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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 3653/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. AMERICO FRANCESCO PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: contratti a termine
MOTIVAZIONE
1. Parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del in qualità di ricercatore, in base a cinque Controparte_1
contratti a tempo determinato, dal luglio 1996 al luglio 2001 prima di essere assunto a tempo indeterminato all'esito di prova concorsuale e di non avere avuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio relativa ai contratti precari chiedeva di «1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi considerare, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato presso il o per il diverso Controparte_1
Contro periodo ritenuto di giustizia;
2) condannare il a riconoscere al ricorrente
l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato e rispettive proroghe stipulati con l' resistente precedentemente alla sua CP_2
assunzione a tempo indeterminato e per l'effetto a ricostruire la carriera del ricorrente adeguando la fascia stipendiale in relazione all'anzianità di servizio Contro maturata;
3) condannare il a corrispondere le differenze retributive maturate e maturande oltre accessori in misura nei limiti della prescrizione».
Si costituiva in giudizio il Consiglio resistente contestando la domanda del ricorrente, rilevando come lo stesso avesse lavorato, una volta assunto a tempo indeterminato, con mansioni non identiche ma differenti rispetto a quelle svolte in qualità di lavoratore a tempo determinato.
L'attività lavorativa precedente, infatti, anche se con la qualifica di ricercatore era sempre legata ad uno specifico progetto di ricerca, mentre, il ricercatore a tempo indeterminato, come tale, svolgeva una serie di differenti attività progettuali, occupandosi di plurimi argomenti di studio.
Inoltre, parte resistente contestava l'unicità nel rapporto di lavoro valorizzando il fatto che, nel caso del dr. on si fosse in presenza di una Pt_1
stabilizzazione, ma del superamento di un concorso, sostenendo così la legittimità del differente trattamento tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato ed eccependo, infine, la prescrizione quinquennale delle pretese azionate.
2. Le domande del ricorrente possono trovare accoglimento.
Secondo la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE), i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, inoltre i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La CGUE, nella causa C-307/05, ha osservato che le prescrizioni ivi espresse sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, e a., nonché 7 Per_1
settembre 2006, causa C-53/04, e e causa C-180/04, Per_2 Per_3
). La clausola 4, inoltre, deve ritenersi incondizionata e Per_4
sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale (così CGUE, 15 aprile 2008, n. 268/06, Impact, punti 62 e
68 della motivazione).
La Corte di Giustizia poi (cfr., sent. 18.10.2012 in cause riunite da C
302/11 a C 305/11) ha ritenuto che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra;
che il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere. 3. Applicando tali principi al caso oggetto del presente giudizio, va dunque verificato se la diversità di trattamento lamentata dalla parte ricorrente, concretizzata nel mancato computo dell'anzianità di servizio, sia giustificata dalla diversa modalità di lavoro prestata rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato e se, ancora, il ricorrente abbia svolto, dopo essere stato assunto a tempo indeterminato, funzioni identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei rapporti precari.
Sul punto, a fronte di specifiche allegazioni provenienti dalla difesa del dr. il si è limitato ad eccezioni Pt_1 Controparte_1
generiche, nonché ad allegazioni prive di qualsiasi riferimento alla situazione concreta del ricorrente, sottolineando che l'attività lavorativa di quest'ultimo, durante la vigenza dei contratti a tempo determinato, fosse legata a progetti specifici, mentre durante il rapporto di ruolo avrebbe svolto differenti attività.
In merito a questo aspetto, è opportuno rilevare che, dall'esame dei contratti (cfr., doc. 1, fasc. resistente e doc. 1, fasc. ricorrente), i singoli progetti non emergano in tutti i negozi, ma soltanto in alcuni.
A prescindere da ciò, anche laddove la circostanza fosse pienamente provata e in modo specifico, certo non sarebbe in grado di rappresentare una ragione oggettiva idonee per giustificare la disparità di trattamento tra dipendenti di ruolo e dipendenti a termine.
Infatti, una limitazione dell'oggetto della ricerca, peraltro del tutto comprensibile e congrua con la tipologia temporanea del rapporto, non altera la natura della prestazione offerta, così come descritta nei contratti di lavoro (cfr., Cassazione civile sez. lav., 18/07/2025, n.20076: «Questa Corte ha da tempo affermato che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore
a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire
l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo (Cass. n. 27950/2017; conformi n. 7118/2018, n. 3473/2019, n. 6146/2019, n. 15232/2020; Cass. n.
35059/2019)»).
4. Per quanto riguarda la pretesa soluzione di continuità derivante dal fatto che l'immissione in ruolo del ricorrente non sia avvenuta attraverso una stabilizzazione ai sensi della L. n. 296/2006, la doglianza del resistente CP_1
non si presenta convincente.
Da un lato, infatti, non è possibile non verificare una continuità nel rapporto, dettato dalla successione dei contratti a termine e dalla immediata presa di servizio a tempo indeterminato, senza una effettiva e apprezzabile interruzione del rapporto lavorativo, dall'altro lato la Suprema Corte di
Cassazione ha già avuto modo di sottolineare che «il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo, dopo l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest'ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima
e dopo l'immissione in ruolo (per il principio, pur se a situazione concreta inversa, Cass. n. 4195 del 2020; v. anche Cass. n. 31149 del 2019);
7. in breve, le modalità di assunzione in ruolo sono in sé sole irrilevanti, dovendosi invece valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo
l'assunzione a tempo indeterminato e se, quindi, l'esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell'anzianità (v. sempre Cass. 4195/2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest'ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato» (così, Cassazione civile sez. VI, 28/03/2022, n. 9955).
Non vi sono ragioni per discostarsi da detto principio, che può, dunque, essere posto alla base della presente decisione.
5. Dalle considerazioni che precedono, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta, tanto ai fini giuridici quanto economici,
l'anzianità maturata anteriormente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, con diritto all'attribuzione di ogni beneficio di legge e di contratto applicabile al contratto di lavoro, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Sul punto, infatti, se non può essere condivisa l'operatività di una prescrizione formulata con riferimento all'azione, in quanto l'anzianità di servizio, rappresentando la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità
(cfr., tra le altre Cassazione Civile. n. 2232/2020).
Al contrario, può essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale in ordine agli effetti economici, aspetto di cui, peraltro, lo stesso ricorrente aveva tenuto conto, limitando le conclusioni proprio alle somme non prescritte.
Quindi, considerando che il ricorso introduttivo è stato depositato il 19 dicembre 2023 e che non sono stati prodotti atti interruttivi della prescrizione anteriori, la condanna del al pagamento Controparte_1
di quanto spettante a titolo retributivo in conseguenza della ricostruzione di carriera del ricorrente, deve essere limitata ai crediti maturati dal 19 dicembre 2018 in poi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente Parte_1
vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata anteriormente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, tanto ai fini giuridici quanto a quelli economici, in ragione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fra le parti fin dal luglio 1996, con diritto alla ricostruzione della carriera, tanto ai fini giuridici quanto a quelli economici, tenuto conto dell'anzianità complessivamente maturata a decorrere dalla data sopra indicata;
B) condanna il al pagamento delle Controparte_1
eventuali differenze retributive, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal 19 dicembre 2023;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.900,00 per onorari, euro 259,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Firenze, 17/09/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. AMERICO FRANCESCO PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: contratti a termine
MOTIVAZIONE
1. Parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del in qualità di ricercatore, in base a cinque Controparte_1
contratti a tempo determinato, dal luglio 1996 al luglio 2001 prima di essere assunto a tempo indeterminato all'esito di prova concorsuale e di non avere avuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio relativa ai contratti precari chiedeva di «1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi considerare, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato presso il o per il diverso Controparte_1
Contro periodo ritenuto di giustizia;
2) condannare il a riconoscere al ricorrente
l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato e rispettive proroghe stipulati con l' resistente precedentemente alla sua CP_2
assunzione a tempo indeterminato e per l'effetto a ricostruire la carriera del ricorrente adeguando la fascia stipendiale in relazione all'anzianità di servizio Contro maturata;
3) condannare il a corrispondere le differenze retributive maturate e maturande oltre accessori in misura nei limiti della prescrizione».
Si costituiva in giudizio il Consiglio resistente contestando la domanda del ricorrente, rilevando come lo stesso avesse lavorato, una volta assunto a tempo indeterminato, con mansioni non identiche ma differenti rispetto a quelle svolte in qualità di lavoratore a tempo determinato.
L'attività lavorativa precedente, infatti, anche se con la qualifica di ricercatore era sempre legata ad uno specifico progetto di ricerca, mentre, il ricercatore a tempo indeterminato, come tale, svolgeva una serie di differenti attività progettuali, occupandosi di plurimi argomenti di studio.
Inoltre, parte resistente contestava l'unicità nel rapporto di lavoro valorizzando il fatto che, nel caso del dr. on si fosse in presenza di una Pt_1
stabilizzazione, ma del superamento di un concorso, sostenendo così la legittimità del differente trattamento tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato ed eccependo, infine, la prescrizione quinquennale delle pretese azionate.
2. Le domande del ricorrente possono trovare accoglimento.
Secondo la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE), i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, inoltre i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La CGUE, nella causa C-307/05, ha osservato che le prescrizioni ivi espresse sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, e a., nonché 7 Per_1
settembre 2006, causa C-53/04, e e causa C-180/04, Per_2 Per_3
). La clausola 4, inoltre, deve ritenersi incondizionata e Per_4
sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale (così CGUE, 15 aprile 2008, n. 268/06, Impact, punti 62 e
68 della motivazione).
La Corte di Giustizia poi (cfr., sent. 18.10.2012 in cause riunite da C
302/11 a C 305/11) ha ritenuto che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra;
che il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere. 3. Applicando tali principi al caso oggetto del presente giudizio, va dunque verificato se la diversità di trattamento lamentata dalla parte ricorrente, concretizzata nel mancato computo dell'anzianità di servizio, sia giustificata dalla diversa modalità di lavoro prestata rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato e se, ancora, il ricorrente abbia svolto, dopo essere stato assunto a tempo indeterminato, funzioni identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei rapporti precari.
Sul punto, a fronte di specifiche allegazioni provenienti dalla difesa del dr. il si è limitato ad eccezioni Pt_1 Controparte_1
generiche, nonché ad allegazioni prive di qualsiasi riferimento alla situazione concreta del ricorrente, sottolineando che l'attività lavorativa di quest'ultimo, durante la vigenza dei contratti a tempo determinato, fosse legata a progetti specifici, mentre durante il rapporto di ruolo avrebbe svolto differenti attività.
In merito a questo aspetto, è opportuno rilevare che, dall'esame dei contratti (cfr., doc. 1, fasc. resistente e doc. 1, fasc. ricorrente), i singoli progetti non emergano in tutti i negozi, ma soltanto in alcuni.
A prescindere da ciò, anche laddove la circostanza fosse pienamente provata e in modo specifico, certo non sarebbe in grado di rappresentare una ragione oggettiva idonee per giustificare la disparità di trattamento tra dipendenti di ruolo e dipendenti a termine.
Infatti, una limitazione dell'oggetto della ricerca, peraltro del tutto comprensibile e congrua con la tipologia temporanea del rapporto, non altera la natura della prestazione offerta, così come descritta nei contratti di lavoro (cfr., Cassazione civile sez. lav., 18/07/2025, n.20076: «Questa Corte ha da tempo affermato che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore
a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire
l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo (Cass. n. 27950/2017; conformi n. 7118/2018, n. 3473/2019, n. 6146/2019, n. 15232/2020; Cass. n.
35059/2019)»).
4. Per quanto riguarda la pretesa soluzione di continuità derivante dal fatto che l'immissione in ruolo del ricorrente non sia avvenuta attraverso una stabilizzazione ai sensi della L. n. 296/2006, la doglianza del resistente CP_1
non si presenta convincente.
Da un lato, infatti, non è possibile non verificare una continuità nel rapporto, dettato dalla successione dei contratti a termine e dalla immediata presa di servizio a tempo indeterminato, senza una effettiva e apprezzabile interruzione del rapporto lavorativo, dall'altro lato la Suprema Corte di
Cassazione ha già avuto modo di sottolineare che «il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo, dopo l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest'ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima
e dopo l'immissione in ruolo (per il principio, pur se a situazione concreta inversa, Cass. n. 4195 del 2020; v. anche Cass. n. 31149 del 2019);
7. in breve, le modalità di assunzione in ruolo sono in sé sole irrilevanti, dovendosi invece valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo
l'assunzione a tempo indeterminato e se, quindi, l'esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell'anzianità (v. sempre Cass. 4195/2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest'ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato» (così, Cassazione civile sez. VI, 28/03/2022, n. 9955).
Non vi sono ragioni per discostarsi da detto principio, che può, dunque, essere posto alla base della presente decisione.
5. Dalle considerazioni che precedono, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta, tanto ai fini giuridici quanto economici,
l'anzianità maturata anteriormente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, con diritto all'attribuzione di ogni beneficio di legge e di contratto applicabile al contratto di lavoro, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Sul punto, infatti, se non può essere condivisa l'operatività di una prescrizione formulata con riferimento all'azione, in quanto l'anzianità di servizio, rappresentando la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità
(cfr., tra le altre Cassazione Civile. n. 2232/2020).
Al contrario, può essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale in ordine agli effetti economici, aspetto di cui, peraltro, lo stesso ricorrente aveva tenuto conto, limitando le conclusioni proprio alle somme non prescritte.
Quindi, considerando che il ricorso introduttivo è stato depositato il 19 dicembre 2023 e che non sono stati prodotti atti interruttivi della prescrizione anteriori, la condanna del al pagamento Controparte_1
di quanto spettante a titolo retributivo in conseguenza della ricostruzione di carriera del ricorrente, deve essere limitata ai crediti maturati dal 19 dicembre 2018 in poi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente Parte_1
vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata anteriormente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, tanto ai fini giuridici quanto a quelli economici, in ragione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fra le parti fin dal luglio 1996, con diritto alla ricostruzione della carriera, tanto ai fini giuridici quanto a quelli economici, tenuto conto dell'anzianità complessivamente maturata a decorrere dalla data sopra indicata;
B) condanna il al pagamento delle Controparte_1
eventuali differenze retributive, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal 19 dicembre 2023;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.900,00 per onorari, euro 259,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Firenze, 17/09/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci