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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere decidendo allo scadere, alla data del 11 febbraio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 313/2024 r.g. vertente tra:
in persona del suo amministratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Controparte_1
Sorbello e dall'Avv. Alessandra Processo……..……….………… APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il 2\91981, rappresentato e difeso dall'avv.to Pietro Aloisio CP_2
………………………………………….……….. ……………. APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 501\2024 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di
Barcellona P.G. in data 5\6\2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con il ricorso depositato il 4\6\2022, , dipendente di dal 4 maggio 2018 CP_2 Controparte_1
al 26 luglio 2022 con mansioni di comandante, da ultimo a bordo dell'unità navale “moto pontone
Carolina”, adiva il giudice del Tribunale di Barcellona, esponendo che con nota del 26 luglio 2022 la società gli aveva intimato il licenziamento disciplinare per giusta causa per aver in data 16 luglio e per avere il 20 luglio 2022 inviato alla Capitaneria di Porto di Milazzo ed al Cosmar un nota per segnalare il malfunzionamento dei mezzi ausiliari che fornivano energia elettrica. Nella nota veniva specificato che il licenziamento era giustificato dal fatto che, secondo quanto previsto dall'Accordo
Sindacale del 20 marzo 2003, il lavoratore aveva già ricevuto più di due provvedimenti di sospensione e la condotta del gravemente lesiva del rapporto di fiducia con il datore di lavoro. CP_2
Eccepiva, in primo luogo, il la violazione della procedura prevista dall'art. 7 Legge n. CP_2
300/1970, dal momento che la società aveva intimato il licenziamento disciplinare senza prima effettuare la dovuta contestazione.
Nel merito confutava i fatti addebitati, evidenziando che era stata la stessa ad Controparte_1
informare il ricorrente del guasto al generatore di emergenza ed a suggerire di non compiere alcuna verifica volta alla messa in moto degli apparati di sicurezza.
Il ricorrente rilevava, dunque, che secondo l'armatore non avrebbe dovuto compiere alcuna manovra di verifica/esercitazione dei motori ausiliari, nonostante l'obbligo che grava sul Comandante di controllare il regolare funzionamento degli apparati di bordo.
Aggiungeva che, in ordine alla sottoscrizione con riserva del libro di bordo in corrispondenza delle ore di lavoro svolte, la sua condotta era motivata dal fatto che nel documento non vi era coincidenza tra le ore di lavoro indicate e quelle effettivamente svolte.
Lamentava che il licenziamento era stato determinato esclusivamente dalla volontà della società di liberarsi di un lavoratore scomodo, non incline ad assecondare ogni richiesta della società.
In ordine alla recidiva, sosteneva che le sanzioni menzionate dalla società dovevano considerarsi sospese in quanto aveva richiesto la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato davanti all'Ispettorato del Lavoro.
Chiedeva, pertanto, che, accertato il carattere “vessatorio” del licenziamento, ne venisse dichiarata la nullità o comunque l'illegittimità con condanna della società resistente alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali.
In subordine, chiedeva la condanna della società al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge. costituendosi, dopo aver richiamato i precedenti disciplinari del ricorrente, rilevava Controparte_1
che il aveva immotivatamente segnalato alla Capitaneria di Porto di Milazzo che i mezzi CP_2
ausiliari fornenti corrente elettrica non erano funzionanti, invitando la Capitaneria ad intervenire immediatamente. Ed infatti in data 21 luglio 2022 l'ente tecnico con riferimento alla visita CP_3
di navigabilità, aveva dichiarato che nessuna prescrizione era prevista a seguito della visita, avendo riscontrato il perfetto funzionamento di tutti gli impianti.
Riconosceva di non aver rispettato la procedura prevista dall'art. 7 Legge n. 300/1970 e chiedeva,
pertanto, che venisse dichiarato risolto il rapporto di lavoro con il riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità prevista dall'art. 4 D.Lgs. n. 23/2015 nella misura minima.
Con ordinanza del 19 aprile 2023 veniva disposto il passaggio dal rito speciale di cui all'art. 1, commi
47 e ss., della legge n. 92/2012 a quello ordinario di cui agli art. 413 e ss. c.p.c. e, all'esito di una prova testimoniale, il giudice con la sentenza del 5\6\2024 dichiarava nullo il licenziamento,
condannando alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento Controparte_1
di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva rintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Riteneva il carattere ritorsivo del licenziamento e, ancor prima, l'insussistenza della giusta causa.
Rilevava che alla stregua della testimonianza di poteva ritenersi giustificata la Testimone_1
sottoscrizione con riserva del giornale di bordo da parte del essendo emerso che per alcuni CP_2
dipendenti era stata segnalata la non coincidenza tra le ore effettivamente lavorate e quelle annotate sul giornale di bordo.
Quanto all'episodio del 20 luglio 2022, rilevava che era stata la stessa società resistente, per il tramite del dipendente LO PE a segnalare l'esistenza di un'avaria a bordo del OP
. Pt_1
Rilevava che dalla registrazione audio prodotta dal ricorrente, il cui contenuto non era stato disconosciuto da emergeva chiaramente che il PE aveva trasmesso l'ordine Controparte_1
dell'armatore di non mettere in moto il natante. Nel corso della comunicazione il PE aveva riferito al che l'armatore aveva rilevato un “problema di avaria al generatore”, lasciando CP_2
intendere che avrebbe dovuto accettare l'ordine di non mettere in moto il OP senza discussioni. Riteneva che, una volta ricevuta l'informazione in ordine all'esistenza di un'anomalia al generatore, il aveva l'obbligo di segnalare tale malfunzionamento alla Capitaneria di Porto di CP_2
Milazzo. Richiamava al riguardo l'art. 9, comma 2, della legge n. 616/1962 che stabiliva, che “il comandante ha l'obbligo di denunciare all'autorità marittima e, all'estero, all'autorità consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave”.
Di contro la società dopo aver comunicato, tramite il PE, l'esistenza di Controparte_1
un'avaria a bordo del natante, aveva, invece, preteso che il non segnalasse nulla alla CP_2
Capitaneria di Porto, contravvenendo ad un preciso obbligo normativo.
Risultava quindi evidente l'insussistenza anche dell'ulteriore ragione posta a base del licenziamento.
