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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/07/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12796/2024 RG fissata all'udienza del 08/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, da avv. MICELI Parte_1
WALTER, avv. GANCI FABIO, avv. RINALDI GIOVANNI. avv. ZAMPIERI
NICOLA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dalla Controparte_1 dott.ssa TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt.
14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto
1 della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, Cont per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Ha fatto presente di aver svolto le seguenti supplenze:
2021/2022 I.C. - 06/09/21 30/06/22 24 Parte_2 Parte_3
2022/2023 I.C. - 02/09/22 30/06/23 24 Parte_2 Parte_3
2023/2024 I.C. - 01/09/23 30/06/24 24 Parte_2 Parte_3
Ha rappresentato come il mancato riconoscimento del diritto si ponga in violazione della normativa eurounitaria nonché della giurisprudenza in materia.
Il ha eccepito prescrizione del diritto e, comunque, infondatezza del ricorso. CP_1
In punto di diritto, va fatto presente che la questione oggetto di ricorso è stata affrontata sia a livello di Corte di Giustizia sia a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della Corte di
Cassazione.
2 Ciò detto, nel richiamare ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc le motivazioni di Cass. 29961/23
(e giurisprudenza ivi citata), si indicano i principi di diritto ivi sanciti:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
3 Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, si rileva (come da stato matricolare prodotto dal ) che parte ricorrente sia ancora all'interno del sistema scolastico. CP_1
Inoltre, nessuna prescrizione è maturata stante le annualità richieste.
Ciò detto, e senza che sia necessario in questo caso analizzare la recente CGUE 3.7.24 in
C-268/24, si rileva come le supplenze oggetto di ricorso siano tutte sino al 30.6. Non viene neppure in rilievo la disciplina del decreto salva infrazioni 2023.
Si deve quindi riconoscere la fondatezza della domanda data la sussistenza degli elementi di fatto indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Le spese seguono la soccombenza. Data la semplicità della materia nonché il fatto che gli elementi necessari alla decisione sono ricavabili anche dalla documentazione ministeriale si ritiene che nessuna maggiorazione debba essere concessa per i collegamenti ipertestuali non avendo gli stessi spiegato alcuna efficacia causale nell'ambito della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12796/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il ad attribuire a parte ricorrente CP_1
– come da punto 1 dei principi di diritto sopra richiamati - per Parte_4
l'importo di € 1500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 1035,00 oltre spese CP_1 forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 10/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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