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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. n. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 38 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale T.I.S. DI PIETRO Parte_1 C.F._1
SALVI, in giudizio con l'avv.ta Mariacristina Coppola
-attore-
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_1 giudizio con gli avv.ti Massimiliano Colangelo e Mira De Zolt
-convenuta-
***
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI:
- PER PARTE ATTRICE: “1) in via principale: accertare la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 CP c.c. per lesione del legittimo affidamento della con sede Via Santa Scolastica, 351, CP_2
64013 Corropoli TE, partita iva , in persona del leg. Rappr. pro – tempore e per l'effetto P.IVA_1 condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente per il valore di Euro 200.000,00 oppure quella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia;
2) in via subordinata: accertare la responsabilità precontrattuale della .a. per lesione del legittimo CP_2 affidamento, con sede Via Santa Scolastica, 351, 64013 Corropoli TE, partita iva in P.IVA_1 persona del leg. Rappr. pro – tempore e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali patiti dal ricorrente con valutazione equitativa degli stessi ex art. 1226 c.c.. Con vittoria
1 di spese e compensi di causa oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge e ex art. 93 c.p.c. l'Avv.
Mariacristina Coppola si dichiara antistatario”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avversa richiesta, domande e conclusioni, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nel caso di riconoscimento di qualsiasi danno in favore dell'attore, si oppone in via di eccezione e quindi di voler compensare quanto eventualmente dovuto con il risarcimento del danno subito dalla a titolo di CP_2 inadempimento contrattuale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
T.I.S. di (di seguito anche solo il “ ) ha convenuto in giudizio (di Parte_1 Pt_1 Controparte_1 seguito anche solo “ ”), al fine di veder accogliere le conclusioni trascritte in epigrafe. CP_2
I-1.1. La parte attrice ha, a tal fine, allegato e dedotto:
- che in data 31.08.2016 era stato sottoscritto un contratto mediante il quale CP_2 commissionava al la lavorazione e il confezionamento di particolari in carbone quali Pt_1 anelli, pettini, spazzole prelevando pezzi finiti per l'esecuzione di lavorazioni di cernita, imballo, lavorazione curva;
- che la durata del contratto era stata fissata ad un anno;
e che l'art. 7 del predetto accordo le parti avevano inteso disciplinare il rinnovo contrattuale prevedendo che “Alla scadenza, senza necessità di ulteriore disdetta, il presente contratto cesserà di avere effetto ad eccezione delle lavorazioni ancora in corso. Le parti si impegnano ad incontrarsi, per l'eventuale stipula di un nuovo contratto, 90
(novanta) giorni prima della scadenza del contratto stesso”;
- che tale contratto aveva fatto seguito ad altri due contratti di identico contenuto conclusi rispettivamente nel 2014 e nel 2015;
- che in data 25.05.2017 le parti si erano incontrate per discutere del rinnovo contrattuale e,
,durante l'incontro, il Presidente di , manifestando la volontà di proseguire il CP_2 rapporto, aveva consegnato al AL una comunicazione con cui era stata espressa la volontà
“in via definitiva” di rinnovare il contratto con la ditta attrice allo scadere del contratto in essere il giorno 31.08.2017;
- che in data 19.09.2017 la società convenuta aveva comunicato alla parte attrice che “ogni eventuale proposta formulata è da considerarsi tamquam non esset” e che la predetta lettera non aveva riportato nessun giustificato motivo che sarebbe stato alla base della improvvisa interruzione delle trattative contrattuali;
2 - che all'interno del predetto contratto era inserita all'art. 4 una clausola di esclusività che impediva alla ditta attrice di assumere lavorazioni per conto di ditte concorrenti alla
Controparte_1
- che la parte attrice aveva svolto la lavorazione per parte convenuta in un laboratorio sito in
Martinsicuro (TE) concesso in locazione per un canone annuale di euro 11.400,00 (iva esclusa), che la ditta non aveva potuto corrispondere a causa della immotivata inadempienza degli accordi contrattuali;
- che il danno risarcibile subito era derivato dall'impossibilità di corrispondere il canone di locazione pocanzi citato essendo presente nel contratto la clausola di esclusività, dal mancato guadagno che avrebbe potuto ottenere se avesse concluso altri e diversi affari commerciali, nonché, dal guadagno che avrebbe potuto conseguire dal contratto non concluso per una perdita di circa euro 180.000,00.
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio , concludendo nel senso CP_2 dell'infondatezza delle domande attoree.
I-2.1. La convenuta ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- che, effettivamente, in data 25.05.2017 aveva comunicato la volontà di CP_2 proseguire il rapporto contrattuale, mediante trasmissione di proposta contrattuale, successivamente alla quale la ditta attrice non aveva proceduto all'accettazione della proposta;
- che in data 15.08.2017 aveva inviato una mail alla parte attrice, invitandola alla CP_2 restituzione di beni strumentali, senza ricevere risposta;
- che, in ragione dell'assenza di risposta da parte della ditta attrice e in mancanza dell'accettazione della proposta redatta per iscritto, aveva comunicato, CP_2 legittimamente, la revoca della proposta.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, a seguito di numerosi rinvii disposti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024, a seguito del quale, con provvedimento del 25.10.2024
(comunicato in pari data), è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies, con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 13.01.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. L'esame delle domande attoree richiede un breve inquadramento dell'istituto della responsabilità precontrattuale, posto a fondamento del petitum.
Tale forma di responsabilità, com'è noto, interviene in caso di lesione della libertà negoziale (cfr. artt. 2 e 41 Cost.). Essa si fonda sulla violazione del dovere di buona fede, che deve essere osservato
3 nelle trattative volte alla conclusione di un contratto (cfr. art. 1337 c.c.) ed è preordinata a tutelare l'interesse alla preservazione della libertà negoziale privata, ossia l'interesse del soggetto di diritto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci, a non subire comportamenti sleali, raggiri o condotte comunque distorsive del processo di formazione della volontà negoziale.
Sul piano delle concrete fattispecie, la dottrina e la giurisprudenza hanno enucleato talune ipotesi, quali: a) l'inosservanza di doveri di informazione;
b) l'ingiustificata interruzione delle trattative;
c) violenza e dolo, quali vizi della volontà contrattuale;
d) la conoscenza di cause di invalidità (ipotesi tipizzata all'art. 1338 c.c.).
Prescindendo in questa sede dall'esame della natura della responsabilità precontrattuale, circostanza questa che affatica da sempre tanto la dogmatica quanto la giurisprudenza, con una prevalenza di voci a favore della natura extracontrattuale, occorre rilevare che la rottura ingiustificata delle trattative – fattispecie in questa sede espressamente dedotta dalla parte attrice – si scorge allorquando il contraente recede senza una valida giustificazione da trattive condotte fino al punto da indurre l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.
II-4.1. Sempre in punto di diritto, è poi utile aggiungere che l'art. 1326, comma 1, c.c. prevede che
“Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”; pertanto, una volta pervenuta la proposta, l'oblato è titolare di un potere giuridico che gli consente di pervenire alla conclusione del contratto mediante l'atto di accoglimento della proposta,
l'accettazione.
Lo schema descritto è previsto dal codice civile nell'ambito del procedimento di formazione del contratto tra assenti, ferma la possibilità per le parti di giungere all'incontro delle rispettive volontà con altri meccanismi. Nel caso di non contestualità di tale incontro volitivo, la legge soccorre al fine di individuare il momento in cui può dirsi concluso il contratto.
In simili evenienze, allora, la legge richiede (salvi i meccanismi di conclusione che in dottrina vengono definiti “a struttura leggera”, cfr. artt. 1327 e 1333 c.c.) la duplicità di manifestazioni di volontà, risultando irrilevante a tal fine – nel diritto civile comune – il silenzio serbato dall'oblato.
Sempre sul piano normativo, il legislatore si è fatto carico di disciplinare il profilo temporale della conclusione del contratto tra assenti. A tal fine, l'art. 1326, comma 2, c.c. prevede che “L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi”.
Spirato tale termine, viene meno il potere giuridico in capo all'oblato di condurre alla conclusione del contratto mediante la propria accettazione.
4 La natura pre-negoziale delle dichiarazioni di proposta e accettazione consente poi alle parti di revocarle in via unilaterale, secondo la disciplina dell'art. 1328 c.c. Per quanto in questa sede rileva, la disposizione da ultimo citata prevede che “La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso”.