Esclusa la giusta causa, il giudice riteneva pure integrato il carattere ritorsivo del licenziamento, così
motivando:” Orbene il complessivo quadro probatorio consente di ritenere che la società abbia
inteso in realtà liberarsi di un dipendente non incline ad assecondare qualunque disposizione del
datore di lavoro. In particolare, il licenziamento sembra essere esclusivamente determinato dalla
volontà della società di liberarsi di un dipendente che aveva messo in dubbio la corrispondenza tra
le ore indicate nel registro di bordo e le ore effettivamente svolte e che non si era dimostrato disposto
a contravvenire ad un obbligo di legge (ovvero la segnalazione dell'avaria all'ente competente) pur di assecondare un ordine impartito dall'armatore…... La mancata preventiva contestazione degli addebiti rappresenta un'ulteriore circostanza che consente di dimostrare che l'obiettivo principale
della società era non tanto quello di sanzionare una condotta lesiva del rapporto fiduciario, ma
quello di liberarsi definitivamente del CP_2
Avverso la superiore sentenza proponeva appello la cui resisteva il Controparte_1 CP_2
chiedendone il rigetto.
Discussa oralmente la causa all'udienza del 15\10\2024 e concesso ulteriore termine per note, la causa è stata oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto appello la società lamenta l'errata interpretazione dei fatti che sarebbero CP_1
stati travisati dal giudice di prime cure. Richiama la motivazione del licenziamento ove si è affermato che “ Ciò posto e ritenuto che l'accordo
sindacale prevede il licenziamento del lavoratore che sia recidivo in qualunque delle mancanze
previste per i provvedimenti disciplinari o quando siano stati comminati 2 provvedimenti di
sospensione, Le comunichiamo il licenziamento per giusta causa, atteso che lei ha subito più di 2 provvedimenti di sospensione (ipotesi prevista dall'accordo sindacale del 20.03.2003), ed ha, con il
comportamento attuato in data 16.07.2022 e con quello, gravemente offensivo oltre che
manifestamente inventato, posto in essere il 20.07.2022, irrimediabilmente leso il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro”.
Puntualizza pertanto che i presupposti sarebbero di duplice natura ovvero – l'aver subito l'irrogazione di due provvedimenti di sospensione e – l'aver tenuto un comportamento gravemente lesivo del rapporto di fiducia.
Richiama a tal fine i due precedenti disciplinari, ovvero quello della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 2, comminato in data 19.02.2022, per avere abbandonato per futili motivi il comando del mezzo affidatogli, e quello di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 4 ore del
20.05.2022 per disservizi operativi (ritardo nel trasbordo) dovuti a sua incuria e negligenza.
Pone, poi, l'accento sulla pretestuosità della riserva apposta dal sul registro del 16/7/2022, CP_2
evidenziando che quest'ultimo, anziché alterare il modulo, peraltro compilato non dalla società ma dal Comandante e che esso lavoratore avrebbe dovuto firmare solo per ricevuta, avrebbe ben potuto segnalare le eventuali discordanze sulle ore indicate allo stesso Comandante o avanzare rivendicazioni di ordine retributivo all'Ufficio o ancora scrivendo una pec di reclamo, cosa che non avrebbe comunque poi mai fatto. Richiama sul punto la deposizione del teste PE la cui valenza il Tribunale avrebbe trascurato, valorizzando di contro quella del , ancorché coinvolto in Tes_1
pregressi contenziosi con la società, e che avrebbe riferito di essere in procinto di intraprendere un'azione legale per ottenere presunte differenze retributive.
In ordine al secondo episodio del 20/7/2022, ribadisce di avere contestato al di avere segnalato CP_2
alla Capitaneria di porto un problema inesistente, per come accertato a seguito dell'ispezione immediatamente disposta dal , e di avere quindi ingiustificatamente procurato allarme e CP_3
provocato il fermo del mezzo. Richiama sul punto la motivazione del tribunale che avrebbe ritenuto che l'avaria vi fosse perché
sarebbe stata comunicata dal PE nel corso di una telefonata di cui il lavoratore ha prodotto la trascrizione;
e che il avesse un ben preciso obbligo di legge di denunciare l'evento alla locale CP_2
Capitaneria.
Evidenzia l'erroneità di detti assunti.
Precisa che il mezzo cui era assegnato il denominato , era un OP utilizzato CP_2 Pt_1
per servizi antinquinamento, iscritto al registro galleggianti (non era quindi una nave mercantile) e il
20.07.2022 era fermo, ormeggiato in banchina, non destinato ad alcun servizio perché erano in corso ordinarie operazioni di manutenzione. Il Comandante che doveva restare comunque a bordo CP_2
(non potendo i mezzi nautici che svolgono servizi portuali rimanere privi di personale), avrebbe dovuto pertanto solo rimanere in porto a motori spenti ed attendere gli incaricati della manutenzione.
Senonché, verosimilmente animato dal desiderio di godere del confort dell'aria condizionata in plancia, polemizzava per l'ordine ricevuto e prendeva contatti con l'Ufficio. Parlava quindi con il
PE, addetto all'Ufficio personale, che tuttavia non riferiva che vi fosse un'avaria, essendosi limitato, alle pressanti sollecitazioni del di riferire che le disposizioni dell'armatore erano CP_2
semplicemente quelle di non mettere in moto. A fronte di detto ordine il denunciava alla CP_2
Capitaneria una inesistente avaria “ai mezzi ausiliari fornenti energia elettrica chiedendo un immediato intervento per metterli in funzione così che si possa procedere alle esercitazioni
normate dal Regolamento di Sicurezza”.
Rileva quanto alla circostanza di cui al punto b) che la norma indicata dal Tribunale – art. 9 comma
2 della L. n. 616/1962 - non sarebbe comunque applicabile al caso di specie, trattandosi di un galleggiante e non di una nave mercantile. Poiché il mezzo non era destinato ad alcun servizio era fermo in banchina ed era stata programmata una manutenzione, il non aveva alcun obbligo di CP_2
comunicare alcunché.
Stante la giusta causa del licenziamento, contesta pure la motivazione della sentenza sulla riconosciuta natura ritorsiva.
Riconosce tuttavia il mancato espletamento della procedura ex art. 7 della Legge n. 300/70.
Orbene osserva la Corte come effettivamente l'episodio del 20 luglio non sia stato correttamente ricostruito e valutato dal giudice di prime cure, emergendo piuttosto dallo stesso una condotta del disciplinarmente rilevante e idonea a compromettere il vincolo fiduciario con il datore di CP_2
lavoro.
Costituisce invero circostanza non contestata che quel giorno il OP su cui il prestava CP_2
servizio era fermo per lavori manutentivi e che nessuna attività il predetto era chiamato a svolgere se non quella di rimanere a bordo. Da qui l'ordine dell'armatore di restare in porto a motori spenti.
Quella mattina, infatti, poco dopo le ore 9,00, PE LO, addetto all'Ufficio personale, riferiva nel corso della telefonata, registrata a sua insaputa dallo stesso (e il cui file audio è in atti CP_2
unitamente alla sua trascrizione) che le disposizioni dell'armatore erano per l'appunto quelle di “non mettere in moto”. Il faceva le sue rimostranze, chiedendo che la comunicazione gli fosse data CP_2
per iscritto ma il PE ribadiva che era questo l'ordine impartito e che se avesse messo in moto lo stesso, “avrebbero mandato qualcuno a controllare… se metti in moto poi te la risolvi tu”. Il CP_2
ribatteva “Amico caro … ma se … si ccà c'è un problema io chi fazzu? Non ho capito ma di che cosa stiamo par” e il PE: Ma che problemi devi avere? un mezzo che sta fermo, qual è il problema
…… Affonda dentro le piscine? Qual è il problema ……” e ancora “Dico quale può essere un problema? Ieri ho detto a “se avete bisogno dei servizi di andare in bagno andate sull'Ardito Per_1
che è a un metro da voi”. Nel corso della conversazione risulta effettivamente un richiamo, invero poco chiaro, da parte del PE ad una avaria al generatore (laddove lo stesso, dopo aver detto qualcosa di indecifrato per la sovrapposizione di altre voci afferma “...un problema… di avaria al generatore, punto”) e poi in un altro passo ove dice “il comandante dell'Ardito è stato avvisato. Gli ho detto << visto che hanno un problema al generatore…. Se hanno bisogno di andare in Per_2
bagno vengono da te>>”).
Ricevuto l'ordine il dopo qualche ora, alle 13.36 inoltrava una pec alla società e CP_2 CP_1
alla Capitaneria di Porto di Milazzo avente ad oggetto “sicurezza a bordo” nella quale testualmente affermava: Lo scrivente imbarcato sul OP , ha più volte Persona_3 Pt_1
segnalato alla S.V. che i mezzi ausiliari fornenti corrente elettrica non sono in funzione, per cui
vogliate provvedere affinché gli stessi (generatori di corrente e pompe di esaurimento) siano
funzionanti nell'immediatezza così si possa procedere alle esercitazioni normate dal Regolamento di
Sicurezza. Nello stato attuale il mezzo nautico al mio comando, in armamento, non risulta conforme
per quanto è previsto a salvaguardia della sicurezza e della vita umana in mare”. Seguiva, nell'immediatezza, la nota da parte della Capitaneria diretta a e p.c. al Rina e CP_1
allo stesso nella quale si affermava che “Avendo la nota ricevuta carattere di denuncia di CP_2
evento straordinario, si dispone a codesta società che l'unità in parola sia sottoposta ad accertamenti
occasionali, a cura della R:O: nave che legge per conoscenza, al fine di confermare la validità del
certificato di navigabilità e del certificato di idoneità in possesso del più volte citato M\P . Pt_1
Nelle more degli esiti di tali accertamenti, l'unità dovrà essere posta in arrivo formale (a seguito di denuncia di evento straordinario) presso il competente ufficio della scrivente Capitaneria di porto.”
Così ricostruiti i fatti, la nota inoltrata dal alla Capitaneria, lungi dal potersi ritenere atto dovuto CP_2
(come ritenuto dal giudice di prime cure) risulta, di contro, un atto del tutto ingiustificato, avuto riguardo al fatto che il mezzo era in stato di momentaneo fermo per i lavori di manutenzione e dunque nessuna attività avrebbe dovuto essere compiuta dal che era stato chiamato solo a presidiare il CP_2
mezzo. Nella nota – cosa ancor più grave - il non ha neanche rappresentato la reale situazione CP_2
del OP, ovvero che era sì in armamento ma in stato di fermo, ma anzi, ha richiamato la necessità di avere a disposizione i mezzi fornenti energia elettrica per procedere a “esercitazioni normate dal Regolamento di sicurezza”, esercitazioni che non potevano essere state programmate per quel giorno proprio perché il mezzo era fermo. Ha pure utilizzato toni allarmistici riferendo che allo stato il mezzo nautico al suo comando non era “conforme per quanto è previsto a salvaguardia della
sicurezza e della vita umana in mare”. E, di fatti, la Capitaneria, attribuendo alla nota natura di denunzia di evento straordinario, ha immediatamente disposto il fermo e una verifica a mezzo del i cui esiti non risultano documentati, ma di cui vi è traccia nella stessa lettera di licenziamento. CP_3
Qui invero si dà atto che “il giorno 21\7\2022 l'ente tecnico , in riferimento alla visita di CP_3
navigabilità, ha così dichiarato “eseguita visita occasionale macchina nessuna prescrizione in esito a detta visita”. Dunque con detta denuncia che - si ribadisce - il non aveva alcun obbligo di CP_2
effettuare ed anzi non avrebbe dovuto effettuare e i cui contenuti non rispondevano neanche alla reale situazione del OP, la società ha dovuto subire un provvedimento di fermo che, pur essendosi risolto positivamente il giorno dopo, ha certamente creato un allarmismo, presso le Autorità preposte ai controlli, del tutto ingiustificato e che la società ha a ragione reputato “offensivo” e lesivo della propria immagine. Tale condotta, ad avviso di questa Corte, ha dunque leso quel rapporto di fiducia che deve sussistere tra datore di lavoro e proprio dipendente.
Non così invece per l'ulteriore episodio pure contestato nel licenziamento e avvenuto solo qualche giorno prima - il 16\7\2022 - e costituito dall'avere il apposto una sottoscrizione “con riserva” CP_2
sul registro orario di bordo. Si tratta di un registro che secondo quanto previsto dall'art 4 del decreto legislativo n.108/2005 riporta effettivamente le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi, e deve essere presentato, a cura dell'armatore, all'Autorità marittima competente per territorio. La norma prevede che il lavoratore marittimo debba ricevere a cura dell'armatore una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e dal marittimo stesso. Ora, la riserva apposta accanto alla propria firma sul registro che attesta le ore di servizio costituisce pur sempre uno strumento di tutela per il lavoratore che ritiene che quanto indicato non sia veritiero per la ricorrenza di errori e\o discordanze. Né, d'altra parte, è
rimasta provata la pretestuosità della riserva, non essendo rimasto accertato se e quale esito abbia avuto detta verifica ed avendo il teste comunque confermato che alcuni colleghi gli Tes_1
avevano riferito che vi erano stati dei “problemi di non corrispondenza delle ore effettivamente lavorate”.
Per come già detto, rimane, tuttavia, la condotta posta in essere dal il 20/7/2022 che riveste il CP_2
carattere di grave negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, idoneo a minare l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre sulla futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa da parte del proprio dipendente.
Il licenziamento del risulta essere assistito da una giusta causa, indipendentemente della CP_2
valenza pure attribuita nel provvedimento alle precedenti due sanzioni della sospensione dal servizio per altri fatti. Viene meno pertanto ogni questione sulla natura ritorsiva del licenziamento che come
è noto presuppone l'insussistenza della giusta causa.
Eppur tuttavia, come riconosciuto dalla stessa società, nel caso di specie, l'irrogazione del licenziamento non è stata preceduta dalla necessaria contestazione disciplinare. Non è stata dunque osservata la procedura ex art. 7 della Legge n. 300/70 secondo cui “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”. Quanto alle conseguenze di tale violazione, sostiene la società appellante che, essendo stato il CP_2
assunto in data 4/5/2018, troverebbe applicazione l'art. 4 del D Lgs n. 23\2015 che prevede una tutela indennitaria attenuata per le violazioni di tipo formale e dunque si avrebbe la declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento con il pagamento di una indennità risarcitoria da due a dodici mensilità. Replica sul punto il puntualizzando nelle note che l'assenza di CP_2
contestazione si tradurrebbe pur sempre in un vizio che comporterebbe l'inesistenza dell'intero procedimento, determinando comunque l'applicabilità della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto, come di recente affermato dalla giurisprudenza di merito (tribunale di Roma sentenza n. 10104
del 12/10/2024).
Orbene, ai fini della soluzione della delicata questione, ritiene questa Corte che debbano essere richiamati i principi dettati dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza del 24/2/2020 n. 4879, ha per l'appunto chiarito che "l'insussistenza del fatto contestato implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione”: «In tema di licenziamento
disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero
procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente
applicazione della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto, di cui al comma 4 dell'art. 18
della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto
articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi
ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito» La Corte di
Cassazione puntualizza che detti principi, ancorché dettati per le ipotesi regolate dalla l. n. 92/2012,
continuano a mantenere la loro validità anche per le ipotesi rientranti nell'ambito di applicabilità della riforma del 2015. E del resto, ove ve ne fosse bisogno, con altra recentissima sentenza - la n.
28927/2024 - ha riaffermato gli stessi principi, in un caso di applicazione ratione temporis della disciplina di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015, evidenziando che l'assenza di contestazione preliminare rappresenta una grave violazione procedurale che, privando il lavoratore della possibilità di difendersi, compromette l'intero procedimento disciplinare. Come tale è incompatibile con la tutela indennitaria, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18
della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo. Dunque, devesi ritenere che la tutela indennitaria del co. 6 dell'art. 18 e dell'art. 4 del d.lgs. 23/2015, richiamata dall'appellante, sia applicabile nei casi meno gravi rispetto al radicale difetto di contestazione ovvero - come pure chiarito da Cass.,n. 16896/2016 - quando “la contestazione disciplinare, finalizzata al licenziamento, non contenga una sufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dal lavoratore” e, dunque, in casi di semplice genericità nella descrizione degli addebiti, ovvero di mancanza di precisazione (per esempio) dei riferimenti di spazio e di tempo delle condotte.
Come pure di recente puntualizzato dalla giurisprudenza di merito (vedi sentenza del Tribunale di
Roma n. 10104 del 12/10/2024) la mancanza assoluta di contestazione integra gli estremi di una nullità della sanzione disciplinare che rientra tra quelle c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore.
Va, altresì, richiamata la recente pronuncia della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 22/2024
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, limitatamente alla parola «espressamente», chiarendo che “Il legislatore delegato non poteva procedere ad alcuna “specificazione” nell'ambito della fattispecie del licenziamento nullo. Invece ha
distinto le ipotesi di nullità espressa rispetto a quelle di nullità non espressa, ma, nel contemplare la
tutela reintegratoria per le prime, nulla ha invece previsto per le seconde. Laddove il legislatore
delegato è stato facoltizzato a distinguere, individuando specifiche ipotesi di licenziamento
disciplinare, lo ha fatto prevedendo due distinti regimi di tutela: quella reintegratoria dell'art. 3,
comma 2, e quella indennitaria dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015. Invece, in caso di
licenziamento nullo perché in violazione di una norma imperativa, che però non preveda
espressamente la nullità dell'atto, manca l'individuazione della tutela per questa fattispecie esclusa
dal regime della reintegrazione”.
Proprio tale importante pronunzia consente di ricondurre il licenziamento in assenza di contestazione alla previsione di cui all'art.2 comma 1 del D Lgs 4/3/2015 n. 23 che così comprende, tra le ipotesi meritevoli di tutela reintegratoria, anche quelle derivanti da nullità virtuali, da quelle cioè che, pur in mancanza di tale espressa previsione, costituiscano ipotesi di contrarietà a norme imperative ai sensi del primo coma dell'art.1418 c.c. Stante la natura di norma imperativa da riconoscersi alla previsione di cui all'art. 7 della legge n.
300/70, devesi ritenere applicabile proprio tale art. 2 c.1 del D.lgs. 23/2015, per l'appunto riletto alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata, e come tale comprensivo degli altri casi di nullità previsti dalla legge. Tale norma dispone che “Il giudice, con la pronuncia con la quale
dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità
(espressamente) previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente
addotto……..Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità
e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento
sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per
lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali”.
Va, pertanto, in buona sostanza confermata la declaratoria di nullità con ordine di reintegra e di pagamento dell'indennità già disposta dal giudice di primo grado, seppur con diversa motivazione
(incentrata non già sul carattere ritorsivo del licenziamento, bensì sulla mancata contestazione dell'addebito disciplinare, pure dedotta dal già con il ricorso di primo grado). CP_2
Le spese del doppio grado, stante l'accoglimento delle contestazioni sostanziali fatte valere dalla società datrice e la particolarità della questione delle conseguenze derivanti dall'omessa contestazione, vanno compensate in ragione di metà con pagamento delle restanti parti a carico della società . CP_1
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 501/2024 emessa dal giudice del lavoro del tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G. in data 5/6/2024, così provvede: a) in parziale modifica dell'impugnata sentenza, dichiara la nullità del licenziamento intimato il
26/7/2022 da a per omessa contestazione dell'addebito Controparte_1 CP_2
disciplinare e per l'effetto conferma la condanna della società alla reintegra del nel CP_2
posto di lavoro e al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) condanna al pagamento in favore di di metà delle spese del doppio Controparte_1 CP_2
grado che si liquidano in euro 4.628,00 per compensi di primo grado e in Euro 3900,00 per quelli di appello, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione per quelle di primo grado in favore del procuratore anticipatario. Compensa tra le parti le restanti metà.
Messina, 12/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Concetta Zappalà dott.ssa Beatrice Catarsini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 firmato con riserva il registro di bordo in ordine alla veridicità delle ore riportate sul documento
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere decidendo allo scadere, alla data del 11 febbraio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 313/2024 r.g. vertente tra:
in persona del suo amministratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Controparte_1
Sorbello e dall'Avv. Alessandra Processo……..……….………… APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il 2\91981, rappresentato e difeso dall'avv.to Pietro Aloisio CP_2
………………………………………….……….. ……………. APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 501\2024 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di
Barcellona P.G. in data 5\6\2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con il ricorso depositato il 4\6\2022, , dipendente di dal 4 maggio 2018 CP_2 Controparte_1
al 26 luglio 2022 con mansioni di comandante, da ultimo a bordo dell'unità navale “moto pontone
Carolina”, adiva il giudice del Tribunale di Barcellona, esponendo che con nota del 26 luglio 2022 la società gli aveva intimato il licenziamento disciplinare per giusta causa per aver in data 16 luglio e per avere il 20 luglio 2022 inviato alla Capitaneria di Porto di Milazzo ed al Cosmar un nota per segnalare il malfunzionamento dei mezzi ausiliari che fornivano energia elettrica. Nella nota veniva specificato che il licenziamento era giustificato dal fatto che, secondo quanto previsto dall'Accordo
Sindacale del 20 marzo 2003, il lavoratore aveva già ricevuto più di due provvedimenti di sospensione e la condotta del gravemente lesiva del rapporto di fiducia con il datore di lavoro. CP_2
Eccepiva, in primo luogo, il la violazione della procedura prevista dall'art. 7 Legge n. CP_2
300/1970, dal momento che la società aveva intimato il licenziamento disciplinare senza prima effettuare la dovuta contestazione.
Nel merito confutava i fatti addebitati, evidenziando che era stata la stessa ad Controparte_1
informare il ricorrente del guasto al generatore di emergenza ed a suggerire di non compiere alcuna verifica volta alla messa in moto degli apparati di sicurezza.
Il ricorrente rilevava, dunque, che secondo l'armatore non avrebbe dovuto compiere alcuna manovra di verifica/esercitazione dei motori ausiliari, nonostante l'obbligo che grava sul Comandante di controllare il regolare funzionamento degli apparati di bordo.
Aggiungeva che, in ordine alla sottoscrizione con riserva del libro di bordo in corrispondenza delle ore di lavoro svolte, la sua condotta era motivata dal fatto che nel documento non vi era coincidenza tra le ore di lavoro indicate e quelle effettivamente svolte.
Lamentava che il licenziamento era stato determinato esclusivamente dalla volontà della società di liberarsi di un lavoratore scomodo, non incline ad assecondare ogni richiesta della società.
In ordine alla recidiva, sosteneva che le sanzioni menzionate dalla società dovevano considerarsi sospese in quanto aveva richiesto la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato davanti all'Ispettorato del Lavoro.
Chiedeva, pertanto, che, accertato il carattere “vessatorio” del licenziamento, ne venisse dichiarata la nullità o comunque l'illegittimità con condanna della società resistente alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali.
In subordine, chiedeva la condanna della società al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge. costituendosi, dopo aver richiamato i precedenti disciplinari del ricorrente, rilevava Controparte_1
che il aveva immotivatamente segnalato alla Capitaneria di Porto di Milazzo che i mezzi CP_2
ausiliari fornenti corrente elettrica non erano funzionanti, invitando la Capitaneria ad intervenire immediatamente. Ed infatti in data 21 luglio 2022 l'ente tecnico con riferimento alla visita CP_3
di navigabilità, aveva dichiarato che nessuna prescrizione era prevista a seguito della visita, avendo riscontrato il perfetto funzionamento di tutti gli impianti.
Riconosceva di non aver rispettato la procedura prevista dall'art. 7 Legge n. 300/1970 e chiedeva,
pertanto, che venisse dichiarato risolto il rapporto di lavoro con il riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità prevista dall'art. 4 D.Lgs. n. 23/2015 nella misura minima.
Con ordinanza del 19 aprile 2023 veniva disposto il passaggio dal rito speciale di cui all'art. 1, commi
47 e ss., della legge n. 92/2012 a quello ordinario di cui agli art. 413 e ss. c.p.c. e, all'esito di una prova testimoniale, il giudice con la sentenza del 5\6\2024 dichiarava nullo il licenziamento,
condannando alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento Controparte_1
di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva rintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Riteneva il carattere ritorsivo del licenziamento e, ancor prima, l'insussistenza della giusta causa.
Rilevava che alla stregua della testimonianza di poteva ritenersi giustificata la Testimone_1
sottoscrizione con riserva del giornale di bordo da parte del essendo emerso che per alcuni CP_2
dipendenti era stata segnalata la non coincidenza tra le ore effettivamente lavorate e quelle annotate sul giornale di bordo.
Quanto all'episodio del 20 luglio 2022, rilevava che era stata la stessa società resistente, per il tramite del dipendente LO PE a segnalare l'esistenza di un'avaria a bordo del OP
. Pt_1
Rilevava che dalla registrazione audio prodotta dal ricorrente, il cui contenuto non era stato disconosciuto da emergeva chiaramente che il PE aveva trasmesso l'ordine Controparte_1
dell'armatore di non mettere in moto il natante. Nel corso della comunicazione il PE aveva riferito al che l'armatore aveva rilevato un “problema di avaria al generatore”, lasciando CP_2
intendere che avrebbe dovuto accettare l'ordine di non mettere in moto il OP senza discussioni. Riteneva che, una volta ricevuta l'informazione in ordine all'esistenza di un'anomalia al generatore, il aveva l'obbligo di segnalare tale malfunzionamento alla Capitaneria di Porto di CP_2
Milazzo. Richiamava al riguardo l'art. 9, comma 2, della legge n. 616/1962 che stabiliva, che “il comandante ha l'obbligo di denunciare all'autorità marittima e, all'estero, all'autorità consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave”.
Di contro la società dopo aver comunicato, tramite il PE, l'esistenza di Controparte_1
un'avaria a bordo del natante, aveva, invece, preteso che il non segnalasse nulla alla CP_2
Capitaneria di Porto, contravvenendo ad un preciso obbligo normativo.
Risultava quindi evidente l'insussistenza anche dell'ulteriore ragione posta a base del licenziamento.
