TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/07/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14117/2022 RG fissata all'udienza del 01/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MACI Parte_1
COSIMO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di: CP_ accertare e dichiarare che non è tenuto all'Iscrizione alla Gestione Commercianti del-l' Parte_1
e, per l'effetto, dichiarare che il ricorrente non è tenuto a versare alcuna somma a tale titolo in favore dell'Istituto Previdenziale e men che mai quelle contenute negli avvisi di addebito
35920180000631846000 di € 14.055.66 e n° 35920180005641112000 di € 2.020,78 per le causali di cui in narrativa, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
- dichiarare ad ogni modo NON dovuti gli importi di cui innanzi per intervenuta prescrizione della relativa pretesa; […]
1 Eccepisce l'errata valutazione nel merito da parte di rispetto alla posizione del CP_1 ricorrente e ai presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti nonché prescrizione del credito.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di causa ha prodotto sentenza di questo Tribunale relativa all'avviso n. n° CP_1
35920180005641112000 (n.3408/2019 rg).
Invitato a prendere posizione sul punto parte ricorrente ha ritenuto irrilevante tale sentenza
(cfr. note del 19.9.2024) e ha candidamente ammesso di averla già impugnato in sede di appello (con provvedimento di sospensione della stessa CdA) senza spiegare perché tale impugnazione sia stata reiterata in questo giudizio.
Pertanto, o vi è litispendenza alla luce del giudizio di appello o vi è inammissibilità per intervenuto giudicato o comunque per abuso del diritto non potendosi certo impugnare due volte il medesimo avviso.
Rispetto all'ulteriore avviso di addebito risulta sia una notifica nel 2022, documentata da sia – secondo la prospettazione di – un precedente pagamento parziale dello CP_1 CP_1 stesso (del 3.8.2020) che determinerebbe l'inammissibilità del ricorso in quanto già aliunde legalmente conosciuto. Infatti, una seconda notifica non può rimettere in termini il ricorrente.
Che ci siano stati problemi con le notifiche dei presenti avvisi appare certo dato quanto dimostrato dalle sorti dell'avviso 35920180005641112000 (impugnato prima del deposito del presente giudizio e definito con sentenza - già impugnata in appello - nelle more di questo giudizio. Il giudizio di appello ha rg. 932/2023, come evincibile dal provvedimento di sospensiva depositato da parte ricorrente con le note del 24.6.24)
Per quanto riguarda l'avviso 35920180000631846000 – come detto – la tesi riguarda CP_1 la presenza di un pagamento quietanzato con modello F35 e relativo per l'appunto al citato avviso di addebito.
2 Non risulta adempito l'ordine di esibizione disposto. Nondimeno, va fatto presente che ha prodotto documentazione dalla quale risulta un pagamento di 167,00 euro CP_1 mediante F35 sul citato avviso di addebito.
Non è invero rilevante che l'avviso non risulti notificato (o non ne risulti la prova) prima della notifica del novembre 2022 in quanto anche l'avviso autonomamente impugnato non risultava notificato. Né può dubitarsi che il ricorrente lo abbia conosciuto tanto da averlo impugnato.
Si deve quindi valutare che valore abbia la documentazione interna CP_1
Sul punto, va rilevato come parte ricorrente neghi di aver mai rateizzato o rottamato l'avviso
35920180000631846000 ma non ha mai preso espressa posizione sul perché risulti un pagamento con modello F35 rispetto all'avviso di addebito in questione.
Deve quindi ritenersi che la documentazione interna di possa provare l'effettivo CP_1 pagamento relativo a quell'avviso (arg. ex Cass. 4563/18 in fattispecie diversa ma con principi generali utili al caso di specie) e ciò perché da un lato esiste documentazione interna che riferisce di un pagamento in data 3.8.2020 relativo all'avviso 35920180000631846000 e inoltre perché parte ricorrente ha negato la rottamazione o la rateazione del citato avviso ma mai l'avvenuto pagamento.
Deve quindi ritenersi provata aliunde la conoscenza dello stesso e pertanto la seconda notifica non vale a rimettere in termini per l'impugnazione.
Le argomentazioni spese nelle note da parte ricorrente non valgono a giustificare una diversa interpretazione dei documenti di causa.
Il ricorso va quindi dichiarato complessivamente inammissibile rispetto all'avviso
35920180000631846000, stante quanto sopra.
Di contro – in assenza di prova circa la definizione in appello e del passaggio in giudicato di sentenza alcuna – va dichiarata la litispendenza rispetto all'avviso
35920180005641112000 in quanto i medesimi fatti costitutivi sono stati già fatti valere in altro giudizio che risulta formalmente ancora pendente in grado diverso (cfr. Cass. n. 15981 del 18/06/2018: A norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti
a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art.
3 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.).
La complessità degli accertamenti e la omessa risposta di giustificano la CP_2 compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 14117/2022, così provvede: dichiara la litispendenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 cpc rispetto all'avviso di addebito
35920180005641112000; rigetta il ricorso per tardività rispetto all'avviso 35920180000631846000; compensa le spese di lite.
Lecce, 22/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
4