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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
28 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9694/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Cannarella, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Opponente-
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza ingiunzione nr.
OI-000301567, n. protocollo .2100.23/08/2022.0518763, notificata in data 19.09.2022, CP_1 con la quale, con riferimento all'avviso di accertamento n. .2100.25/08/2017.0353419, CP_1
CP_ notificato in data 02.10.2017 (con il quale l' gli aveva contestato, quale legale rappresentante della società il mancato pagamento di euro 636,30 a titolo Parte_2
di omessi contributi previdenziali relativi al periodo marzo-aprile 2009 e febbraio 2010), gli era stato ordinato il pagamento della somma di euro 19.506,60, di cui 19.500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese. Motivi dell'opposizione sono il difetto di motivazione della opposta ordinanza-ingiunzione, il decorso del termine quinquennale di prescrizione e la decadenza dal potere sanzionatorio.
Instauratosi il contradditorio, l si è costituito in giudizio, eccependo la tardività del ricorso CP_1
e l'infondatezza della avversa eccezione di prescrizione, stante che al contribuente era stata notificata la diffida accertativa allegata alla memoria di costituzione;
in ogni caso, poi, l CP_1
resistente ha rilevato di avere proceduto alla rideterminazione della sanzione che formava oggetto della impugnata ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, rideterminandola nella misura pari 954,45 euro e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, con il pagamento in misura ridotta di 477,23 euro, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con la nota di trattazione del 12.04.2024 e del 19.09.2024, il ricorrente ha dedotto e dimostrato di avere proceduto al pagamento della suddetta somma di euro 954,45, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in ragione del principio della soccombenza virtuale.
All'esito dell'udienza del 28.02.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c.,
è stata acquisita la citata nota di trattazione della ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, preso atto della rideterminazione della
CP_ sanzione ad opera dell' e del pagamento integrale dell'importo rideterminato ad opera del contribuente, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese del procedimento, tenuto conto del corretto comportamento dell CP_1
resistente (che già in sede di costituzione in giudizio ha rappresentato di avere proceduto alla rideterminazione della sanzione) e della verosimile fondatezza della eccezione attorea di prescrizione delle pretese sanzionatorie (atteso che le stesse si riferivano agli anni 2009 e 2010
e che il primo atto interruttivo è rappresentato dalla diffida accertativa del 02.10.2017), si ritiene di doverle compensare in ragione del 50%, mentre il restante 50% va posto a carico dell CP_1
resistente in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9694/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione del 50% CP_ e condanna l' alla rifusione del restante 50% delle spese processuali, per un importo di euro
932,50, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Gianluca
Cannarella.
Catania, 3 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
28 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9694/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Cannarella, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Opponente-
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza ingiunzione nr.
OI-000301567, n. protocollo .2100.23/08/2022.0518763, notificata in data 19.09.2022, CP_1 con la quale, con riferimento all'avviso di accertamento n. .2100.25/08/2017.0353419, CP_1
CP_ notificato in data 02.10.2017 (con il quale l' gli aveva contestato, quale legale rappresentante della società il mancato pagamento di euro 636,30 a titolo Parte_2
di omessi contributi previdenziali relativi al periodo marzo-aprile 2009 e febbraio 2010), gli era stato ordinato il pagamento della somma di euro 19.506,60, di cui 19.500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese. Motivi dell'opposizione sono il difetto di motivazione della opposta ordinanza-ingiunzione, il decorso del termine quinquennale di prescrizione e la decadenza dal potere sanzionatorio.
Instauratosi il contradditorio, l si è costituito in giudizio, eccependo la tardività del ricorso CP_1
e l'infondatezza della avversa eccezione di prescrizione, stante che al contribuente era stata notificata la diffida accertativa allegata alla memoria di costituzione;
in ogni caso, poi, l CP_1
resistente ha rilevato di avere proceduto alla rideterminazione della sanzione che formava oggetto della impugnata ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, rideterminandola nella misura pari 954,45 euro e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, con il pagamento in misura ridotta di 477,23 euro, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con la nota di trattazione del 12.04.2024 e del 19.09.2024, il ricorrente ha dedotto e dimostrato di avere proceduto al pagamento della suddetta somma di euro 954,45, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in ragione del principio della soccombenza virtuale.
All'esito dell'udienza del 28.02.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c.,
è stata acquisita la citata nota di trattazione della ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, preso atto della rideterminazione della
CP_ sanzione ad opera dell' e del pagamento integrale dell'importo rideterminato ad opera del contribuente, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese del procedimento, tenuto conto del corretto comportamento dell CP_1
resistente (che già in sede di costituzione in giudizio ha rappresentato di avere proceduto alla rideterminazione della sanzione) e della verosimile fondatezza della eccezione attorea di prescrizione delle pretese sanzionatorie (atteso che le stesse si riferivano agli anni 2009 e 2010
e che il primo atto interruttivo è rappresentato dalla diffida accertativa del 02.10.2017), si ritiene di doverle compensare in ragione del 50%, mentre il restante 50% va posto a carico dell CP_1
resistente in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9694/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione del 50% CP_ e condanna l' alla rifusione del restante 50% delle spese processuali, per un importo di euro
932,50, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Gianluca
Cannarella.
Catania, 3 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi