di non avere mai sottoscritto il relativo contratto) non avrebbe mai accettato clausole di tale tenore, semplicemente perché eccessivamente mortificanti dei propri diritti”.
Pertanto, il debitore-opponente non ha assolto né all'onere di specifica allegazione, contestando in maniera generica l'abusività delle clausole, né a quello probatorio e, ad ogni modo, va rilevato che dalla documentazione versata in atti, risulta la regolare e puntuale sottoscrizione ad opera dell' opponente di tutte le clausole riportate nelle condizioni generali di contratto, con specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., delle clausole relative a: capitalizzazione, spese, interessi, commissioni, estinzione anticipata, risoluzione;
oltre agli ulteriori specifici articoli puntualmente indicati in contratto e richiamati in sede di specifica sottoscrizione, in tal modo dovendo ritenersi assolto l'onere della doppia sottoscrizione all'uopo prescritta dal legislatore ai fini della opponibilità di tali clausole al consumatore che aderisce alle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'altro contraente. Per le motivazioni innanzi specificate, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'opponente in quanto parte soccombente, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n.
55/2014 e ss. mod., avuto riguardo al valore della causa ed all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da così Parte_1
provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 103/2018 emesso dal Tribunale di Nola, in data
09.01.2018;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali sostenute che liquida nella somma di euro
[...]
2.540,00 per compenso oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA.
Nola, 28.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2134/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce Parte_1
all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Nappo Ciro elettivamente domiciliato in S. Anastasia (Na) alla Via Roma n. 69 presso lo studio dell'avv. Gammella Giacomo
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Blandino Leonardo elettivamente domiciliato in Durazzano alla Via San Pietro, n. 5 presso lo studio dell'avv. Cecchetti Carmen Rosita
CONVENUTO
NONCHE'
e per essa in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di intervento dagli avv.ti Pesenti Marco e Santoro Paola elettivamente domiciliati in Terzigno alla Via Avini n. 74 presso lo studio dell'avv. Laviano Ciro INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 103/2018, emesso dal Tribunale di Nola, in data 09.01.2018 con il quale veniva ingiunto a il pagamento Parte_1
della somma complessiva di €. 24.682,62 oltre spese, diritti ed onorari della procedura monitoria.
In particolare, la parte opposta, in sede monitoria, ingiungeva all'odierno opponente, il pagamento della somma di €24.682,62, in virtù del contratto di finanziamento n.
5732157, dallo stesso stipulato in data 24.03.2005 con la Controparte_4
[...]
Aggiungeva che, in data 15.03.2014, cedeva il credito Controparte_4
a per la gestione e il recupero del credito. Controparte_1
In sede di opposizione, l'opponente disconosceva il contratto di finanziamento prodotto e le relative sottoscrizioni ivi apposte e proponeva le eccezioni di cui all'atto di citazione.
Evidenziava, inoltre, come la somma richiesta in sede monitoria non fosse dovuta, in quanto frutto dell'applicazione di un tasso di interesse assolutamente illegittimo.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, proponendo le eccezioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale deferito dall'opposto all'opponente. Su richiesta delle parti veniva, altresì, concesso termine per instaurare il procedimento di mediazione, definitosi con esito negativo.
In data 11.05.2022 interveniva volontariamente che Controparte_2
deduceva di essere cessionaria del credito vantato e faceva proprie tutte le eccezioni formulate dal precedente titolare del credito. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 13.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti causa, va osservato quanto segue.
In via preliminare occorre evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per la presenza nell'atto di citazione di tutti i requisiti richiesti dall'art 163 c.p.c. ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi.
Ancora, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione, in quanto nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata la mediazione, conclusasi con esito negativo.
Tanto premesso, venendo al merito della controversia, la presente opposizione è infondata e va rigettata.
Il credito oggetto di causa attiene al contratto di finanziamento n. 5732157, intrattenuto da , odierno opponente. Parte_1 A fondamento della propria opposizione, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, eccepito la carenza di legittimazione ad agire della e della interventrice Controparte_1 [...]
e dedotto la presenza di anatocismo e l'applicazione di interessi Controparte_2
superiori al tasso soglia previsto dalla Legge.
Ebbene, le predette doglianze si sono rivelate infondate.
Il disconoscimento formulato dall'opponente delle sottoscrizioni in calce al contratto di finanziamento è inammissibile, in quanto incompatibile con il comportamento tenuto dallo stesso durante l'esecuzione del finanziamento. Invero, non risulta che l'opponente abbia mai contestato l'avvenuta erogazione delle somme per cui è stato chiesto il finanziamento e i pagamenti effettuati e risultanti dagli estratti conto in atti.
E' pacifico per costante giurisprudenza di legittimità che "la parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione" (Cass. 10849/2012; Cass. 25047/2009; Cass.
18748/2004).
Neppure può accogliersi l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della
. Invero, la cessionaria ha prodotto la raccomandata da cui Controparte_1
risulta l'intervenuta comunicazione della cessione effettuata, oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Foglio Inserzioni n. 32) dell'avviso di cessione dei crediti pro soluto, effettuata ai sensi dagli artt. 1 e 4 L. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, da nonché l'indicazione dei criteri di individuazione dei Controparte_5 CP_1
crediti ceduti e le ragioni di esclusione.
Peraltro, per giurisprudenza costante, la comunicazione non richiede particolari formalità e può essere effettuata anche con la notifica del decreto ingiuntivo, se non è intervenuto ancora il pagamento da parte del debitore, perfezionandosi la cessione del credito con il mero accordo tra cedente e cessionario e occorrendo la notifica al debitore ceduto ai soli fini dell'opponibilità, in caso di pluralità di cessioni, o per liberarlo in caso di pagamento al cedente intervenuto prima della notifica.
Quanto alla posizione dell'interventrice giova osservare Controparte_2
che, come dalla medesima documentato, per effetto di una cessione di crediti in blocco la stessa è subentrata nella titolarità del credito in contestazione e, a tal riguardo, ha depositato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Foglio Inserzioni n.
136) dell'avviso di cessione dei crediti pro soluto, effettuata ai sensi dagli artt. 1 e 4
L. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, da a CP_1 Controparte_2
Passando, poi, alle contestazioni sugli interessi e al dedotto effetto anatocistico, va evidenziato che tali contestazioni risultano formulate in modo estremamente generico e mai puntualizzate.
La illegittima applicazione degli interessi viene dedotta senza alcuna specificazione in ordine alla misura dell'eventuale sforamento ed al parametro di riferimento in base al quale possa fondarsi una simile eccezione la quale deve, in definitiva, essere rigettata.
Al riguardo si condivide l'orientamento giurisprudenziale che ribadito che: “è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sezioni Unite, Sentenza n. 7294 del
22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto”. (Cassazione civile sez. III, 13.05.2020, n.8883)
Neppure rileva l'eccezione di abusività delle clausole contrattuali proposta dall'opponente solo nella nota di trattazione scritta del 16.09.2024 in maniera peraltro del tutto generica. A ben vedere, quanto alle abusività delle clausole, come noto la sentenza della Corte di Giustizia, del 17.05.2022, nelle cause riunite C639/19, Controparte_1 e C/831/19, ha statuito il seguente principio: “l'articolo 6, par. 1, e l'articolo 7, par. 1 della
Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Con la predetta sentenza la Corte di Giustizia ha inteso derogare al principio dell'intangibilità del giudicato costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, al fine di garantire l' effettività della tutela del consumatore.
Il potere, però, riconosciuto al Giudice di verificare la vessatorietà delle clausole abusive, anche in caso di giudicato, va conciliato con l'obbligo del consumatore di allegazione e di prova nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle norme processualcivilistiche, altrimenti verrebbero compromessi altri principi che pure informano il nostro ordinamento e che sono riconosciuti a livello comunitario, quale ad esempio quello del contraddittorio e della certezza del diritto
(così Tribunale Firenze sez. III, 25.03.2025, n.1065). “La Corte di Giustizia non ha inteso sovvertire le regole processuali nazionali del nostro ordinamento ma solo garantire al consumatore un vaglio giurisdizionale sulle clausole abusive nelle ipotesi in cui il decreto ingiuntivo azionato contro il consumatore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore e, quindi, non sia stato sottoposto ad alcuna valutazione di legittimità da parte di un giudice” (di nuovo Tribunale Firenze sez. III, 25.03.2025, n.1065).
Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, la parte opponente ha dichiarato di volersi “avvalere della tutela apprestata dalla Legislazione comunitaria (ed in particolare, dalla di-rettiva 93/13/CEE del Consiglio d'Europa del 05.04.1993) in materia di clausole vessatorie contenute nel contratto concluso con il consumatore, chiedendo, nel contempo, che l'On.le Giudice adito eserciti i poteri istruttori officiosi riconosciutigli dalla stessa e dalla giurisprudenza che ne è seguita”, solo nella nota di trattazione scritta del 16.09.2024, dunque del tutto tardivamente ed in maniera peraltro evidentemente generica, ovvero nei seguenti termini: “deve necessariamente rilevarsi che le clausole del contratto di cui si discute sono nulle perché palesemente abusive. Si tratta, per vero, di pattuizioni predisposte unilateralmente dal professionista che ha redatto il contratto (recte: il modulo di adesione). Ma non basta. E' ragionevole ritenere che, in una trattativa individuale, l'odierno concludente (che, in ogni caso, ribadisce di non avere mai sottoscritto il relativo contratto) non avrebbe mai accettato clausole di tale tenore, semplicemente perché eccessivamente mortificanti dei propri diritti”.
Pertanto, il debitore-opponente non ha assolto né all'onere di specifica allegazione, contestando in maniera generica l'abusività delle clausole, né a quello probatorio e, ad ogni modo, va rilevato che dalla documentazione versata in atti, risulta la regolare e puntuale sottoscrizione ad opera dell' opponente di tutte le clausole riportate nelle condizioni generali di contratto, con specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., delle clausole relative a: capitalizzazione, spese, interessi, commissioni, estinzione anticipata, risoluzione;
oltre agli ulteriori specifici articoli puntualmente indicati in contratto e richiamati in sede di specifica sottoscrizione, in tal modo dovendo ritenersi assolto l'onere della doppia sottoscrizione all'uopo prescritta dal legislatore ai fini della opponibilità di tali clausole al consumatore che aderisce alle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'altro contraente. Per le motivazioni innanzi specificate, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'opponente in quanto parte soccombente, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n.
55/2014 e ss. mod., avuto riguardo al valore della causa ed all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da così Parte_1
provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 103/2018 emesso dal Tribunale di Nola, in data
09.01.2018;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali sostenute che liquida nella somma di euro
[...]
2.540,00 per compenso oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA.
Nola, 28.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi