Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 107
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di pagamento

    Nella Regione Siciliana vige il sistema di riscossione delle tasse automobilistiche mediante notifica diretta della cartella di pagamento, sistema ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Difetto del presupposto impositivo per rottamazione veicolo

    La consegna del veicolo a un centro di demolizione autorizzato, pur essendo idonea a far cessare le responsabilità civili, penali ed amministrative, non ha effetto ai fini tributari per far cessare la tassazione. A tal fine è necessaria la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), onere che ricade sul contribuente. Non essendo stata documentata la radiazione, la tassazione è legittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 107
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo