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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 426/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ODASSO SILVIA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda giudiziale di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori (C.F.: ), nata a [...] C.F._3
NO (CN) il 19.09.2007 e (C.F.: ), nato a [...]_2 C.F._4 il 22.05.2010, alla madre , determinando un giusto regime di visita per il padre Parte_1
prevedendo momenti di incontro con quest'ultimo alla presenza di un terzo e CP_1 disponendo un percorso psicologico e/o altri interventi che verranno individuati quali idonei a
pagina 1 di 6 costruire e mantenere un rapporto tra padre e figli nell'ottica di garantire i diritti dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
disporre che il Sig. versi in favore della Sig.ra quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori e non autosufficienti (C.F.: ), nata Persona_1 C.F._3
a NO (CN) il 19.09.2007 e (C.F.: ), nato a [...]_2 C.F._4
(CN) il 22.05.2010, la somma mensile – da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese - che verrà ritenuta giusta ed equa in relazione a quanto sopra esposto e a quanto risultante in sede istruttoria, con decorrenza dalla domanda (somma da aggiornarsi annualmente secondo gli adeguamenti ISTAT maturati), per la determinazione della quale la ricorrente si rimette alle valutazioni e alla decisione dell'Ecc.mo Tribunale adito;
disporre che il Sig. provveda al rimborso in favore della Sig.ra del CP_1 Parte_1
50% o della quota che verrà ritenuta giusta ed equa in relazione a quanto sopra esposto e a quanto risultante in sede istruttoria, per le spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli minori e non autosufficienti e .” Persona_1 Persona_2
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 26/02/2025, proponeva Parte_1 domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei minori nata a [...] il [...] e , nato a Persona_1 Persona_2
NO (CN) il 22/05/2010, nati dalla relazione more uxorio con CP_1
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 16/06/2025.
All'udienza del 24/06/2025 venivano escussi i minori e e, all'esito, con ordinanza ex Per_2 Per_1 art. 473 bis 22 c.p.c. resa in data 25/07/2025 venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei minori stessi.
Contestualmente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio alcuno, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4 c.p.c.
Richiamata la variazione tabellare n. 8 del 01/10/2024 in data 18/08/2025 la causa veniva riassegnata alla sottoscritta.
pagina 2 di 6 All'udienza del 27/11/2025 la causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto come da conclusioni in epigrafe riportate.
***
Preliminarmente, il Collegio condivide la valutazione del giudice relatore secondo la quale la causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti prodotti.
Si deve poi premettere che la figlia è nelle more del giudizio divenuta Persona_1 maggiorenne e dunque nulla deve più disporsi in ordine al regime di affidamento, collocazione e visita della medesima.
Ciò premesso, reputa il collegio che le statuizioni provvisorie adottate con l'ordinanza ex art. 473 bis
22 c.p.c. del 25/07/2025, cui parte ricorrente ha aderito, meritino conferma.
Invero, relativamente al figlio minore ricorrono le condizioni l'affidamento in Persona_2 via esclusiva alla madre tenuto conto che dal ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni della ricorrente rese in sede di udienza emerge che il padre, si è di fatto disinteressato del minore, a cui ha negato ogni rapporto, e dei suoi bisogni dal punto di vista sia morale sia materiale, costringendo la sig.ra a crescere da sola i figli, oggi maggiorenne, e Parte_1 Persona_1
, oggi quindicenne, e a far fronte a tutte le sue esigenze. Persona_2
Giova in questa sede rammentare che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, ovvero rendendosi totalmente inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta, anche a carico del genitore con cui il figlio non coabiti stabilmente.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente emerge che il sig. dalla fine della CP_1 relazione nel 2014, dovuta a frequenti scatti d'ira e reazioni completamente imprevedibili del convenuto e alla sua incapacità di mantenere un lavoro o avere relazioni sociali normali, in più occasioni faceva perdere le proprie tracce, entrava e usciva da diverse Comunità, presso cui venivano accompagnati anche i minori a fargli visita, per poi talvolta recarsi a vivere presso la casa della di lui madre. Ancora, la ricorrente si vedeva costretta a denunciare l'ex compagno per stalking e, attualmente, pende il procedimento penale n. 2206/2024 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Cuneo - n. 1515/2024 R.G. GIP per il reato di cui all'art. 612 bis comma 2 c.p. in danno della ricorrente, nell'ambito del quale è stata applicata al sig. altresì detenuto in carcere CP_1 per altra causa, la misura cautelare di cui all'art. 282 quater c.p.p.
Quanto al rapporto con il padre nel corso della loro audizione i minori hanno così dichiarato: ( Per_1 ha affermato: “Ho sentito papà ieri per telefono e sono andata a trovarlo con mio fratello in Per_2
pagina 3 di 6 carcere a marzo. L'esperienza di andare a trovare papà in carcere è stata tranquilla, abbastanza positiva. Non ho avuto paura né dispiacere, avevo voglia di vederlo, è stata una mia decisione. Avevo deciso con mio fratello di andare a trovarlo e siamo andati”; “No, papà non mi manca. Dopo Per_2 marzo non l'ho più visto. Vorrei vederlo altre volte per capire come si comporta e di volta in volta poi decidere se incontralo”; “Ieri mi ha chiesto come stessi, l'ho sentito tranquillo. Mi ha fatto piacere sentirlo”; “Vorrei trovare dei compromessi e cioè vorrei incontrare papà e mamma senza che nessuno mi obblighi e senza che loro si arrabbino. Trovare dei compromessi rispetto al nostro desiderio di andare a trovarlo, che non sia un obbligo ma appunto un desiderio”; “Adesso che ho sentito papà tranquillo ho il desiderio di incontrarlo” mentre ha affermato: “Papà, invece, lo sento poche Per_2 volte. L'ho incontrato in carcere a marzo e mi ha fatto piacere vederlo. Vorrei vederlo altre volte, ma dipende da come è lui. Quando torna a essere un po' strano, non mi piace e non voglio vederlo. In generale non mi manca vederlo, “un po'” mi fa piacere sentirlo”; “Sarei contento a sentirlo di più se lui stesse bene e si comportasse bene. Non mi dispiacerebbe trascorrere tempo con lui se lui fosse normale. A marzo ho deciso io di andare a trovarlo, perché volevo vederlo. Ieri l'ho sentito telefonicamente e mi ha fatto piacere che lui mi abbia cercato. Sono contento che appena uscito dal carcere lui mi abbia cercato per sapere come sto”; “Mi farebbe piacere passare del tempo con lui. Parlare di calcio con lui, guardare le partite”; “Vorrei incontrare più spesso papà, non vederlo sempre sempre, solo più spesso, senza che mamma si dispiaccia”);
Il Collegio osserva, inoltre, che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, la parte resistente ha manifestato completa indifferenza per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, confermando una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre Per_2 formulata dalla signora , potendo il Tribunale formulare nei riguardi della Parte_1 stessa, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata dei figli con continuità e responsabilità.
Ne consegue la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo all'odierna ricorrente anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio di documenti validi per l'espatrio) con il solo potere/dovere di vigilanza del padre.
Vi è anche da rilevare che in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione del figlio, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti alla prole.
Avuto riguardo alle frequentazioni tra il minore e il padre, tenuto conto che quest'ultimo Per_2 risulta essere detenuto per altra causa nonché sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ( ) e del divieto di comunicazione con la Controparte_2 medesima ed i suoi stretti congiunti nell'ambito del p.p. r.g.n. 2206/2024 per il reato, tra gli altri, di cui all'art. 612 bis c.p. e artt. 582-585 c.p. ai danni della ricorrente, prorogata sino al 29/05/2025, il
Collegio ritiene di non dover stabilire allo stato un calendario rigido delle visite padre/figlio, che pagina 4 di 6 potranno eventualmente essere introdotte con le dovute cautele ed in luoghi neutri organizzati a cura dei Servizi Sociali, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, laddove CP_1 dovesse effettuare richiesta in tal senso e compatibilmente con le esigenze e le volontà del
[...] minore, tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei medesimo.
Venendo agli aspetti economici, è incontestato che il padre debba contribuire per il figlio mediante il versamento di un assegno perequativo, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre convivente.
Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “La contumacia, anche in assenza di informazioni circa la situazione reddituale e patrimoniale del genitore, non osta alla determinazione dell'obbligo contributivo verso i figli che va quantificato in base alla «capacità lavorativa generica», così come per i disoccupati”. (cfr. Corte d'Appello di Taranto sentenza n. 64/2015; Tribunale Milano, sentenza n. 6910/2018; Tribunale Rimini, sentenza n. 833/2019). E ciò in quanto la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla posizione, a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
Ciò posto, considerato che non sono stati allegati mutamenti delle condizioni economiche inquadrate nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 25/07/2025, il Collegio ritiene che, tenuto conto delle esigenze dei figli - da pochissimo maggiorenne e pacificamente non indipendente e Per_1 Per_2 quindicenne - e che la ricorrente percepisce reddito da lavoro dipendente ed è proprietaria di un immobile ove è fissata l'abitazione dei figli mentre il convenuto è risultato essere detenuto e tratto a giudizio per ulteriore procedimento penale e sembrerebbe privo di stabile occupazione all'attualità, deve essere posto a carico del convenuto un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 200,00, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie come indicate in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente contumace e si liquidano in € 2.906,00 – di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva e € 1.453,00 per fase decisionale (applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
1) il figlio minore in via esclusiva alla madre, Pt_2 Persona_2 Parte_1
, con collocazione e residenza abituale presso la stessa;
[...]
pagina 5 di 6 2) DISPONE che la madre, , possa adottare in autonomia anche le Parte_1 decisioni di maggiore interesse per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio;
3) DISPONE che il padre possa incontrare il figlio , laddove ne faccia richiesta, previa Per_2 autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente in ordine alla misura cautelare e previo consenso del minore, in luogo neutro secondo modalità e tempistiche stabilite dal Servizio
Sociale territorialmente competente monitorandone l'andamento;
4) DISPONE che versi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese e con CP_1 decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate;
5) CONDANNA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 2.906,00 oltre esborsi, 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 426/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ODASSO SILVIA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda giudiziale di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori (C.F.: ), nata a [...] C.F._3
NO (CN) il 19.09.2007 e (C.F.: ), nato a [...]_2 C.F._4 il 22.05.2010, alla madre , determinando un giusto regime di visita per il padre Parte_1
prevedendo momenti di incontro con quest'ultimo alla presenza di un terzo e CP_1 disponendo un percorso psicologico e/o altri interventi che verranno individuati quali idonei a
pagina 1 di 6 costruire e mantenere un rapporto tra padre e figli nell'ottica di garantire i diritti dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
disporre che il Sig. versi in favore della Sig.ra quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori e non autosufficienti (C.F.: ), nata Persona_1 C.F._3
a NO (CN) il 19.09.2007 e (C.F.: ), nato a [...]_2 C.F._4
(CN) il 22.05.2010, la somma mensile – da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese - che verrà ritenuta giusta ed equa in relazione a quanto sopra esposto e a quanto risultante in sede istruttoria, con decorrenza dalla domanda (somma da aggiornarsi annualmente secondo gli adeguamenti ISTAT maturati), per la determinazione della quale la ricorrente si rimette alle valutazioni e alla decisione dell'Ecc.mo Tribunale adito;
disporre che il Sig. provveda al rimborso in favore della Sig.ra del CP_1 Parte_1
50% o della quota che verrà ritenuta giusta ed equa in relazione a quanto sopra esposto e a quanto risultante in sede istruttoria, per le spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli minori e non autosufficienti e .” Persona_1 Persona_2
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 26/02/2025, proponeva Parte_1 domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei minori nata a [...] il [...] e , nato a Persona_1 Persona_2
NO (CN) il 22/05/2010, nati dalla relazione more uxorio con CP_1
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 16/06/2025.
All'udienza del 24/06/2025 venivano escussi i minori e e, all'esito, con ordinanza ex Per_2 Per_1 art. 473 bis 22 c.p.c. resa in data 25/07/2025 venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei minori stessi.
