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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6521/2019 R.G. T R A
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 minore , rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Pierpaolo Persona_1 Colangelo e Davide Colangelo;
- ATTRICE- E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Guarini;
Controparte_1
- CONVENUTO - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
All'udienza del 02.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 09.04.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 18.04.2019 esponeva che: Parte_1
- dalla relazione con (con cui si era sposata in data 18.08.2003 con matrimonio Controparte_1 religioso, non trascritto) era nato, in data 29.01.2004 ad Acquaviva delle Fonti, il figlio
[...] ; Persona_1
- in data 30.11.2004 aveva riconosciuto il piccolo , presentando istanza per CP_2 Persona_1 il cambio del nome al Tribunale per i Minorenni, il quale attribuiva al minore il nome di
[...]
con provvedimento depositato in data 16.03.2005; Persona_2
- aveva intentato innanzi al Tribunale di Bari un giudizio (iscritto al N. 2964/2014 R.G.), definito con sentenza n. 545/2018 del 30.01.2018, con cui era stata dichiarata la non veridicità del riconoscimento effettuato da il 30.11.2004, e dichiarato che questi non era il padre di CP_2 Persona_2 ;
[...] tanto premesso, concludeva chiedendo dichiararsi la paternità di mantenendo il Controparte_1 solo cognome materno, condannare il al rimborso delle spese sostenute dall'attrice per il CP_1 mantenimento, la cura e l'educazione del minore (da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria), condannarlo a corrispondere in favore dell'attrice la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al pagamento della somma non inferiore di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno da mancato riconoscimento.
1 Nel costituirsi in giudizio in data 22.07.2019 dichiarava la propria disponibilità Controparte_1 a sottoporsi alle indagini genetiche, al fine di dichiarare, in caso di esito positivo, la paternità per cui è causa. Deduceva l'insussistenza della responsabilità da illecito endofamiliare, non essendo a lui imputabile il mancato riconoscimento;
al contrario, chiedeva in riconvenzionale la condanna della Parte_1 al risarcimento del danno da privazione del rapporto parentale. Precisava che la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del minore doveva considerarsi improponibile, considerando che il dovere di mantenimento gravava su CP_2 che all'epoca aveva proceduto al riconoscimento del minore previo consenso dell'odierna attrice. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c, la causa veniva istruita mediante C.T.U. (ammessa con ordinanza del 25.02.2021), svolta per verificare l'effettiva paternità di
[...] nei confronti di , e le prove orali (interrogatorio formale e prova CP_1 Persona_1 testimoniale). All'esito dell'espletamento della C.T.U. a firma del dott. e delle prove orali, Controparte_3 all'udienza indicata in epigrafe il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, sulla scorta delle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 09.04.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di accertamento della paternità è fondata, atteso che gli elementi acquisiti nel giudizio dimostrano che è figlio di Persona_1 Controparte_1 Ed, infatti, dalla consulenza tecnica a firma del dott. è emerso che Controparte_3 [...] è il padre biologico di con una probabilità “maggiore del 99,99%” CP_1 Persona_1 (cfr. consulenza depositata il 18.01.2022 in cui si conclude: “Le analisi effettuate attraverso il test del DNA hanno provato nel nostro specifico caso che il Sig. è padre biologico (con Controparte_1 una sensibilità statistica del test MAGGIORE DEL 99,9%) di perché tutti gli Persona_1 alleli analizzati concordano perfettamente tra loro… L'esame, come nel nostro caso, di 23 regioni STR del DNA consente di raggiungere una attribuzione o meno (probabilità di paternità) altissima”). L'accertamento è fondato su dati obiettivi - analisi del D.N.A. - che il C.T.U. ha diligentemente svolto attraverso il confronto delle frequenze alleliche. La specifica procedura seguita, analiticamente riportata nella relazione svolta dal C.T.U., è pienamente condivisibile sicché il Tribunale ritiene senz'altro di fare proprie le conclusioni a cui è pervenuto il consulente. Pertanto, deve dichiararsi che , nato ad [...] il [...], è Persona_1 figlio di nato a [...] l'[...], ed ordinarsi l'annotazione prescritta Controparte_1 da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente. In ordine alla domanda della di conservare unicamente il cognome materno, questa Parte_1 deve essere accolta. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “L'art. 262, 2° comma, c.c., prospettando in termini di mera eventualità l'assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscendo al figlio nato fuori dal matrimonio una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione del genitore. La scelta di adottare il cognome paterno come segno distintivo della propria persona presuppone, d'altronde, una valutazione di opportunità che non può non essere rimessa all'interessato, il quale, indipendentemente dalla volontà di ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione, produttivo di effetti anche ad altri fini, può ritenere l'uso del predetto cognome non conveniente o addirittura pregiudizievole per la sua immagine e la sua vita di relazione, in virtù dei rapporti intrattenuti con il genitore o della cattiva reputazione di cui quest'ultimo gode presso i terzi. Costituendo espressione di un diritto potestativo del figlio, come riconosciuto dalla stessa corte
2 distrettuale, la predetta scelta non può essere compiuta in via ufficiosa dal tribunale, ma presuppone un'univoca manifestazione di volontà dell'interessato, che può assumere tanto la forma di una dichiarazione rivolta all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 33, 2° e 3° comma, d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396, quanto, nel caso in cui l'accertamento della paternità sia richiesto in via giudiziale, quella di un'apposita domanda. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la disposizione dettata dall'ultimo comma dell'art. 262, che, in caso di minore età del figlio, demanda al giudice la decisione relativa all'assunzione del cognome del genitore, trattandosi di un potere la cui attribuzione trova la sua giustificazione nel difetto di capacità del minore, al quale peraltro è riconosciuto (nella più recente formulazione di tale disposizione, introdotta dall'art. 27, 1° comma, d.leg. 28 dicembre 2013 n. 154) il diritto di essere ascoltato, qualora abbia compiuto dodici anni o anche se sia in età inferiore, a condizione in quest'ultimo caso che risulti capace di discernimento” (cfr. Cass. n. 19734/2015). Ciò detto, , ascoltato all'udienza del 18.02.2021, ha scelto di conservare esclusivamente Persona_1 il cognome materno, elemento comunque distintivo della sua identità tenuto conto che è ormai ventunenne, motivo per il quale non può accogliersi la domanda del di attribuzione del CP_1 cognome paterno. Con riferimento alla domanda attorea di condanna del al rimborso delle spese di CP_1 mantenimento, sostenute dalla sin dalla nascita di , questa deve essere Parte_1 Persona_1 dichiarata inammissibile, atteso che la stessa potrà essere esercitata solamente dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale. A riguardo la Cassazione civile, sez. I, con sentenza del 29/08/2018, n.21364 ha enunciato il principio di diritto a mente del quale l'azione per il recupero delle spese per il mantenimento del minore è esercitabile solo dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, chiarendo che: “Anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l'accertamento della filiazione e quindi, seppure può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio”. In ogni caso, è indubbio l'assoluto difetto di prova da parte dell'attrice in ordine agli esborsi da lei asseritamente sostenuti per il figlio, specie tenuto conto del fatto che il suo secondo marito ( CP_2
peraltro sposato in data 03.07.2006) e poi il suo terzo compagno/marito (
[...] Persona_3 hanno testimoniato di aver provveduto personalmente al mantenimento di . Persona_1
Invero, all'udienza del 23.03.2023 (secondo marito della ) ha dichiarato: CP_2 Parte_1
“…posso affermare di aver provveduto al mantenimento di sino a quando sono stato sposato ER con la e non ricordo sino a quando ho versato il mantenimento. Dopo la separazione con ER
feci con la stessa un accordo in base al quale rinunciai a delle somme che lei mi doveva e ER la stessa rinunciò a chiedere il mantenimento…”. In ogni caso, dal 30.11.2004 (data del riconoscimento di da parte del , ovvero Persona_1 CP_2 appena 10 mesi dopo la sua nascita) sino al 2018 (allorchè il Tribunale di Bari nel giudizio iscritto al N. 2964/2014 R.G., pronunciò la sentenza n. 545/2018 del 30.01.2018, con cui dichiarò la non veridicità del riconoscimento effettuato da è indubbio che il genitore obbligato CP_2 legalmente al mantenimento di fosse il per effetto del riconoscimento da Persona_1 CP_2 quest'ultimo volontariamente effettuato nel lontano 2004, previo assenso dell'attrice (quale genitore che per primo l'aveva riconosciuto). Alla medesima udienza del 23.03.2023 il teste (successivo compagno/marito della Persona_3
) ha riferito: “Sino al 2023 ho convissuto con e con i proventi della Parte_1 Parte_1 mia attività ho provveduto anche al mantenimento di e dei suoi figli Parte_1 ER
, e contribuendo ad ogni spesa per alimenti, istruzione e salute.
[...] Persona_4 Persona_5 Sono stato coniugato con sino al 2023 quando mi sono divorziato”. ER
3 Per quanto riguarda la domanda di contributo (per il futuro) al mantenimento del figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, deve rilevarsi quanto segue. Presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi del figlio maggiorenne è la mancanza della capacità di autosostenersi. Il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di sé stesso, di mantenersi da solo. Il mantenimento del figlio maggiorenne è, invece, da escludere quando quest'ultimo, pur essendo in grado di percepire un reddito dalla professionalità acquisita in modo pieno, secondo le ordinarie condizioni di mercato, ciononostante per sua negligenza o sua scelta discutibile non abbia raggiunto l'indipendenza economica (Cass. n. 22500/2004). L'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento dell'età del figlio e deve necessariamente essere ispirato a criteri di relatività e cioè correlato alle aspirazioni, alle attitudini e alla specifica preparazione professionale del figlio, nel rispetto però dei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia (Cass. n. 4765/2002; n. 4616/1998). Nel caso di specie, la non ha allegato alcun elemento dal quale poter desumere Parte_1 l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento di detto contributo, essendosi limitata a riferire solamente che il figlio , ad oggi ventunenne, non è ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, senza addurre alcunchè sul suo percorso di studi (se lo abbia completato o meno), sulla sua attuale o passata attività lavorativa su qualsivoglia ulteriore circostanza che potesse essere utile ad una delibazione in merito. Pertanto, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio da parte della , la Parte_1 domanda deve essere rigettata. Passando alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare, formulata dall'attrice, questa è altresì infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. Secondo quanto ritenuto dalle più recenti pronunce in materia, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti e dando luogo a fattispecie risarcitoria, la avvenuta deprivazione per i figli della figura genitoriale paterna, figura che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, tanto essendo idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. In particolare, la giurisprudenza ha elaborato negli ultimi anni la fattispecie di illecito c.d. endofamiliare, inteso come il nocumento che il figlio subisce a causa del mancato adempimento da parte del padre (nella specie) ovvero della madre dei doveri genitoriali, che traggono il loro fondamento non solo dagli artt. 316 e 316-bis c.c. e dagli artt. 2 e 30 Cost., ma anche da fonti sovranazionali, come l'art. 24 della Carta di Nizza. La responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare si basa proprio sull'automatismo tra responsabilità genitoriale e nascita: gli obblighi genitoriali di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli derivano esclusivamente dalla generazione, a prescindere dal riconoscimento formale dello status. In particolare, il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (v. Cass. n. 3079/2015) esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (conformi, Cass. Civ. 34950 del 28.11.2022 e Cass. Civ. 26205/2013).
4 Il diritto a beneficiare del sostegno delle figure genitoriali s'impernia, inoltre, sull'art. 29 Cost., che tutela i diritti della famiglia e deve essere inteso nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto genitoriale ispira, generando bisogni e doveri, ma anche dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (cfr. Cass. n. 8827/2003). In quanto figura ricostruita quale illecito, e pertanto di diretta derivazione dall'art. 2043 c.c., si è peraltro rilevato che il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici del detto illecito civile e dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto. La Suprema Corte, sul punto, ha enucleato il seguente principio di diritto: "in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio" (v. Cass. n. 22496/2021). Ciò premesso, acclarato che risulta incontestato che il non abbia adempiuto agli obblighi CP_1 di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, circostanza che determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, si osserva che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova in ordine alla sussistenza di profili di colpa a lui imputabile. Il in particolare, ha affermato e documentato di non essersi mai sottratto al riconoscimento CP_1 del figlio , avendolo solamente subordinato all'accertamento mediante esame genetico Persona_1 della paternità, in ragione dei fondati dubbi nutriti. Al contrario, l'attrice ha riferito che il fosse stato sempre consapevole di essere il padre di CP_1
e che non vi fossero mai stati dubbi in ordine a tale circostanza. Persona_1 A tal proposito, sono stati ascoltati in qualità di testimoni , e Persona_1 CP_2 Persona_3
[...] I primi due hanno confermato che al tempo della nascita la aveva riferito al di
ER CP_1 essere il padre del bambino, mentre il ha affermato il contrario, riferendo: “posso riferire Per_3 che subito dopo la nascita la disse a che non era suo figlio. Questa circostanza mi
ER CP_1 fu riferita dalla che riferì anche di aver sottoscritto una dichiarazione con la quale diceva
ER che non era figlio di Venere”.
ER Ebbene, risulta per tabulas che la abbia affermato in più occasioni che il padre di
ER ER
fosse tale (cfr. verbale del 19.01.2005 allegato alla nota di deposito del 15.02.2021
[...] CP_2 di parte convenuta) e che gli stessi assistenti sociali del Comune di Gioia del Colle hanno raccolto tale ricostruzione (cfr. relazione allegata alla medesima nota di deposito), attestando: “I genitori del minore al momento del concepimento avevano da circa tre mesi iniziato la loro relazione;
durante la gravidanza i due giovani si sono frequentati come fidanzati, ed al momento della nascita, convinti che avessero bisogno ancora di tempo per conoscersi meglio, al fine di tutelare il minore, hanno deciso di dare al piccolo solo il cognome della madre, pur andando a vivere insieme. […] Il sig.
[…] si dichiara senza alcuna ombra di dubbio il padre naturale, cosa confermata da CP_2 parte della sig.ra ”, tant'è che veniva riconosciuto come proprio figlio naturale ER Persona_1 da tale in data 30.11.2004. CP_2 Ciò detto, risulta parimenti che sin da prima della nascita il abbia notiziato la CP_1 Parte_1 della propria disponibilità a riconoscere il nascituro previo accertamento mediante consulenza genetica di essere il padre (cfr. raccomandate del 29.12.2003 e del 21.01.2004 allegate alla nota di deposito su menzionata). Peraltro, non può non considerarsi che la stessa ha ingenerato sin da subito il dubbio Parte_1 nel convenuto sulla paternità del nascituro ed ha continuato negli anni a creare confusione con condotte contraddittorie allorchè con missiva del 05.11.2004 a firma del suo avvocato dichiarava la
5 sua volontà di rinunciare all'azione di riconoscimento di paternità da lei intentata all'epoca innanzi al Tribunale per i minorenni di Bari, asserendo “che il sig. non è il padre di suo Controparte_1 figlio ”, come da dichiarazione allegata a sua firma di pari data (in atti), tant' è che detto Persona_1 giudizio veniva cancellato dal ruolo all'udienza del 17.03.2005. Ancora, la confusione ingenerata da controparte è comprovata dal fatto che in data 30.11.2004 dinanzi all'Ufficio dello Stato Civile di Gioia del Colle Privato Luigi (futuro marito della ) Parte_1 riconosceva come suo figlio, col previo assenso della , quale Persona_1 Parte_1 genitore che aveva effettuato il riconoscimento alla nascita. Ancora, il 16.03.2005 il Tribunale per i minorenni di Bari, su istanza del , attribuiva al minore CP_2
il cognome in sostituzione di quello materno . Persona_1 CP_2 ER Tali circostanze inducono a ritenere inverosimile la ricostruzione dei fatti proposta dalla
, il che rende sprovvista di prova la sussistenza dei profili di responsabilità soggettiva Parte_1 richiesti ai sensi dell'art. 2043 c.c. Parimenti infondata risulta la domanda di risarcimento del danno da privazione parentale formulata in via riconvenzionale dal considerato che l'assunto secondo cui: “detti danni, sarebbero, CP_1 infatti, conseguenza del comportamento dell'odierna attrice, la quale si è sempre mostrata contraria al riconoscimento del minore da parte del sig. è rimasta sia in parte priva di riscontro CP_1 probatorio sia in parte smentita dalla stessa inerzia protratta del essendosi esclusivamente CP_1 limitato negli anni a contestare le richieste economiche della , il che rende evidente il Parte_1 totale disinteresse del primo alla creazione del menzionato rapporto parentale. Pertanto, non essendo stato soddisfatto l'onere probatorio in merito all'imputabilità del fatto dannoso alla condotta della , la domanda deve essere rigettata. Parte_1 Le spese di lite debbono essere compensate, considerato, da un lato, l'accoglimento della domanda attorea principale di dichiarazione giudiziale di paternità e il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da privazione parentale, dall'altro, la soccombenza dell'attrice in ordine alla domanda di contributo paterno al mantenimento del figlio, al rimborso delle spese di mantenimento ed al risarcimento del danno. Per le medesime ragioni e considerato che la C.T.U. è stata espletata nel comune interesse delle parti, i compensi del C.T.U. vanno posti definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, e vengono liquidati con separata e contestuale ordinanza. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 04.03.2019 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara che , nato ad [...] il [...], è figlio Persona_1 di nato a [...] l'[...], e, per l'effetto, dispone che Controparte_1 l'Ufficiale dello Stato Civile faccia annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita di;
Persona_1
2. dichiara inammissibile la domanda della di rimborso delle spese di Parte_1 mantenimento sostenute dalla;
Parte_1
3. rigetta le ulteriori domande;
4. compensa tra le parti le spese di lite;
5. pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, i compensi del C.T.U., liquidati con separata e contestuale ordinanza. Così deciso in Bari il 24 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente Est.
dott.ssa Rosella Nocera
6
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6521/2019 R.G. T R A
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 minore , rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Pierpaolo Persona_1 Colangelo e Davide Colangelo;
- ATTRICE- E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Guarini;
Controparte_1
- CONVENUTO - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
All'udienza del 02.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 09.04.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 18.04.2019 esponeva che: Parte_1
- dalla relazione con (con cui si era sposata in data 18.08.2003 con matrimonio Controparte_1 religioso, non trascritto) era nato, in data 29.01.2004 ad Acquaviva delle Fonti, il figlio
[...] ; Persona_1
- in data 30.11.2004 aveva riconosciuto il piccolo , presentando istanza per CP_2 Persona_1 il cambio del nome al Tribunale per i Minorenni, il quale attribuiva al minore il nome di
[...]
con provvedimento depositato in data 16.03.2005; Persona_2
- aveva intentato innanzi al Tribunale di Bari un giudizio (iscritto al N. 2964/2014 R.G.), definito con sentenza n. 545/2018 del 30.01.2018, con cui era stata dichiarata la non veridicità del riconoscimento effettuato da il 30.11.2004, e dichiarato che questi non era il padre di CP_2 Persona_2 ;
[...] tanto premesso, concludeva chiedendo dichiararsi la paternità di mantenendo il Controparte_1 solo cognome materno, condannare il al rimborso delle spese sostenute dall'attrice per il CP_1 mantenimento, la cura e l'educazione del minore (da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria), condannarlo a corrispondere in favore dell'attrice la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al pagamento della somma non inferiore di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno da mancato riconoscimento.
1 Nel costituirsi in giudizio in data 22.07.2019 dichiarava la propria disponibilità Controparte_1 a sottoporsi alle indagini genetiche, al fine di dichiarare, in caso di esito positivo, la paternità per cui è causa. Deduceva l'insussistenza della responsabilità da illecito endofamiliare, non essendo a lui imputabile il mancato riconoscimento;
al contrario, chiedeva in riconvenzionale la condanna della Parte_1 al risarcimento del danno da privazione del rapporto parentale. Precisava che la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del minore doveva considerarsi improponibile, considerando che il dovere di mantenimento gravava su CP_2 che all'epoca aveva proceduto al riconoscimento del minore previo consenso dell'odierna attrice. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c, la causa veniva istruita mediante C.T.U. (ammessa con ordinanza del 25.02.2021), svolta per verificare l'effettiva paternità di
[...] nei confronti di , e le prove orali (interrogatorio formale e prova CP_1 Persona_1 testimoniale). All'esito dell'espletamento della C.T.U. a firma del dott. e delle prove orali, Controparte_3 all'udienza indicata in epigrafe il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, sulla scorta delle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 09.04.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di accertamento della paternità è fondata, atteso che gli elementi acquisiti nel giudizio dimostrano che è figlio di Persona_1 Controparte_1 Ed, infatti, dalla consulenza tecnica a firma del dott. è emerso che Controparte_3 [...] è il padre biologico di con una probabilità “maggiore del 99,99%” CP_1 Persona_1 (cfr. consulenza depositata il 18.01.2022 in cui si conclude: “Le analisi effettuate attraverso il test del DNA hanno provato nel nostro specifico caso che il Sig. è padre biologico (con Controparte_1 una sensibilità statistica del test MAGGIORE DEL 99,9%) di perché tutti gli Persona_1 alleli analizzati concordano perfettamente tra loro… L'esame, come nel nostro caso, di 23 regioni STR del DNA consente di raggiungere una attribuzione o meno (probabilità di paternità) altissima”). L'accertamento è fondato su dati obiettivi - analisi del D.N.A. - che il C.T.U. ha diligentemente svolto attraverso il confronto delle frequenze alleliche. La specifica procedura seguita, analiticamente riportata nella relazione svolta dal C.T.U., è pienamente condivisibile sicché il Tribunale ritiene senz'altro di fare proprie le conclusioni a cui è pervenuto il consulente. Pertanto, deve dichiararsi che , nato ad [...] il [...], è Persona_1 figlio di nato a [...] l'[...], ed ordinarsi l'annotazione prescritta Controparte_1 da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente. In ordine alla domanda della di conservare unicamente il cognome materno, questa Parte_1 deve essere accolta. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “L'art. 262, 2° comma, c.c., prospettando in termini di mera eventualità l'assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscendo al figlio nato fuori dal matrimonio una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione del genitore. La scelta di adottare il cognome paterno come segno distintivo della propria persona presuppone, d'altronde, una valutazione di opportunità che non può non essere rimessa all'interessato, il quale, indipendentemente dalla volontà di ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione, produttivo di effetti anche ad altri fini, può ritenere l'uso del predetto cognome non conveniente o addirittura pregiudizievole per la sua immagine e la sua vita di relazione, in virtù dei rapporti intrattenuti con il genitore o della cattiva reputazione di cui quest'ultimo gode presso i terzi. Costituendo espressione di un diritto potestativo del figlio, come riconosciuto dalla stessa corte
2 distrettuale, la predetta scelta non può essere compiuta in via ufficiosa dal tribunale, ma presuppone un'univoca manifestazione di volontà dell'interessato, che può assumere tanto la forma di una dichiarazione rivolta all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 33, 2° e 3° comma, d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396, quanto, nel caso in cui l'accertamento della paternità sia richiesto in via giudiziale, quella di un'apposita domanda. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la disposizione dettata dall'ultimo comma dell'art. 262, che, in caso di minore età del figlio, demanda al giudice la decisione relativa all'assunzione del cognome del genitore, trattandosi di un potere la cui attribuzione trova la sua giustificazione nel difetto di capacità del minore, al quale peraltro è riconosciuto (nella più recente formulazione di tale disposizione, introdotta dall'art. 27, 1° comma, d.leg. 28 dicembre 2013 n. 154) il diritto di essere ascoltato, qualora abbia compiuto dodici anni o anche se sia in età inferiore, a condizione in quest'ultimo caso che risulti capace di discernimento” (cfr. Cass. n. 19734/2015). Ciò detto, , ascoltato all'udienza del 18.02.2021, ha scelto di conservare esclusivamente Persona_1 il cognome materno, elemento comunque distintivo della sua identità tenuto conto che è ormai ventunenne, motivo per il quale non può accogliersi la domanda del di attribuzione del CP_1 cognome paterno. Con riferimento alla domanda attorea di condanna del al rimborso delle spese di CP_1 mantenimento, sostenute dalla sin dalla nascita di , questa deve essere Parte_1 Persona_1 dichiarata inammissibile, atteso che la stessa potrà essere esercitata solamente dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale. A riguardo la Cassazione civile, sez. I, con sentenza del 29/08/2018, n.21364 ha enunciato il principio di diritto a mente del quale l'azione per il recupero delle spese per il mantenimento del minore è esercitabile solo dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, chiarendo che: “Anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l'accertamento della filiazione e quindi, seppure può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio”. In ogni caso, è indubbio l'assoluto difetto di prova da parte dell'attrice in ordine agli esborsi da lei asseritamente sostenuti per il figlio, specie tenuto conto del fatto che il suo secondo marito ( CP_2
peraltro sposato in data 03.07.2006) e poi il suo terzo compagno/marito (
[...] Persona_3 hanno testimoniato di aver provveduto personalmente al mantenimento di . Persona_1
Invero, all'udienza del 23.03.2023 (secondo marito della ) ha dichiarato: CP_2 Parte_1
“…posso affermare di aver provveduto al mantenimento di sino a quando sono stato sposato ER con la e non ricordo sino a quando ho versato il mantenimento. Dopo la separazione con ER
feci con la stessa un accordo in base al quale rinunciai a delle somme che lei mi doveva e ER la stessa rinunciò a chiedere il mantenimento…”. In ogni caso, dal 30.11.2004 (data del riconoscimento di da parte del , ovvero Persona_1 CP_2 appena 10 mesi dopo la sua nascita) sino al 2018 (allorchè il Tribunale di Bari nel giudizio iscritto al N. 2964/2014 R.G., pronunciò la sentenza n. 545/2018 del 30.01.2018, con cui dichiarò la non veridicità del riconoscimento effettuato da è indubbio che il genitore obbligato CP_2 legalmente al mantenimento di fosse il per effetto del riconoscimento da Persona_1 CP_2 quest'ultimo volontariamente effettuato nel lontano 2004, previo assenso dell'attrice (quale genitore che per primo l'aveva riconosciuto). Alla medesima udienza del 23.03.2023 il teste (successivo compagno/marito della Persona_3
) ha riferito: “Sino al 2023 ho convissuto con e con i proventi della Parte_1 Parte_1 mia attività ho provveduto anche al mantenimento di e dei suoi figli Parte_1 ER
, e contribuendo ad ogni spesa per alimenti, istruzione e salute.
[...] Persona_4 Persona_5 Sono stato coniugato con sino al 2023 quando mi sono divorziato”. ER
3 Per quanto riguarda la domanda di contributo (per il futuro) al mantenimento del figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, deve rilevarsi quanto segue. Presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi del figlio maggiorenne è la mancanza della capacità di autosostenersi. Il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di sé stesso, di mantenersi da solo. Il mantenimento del figlio maggiorenne è, invece, da escludere quando quest'ultimo, pur essendo in grado di percepire un reddito dalla professionalità acquisita in modo pieno, secondo le ordinarie condizioni di mercato, ciononostante per sua negligenza o sua scelta discutibile non abbia raggiunto l'indipendenza economica (Cass. n. 22500/2004). L'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento dell'età del figlio e deve necessariamente essere ispirato a criteri di relatività e cioè correlato alle aspirazioni, alle attitudini e alla specifica preparazione professionale del figlio, nel rispetto però dei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia (Cass. n. 4765/2002; n. 4616/1998). Nel caso di specie, la non ha allegato alcun elemento dal quale poter desumere Parte_1 l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento di detto contributo, essendosi limitata a riferire solamente che il figlio , ad oggi ventunenne, non è ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, senza addurre alcunchè sul suo percorso di studi (se lo abbia completato o meno), sulla sua attuale o passata attività lavorativa su qualsivoglia ulteriore circostanza che potesse essere utile ad una delibazione in merito. Pertanto, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio da parte della , la Parte_1 domanda deve essere rigettata. Passando alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare, formulata dall'attrice, questa è altresì infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. Secondo quanto ritenuto dalle più recenti pronunce in materia, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti e dando luogo a fattispecie risarcitoria, la avvenuta deprivazione per i figli della figura genitoriale paterna, figura che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, tanto essendo idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. In particolare, la giurisprudenza ha elaborato negli ultimi anni la fattispecie di illecito c.d. endofamiliare, inteso come il nocumento che il figlio subisce a causa del mancato adempimento da parte del padre (nella specie) ovvero della madre dei doveri genitoriali, che traggono il loro fondamento non solo dagli artt. 316 e 316-bis c.c. e dagli artt. 2 e 30 Cost., ma anche da fonti sovranazionali, come l'art. 24 della Carta di Nizza. La responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare si basa proprio sull'automatismo tra responsabilità genitoriale e nascita: gli obblighi genitoriali di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli derivano esclusivamente dalla generazione, a prescindere dal riconoscimento formale dello status. In particolare, il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (v. Cass. n. 3079/2015) esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (conformi, Cass. Civ. 34950 del 28.11.2022 e Cass. Civ. 26205/2013).
4 Il diritto a beneficiare del sostegno delle figure genitoriali s'impernia, inoltre, sull'art. 29 Cost., che tutela i diritti della famiglia e deve essere inteso nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto genitoriale ispira, generando bisogni e doveri, ma anche dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (cfr. Cass. n. 8827/2003). In quanto figura ricostruita quale illecito, e pertanto di diretta derivazione dall'art. 2043 c.c., si è peraltro rilevato che il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici del detto illecito civile e dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto. La Suprema Corte, sul punto, ha enucleato il seguente principio di diritto: "in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio" (v. Cass. n. 22496/2021). Ciò premesso, acclarato che risulta incontestato che il non abbia adempiuto agli obblighi CP_1 di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, circostanza che determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, si osserva che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova in ordine alla sussistenza di profili di colpa a lui imputabile. Il in particolare, ha affermato e documentato di non essersi mai sottratto al riconoscimento CP_1 del figlio , avendolo solamente subordinato all'accertamento mediante esame genetico Persona_1 della paternità, in ragione dei fondati dubbi nutriti. Al contrario, l'attrice ha riferito che il fosse stato sempre consapevole di essere il padre di CP_1
e che non vi fossero mai stati dubbi in ordine a tale circostanza. Persona_1 A tal proposito, sono stati ascoltati in qualità di testimoni , e Persona_1 CP_2 Persona_3
[...] I primi due hanno confermato che al tempo della nascita la aveva riferito al di
ER CP_1 essere il padre del bambino, mentre il ha affermato il contrario, riferendo: “posso riferire Per_3 che subito dopo la nascita la disse a che non era suo figlio. Questa circostanza mi
ER CP_1 fu riferita dalla che riferì anche di aver sottoscritto una dichiarazione con la quale diceva
ER che non era figlio di Venere”.
ER Ebbene, risulta per tabulas che la abbia affermato in più occasioni che il padre di
ER ER
fosse tale (cfr. verbale del 19.01.2005 allegato alla nota di deposito del 15.02.2021
[...] CP_2 di parte convenuta) e che gli stessi assistenti sociali del Comune di Gioia del Colle hanno raccolto tale ricostruzione (cfr. relazione allegata alla medesima nota di deposito), attestando: “I genitori del minore al momento del concepimento avevano da circa tre mesi iniziato la loro relazione;
durante la gravidanza i due giovani si sono frequentati come fidanzati, ed al momento della nascita, convinti che avessero bisogno ancora di tempo per conoscersi meglio, al fine di tutelare il minore, hanno deciso di dare al piccolo solo il cognome della madre, pur andando a vivere insieme. […] Il sig.
[…] si dichiara senza alcuna ombra di dubbio il padre naturale, cosa confermata da CP_2 parte della sig.ra ”, tant'è che veniva riconosciuto come proprio figlio naturale ER Persona_1 da tale in data 30.11.2004. CP_2 Ciò detto, risulta parimenti che sin da prima della nascita il abbia notiziato la CP_1 Parte_1 della propria disponibilità a riconoscere il nascituro previo accertamento mediante consulenza genetica di essere il padre (cfr. raccomandate del 29.12.2003 e del 21.01.2004 allegate alla nota di deposito su menzionata). Peraltro, non può non considerarsi che la stessa ha ingenerato sin da subito il dubbio Parte_1 nel convenuto sulla paternità del nascituro ed ha continuato negli anni a creare confusione con condotte contraddittorie allorchè con missiva del 05.11.2004 a firma del suo avvocato dichiarava la
5 sua volontà di rinunciare all'azione di riconoscimento di paternità da lei intentata all'epoca innanzi al Tribunale per i minorenni di Bari, asserendo “che il sig. non è il padre di suo Controparte_1 figlio ”, come da dichiarazione allegata a sua firma di pari data (in atti), tant' è che detto Persona_1 giudizio veniva cancellato dal ruolo all'udienza del 17.03.2005. Ancora, la confusione ingenerata da controparte è comprovata dal fatto che in data 30.11.2004 dinanzi all'Ufficio dello Stato Civile di Gioia del Colle Privato Luigi (futuro marito della ) Parte_1 riconosceva come suo figlio, col previo assenso della , quale Persona_1 Parte_1 genitore che aveva effettuato il riconoscimento alla nascita. Ancora, il 16.03.2005 il Tribunale per i minorenni di Bari, su istanza del , attribuiva al minore CP_2
il cognome in sostituzione di quello materno . Persona_1 CP_2 ER Tali circostanze inducono a ritenere inverosimile la ricostruzione dei fatti proposta dalla
, il che rende sprovvista di prova la sussistenza dei profili di responsabilità soggettiva Parte_1 richiesti ai sensi dell'art. 2043 c.c. Parimenti infondata risulta la domanda di risarcimento del danno da privazione parentale formulata in via riconvenzionale dal considerato che l'assunto secondo cui: “detti danni, sarebbero, CP_1 infatti, conseguenza del comportamento dell'odierna attrice, la quale si è sempre mostrata contraria al riconoscimento del minore da parte del sig. è rimasta sia in parte priva di riscontro CP_1 probatorio sia in parte smentita dalla stessa inerzia protratta del essendosi esclusivamente CP_1 limitato negli anni a contestare le richieste economiche della , il che rende evidente il Parte_1 totale disinteresse del primo alla creazione del menzionato rapporto parentale. Pertanto, non essendo stato soddisfatto l'onere probatorio in merito all'imputabilità del fatto dannoso alla condotta della , la domanda deve essere rigettata. Parte_1 Le spese di lite debbono essere compensate, considerato, da un lato, l'accoglimento della domanda attorea principale di dichiarazione giudiziale di paternità e il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da privazione parentale, dall'altro, la soccombenza dell'attrice in ordine alla domanda di contributo paterno al mantenimento del figlio, al rimborso delle spese di mantenimento ed al risarcimento del danno. Per le medesime ragioni e considerato che la C.T.U. è stata espletata nel comune interesse delle parti, i compensi del C.T.U. vanno posti definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, e vengono liquidati con separata e contestuale ordinanza. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 04.03.2019 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara che , nato ad [...] il [...], è figlio Persona_1 di nato a [...] l'[...], e, per l'effetto, dispone che Controparte_1 l'Ufficiale dello Stato Civile faccia annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita di;
Persona_1
2. dichiara inammissibile la domanda della di rimborso delle spese di Parte_1 mantenimento sostenute dalla;
Parte_1
3. rigetta le ulteriori domande;
4. compensa tra le parti le spese di lite;
5. pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, i compensi del C.T.U., liquidati con separata e contestuale ordinanza. Così deciso in Bari il 24 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente Est.
dott.ssa Rosella Nocera
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