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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
GA CO, AT
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1739/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Persona Del L.r.p.t. Dott.ssa Rappresentante_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Ass. Società_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 888/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- ING. PAG. n. 0023717 COD. 630 2014
- ING. PAG. n. 0023718 COD. 630 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, poi riuniti , la sig.ra Resistente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0023717 del 22/02/2023 e l'ingiunzione di pagamento n. 0023718 del 22/02/2023 emesse dalla Ricorrente_1 SpA, avente ad oggetto rispettivamente il Contributo Consortiledi Bonifica – cod. 630, per gli anni d'imposta 2014 e 2015.,
Costituendosi in giudizio il Consorzio di Bonifica Terra D'Apulia e la Concessionaria - Ricorrente_1 S.p.A. chiedevano il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 888/2024 la C.G.T. di primo grado accoglieva il ricorso condannando le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1 S.p.A. lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma. Analoga richiesta formulava il Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia subentrato al Consorzio di Bonifica Terra D'Apulia. La Consorziata si costituiva imn giudizio chuedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16.12. 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che erroneamente il Giudice di primo grado ha accolto i due ricorsi ritenendo prescritti i crediti di cui alle ingiunzioni di pagamento impugnate, sopraindicate, in considerazione della nullità degli atti interruttivi della prescrizione costituiti dalle ingiunzioni di pagamento che risultano notificate il 19.6.2018 per il contributo relativo all'anno 2014 e in data 7 – 20.11.2018 per quello relativo al
2015.
La doglianza è solo in parte fondata,
Rileva la Corte che , se deve convenirsi con il primo giudice sulla nullità della notifica eseguita il 19. 6. 18 , in conformità del più recente e consolidato orientamento della Corte d Cassazione (cfr.sent. n. 14990 depositata il 4 giugno 2025), secondo cui “In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso“,così come avvenuto nel caso di specie, deve tuttavia rilevarsi che in data 26.9.19( entro l'anno dal decesso di Nominativo_1) l'appellante notificava un sollecito di pagamento agli eredi del medesimo collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art.140 cpc. Ne consegue che per quanto attiene al contributo relativo all'anno 2014 il predetto atto (non impugnato nei termini) non solo ha validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione ma ha anche reso incontestabile l'accertamento del credito in esso indicato nei limiti tuttavia della quota di eredità spettante all'appellata, pari al 50% così come chiarito dall'Ufficio fin dal primo grado.
A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene al contributo relativo all'anno 2025 che risulta notificato a Nominativo_1 in data successiva al suo decesso e deve dunque ritenersi inesistente non trovando applicazione né l'art.140 cpc né il citato art. 60 lett.e). Per quanto attiene alla notifica in data
28.12.2021 della medesima ingiunzione agli eredi collettivamente ed impersonalmente deve rilevarsene l'inidoneità a rendere incontestabile il credito sotto ogni profilo, incluso quello della prescrizione, in quanto
è affetta da nullità per essere stata eseguita a distanza di oltre un anno dal decesso del loro dante causa.
Ne consegue che in parziale accoglimento dell'appello deve essere accolto il ricorso della Consorziata avverso l'ingiunzione di pagamento relativo al contributo per l'anno 2014 per la parte eccedente il 50% dell'importo preteso, come chiarito e richiesto dall'appellante mentre deve essere integralmente accoto relativamente al contributo per l'anno 2015.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie i ricorsi principali nei limiti indicati in motivazione. Spese compensate del doppio grado.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
GA CO, AT
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1739/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Persona Del L.r.p.t. Dott.ssa Rappresentante_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Ass. Società_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 888/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- ING. PAG. n. 0023717 COD. 630 2014
- ING. PAG. n. 0023718 COD. 630 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, poi riuniti , la sig.ra Resistente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0023717 del 22/02/2023 e l'ingiunzione di pagamento n. 0023718 del 22/02/2023 emesse dalla Ricorrente_1 SpA, avente ad oggetto rispettivamente il Contributo Consortiledi Bonifica – cod. 630, per gli anni d'imposta 2014 e 2015.,
Costituendosi in giudizio il Consorzio di Bonifica Terra D'Apulia e la Concessionaria - Ricorrente_1 S.p.A. chiedevano il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 888/2024 la C.G.T. di primo grado accoglieva il ricorso condannando le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1 S.p.A. lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma. Analoga richiesta formulava il Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia subentrato al Consorzio di Bonifica Terra D'Apulia. La Consorziata si costituiva imn giudizio chuedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16.12. 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che erroneamente il Giudice di primo grado ha accolto i due ricorsi ritenendo prescritti i crediti di cui alle ingiunzioni di pagamento impugnate, sopraindicate, in considerazione della nullità degli atti interruttivi della prescrizione costituiti dalle ingiunzioni di pagamento che risultano notificate il 19.6.2018 per il contributo relativo all'anno 2014 e in data 7 – 20.11.2018 per quello relativo al
2015.
La doglianza è solo in parte fondata,
Rileva la Corte che , se deve convenirsi con il primo giudice sulla nullità della notifica eseguita il 19. 6. 18 , in conformità del più recente e consolidato orientamento della Corte d Cassazione (cfr.sent. n. 14990 depositata il 4 giugno 2025), secondo cui “In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso“,così come avvenuto nel caso di specie, deve tuttavia rilevarsi che in data 26.9.19( entro l'anno dal decesso di Nominativo_1) l'appellante notificava un sollecito di pagamento agli eredi del medesimo collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art.140 cpc. Ne consegue che per quanto attiene al contributo relativo all'anno 2014 il predetto atto (non impugnato nei termini) non solo ha validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione ma ha anche reso incontestabile l'accertamento del credito in esso indicato nei limiti tuttavia della quota di eredità spettante all'appellata, pari al 50% così come chiarito dall'Ufficio fin dal primo grado.
A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene al contributo relativo all'anno 2025 che risulta notificato a Nominativo_1 in data successiva al suo decesso e deve dunque ritenersi inesistente non trovando applicazione né l'art.140 cpc né il citato art. 60 lett.e). Per quanto attiene alla notifica in data
28.12.2021 della medesima ingiunzione agli eredi collettivamente ed impersonalmente deve rilevarsene l'inidoneità a rendere incontestabile il credito sotto ogni profilo, incluso quello della prescrizione, in quanto
è affetta da nullità per essere stata eseguita a distanza di oltre un anno dal decesso del loro dante causa.
Ne consegue che in parziale accoglimento dell'appello deve essere accolto il ricorso della Consorziata avverso l'ingiunzione di pagamento relativo al contributo per l'anno 2014 per la parte eccedente il 50% dell'importo preteso, come chiarito e richiesto dall'appellante mentre deve essere integralmente accoto relativamente al contributo per l'anno 2015.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie i ricorsi principali nei limiti indicati in motivazione. Spese compensate del doppio grado.