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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/11/2024, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3360/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/07/2024
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GEMENTI ANDREA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GEMENTI ANDREA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti congiuntamente chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Viadana (MN) il giorno 28.09.1991 tra la sig.ra , nata a [...]_1
(MN) il 04.03.1964, ed il sig. , nato a [...] il [...], ordinando CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viadana di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. 2) Porsi a carico di l'obbligo di continuare a corrispondere CP_1 direttamente ai figli e Andrea, a titolo di contributo al loro mantenimento, Per_1 la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00 ovvero € 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi mediante bonifico bancario sui rispettivi conti correnti entro il giorno 5 di ogni mese. Il padre provvederà altresì all'integrale pagamento di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli.
3) Porsi a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da luglio 2024.
4) Darsi atto che con separata scrittura privata i sigg.ri e hanno Pt_1 CP_1 definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale e pertanto, con l'integrale rispetto delle condizioni contenute nel presente ricorso e nella suddetta scrittura privata, essi dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi ipotizzabile titolo o ragione.
5) I coniugi rinunciano espressamente alla comparizione personale delle parti, come da allegata dichiarazione.
6) Le spese di assistenza legale sono ad esclusivo carico di . CP_1
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi che le spese saranno esclusivamente a carico del sig. . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
VIADANA il 28/09/1991 ed ivi trascritto al numero 10, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1991 ;
2 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIADANA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) le spese processuali saranno a carico del sig. . CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 7.11.24.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3360/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/07/2024
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GEMENTI ANDREA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GEMENTI ANDREA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti congiuntamente chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Viadana (MN) il giorno 28.09.1991 tra la sig.ra , nata a [...]_1
(MN) il 04.03.1964, ed il sig. , nato a [...] il [...], ordinando CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viadana di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. 2) Porsi a carico di l'obbligo di continuare a corrispondere CP_1 direttamente ai figli e Andrea, a titolo di contributo al loro mantenimento, Per_1 la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00 ovvero € 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi mediante bonifico bancario sui rispettivi conti correnti entro il giorno 5 di ogni mese. Il padre provvederà altresì all'integrale pagamento di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli.
3) Porsi a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da luglio 2024.
4) Darsi atto che con separata scrittura privata i sigg.ri e hanno Pt_1 CP_1 definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale e pertanto, con l'integrale rispetto delle condizioni contenute nel presente ricorso e nella suddetta scrittura privata, essi dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi ipotizzabile titolo o ragione.
5) I coniugi rinunciano espressamente alla comparizione personale delle parti, come da allegata dichiarazione.
6) Le spese di assistenza legale sono ad esclusivo carico di . CP_1
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi che le spese saranno esclusivamente a carico del sig. . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
VIADANA il 28/09/1991 ed ivi trascritto al numero 10, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1991 ;
2 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIADANA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) le spese processuali saranno a carico del sig. . CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 7.11.24.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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