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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/08/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12571/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
letto il ricorso depositato in data 17 ottobre 2024; all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 6 marzo 2025; visti gli atti e i documenti di causa;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
(C.F.: ; Codice CUI: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 C.F._2
20.06.1998, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Pienazza dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine del ricorso
RICORRENTE
e
, in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in , Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di CP_1 voler ricevere comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 nato in [...], ha impugnato il Parte_1 provvedimento Prot. Cat.A12/2024/Immig/IV Sez./23BS021841, emesso il 22 agosto 2024, notificatogli in data 14 ottobre 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della Protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2 (come modificato dal DL 130/2020) evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte convenuta, egli aveva diritto ad ottenere tale protezione complementare alla luce del positivo percorso di integrazione intrapreso che sarebbe pregiudicato dal rimpatrio e in considerazione della situazione personale.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla e concludendo per il Controparte_2 rigetto del ricorso.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti. L'art. 1, co.
1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti
o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla l. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Questa novella ha conformato il diritto d'asilo ex art. 10, co. 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, co. 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali ex art. 117, co. 1, Cost. (artt.
19, parag. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). L'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, cit. Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.). Atteso che questo procedimento pendeva già in tale data e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020. Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso circa la disciplina applicabile, va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
Ricorrono, invece, gli estremi dell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, primo periodo, d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286, a mente del quale non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o comunque qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o convenzionali di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit.
Questa norma, nell'attuare vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, in primis i diritti umani come riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e dalla CEDU.
Ebbene non si possono trascurare le notevoli criticità circa il rispetto dei diritti umani in Pakistan ed in specie nella provincia del Punjab (ove si trova Gujrat, luogo di provenienza del ricorrente), le quali raggiungono – nel loro complesso – una soglia di gravità tale da far ritenere l'operatività del divieto di refoulement.
Secondo Human Rights Watch “Il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. Il Pakistan nell'agosto 2022 ha subito inoltre devastanti inondazioni che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000 persone, sfollando più di 30 milioni e causando miliardi di dollari di danni. Queste crisi sono arrivate mentre il Pakistan affrontava crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle.
Durante tutto l'anno, il governo ha continuato a controllare i media e a limitare il dissenso. Le autorità hanno molestato e talvolta arrestato giornalisti e altri membri della società civile per aver criticato i funzionari e le politiche del governo. Sono continuati anche gli attacchi violenti contro i membri dei media.
Le donne, le minoranze religiose e le persone transgender hanno continuato a subire violenze, discriminazioni e persecuzioni, con le autorità che non hanno fornito una protezione adeguata o chiamato a rispondere i colpevoli. Il governo ha continuato a fare poco per ritenere le forze dell'ordine responsabili di torture e altri gravi abusi.
Gli attacchi dei militanti islamici, in particolare il , contro funzionari delle Controparte_3 forze dell'ordine e minoranze religiose hanno ucciso decine di persone” (v. 'Constitutional Coup'
Threatened in Pakistan | Human Rights Watch (hrw.org)).
Il Pakistan tiene elezioni regolari in un sistema politico multipartitico competitivo. Tuttavia,
l'esercito esercita un'enorme influenza sulla sicurezza e su altre questioni politiche, intimidisce
i media e gode dell'impunità per l'uso indiscriminato o extralegale della forza. Le autorità impongono restrizioni selettive alle libertà civili e i militanti islamici compiono attacchi contro le minoranze religiose e altri presunti oppositori.
Il report di USDOS relativo all'anno 2022 ha evidenziato che “Le questioni significative relative ai diritti umani includevano rapporti credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie, comprese le uccisioni extragiudiziali da parte del governo o dei suoi agenti;
sparizione forzata da parte del governo o dei suoi agenti;
tortura e casi di trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o dei suoi agenti; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
detenzione arbitraria; prigionieri politici;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
interferenza arbitraria o illecita con la privacy;
gravi restrizioni alla libertà di espressione e dei media, tra cui la violenza contro i giornalisti, gli arresti ingiustificati e le sparizioni di giornalisti, la censura e le leggi penali sulla diffamazione e le leggi contro la blasfemia;
gravi restrizioni alla libertà di Internet;
interferenze sostanziali con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive per il funzionamento delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni della società civile; severe restrizioni alla libertà religiosa;
restrizioni alla libertà di circolazione;
grave corruzione del governo;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di membri di minoranze razziali ed etniche;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
l'esistenza o l'uso di leggi che criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti;
restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori;
ed esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile” (v. Pakistan - Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (state.gov)).
