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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 10.4.2025, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2307/2024 promossa da:
(nata a [...] il [...]) con il patrocinio dell' Parte_1
Avv.Bartolomeo E.Biuso
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo Sedda) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile e condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.3.2024 la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status invalido civile nella misura compresa tra il 74% e il 99% oltre che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato negato in sede amministrativa e in fase di ATPO, a far data dalla relativa domanda;
instando altresì per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Con argomentazioni articolate e puntuali la ricorrente spiegava il proprio dissenso in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per le prestazioni sopra citate supportandolo con documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale espletata in fase di ATPO . CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.2566/2023, disposto il rinnovo della CTU, stante l'inottemperanza dell'esperto nominato in fase di ATPO a rendere i disposti chiarimenti alla CTU, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica specialistica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, all'esito della discussione , la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente si osserva che il dissenso è stato tempestivamente proposto.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dall' 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, la l'assegno d'invalidità civile, previsto dalla art. 13 della legge n. 118/1971, è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino un'invalidità nella misura compresa tra il 74 ed il 99%
La detta prestazione è ora compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa residua, precisando che dalla eventuale attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento della stessa.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e d i relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico -sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs n. 62/2024).
Il testo, dell' articolo 3 comma 3 della l104/92 così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intens ivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sost egno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.”
Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
Ciò posto il II CTU, dott. ha riconosciuto in capo alla ricorrente la Persona_1 sussistenza dei requisiti sanitari per l' assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.10.2022, non ritenendo invece sussistenti i requisiti per la condizione di disabilità di cui all' art 3 comma 3 L104/92
Segnatamente il II CTU ha così concluso: “L'attento esame della documentazione clinica in Atti, le risultanze della visita Medico-Legale effettuata, in convergenza, consentono una risposta motivata ai quesiti proposti dalla S.V. Ill.ma. La SI.ra , di anni 60, è attualmente affetta da: − Discopatie lombari Parte_1
L4-L5 e L5-S1 con scoliosi de novo. Esiti di artrodesi L5- S1. Discopatie cervicali. − Spondiloartrosi lombare. Coxartrosi. − Emicrania cronica. Cisti lenticolare. − Varici venose all'arto inferiore destro. Esiti di safenectomia sinistra. Il quadro clinico del caso in esame è essenzialmente caratterizzato dalle patologia artrosica della perizianda, ben presente alla colonna lombare ed alle anche, con discopatie che hanno comportato l'insorgenza di una scoliosi sinistrorsa. Inoltre, la gravità della discopatia presente a livello di L5-S1 ha reso necessario un intervento chirurgico di stabilizzazione lombare, con artrodesi della colonna e importante limitazione del movimento. Inoltre, dalla documentazione sanitaria emerge che la perizianda presenta una cisti lenticolare destra: il nucleo lenticolare è una struttura facente parte dei gangli (o nuclei) della base, ossia delle formazioni situate profondamente negli emisferi cerebrali, fondamentali per il controllo del movimento, rappresentando quindi la componente più rilevante del sistema piramidale. Pertanto, risulta del tutto attendibile la sintomatologia di vertigini e perdita di equilibrio lamentata dalla perizianda. Per ciò che riguarda, infine, la flebopatia della perizianda, le varici venose presenti alla gamba destra risultano essere gonfie e sporgenti, in assenza di ulcere cutanee, pertanto inquadrabili in una classe II. Ciò posto, per quanto attiene la valutazione Medico-Legale del caso, preliminarmente ricordiamo che i barèmes riportati dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 (“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 suppl. del 26 febbraio 1992, prevedono le seguenti percentuali: - per la “scoliosi ad una curva superiore a 40°” (codice 7003) un range tra il 31 % ed il 40 %; avendo il soggetto una scoliosi di grado “lieve”, pertanto sicuramente inferiore a 40°, appare equa una valutazione del 25 %; - per la “anchilosi rachide lombare” (codice 7010), un range tra il 31 % ed il 40 %; nel caso in oggetto, il rachide lombare è pressoché bloccato dal pregresso intervento di artrodesi;
inoltre, per la contestuale presenza di coxartrosi bilaterale, risulta opportuno superare il suddetto range ed attribuire una percentuale di invalidità pari al 45 %; - per la “anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione” (codice 7002), un range tra il 61 % ed il 70 %; avendo la perizianda una limitazione di circa un terzo del movimento di flesso-estensione e di rotazione del capo, appare opportuna una valutazione del 25 %; - per ciò che riguarda le “varici venose – classe II” non vi è una previsione nel D.M. del 1992, pertanto è possibile valutarle in analogia con il codice ICD9- CM 454.1, che prevede un range di riferimento tra l'11 % ed il 20 %, potendo in tal caso riconoscere una percentuale del 20 %. La valutazione delle altre patologie diagnosticate (“Emicrania cronica. Cisti lenticolare”) è inferiore alla soglia minima del 10 % e pertanto non può essere presa in considerazione ai fini del calcolo della complessiva percentuale di invalidità. Pertanto, applicando alle suddette percentuali un calcolo proporzionale riduttivo, cosiddetto “a scalare”, può affermarsi che la SI.ra è affetta da un Parte_1 complesso patologico tale da determinare una percentuale invalidante complessiva del 75 %, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28 ottobre 2022), dovendo quindi esprimersi in maniera difforme con il parere espresso il 6 dicembre 2022 dalla Commissione Invalidi Civili di Vico del Gargano. Infine, focalizzandosi sull'ultimo dei quesiti posti dalla giudice, La … Legge dispone che qualora la minorazione, singola
o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione di handicap assume connotazione di gravità determinando priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (art. 3, comma 3). “Vi deve essere – quindi – una condizione di dipendenza da terzi particolarmente impegnativa, tale da rendere sempre necessaria e soprattutto continuativa la presenza di una terza persona che assiste. Questo intervento attiene alla globalità della persona, non può essere un aiuto limitato, settoriale, o comunque di scarso rilievo. Un profilo del genere ci porta, nel suo immediato senso letterale, a considerare situazioni di gravità estreme quali quelle che si hanno, ad esempio, in soggetti tetraplegici o perennemente allettati” …Orbene, tendendo presente quanto riportato nella specifica Letteratura di riferimento, è del tutto evidente che le attuali condizioni cliniche della sig.ra Parte_1
non configurano, al momento, un handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.
[...]
3, comma 3, della Legge n. 104/1992, essendo la stessa portatrice di handicap ai sensi dell'art 3, comma 1…”. (cfr elaborato peritale in rinnovazione depositato in data 7.1.2025).
Le conclusioni cui giunge il II C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n23413/2011).
Anche la decorrenza delle suindicate condizioni di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l' assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.10.2022 mentre va rigettata la domanda di accertamento dei requ isiti sanitari per la condizione di disabilità grave ex art 3 comma 3 L104/92 in capo alla ricorrente Parte_1
[...]
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza del e vengono liquidate CP_2 come in dispositivo
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accerta che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell' Parte_1 assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 28.10.2022 (data della domanda amministrativa); -rigetta la domanda relativa all'accertamento dei requisiti sanitari per la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art 3 comma 3 L104/92; CP_
-condanna l' al pagamento di parte delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.865,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% IVA e CAP come per legge da distrarsi;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, 10.4.2025 ore 14.45
Il Giudice
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 10.4.2025, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2307/2024 promossa da:
(nata a [...] il [...]) con il patrocinio dell' Parte_1
Avv.Bartolomeo E.Biuso
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo Sedda) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile e condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.3.2024 la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status invalido civile nella misura compresa tra il 74% e il 99% oltre che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato negato in sede amministrativa e in fase di ATPO, a far data dalla relativa domanda;
instando altresì per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Con argomentazioni articolate e puntuali la ricorrente spiegava il proprio dissenso in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per le prestazioni sopra citate supportandolo con documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale espletata in fase di ATPO . CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.2566/2023, disposto il rinnovo della CTU, stante l'inottemperanza dell'esperto nominato in fase di ATPO a rendere i disposti chiarimenti alla CTU, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica specialistica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, all'esito della discussione , la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente si osserva che il dissenso è stato tempestivamente proposto.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dall' 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, la l'assegno d'invalidità civile, previsto dalla art. 13 della legge n. 118/1971, è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino un'invalidità nella misura compresa tra il 74 ed il 99%
La detta prestazione è ora compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa residua, precisando che dalla eventuale attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento della stessa.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e d i relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico -sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs n. 62/2024).
Il testo, dell' articolo 3 comma 3 della l104/92 così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intens ivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sost egno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.”
Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
Ciò posto il II CTU, dott. ha riconosciuto in capo alla ricorrente la Persona_1 sussistenza dei requisiti sanitari per l' assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.10.2022, non ritenendo invece sussistenti i requisiti per la condizione di disabilità di cui all' art 3 comma 3 L104/92
Segnatamente il II CTU ha così concluso: “L'attento esame della documentazione clinica in Atti, le risultanze della visita Medico-Legale effettuata, in convergenza, consentono una risposta motivata ai quesiti proposti dalla S.V. Ill.ma. La SI.ra , di anni 60, è attualmente affetta da: − Discopatie lombari Parte_1
L4-L5 e L5-S1 con scoliosi de novo. Esiti di artrodesi L5- S1. Discopatie cervicali. − Spondiloartrosi lombare. Coxartrosi. − Emicrania cronica. Cisti lenticolare. − Varici venose all'arto inferiore destro. Esiti di safenectomia sinistra. Il quadro clinico del caso in esame è essenzialmente caratterizzato dalle patologia artrosica della perizianda, ben presente alla colonna lombare ed alle anche, con discopatie che hanno comportato l'insorgenza di una scoliosi sinistrorsa. Inoltre, la gravità della discopatia presente a livello di L5-S1 ha reso necessario un intervento chirurgico di stabilizzazione lombare, con artrodesi della colonna e importante limitazione del movimento. Inoltre, dalla documentazione sanitaria emerge che la perizianda presenta una cisti lenticolare destra: il nucleo lenticolare è una struttura facente parte dei gangli (o nuclei) della base, ossia delle formazioni situate profondamente negli emisferi cerebrali, fondamentali per il controllo del movimento, rappresentando quindi la componente più rilevante del sistema piramidale. Pertanto, risulta del tutto attendibile la sintomatologia di vertigini e perdita di equilibrio lamentata dalla perizianda. Per ciò che riguarda, infine, la flebopatia della perizianda, le varici venose presenti alla gamba destra risultano essere gonfie e sporgenti, in assenza di ulcere cutanee, pertanto inquadrabili in una classe II. Ciò posto, per quanto attiene la valutazione Medico-Legale del caso, preliminarmente ricordiamo che i barèmes riportati dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 (“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 suppl. del 26 febbraio 1992, prevedono le seguenti percentuali: - per la “scoliosi ad una curva superiore a 40°” (codice 7003) un range tra il 31 % ed il 40 %; avendo il soggetto una scoliosi di grado “lieve”, pertanto sicuramente inferiore a 40°, appare equa una valutazione del 25 %; - per la “anchilosi rachide lombare” (codice 7010), un range tra il 31 % ed il 40 %; nel caso in oggetto, il rachide lombare è pressoché bloccato dal pregresso intervento di artrodesi;
inoltre, per la contestuale presenza di coxartrosi bilaterale, risulta opportuno superare il suddetto range ed attribuire una percentuale di invalidità pari al 45 %; - per la “anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione” (codice 7002), un range tra il 61 % ed il 70 %; avendo la perizianda una limitazione di circa un terzo del movimento di flesso-estensione e di rotazione del capo, appare opportuna una valutazione del 25 %; - per ciò che riguarda le “varici venose – classe II” non vi è una previsione nel D.M. del 1992, pertanto è possibile valutarle in analogia con il codice ICD9- CM 454.1, che prevede un range di riferimento tra l'11 % ed il 20 %, potendo in tal caso riconoscere una percentuale del 20 %. La valutazione delle altre patologie diagnosticate (“Emicrania cronica. Cisti lenticolare”) è inferiore alla soglia minima del 10 % e pertanto non può essere presa in considerazione ai fini del calcolo della complessiva percentuale di invalidità. Pertanto, applicando alle suddette percentuali un calcolo proporzionale riduttivo, cosiddetto “a scalare”, può affermarsi che la SI.ra è affetta da un Parte_1 complesso patologico tale da determinare una percentuale invalidante complessiva del 75 %, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28 ottobre 2022), dovendo quindi esprimersi in maniera difforme con il parere espresso il 6 dicembre 2022 dalla Commissione Invalidi Civili di Vico del Gargano. Infine, focalizzandosi sull'ultimo dei quesiti posti dalla giudice, La … Legge dispone che qualora la minorazione, singola
o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione di handicap assume connotazione di gravità determinando priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (art. 3, comma 3). “Vi deve essere – quindi – una condizione di dipendenza da terzi particolarmente impegnativa, tale da rendere sempre necessaria e soprattutto continuativa la presenza di una terza persona che assiste. Questo intervento attiene alla globalità della persona, non può essere un aiuto limitato, settoriale, o comunque di scarso rilievo. Un profilo del genere ci porta, nel suo immediato senso letterale, a considerare situazioni di gravità estreme quali quelle che si hanno, ad esempio, in soggetti tetraplegici o perennemente allettati” …Orbene, tendendo presente quanto riportato nella specifica Letteratura di riferimento, è del tutto evidente che le attuali condizioni cliniche della sig.ra Parte_1
non configurano, al momento, un handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.
[...]
3, comma 3, della Legge n. 104/1992, essendo la stessa portatrice di handicap ai sensi dell'art 3, comma 1…”. (cfr elaborato peritale in rinnovazione depositato in data 7.1.2025).
Le conclusioni cui giunge il II C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n23413/2011).
Anche la decorrenza delle suindicate condizioni di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l' assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.10.2022 mentre va rigettata la domanda di accertamento dei requ isiti sanitari per la condizione di disabilità grave ex art 3 comma 3 L104/92 in capo alla ricorrente Parte_1
[...]
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza del e vengono liquidate CP_2 come in dispositivo
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accerta che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell' Parte_1 assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 28.10.2022 (data della domanda amministrativa); -rigetta la domanda relativa all'accertamento dei requisiti sanitari per la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art 3 comma 3 L104/92; CP_
-condanna l' al pagamento di parte delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.865,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% IVA e CAP come per legge da distrarsi;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, 10.4.2025 ore 14.45
Il Giudice
Rosa Maria Rella