Contestualmente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio alcuno, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4 c.p.c.
Richiamata la variazione tabellare n. 8 del 01/10/2024 in data 18/08/2025 la causa veniva riassegnata alla sottoscritta.
pagina 2 di 6 All'udienza del 27/11/2025 la causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto come da conclusioni in epigrafe riportate.
***
Preliminarmente, il Collegio condivide la valutazione del giudice relatore secondo la quale la causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti prodotti.
Si deve poi premettere che la figlia è nelle more del giudizio divenuta Persona_1 maggiorenne e dunque nulla deve più disporsi in ordine al regime di affidamento, collocazione e visita della medesima.
Ciò premesso, reputa il collegio che le statuizioni provvisorie adottate con l'ordinanza ex art. 473 bis
22 c.p.c. del 25/07/2025, cui parte ricorrente ha aderito, meritino conferma.
Invero, relativamente al figlio minore ricorrono le condizioni l'affidamento in Persona_2 via esclusiva alla madre tenuto conto che dal ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni della ricorrente rese in sede di udienza emerge che il padre, si è di fatto disinteressato del minore, a cui ha negato ogni rapporto, e dei suoi bisogni dal punto di vista sia morale sia materiale, costringendo la sig.ra a crescere da sola i figli, oggi maggiorenne, e Parte_1 Persona_1
, oggi quindicenne, e a far fronte a tutte le sue esigenze. Persona_2
Giova in questa sede rammentare che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, ovvero rendendosi totalmente inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta, anche a carico del genitore con cui il figlio non coabiti stabilmente.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente emerge che il sig. dalla fine della CP_1 relazione nel 2014, dovuta a frequenti scatti d'ira e reazioni completamente imprevedibili del convenuto e alla sua incapacità di mantenere un lavoro o avere relazioni sociali normali, in più occasioni faceva perdere le proprie tracce, entrava e usciva da diverse Comunità, presso cui venivano accompagnati anche i minori a fargli visita, per poi talvolta recarsi a vivere presso la casa della di lui madre. Ancora, la ricorrente si vedeva costretta a denunciare l'ex compagno per stalking e, attualmente, pende il procedimento penale n. 2206/2024 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Cuneo - n. 1515/2024 R.G. GIP per il reato di cui all'art. 612 bis comma 2 c.p. in danno della ricorrente, nell'ambito del quale è stata applicata al sig. altresì detenuto in carcere CP_1 per altra causa, la misura cautelare di cui all'art. 282 quater c.p.p.
Quanto al rapporto con il padre nel corso della loro audizione i minori hanno così dichiarato: ( Per_1 ha affermato: “Ho sentito papà ieri per telefono e sono andata a trovarlo con mio fratello in Per_2
pagina 3 di 6 carcere a marzo. L'esperienza di andare a trovare papà in carcere è stata tranquilla, abbastanza positiva. Non ho avuto paura né dispiacere, avevo voglia di vederlo, è stata una mia decisione. Avevo deciso con mio fratello di andare a trovarlo e siamo andati”; “No, papà non mi manca. Dopo Per_2 marzo non l'ho più visto. Vorrei vederlo altre volte per capire come si comporta e di volta in volta poi decidere se incontralo”; “Ieri mi ha chiesto come stessi, l'ho sentito tranquillo. Mi ha fatto piacere sentirlo”; “Vorrei trovare dei compromessi e cioè vorrei incontrare papà e mamma senza che nessuno mi obblighi e senza che loro si arrabbino. Trovare dei compromessi rispetto al nostro desiderio di andare a trovarlo, che non sia un obbligo ma appunto un desiderio”; “Adesso che ho sentito papà tranquillo ho il desiderio di incontrarlo” mentre ha affermato: “Papà, invece, lo sento poche Per_2 volte. L'ho incontrato in carcere a marzo e mi ha fatto piacere vederlo. Vorrei vederlo altre volte, ma dipende da come è lui. Quando torna a essere un po' strano, non mi piace e non voglio vederlo. In generale non mi manca vederlo, “un po'” mi fa piacere sentirlo”; “Sarei contento a sentirlo di più se lui stesse bene e si comportasse bene. Non mi dispiacerebbe trascorrere tempo con lui se lui fosse normale. A marzo ho deciso io di andare a trovarlo, perché volevo vederlo. Ieri l'ho sentito telefonicamente e mi ha fatto piacere che lui mi abbia cercato. Sono contento che appena uscito dal carcere lui mi abbia cercato per sapere come sto”; “Mi farebbe piacere passare del tempo con lui. Parlare di calcio con lui, guardare le partite”; “Vorrei incontrare più spesso papà, non vederlo sempre sempre, solo più spesso, senza che mamma si dispiaccia”);
Il Collegio osserva, inoltre, che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, la parte resistente ha manifestato completa indifferenza per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, confermando una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre Per_2 formulata dalla signora , potendo il Tribunale formulare nei riguardi della Parte_1 stessa, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata dei figli con continuità e responsabilità.
Ne consegue la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo all'odierna ricorrente anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio di documenti validi per l'espatrio) con il solo potere/dovere di vigilanza del padre.
Vi è anche da rilevare che in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione del figlio, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti alla prole.
Avuto riguardo alle frequentazioni tra il minore e il padre, tenuto conto che quest'ultimo Per_2 risulta essere detenuto per altra causa nonché sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ( ) e del divieto di comunicazione con la Controparte_2 medesima ed i suoi stretti congiunti nell'ambito del p.p. r.g.n. 2206/2024 per il reato, tra gli altri, di cui all'art. 612 bis c.p. e artt. 582-585 c.p. ai danni della ricorrente, prorogata sino al 29/05/2025, il
Collegio ritiene di non dover stabilire allo stato un calendario rigido delle visite padre/figlio, che pagina 4 di 6 potranno eventualmente essere introdotte con le dovute cautele ed in luoghi neutri organizzati a cura dei Servizi Sociali, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, laddove CP_1 dovesse effettuare richiesta in tal senso e compatibilmente con le esigenze e le volontà del
[...] minore, tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei medesimo.
Venendo agli aspetti economici, è incontestato che il padre debba contribuire per il figlio mediante il versamento di un assegno perequativo, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre convivente.
Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “La contumacia, anche in assenza di informazioni circa la situazione reddituale e patrimoniale del genitore, non osta alla determinazione dell'obbligo contributivo verso i figli che va quantificato in base alla «capacità lavorativa generica», così come per i disoccupati”. (cfr. Corte d'Appello di Taranto sentenza n. 64/2015; Tribunale Milano, sentenza n. 6910/2018; Tribunale Rimini, sentenza n. 833/2019). E ciò in quanto la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla posizione, a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
Ciò posto, considerato che non sono stati allegati mutamenti delle condizioni economiche inquadrate nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 25/07/2025, il Collegio ritiene che, tenuto conto delle esigenze dei figli - da pochissimo maggiorenne e pacificamente non indipendente e Per_1 Per_2 quindicenne - e che la ricorrente percepisce reddito da lavoro dipendente ed è proprietaria di un immobile ove è fissata l'abitazione dei figli mentre il convenuto è risultato essere detenuto e tratto a giudizio per ulteriore procedimento penale e sembrerebbe privo di stabile occupazione all'attualità, deve essere posto a carico del convenuto un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 200,00, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie come indicate in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente contumace e si liquidano in € 2.906,00 – di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva e € 1.453,00 per fase decisionale (applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
1) il figlio minore in via esclusiva alla madre, Pt_2 Persona_2 Parte_1
, con collocazione e residenza abituale presso la stessa;
[...]
pagina 5 di 6 2) DISPONE che la madre, , possa adottare in autonomia anche le Parte_1 decisioni di maggiore interesse per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio;
3) DISPONE che il padre possa incontrare il figlio , laddove ne faccia richiesta, previa Per_2 autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente in ordine alla misura cautelare e previo consenso del minore, in luogo neutro secondo modalità e tempistiche stabilite dal Servizio
Sociale territorialmente competente monitorandone l'andamento;
4) DISPONE che versi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese e con CP_1 decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate;
5) CONDANNA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 2.906,00 oltre esborsi, 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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