Esclusa la giusta causa, il giudice riteneva pure integrato il carattere ritorsivo del licenziamento, così
motivando:” Orbene il complessivo quadro probatorio consente di ritenere che la società abbia
inteso in realtà liberarsi di un dipendente non incline ad assecondare qualunque disposizione del
datore di lavoro. In particolare, il licenziamento sembra essere esclusivamente determinato dalla
volontà della società di liberarsi di un dipendente che aveva messo in dubbio la corrispondenza tra
le ore indicate nel registro di bordo e le ore effettivamente svolte e che non si era dimostrato disposto
a contravvenire ad un obbligo di legge (ovvero la segnalazione dell'avaria all'ente competente) pur di assecondare un ordine impartito dall'armatore…... La mancata preventiva contestazione degli addebiti rappresenta un'ulteriore circostanza che consente di dimostrare che l'obiettivo principale
della società era non tanto quello di sanzionare una condotta lesiva del rapporto fiduciario, ma
quello di liberarsi definitivamente del CP_2
Avverso la superiore sentenza proponeva appello la cui resisteva il Controparte_1 CP_2
chiedendone il rigetto.
Discussa oralmente la causa all'udienza del 15\10\2024 e concesso ulteriore termine per note, la causa è stata oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto appello la società lamenta l'errata interpretazione dei fatti che sarebbero CP_1
stati travisati dal giudice di prime cure. Richiama la motivazione del licenziamento ove si è affermato che “ Ciò posto e ritenuto che l'accordo
sindacale prevede il licenziamento del lavoratore che sia recidivo in qualunque delle mancanze
previste per i provvedimenti disciplinari o quando siano stati comminati 2 provvedimenti di
sospensione, Le comunichiamo il licenziamento per giusta causa, atteso che lei ha subito più di 2 provvedimenti di sospensione (ipotesi prevista dall'accordo sindacale del 20.03.2003), ed ha, con il
comportamento attuato in data 16.07.2022 e con quello, gravemente offensivo oltre che
manifestamente inventato, posto in essere il 20.07.2022, irrimediabilmente leso il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro”.
Puntualizza pertanto che i presupposti sarebbero di duplice natura ovvero – l'aver subito l'irrogazione di due provvedimenti di sospensione e – l'aver tenuto un comportamento gravemente lesivo del rapporto di fiducia.
Richiama a tal fine i due precedenti disciplinari, ovvero quello della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 2, comminato in data 19.02.2022, per avere abbandonato per futili motivi il comando del mezzo affidatogli, e quello di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 4 ore del
20.05.2022 per disservizi operativi (ritardo nel trasbordo) dovuti a sua incuria e negligenza.
Pone, poi, l'accento sulla pretestuosità della riserva apposta dal sul registro del 16/7/2022, CP_2
evidenziando che quest'ultimo, anziché alterare il modulo, peraltro compilato non dalla società ma dal Comandante e che esso lavoratore avrebbe dovuto firmare solo per ricevuta, avrebbe ben potuto segnalare le eventuali discordanze sulle ore indicate allo stesso Comandante o avanzare rivendicazioni di ordine retributivo all'Ufficio o ancora scrivendo una pec di reclamo, cosa che non avrebbe comunque poi mai fatto. Richiama sul punto la deposizione del teste PE la cui valenza il Tribunale avrebbe trascurato, valorizzando di contro quella del , ancorché coinvolto in Tes_1
pregressi contenziosi con la società, e che avrebbe riferito di essere in procinto di intraprendere un'azione legale per ottenere presunte differenze retributive.
In ordine al secondo episodio del 20/7/2022, ribadisce di avere contestato al di avere segnalato CP_2
alla Capitaneria di porto un problema inesistente, per come accertato a seguito dell'ispezione immediatamente disposta dal , e di avere quindi ingiustificatamente procurato allarme e CP_3
provocato il fermo del mezzo. Richiama sul punto la motivazione del tribunale che avrebbe ritenuto che l'avaria vi fosse perché
sarebbe stata comunicata dal PE nel corso di una telefonata di cui il lavoratore ha prodotto la trascrizione;
e che il avesse un ben preciso obbligo di legge di denunciare l'evento alla locale CP_2
Capitaneria.
Evidenzia l'erroneità di detti assunti.
Precisa che il mezzo cui era assegnato il denominato , era un OP utilizzato CP_2 Pt_1
per servizi antinquinamento, iscritto al registro galleggianti (non era quindi una nave mercantile) e il
20.07.2022 era fermo, ormeggiato in banchina, non destinato ad alcun servizio perché erano in corso ordinarie operazioni di manutenzione. Il Comandante che doveva restare comunque a bordo CP_2
(non potendo i mezzi nautici che svolgono servizi portuali rimanere privi di personale), avrebbe dovuto pertanto solo rimanere in porto a motori spenti ed attendere gli incaricati della manutenzione.
Senonché, verosimilmente animato dal desiderio di godere del confort dell'aria condizionata in plancia, polemizzava per l'ordine ricevuto e prendeva contatti con l'Ufficio. Parlava quindi con il
PE, addetto all'Ufficio personale, che tuttavia non riferiva che vi fosse un'avaria, essendosi limitato, alle pressanti sollecitazioni del di riferire che le disposizioni dell'armatore erano CP_2
semplicemente quelle di non mettere in moto. A fronte di detto ordine il denunciava alla CP_2
Capitaneria una inesistente avaria “ai mezzi ausiliari fornenti energia elettrica chiedendo un immediato intervento per metterli in funzione così che si possa procedere alle esercitazioni
normate dal Regolamento di Sicurezza”.
Rileva quanto alla circostanza di cui al punto b) che la norma indicata dal Tribunale – art. 9 comma
2 della L. n. 616/1962 - non sarebbe comunque applicabile al caso di specie, trattandosi di un galleggiante e non di una nave mercantile. Poiché il mezzo non era destinato ad alcun servizio era fermo in banchina ed era stata programmata una manutenzione, il non aveva alcun obbligo di CP_2
comunicare alcunché.
Stante la giusta causa del licenziamento, contesta pure la motivazione della sentenza sulla riconosciuta natura ritorsiva.
Riconosce tuttavia il mancato espletamento della procedura ex art. 7 della Legge n. 300/70.
Orbene osserva la Corte come effettivamente l'episodio del 20 luglio non sia stato correttamente ricostruito e valutato dal giudice di prime cure, emergendo piuttosto dallo stesso una condotta del disciplinarmente rilevante e idonea a compromettere il vincolo fiduciario con il datore di CP_2
lavoro.
Costituisce invero circostanza non contestata che quel giorno il OP su cui il prestava CP_2
servizio era fermo per lavori manutentivi e che nessuna attività il predetto era chiamato a svolgere se non quella di rimanere a bordo. Da qui l'ordine dell'armatore di restare in porto a motori spenti.
