Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 1693
TAR
Sentenza 14 dicembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nesso causale tra danno e provvedimento illegittimo

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che il pregiudizio lamentato non fosse diretta conseguenza dell'applicazione dello sconto, ma piuttosto delle modalità individuate dalla Regione con una successiva delibera per gestire le conseguenze dell'illegittimità dello sconto, ovvero la rimodulazione del volume delle prestazioni per mantenere invariato il tetto di spesa. Tale seconda delibera non è stata impugnata dall'appellante. Il Consiglio di Stato conferma che la disciplina contrattuale applicabile per l'intero 2018 è stata novellata dalla D.G.R. n. 61/26 del 18 dicembre 2018, che ha mantenuto fermo il tetto di spesa e ridotto il numero di prestazioni, in coerenza con l'art. 11 del contratto. La rimodulazione non è stata impugnata, determinando l'accettazione di un numero inferiore di prestazioni remunerate. Pertanto, la genesi eziologica del danno non è riconducibile alla D.G.R. n. 21/12 del 24 aprile 2018.

  • Rigettato
    Sussistenza e prova del danno

    Il TAR ha ritenuto che la struttura non abbia subito alcun pregiudizio in termini di differenza tra quanto percepito e quanto percepibile entro il tetto di spesa, poiché nulla di più avrebbe comunque potuto vedersi remunerare oltre tale limite. L'appellante avrebbe dovuto provare i maggiori costi sostenuti per erogare il surplus di prestazioni o il sacrificio economico per fornire prestazioni eccedenti il quantum necessario per raggiungere il tetto. Il Consiglio di Stato conferma che la riaffermazione del tetto di spesa con la D.G.R. n. 61/26 del 18 dicembre 2018 rappresenta un limite invalicabile che sterilizza ogni possibilità di riconoscimento del danno rivendicato in relazione agli importi decurtati. La pretesa di remunerazione a tariffa piena per l'originario numero di prestazioni contrattuali supera il tetto di spesa. La parte appellante non ha dedotto né provato i maggiori costi sostenuti per l'erogazione del numero di prestazioni rese in eccedenza, limitandosi a un'impostazione meramente "aritmetica" della domanda risarcitoria. La documentazione prodotta non è sufficiente a dimostrare i maggiori costi.

  • Rigettato
    Elemento soggettivo (colpa) dell'Amministrazione

    Il TAR ha escluso la colpa dell'Amministrazione, ritenendo che la D.G.R. n. 21/12 si inserisse in un contesto in cui decurtazioni analoghe erano state ritenute legittime da precedenti decisioni di primo grado e altre amministrazioni regionali avevano operato in modo simile, con avallo giurisprudenziale. Inoltre, l'Amministrazione è intervenuta tempestivamente con la D.G.R. n. 61/26 dopo la pronuncia del Consiglio di Stato del 10 agosto 2018. Il Consiglio di Stato, in applicazione del principio della "ragione più liquida", ritiene assorbente l'insussistenza del nesso causale e l'erronea individuazione del petitum risarcitorio, esonerandosi dall'esame di questo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 1693
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1693
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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