II-5. Tanto premesso, pare ora utile selezionare gli elementi fattuali rilevanti ai fini della decisione:
- al punto 7 del contratto stipulato tra le parti del giudizio il 31.08.2016 è previsto che “Il presente contratto è valido dal 01/09/2016 fino al 31/08/2017. Alla scadenza, senza necessità di ulteriore disdetta, il presente contratto cesserà di avere qualsiasi effetto, ad eccezione delle lavorazioni ancora in corso. Le parti si impegnano ad incontrarsi, per l'eventuale stipula di un nuovo contratto, 90 (novanta) giorni prima della scadenza del contratto stesso”;
- con missiva del 25.05.2017 trasmessa al ha comunicato “in via definitiva la Pt_1 CP_2 nostra decisione di rinnovare il contratto con la ditta TIS allo scadere del contratto in essere il giorno 31 agosto 2017”;
- con successiva missiva datata 19.09.2017 e trasmessa al AL, ha altresì CP_2 comunicato che “non essendo sopraggiunto un nuovo accordo così come previsto dall'art. 7 del contratto ripassato tra le parti in data 31-08-2016, ci riteniamo liberi da qualsiasi impegno nei Vostri confronti.
Ogni eventuale proposta formulata è da intendersi tamquam non esset”;
- le parti, in precedenza, avevano stipulato altri due contratti il 27 agosto 2014 e il 1° settembre 2015, di contenuto analogo, con inclusione di identico meccanismo poi previsto al punto 7 del contratto del 31 agosto 2016.
II-6. Rapportando gli elementi della concreta fattispecie fattuale al dato normativo in precedenza riportato, se ne ricava la manifesta infondatezza della domanda attorea.
In data 25.05.2017 , dopo aver avviato le trattative con il in ottemperanza al punto CP_2 Pt_1
7 del contratto ripassato tra le parti ed entro il termine ivi stabilito, ha formulato alla parte attrice la proposta contrattuale, volta alla conclusione di un nuovo contrattuale, di contenuto identico al precedente.
A seguito della trasmissione della proposta contrattuale si è costituito, in capo al il potere Pt_1 giuridico di condurre alla conclusione dell'accordo, mediante l'espressa manifestazione di volontà conforme alla proposta.
L'accettazione, tuttavia, non è mai stata estrinsecata da parte dell'oblato, odierno attore, impedendo egli stesso la conclusione del contratto.
Del tutto legittimamente , stante la condotta silente dell'altro paciscente – cui non è CP_2 possibile attribuire alcun significato impegnativo sul piano negoziale –, ha informato il dello Pt_1 spirare del termine di efficacia della proposta in data 19.09.2017.
5 Stante anche la pregressa attività negoziale che ha interessato le parti, le quali hanno concluso tre contratti di analogo contenuto, tutti vigenti dal 1° settembre dell'anno in corso al 31 agosto dell'anno successivo, deve infatti ritenersi che, pur in mancanza di un termine di efficacia espresso dal proponente, l'accettazione sarebbe comunque dovuta sopraggiungere – in aderenza alla natura dell'affare per come desumibile dal contesto negoziale in cui lo stesso si sarebbe collocato, nonché alla luce della prassi in essere tra le parti – entro e non oltre l'inizio del mese di settembre 2017.
Sicché, la comunicazione della cessazione degli effetti della proposta del 19.09.2017 non può in alcun modo configurare l'interruzione di una trattativa affidante, la cui stasi è invece da attribuirsi al contegno silente dell'odierno attore, cui va dunque attribuita la circostanza della mancata conclusione dell'affare.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita dal rigetto delle domande in punto di an debeatur.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Le domande attoree vanno rigettate, difettando i presupposti costitutivi della fattispecie invocata.
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia da individuarsi in ragione del petitum, pari a euro 200.000,00, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; valori medi per le fasi “di studio della controversia”, “introduttiva del giudizio” e “decisionale”; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per la fase “istruttoria e/o di trattazione”, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e ad essa riferibile).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande spiegate dalla parte attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA.
Così deciso in Teramo, il 17.01.2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. n. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 38 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale T.I.S. DI PIETRO Parte_1 C.F._1
SALVI, in giudizio con l'avv.ta Mariacristina Coppola
-attore-
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_1 giudizio con gli avv.ti Massimiliano Colangelo e Mira De Zolt
-convenuta-
***
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI:
- PER PARTE ATTRICE: “1) in via principale: accertare la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 CP c.c. per lesione del legittimo affidamento della con sede Via Santa Scolastica, 351, CP_2
64013 Corropoli TE, partita iva , in persona del leg. Rappr. pro – tempore e per l'effetto P.IVA_1 condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente per il valore di Euro 200.000,00 oppure quella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia;
2) in via subordinata: accertare la responsabilità precontrattuale della .a. per lesione del legittimo CP_2 affidamento, con sede Via Santa Scolastica, 351, 64013 Corropoli TE, partita iva in P.IVA_1 persona del leg. Rappr. pro – tempore e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali patiti dal ricorrente con valutazione equitativa degli stessi ex art. 1226 c.c.. Con vittoria
1 di spese e compensi di causa oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge e ex art. 93 c.p.c. l'Avv.
Mariacristina Coppola si dichiara antistatario”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avversa richiesta, domande e conclusioni, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nel caso di riconoscimento di qualsiasi danno in favore dell'attore, si oppone in via di eccezione e quindi di voler compensare quanto eventualmente dovuto con il risarcimento del danno subito dalla a titolo di CP_2 inadempimento contrattuale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
T.I.S. di (di seguito anche solo il “ ) ha convenuto in giudizio (di Parte_1 Pt_1 Controparte_1 seguito anche solo “ ”), al fine di veder accogliere le conclusioni trascritte in epigrafe. CP_2
I-1.1. La parte attrice ha, a tal fine, allegato e dedotto:
- che in data 31.08.2016 era stato sottoscritto un contratto mediante il quale CP_2 commissionava al la lavorazione e il confezionamento di particolari in carbone quali Pt_1 anelli, pettini, spazzole prelevando pezzi finiti per l'esecuzione di lavorazioni di cernita, imballo, lavorazione curva;
- che la durata del contratto era stata fissata ad un anno;
e che l'art. 7 del predetto accordo le parti avevano inteso disciplinare il rinnovo contrattuale prevedendo che “Alla scadenza, senza necessità di ulteriore disdetta, il presente contratto cesserà di avere effetto ad eccezione delle lavorazioni ancora in corso. Le parti si impegnano ad incontrarsi, per l'eventuale stipula di un nuovo contratto, 90
(novanta) giorni prima della scadenza del contratto stesso”;
- che tale contratto aveva fatto seguito ad altri due contratti di identico contenuto conclusi rispettivamente nel 2014 e nel 2015;
- che in data 25.05.2017 le parti si erano incontrate per discutere del rinnovo contrattuale e,
,durante l'incontro, il Presidente di , manifestando la volontà di proseguire il CP_2 rapporto, aveva consegnato al AL una comunicazione con cui era stata espressa la volontà
“in via definitiva” di rinnovare il contratto con la ditta attrice allo scadere del contratto in essere il giorno 31.08.2017;
- che in data 19.09.2017 la società convenuta aveva comunicato alla parte attrice che “ogni eventuale proposta formulata è da considerarsi tamquam non esset” e che la predetta lettera non aveva riportato nessun giustificato motivo che sarebbe stato alla base della improvvisa interruzione delle trattative contrattuali;
2 - che all'interno del predetto contratto era inserita all'art. 4 una clausola di esclusività che impediva alla ditta attrice di assumere lavorazioni per conto di ditte concorrenti alla
Controparte_1
- che la parte attrice aveva svolto la lavorazione per parte convenuta in un laboratorio sito in
Martinsicuro (TE) concesso in locazione per un canone annuale di euro 11.400,00 (iva esclusa), che la ditta non aveva potuto corrispondere a causa della immotivata inadempienza degli accordi contrattuali;
- che il danno risarcibile subito era derivato dall'impossibilità di corrispondere il canone di locazione pocanzi citato essendo presente nel contratto la clausola di esclusività, dal mancato guadagno che avrebbe potuto ottenere se avesse concluso altri e diversi affari commerciali, nonché, dal guadagno che avrebbe potuto conseguire dal contratto non concluso per una perdita di circa euro 180.000,00.
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio , concludendo nel senso CP_2 dell'infondatezza delle domande attoree.
I-2.1. La convenuta ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- che, effettivamente, in data 25.05.2017 aveva comunicato la volontà di CP_2 proseguire il rapporto contrattuale, mediante trasmissione di proposta contrattuale, successivamente alla quale la ditta attrice non aveva proceduto all'accettazione della proposta;
- che in data 15.08.2017 aveva inviato una mail alla parte attrice, invitandola alla CP_2 restituzione di beni strumentali, senza ricevere risposta;
- che, in ragione dell'assenza di risposta da parte della ditta attrice e in mancanza dell'accettazione della proposta redatta per iscritto, aveva comunicato, CP_2 legittimamente, la revoca della proposta.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, a seguito di numerosi rinvii disposti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024, a seguito del quale, con provvedimento del 25.10.2024
(comunicato in pari data), è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies, con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 13.01.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. L'esame delle domande attoree richiede un breve inquadramento dell'istituto della responsabilità precontrattuale, posto a fondamento del petitum.
Tale forma di responsabilità, com'è noto, interviene in caso di lesione della libertà negoziale (cfr. artt. 2 e 41 Cost.). Essa si fonda sulla violazione del dovere di buona fede, che deve essere osservato
3 nelle trattative volte alla conclusione di un contratto (cfr. art. 1337 c.c.) ed è preordinata a tutelare l'interesse alla preservazione della libertà negoziale privata, ossia l'interesse del soggetto di diritto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci, a non subire comportamenti sleali, raggiri o condotte comunque distorsive del processo di formazione della volontà negoziale.
Sul piano delle concrete fattispecie, la dottrina e la giurisprudenza hanno enucleato talune ipotesi, quali: a) l'inosservanza di doveri di informazione;
b) l'ingiustificata interruzione delle trattative;
c) violenza e dolo, quali vizi della volontà contrattuale;
d) la conoscenza di cause di invalidità (ipotesi tipizzata all'art. 1338 c.c.).
Prescindendo in questa sede dall'esame della natura della responsabilità precontrattuale, circostanza questa che affatica da sempre tanto la dogmatica quanto la giurisprudenza, con una prevalenza di voci a favore della natura extracontrattuale, occorre rilevare che la rottura ingiustificata delle trattative – fattispecie in questa sede espressamente dedotta dalla parte attrice – si scorge allorquando il contraente recede senza una valida giustificazione da trattive condotte fino al punto da indurre l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.
II-4.1. Sempre in punto di diritto, è poi utile aggiungere che l'art. 1326, comma 1, c.c. prevede che
“Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”; pertanto, una volta pervenuta la proposta, l'oblato è titolare di un potere giuridico che gli consente di pervenire alla conclusione del contratto mediante l'atto di accoglimento della proposta,
l'accettazione.
Lo schema descritto è previsto dal codice civile nell'ambito del procedimento di formazione del contratto tra assenti, ferma la possibilità per le parti di giungere all'incontro delle rispettive volontà con altri meccanismi. Nel caso di non contestualità di tale incontro volitivo, la legge soccorre al fine di individuare il momento in cui può dirsi concluso il contratto.
In simili evenienze, allora, la legge richiede (salvi i meccanismi di conclusione che in dottrina vengono definiti “a struttura leggera”, cfr. artt. 1327 e 1333 c.c.) la duplicità di manifestazioni di volontà, risultando irrilevante a tal fine – nel diritto civile comune – il silenzio serbato dall'oblato.
Sempre sul piano normativo, il legislatore si è fatto carico di disciplinare il profilo temporale della conclusione del contratto tra assenti. A tal fine, l'art. 1326, comma 2, c.c. prevede che “L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi”.
Spirato tale termine, viene meno il potere giuridico in capo all'oblato di condurre alla conclusione del contratto mediante la propria accettazione.
4 La natura pre-negoziale delle dichiarazioni di proposta e accettazione consente poi alle parti di revocarle in via unilaterale, secondo la disciplina dell'art. 1328 c.c. Per quanto in questa sede rileva, la disposizione da ultimo citata prevede che “La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso”.