Un simile quadro è stato confermato anche dal report di Amnesty International del 2022 (v. Diritti umani in Pakistan Amnesty International) “Sono continuate gravi violazioni dei diritti umani, tra cui sparizioni forzate, torture, repressioni delle proteste pacifiche, attacchi contro giornalisti e violenze contro le minoranze religiose e altri gruppi emarginati. Una reazione contro le conquiste legali nei diritti transgender ha portato a una crescente violenza contro le persone transgender. Il Senato ha approvato una legge che criminalizzerebbe la tortura da parte di funzionari statali per la prima volta. Gli sconvolgimenti politici hanno portato a una grande incertezza. Una crisi economica ha gravemente ostacolato i diritti economici delle persone. Il cambiamento climatico ha esacerbato le ondate di calore seguite da devastanti inondazioni, che hanno ucciso molti e minato una serie di diritti”. classifica il Pakistan come Paese parzialmente libero con un punteggio di 37/100, Parte_2 di cui 15/40 per i diritti politici;
22/60 per le libertà civili (v. Pakistan: Freedom in the World 2023
Country Report | Freedom House).
Il Kashmir pakistano merita invece un discorso a parte, atteso che la politica all'interno dei due territori Azad Jammu e Kashmir (AJK) è attentamente gestita per promuovere l'idea di un'eventuale adesione del Kashmir al Pakistan. Le libertà di espressione e di associazione, e qualsiasi attività politica ritenuta contraria alla politica del Pakistan sul Kashmir, sono limitate.
Freedom House lo ritiene non libero con un punteggio di 29/100, di cui 9/40 con riguardo a diritti politici;
20/60 con riferimento alle libertà civili (v. Kashmir pakistano: rapporto nazionale 2023 sulla libertà nel mondo | Casa della Libertà (freedomhouse.org)).
La protezione speciale va, dunque, innanzitutto riconosciuta ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
La protezione speciale è, inoltre, riconoscibile anche sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, alla luce dell'inserimento sociale del richiedente in Italia, come evincibile dalla documentazione prodotta dal difensore.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020,
n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha in effetti dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in Italia. Considerata la documentata integrazione lavorativa (ved. documentazione lavorativa depositata che attesta la continuità lavorativa), stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8
CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, d.lgs. 286/1998.
In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. delle spese di lite, parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quella introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a.se ed in quanto dovuti, alle rispettive aliquote di legge, oltre rimborso CU versato. Si concede la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F.: ; Codice CUI: Parte_1 C.F._1
0549TTM), nato a [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998; condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a.
e i.v.a se ed in quanto dovuti alle rispettive aliquote di legge, oltre rimborso del CU versato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025.
Il presidente Est.
Mariarosa Pipponzi
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
letto il ricorso depositato in data 17 ottobre 2024; all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 6 marzo 2025; visti gli atti e i documenti di causa;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
(C.F.: ; Codice CUI: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 C.F._2
20.06.1998, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Pienazza dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine del ricorso
RICORRENTE
e
, in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in , Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di CP_1 voler ricevere comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 nato in [...], ha impugnato il Parte_1 provvedimento Prot. Cat.A12/2024/Immig/IV Sez./23BS021841, emesso il 22 agosto 2024, notificatogli in data 14 ottobre 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della Protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2 (come modificato dal DL 130/2020) evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte convenuta, egli aveva diritto ad ottenere tale protezione complementare alla luce del positivo percorso di integrazione intrapreso che sarebbe pregiudicato dal rimpatrio e in considerazione della situazione personale.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla e concludendo per il Controparte_2 rigetto del ricorso.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti. L'art. 1, co.
1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti
o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla l. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Questa novella ha conformato il diritto d'asilo ex art. 10, co. 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, co. 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali ex art. 117, co. 1, Cost. (artt.
19, parag. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). L'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, cit. Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.). Atteso che questo procedimento pendeva già in tale data e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020. Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso circa la disciplina applicabile, va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
Ricorrono, invece, gli estremi dell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, primo periodo, d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286, a mente del quale non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o comunque qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o convenzionali di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit.
Questa norma, nell'attuare vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, in primis i diritti umani come riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e dalla CEDU.
Ebbene non si possono trascurare le notevoli criticità circa il rispetto dei diritti umani in Pakistan ed in specie nella provincia del Punjab (ove si trova Gujrat, luogo di provenienza del ricorrente), le quali raggiungono – nel loro complesso – una soglia di gravità tale da far ritenere l'operatività del divieto di refoulement.
Secondo Human Rights Watch “Il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. Il Pakistan nell'agosto 2022 ha subito inoltre devastanti inondazioni che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000 persone, sfollando più di 30 milioni e causando miliardi di dollari di danni. Queste crisi sono arrivate mentre il Pakistan affrontava crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle.
Durante tutto l'anno, il governo ha continuato a controllare i media e a limitare il dissenso. Le autorità hanno molestato e talvolta arrestato giornalisti e altri membri della società civile per aver criticato i funzionari e le politiche del governo. Sono continuati anche gli attacchi violenti contro i membri dei media.
Le donne, le minoranze religiose e le persone transgender hanno continuato a subire violenze, discriminazioni e persecuzioni, con le autorità che non hanno fornito una protezione adeguata o chiamato a rispondere i colpevoli. Il governo ha continuato a fare poco per ritenere le forze dell'ordine responsabili di torture e altri gravi abusi.
Gli attacchi dei militanti islamici, in particolare il , contro funzionari delle Controparte_3 forze dell'ordine e minoranze religiose hanno ucciso decine di persone” (v. 'Constitutional Coup'
Threatened in Pakistan | Human Rights Watch (hrw.org)).
Il Pakistan tiene elezioni regolari in un sistema politico multipartitico competitivo. Tuttavia,
l'esercito esercita un'enorme influenza sulla sicurezza e su altre questioni politiche, intimidisce
i media e gode dell'impunità per l'uso indiscriminato o extralegale della forza. Le autorità impongono restrizioni selettive alle libertà civili e i militanti islamici compiono attacchi contro le minoranze religiose e altri presunti oppositori.
Il report di USDOS relativo all'anno 2022 ha evidenziato che “Le questioni significative relative ai diritti umani includevano rapporti credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie, comprese le uccisioni extragiudiziali da parte del governo o dei suoi agenti;
sparizione forzata da parte del governo o dei suoi agenti;
tortura e casi di trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o dei suoi agenti; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
detenzione arbitraria; prigionieri politici;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
interferenza arbitraria o illecita con la privacy;
gravi restrizioni alla libertà di espressione e dei media, tra cui la violenza contro i giornalisti, gli arresti ingiustificati e le sparizioni di giornalisti, la censura e le leggi penali sulla diffamazione e le leggi contro la blasfemia;
gravi restrizioni alla libertà di Internet;
interferenze sostanziali con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive per il funzionamento delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni della società civile; severe restrizioni alla libertà religiosa;
restrizioni alla libertà di circolazione;
grave corruzione del governo;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di membri di minoranze razziali ed etniche;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
l'esistenza o l'uso di leggi che criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti;
restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori;
ed esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile” (v. Pakistan - Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (state.gov)).
Un simile quadro è stato confermato anche dal report di Amnesty International del 2022 (v. Diritti umani in Pakistan Amnesty International) “Sono continuate gravi violazioni dei diritti umani, tra cui sparizioni forzate, torture, repressioni delle proteste pacifiche, attacchi contro giornalisti e violenze contro le minoranze religiose e altri gruppi emarginati. Una reazione contro le conquiste legali nei diritti transgender ha portato a una crescente violenza contro le persone transgender. Il Senato ha approvato una legge che criminalizzerebbe la tortura da parte di funzionari statali per la prima volta. Gli sconvolgimenti politici hanno portato a una grande incertezza. Una crisi economica ha gravemente ostacolato i diritti economici delle persone. Il cambiamento climatico ha esacerbato le ondate di calore seguite da devastanti inondazioni, che hanno ucciso molti e minato una serie di diritti”. classifica il Pakistan come Paese parzialmente libero con un punteggio di 37/100, Parte_2 di cui 15/40 per i diritti politici;
22/60 per le libertà civili (v. Pakistan: Freedom in the World 2023
Country Report | Freedom House).
Il Kashmir pakistano merita invece un discorso a parte, atteso che la politica all'interno dei due territori Azad Jammu e Kashmir (AJK) è attentamente gestita per promuovere l'idea di un'eventuale adesione del Kashmir al Pakistan. Le libertà di espressione e di associazione, e qualsiasi attività politica ritenuta contraria alla politica del Pakistan sul Kashmir, sono limitate.
Freedom House lo ritiene non libero con un punteggio di 29/100, di cui 9/40 con riguardo a diritti politici;
20/60 con riferimento alle libertà civili (v. Kashmir pakistano: rapporto nazionale 2023 sulla libertà nel mondo | Casa della Libertà (freedomhouse.org)).
La protezione speciale va, dunque, innanzitutto riconosciuta ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
La protezione speciale è, inoltre, riconoscibile anche sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, alla luce dell'inserimento sociale del richiedente in Italia, come evincibile dalla documentazione prodotta dal difensore.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020,
n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha in effetti dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in Italia. Considerata la documentata integrazione lavorativa (ved. documentazione lavorativa depositata che attesta la continuità lavorativa), stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8
CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, d.lgs. 286/1998.
In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. delle spese di lite, parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quella introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a.se ed in quanto dovuti, alle rispettive aliquote di legge, oltre rimborso CU versato. Si concede la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F.: ; Codice CUI: Parte_1 C.F._1
0549TTM), nato a [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998; condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a.
e i.v.a se ed in quanto dovuti alle rispettive aliquote di legge, oltre rimborso del CU versato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025.
Il presidente Est.
Mariarosa Pipponzi