Quella mattina, infatti, poco dopo le ore 9,00, PE LO, addetto all'Ufficio personale, riferiva nel corso della telefonata, registrata a sua insaputa dallo stesso (e il cui file audio è in atti CP_2
unitamente alla sua trascrizione) che le disposizioni dell'armatore erano per l'appunto quelle di “non mettere in moto”. Il faceva le sue rimostranze, chiedendo che la comunicazione gli fosse data CP_2
per iscritto ma il PE ribadiva che era questo l'ordine impartito e che se avesse messo in moto lo stesso, “avrebbero mandato qualcuno a controllare… se metti in moto poi te la risolvi tu”. Il CP_2
ribatteva “Amico caro … ma se … si ccà c'è un problema io chi fazzu? Non ho capito ma di che cosa stiamo par” e il PE: Ma che problemi devi avere? un mezzo che sta fermo, qual è il problema
…… Affonda dentro le piscine? Qual è il problema ……” e ancora “Dico quale può essere un problema? Ieri ho detto a “se avete bisogno dei servizi di andare in bagno andate sull'Ardito Per_1
che è a un metro da voi”. Nel corso della conversazione risulta effettivamente un richiamo, invero poco chiaro, da parte del PE ad una avaria al generatore (laddove lo stesso, dopo aver detto qualcosa di indecifrato per la sovrapposizione di altre voci afferma “...un problema… di avaria al generatore, punto”) e poi in un altro passo ove dice “il comandante dell'Ardito è stato avvisato. Gli ho detto << visto che hanno un problema al generatore…. Se hanno bisogno di andare in Per_2
bagno vengono da te>>”).
Ricevuto l'ordine il dopo qualche ora, alle 13.36 inoltrava una pec alla società e CP_2 CP_1
alla Capitaneria di Porto di Milazzo avente ad oggetto “sicurezza a bordo” nella quale testualmente affermava: Lo scrivente imbarcato sul OP , ha più volte Persona_3 Pt_1
segnalato alla S.V. che i mezzi ausiliari fornenti corrente elettrica non sono in funzione, per cui
vogliate provvedere affinché gli stessi (generatori di corrente e pompe di esaurimento) siano
funzionanti nell'immediatezza così si possa procedere alle esercitazioni normate dal Regolamento di
Sicurezza. Nello stato attuale il mezzo nautico al mio comando, in armamento, non risulta conforme
per quanto è previsto a salvaguardia della sicurezza e della vita umana in mare”. Seguiva, nell'immediatezza, la nota da parte della Capitaneria diretta a e p.c. al Rina e CP_1
allo stesso nella quale si affermava che “Avendo la nota ricevuta carattere di denuncia di CP_2
evento straordinario, si dispone a codesta società che l'unità in parola sia sottoposta ad accertamenti
occasionali, a cura della R:O: nave che legge per conoscenza, al fine di confermare la validità del
certificato di navigabilità e del certificato di idoneità in possesso del più volte citato M\P . Pt_1
Nelle more degli esiti di tali accertamenti, l'unità dovrà essere posta in arrivo formale (a seguito di denuncia di evento straordinario) presso il competente ufficio della scrivente Capitaneria di porto.”
Così ricostruiti i fatti, la nota inoltrata dal alla Capitaneria, lungi dal potersi ritenere atto dovuto CP_2
(come ritenuto dal giudice di prime cure) risulta, di contro, un atto del tutto ingiustificato, avuto riguardo al fatto che il mezzo era in stato di momentaneo fermo per i lavori di manutenzione e dunque nessuna attività avrebbe dovuto essere compiuta dal che era stato chiamato solo a presidiare il CP_2
mezzo. Nella nota – cosa ancor più grave - il non ha neanche rappresentato la reale situazione CP_2
del OP, ovvero che era sì in armamento ma in stato di fermo, ma anzi, ha richiamato la necessità di avere a disposizione i mezzi fornenti energia elettrica per procedere a “esercitazioni normate dal Regolamento di sicurezza”, esercitazioni che non potevano essere state programmate per quel giorno proprio perché il mezzo era fermo. Ha pure utilizzato toni allarmistici riferendo che allo stato il mezzo nautico al suo comando non era “conforme per quanto è previsto a salvaguardia della
sicurezza e della vita umana in mare”. E, di fatti, la Capitaneria, attribuendo alla nota natura di denunzia di evento straordinario, ha immediatamente disposto il fermo e una verifica a mezzo del i cui esiti non risultano documentati, ma di cui vi è traccia nella stessa lettera di licenziamento. CP_3
Qui invero si dà atto che “il giorno 21\7\2022 l'ente tecnico , in riferimento alla visita di CP_3
navigabilità, ha così dichiarato “eseguita visita occasionale macchina nessuna prescrizione in esito a detta visita”. Dunque con detta denuncia che - si ribadisce - il non aveva alcun obbligo di CP_2
effettuare ed anzi non avrebbe dovuto effettuare e i cui contenuti non rispondevano neanche alla reale situazione del OP, la società ha dovuto subire un provvedimento di fermo che, pur essendosi risolto positivamente il giorno dopo, ha certamente creato un allarmismo, presso le Autorità preposte ai controlli, del tutto ingiustificato e che la società ha a ragione reputato “offensivo” e lesivo della propria immagine. Tale condotta, ad avviso di questa Corte, ha dunque leso quel rapporto di fiducia che deve sussistere tra datore di lavoro e proprio dipendente.
Non così invece per l'ulteriore episodio pure contestato nel licenziamento e avvenuto solo qualche giorno prima - il 16\7\2022 - e costituito dall'avere il apposto una sottoscrizione “con riserva” CP_2
sul registro orario di bordo. Si tratta di un registro che secondo quanto previsto dall'art 4 del decreto legislativo n.108/2005 riporta effettivamente le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi, e deve essere presentato, a cura dell'armatore, all'Autorità marittima competente per territorio. La norma prevede che il lavoratore marittimo debba ricevere a cura dell'armatore una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e dal marittimo stesso. Ora, la riserva apposta accanto alla propria firma sul registro che attesta le ore di servizio costituisce pur sempre uno strumento di tutela per il lavoratore che ritiene che quanto indicato non sia veritiero per la ricorrenza di errori e\o discordanze. Né, d'altra parte, è
rimasta provata la pretestuosità della riserva, non essendo rimasto accertato se e quale esito abbia avuto detta verifica ed avendo il teste comunque confermato che alcuni colleghi gli Tes_1
avevano riferito che vi erano stati dei “problemi di non corrispondenza delle ore effettivamente lavorate”.
Per come già detto, rimane, tuttavia, la condotta posta in essere dal il 20/7/2022 che riveste il CP_2
carattere di grave negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, idoneo a minare l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre sulla futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa da parte del proprio dipendente.
Il licenziamento del risulta essere assistito da una giusta causa, indipendentemente della CP_2
valenza pure attribuita nel provvedimento alle precedenti due sanzioni della sospensione dal servizio per altri fatti. Viene meno pertanto ogni questione sulla natura ritorsiva del licenziamento che come
è noto presuppone l'insussistenza della giusta causa.
Eppur tuttavia, come riconosciuto dalla stessa società, nel caso di specie, l'irrogazione del licenziamento non è stata preceduta dalla necessaria contestazione disciplinare. Non è stata dunque osservata la procedura ex art. 7 della Legge n. 300/70 secondo cui “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”. Quanto alle conseguenze di tale violazione, sostiene la società appellante che, essendo stato il CP_2
assunto in data 4/5/2018, troverebbe applicazione l'art. 4 del D Lgs n. 23\2015 che prevede una tutela indennitaria attenuata per le violazioni di tipo formale e dunque si avrebbe la declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento con il pagamento di una indennità risarcitoria da due a dodici mensilità. Replica sul punto il puntualizzando nelle note che l'assenza di CP_2
contestazione si tradurrebbe pur sempre in un vizio che comporterebbe l'inesistenza dell'intero procedimento, determinando comunque l'applicabilità della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto, come di recente affermato dalla giurisprudenza di merito (tribunale di Roma sentenza n. 10104
del 12/10/2024).
Orbene, ai fini della soluzione della delicata questione, ritiene questa Corte che debbano essere richiamati i principi dettati dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza del 24/2/2020 n. 4879, ha per l'appunto chiarito che "l'insussistenza del fatto contestato implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione”: «In tema di licenziamento
disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero
procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente
applicazione della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto, di cui al comma 4 dell'art. 18
della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto
articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi
ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito» La Corte di
Cassazione puntualizza che detti principi, ancorché dettati per le ipotesi regolate dalla l. n. 92/2012,
continuano a mantenere la loro validità anche per le ipotesi rientranti nell'ambito di applicabilità della riforma del 2015. E del resto, ove ve ne fosse bisogno, con altra recentissima sentenza - la n.
28927/2024 - ha riaffermato gli stessi principi, in un caso di applicazione ratione temporis della disciplina di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015, evidenziando che l'assenza di contestazione preliminare rappresenta una grave violazione procedurale che, privando il lavoratore della possibilità di difendersi, compromette l'intero procedimento disciplinare. Come tale è incompatibile con la tutela indennitaria, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18
della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo. Dunque, devesi ritenere che la tutela indennitaria del co. 6 dell'art. 18 e dell'art. 4 del d.lgs. 23/2015, richiamata dall'appellante, sia applicabile nei casi meno gravi rispetto al radicale difetto di contestazione ovvero - come pure chiarito da Cass.,n. 16896/2016 - quando “la contestazione disciplinare, finalizzata al licenziamento, non contenga una sufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dal lavoratore” e, dunque, in casi di semplice genericità nella descrizione degli addebiti, ovvero di mancanza di precisazione (per esempio) dei riferimenti di spazio e di tempo delle condotte.
Come pure di recente puntualizzato dalla giurisprudenza di merito (vedi sentenza del Tribunale di
Roma n. 10104 del 12/10/2024) la mancanza assoluta di contestazione integra gli estremi di una nullità della sanzione disciplinare che rientra tra quelle c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore.
Va, altresì, richiamata la recente pronuncia della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 22/2024
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, limitatamente alla parola «espressamente», chiarendo che “Il legislatore delegato non poteva procedere ad alcuna “specificazione” nell'ambito della fattispecie del licenziamento nullo. Invece ha
distinto le ipotesi di nullità espressa rispetto a quelle di nullità non espressa, ma, nel contemplare la
tutela reintegratoria per le prime, nulla ha invece previsto per le seconde. Laddove il legislatore
delegato è stato facoltizzato a distinguere, individuando specifiche ipotesi di licenziamento
disciplinare, lo ha fatto prevedendo due distinti regimi di tutela: quella reintegratoria dell'art. 3,
comma 2, e quella indennitaria dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015. Invece, in caso di
licenziamento nullo perché in violazione di una norma imperativa, che però non preveda
espressamente la nullità dell'atto, manca l'individuazione della tutela per questa fattispecie esclusa
dal regime della reintegrazione”.
Proprio tale importante pronunzia consente di ricondurre il licenziamento in assenza di contestazione alla previsione di cui all'art.2 comma 1 del D Lgs 4/3/2015 n. 23 che così comprende, tra le ipotesi meritevoli di tutela reintegratoria, anche quelle derivanti da nullità virtuali, da quelle cioè che, pur in mancanza di tale espressa previsione, costituiscano ipotesi di contrarietà a norme imperative ai sensi del primo coma dell'art.1418 c.c. Stante la natura di norma imperativa da riconoscersi alla previsione di cui all'art. 7 della legge n.
300/70, devesi ritenere applicabile proprio tale art. 2 c.1 del D.lgs. 23/2015, per l'appunto riletto alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata, e come tale comprensivo degli altri casi di nullità previsti dalla legge. Tale norma dispone che “Il giudice, con la pronuncia con la quale
dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità
(espressamente) previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente
addotto……..Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità
e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento
sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per
lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali”.
Va, pertanto, in buona sostanza confermata la declaratoria di nullità con ordine di reintegra e di pagamento dell'indennità già disposta dal giudice di primo grado, seppur con diversa motivazione
(incentrata non già sul carattere ritorsivo del licenziamento, bensì sulla mancata contestazione dell'addebito disciplinare, pure dedotta dal già con il ricorso di primo grado). CP_2
Le spese del doppio grado, stante l'accoglimento delle contestazioni sostanziali fatte valere dalla società datrice e la particolarità della questione delle conseguenze derivanti dall'omessa contestazione, vanno compensate in ragione di metà con pagamento delle restanti parti a carico della società . CP_1
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 501/2024 emessa dal giudice del lavoro del tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G. in data 5/6/2024, così provvede: a) in parziale modifica dell'impugnata sentenza, dichiara la nullità del licenziamento intimato il
26/7/2022 da a per omessa contestazione dell'addebito Controparte_1 CP_2
disciplinare e per l'effetto conferma la condanna della società alla reintegra del nel CP_2
posto di lavoro e al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) condanna al pagamento in favore di di metà delle spese del doppio Controparte_1 CP_2
grado che si liquidano in euro 4.628,00 per compensi di primo grado e in Euro 3900,00 per quelli di appello, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione per quelle di primo grado in favore del procuratore anticipatario. Compensa tra le parti le restanti metà.
Messina, 12/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Concetta Zappalà dott.ssa Beatrice Catarsini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 firmato con riserva il registro di bordo in ordine alla veridicità delle ore riportate sul documento