II-5. Tanto premesso, pare ora utile selezionare gli elementi fattuali rilevanti ai fini della decisione:
- al punto 7 del contratto stipulato tra le parti del giudizio il 31.08.2016 è previsto che “Il presente contratto è valido dal 01/09/2016 fino al 31/08/2017. Alla scadenza, senza necessità di ulteriore disdetta, il presente contratto cesserà di avere qualsiasi effetto, ad eccezione delle lavorazioni ancora in corso. Le parti si impegnano ad incontrarsi, per l'eventuale stipula di un nuovo contratto, 90 (novanta) giorni prima della scadenza del contratto stesso”;
- con missiva del 25.05.2017 trasmessa al ha comunicato “in via definitiva la Pt_1 CP_2 nostra decisione di rinnovare il contratto con la ditta TIS allo scadere del contratto in essere il giorno 31 agosto 2017”;
- con successiva missiva datata 19.09.2017 e trasmessa al AL, ha altresì CP_2 comunicato che “non essendo sopraggiunto un nuovo accordo così come previsto dall'art. 7 del contratto ripassato tra le parti in data 31-08-2016, ci riteniamo liberi da qualsiasi impegno nei Vostri confronti.
Ogni eventuale proposta formulata è da intendersi tamquam non esset”;
- le parti, in precedenza, avevano stipulato altri due contratti il 27 agosto 2014 e il 1° settembre 2015, di contenuto analogo, con inclusione di identico meccanismo poi previsto al punto 7 del contratto del 31 agosto 2016.
II-6. Rapportando gli elementi della concreta fattispecie fattuale al dato normativo in precedenza riportato, se ne ricava la manifesta infondatezza della domanda attorea.
In data 25.05.2017 , dopo aver avviato le trattative con il in ottemperanza al punto CP_2 Pt_1
7 del contratto ripassato tra le parti ed entro il termine ivi stabilito, ha formulato alla parte attrice la proposta contrattuale, volta alla conclusione di un nuovo contrattuale, di contenuto identico al precedente.
A seguito della trasmissione della proposta contrattuale si è costituito, in capo al il potere Pt_1 giuridico di condurre alla conclusione dell'accordo, mediante l'espressa manifestazione di volontà conforme alla proposta.
L'accettazione, tuttavia, non è mai stata estrinsecata da parte dell'oblato, odierno attore, impedendo egli stesso la conclusione del contratto.
Del tutto legittimamente , stante la condotta silente dell'altro paciscente – cui non è CP_2 possibile attribuire alcun significato impegnativo sul piano negoziale –, ha informato il dello Pt_1 spirare del termine di efficacia della proposta in data 19.09.2017.
5 Stante anche la pregressa attività negoziale che ha interessato le parti, le quali hanno concluso tre contratti di analogo contenuto, tutti vigenti dal 1° settembre dell'anno in corso al 31 agosto dell'anno successivo, deve infatti ritenersi che, pur in mancanza di un termine di efficacia espresso dal proponente, l'accettazione sarebbe comunque dovuta sopraggiungere – in aderenza alla natura dell'affare per come desumibile dal contesto negoziale in cui lo stesso si sarebbe collocato, nonché alla luce della prassi in essere tra le parti – entro e non oltre l'inizio del mese di settembre 2017.
Sicché, la comunicazione della cessazione degli effetti della proposta del 19.09.2017 non può in alcun modo configurare l'interruzione di una trattativa affidante, la cui stasi è invece da attribuirsi al contegno silente dell'odierno attore, cui va dunque attribuita la circostanza della mancata conclusione dell'affare.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita dal rigetto delle domande in punto di an debeatur.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Le domande attoree vanno rigettate, difettando i presupposti costitutivi della fattispecie invocata.
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia da individuarsi in ragione del petitum, pari a euro 200.000,00, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; valori medi per le fasi “di studio della controversia”, “introduttiva del giudizio” e “decisionale”; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per la fase “istruttoria e/o di trattazione”, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e ad essa riferibile).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande spiegate dalla parte attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA.
Così deciso in Teramo, il 17.01.2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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