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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1599/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF.Difensore_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240087516007000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3042/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZI
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1
, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Sicilia -
Dipartimento delle finanze - Tassa Auto, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 296
2024 0087516007000, e dei relativi “ruoli presupposti”, emessa dall'Agente della Riscossione e relativa a
“Tassa automobilistica Regione Siciliana L.R. 11/08/2015 n. 16”” - anno 2022, notificatale in data 06.02.2025, per la complessiva somma di € 178,74.
Eccepiva la nullità della impugnata cartella di pagamento:
1. per omessa ovvero irrituale notifica dell'avviso di pagamento;
2. per difetto del presupposto impositivo, stante che la vettura oggetto della tassazione era stato rottamata dalla Ricorrente_1 nel 2019.
Produceva documentazione attestante la consegna del veicolo de quo, targato Targa_1, per la rottamazione e demolizione, al centro autorizzato “Società_1 s.r.l.” con sede a Palermo in Indirizzo_1; nonché il certificato di avvenuta rottamazione n. 225674 del 10 agosto 2019.
Si costituiva solo l'ADER eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito,
l'infondatezza del ricorso e la legittimità del procedimento di riscossione.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, quanto all'omessa notifica del previo avviso di pagamento, si osserva che, a partire dal 2017, vige nella Regione Siciliana il sistema di riscossione delle tasse automobilistiche mediante notifica diretta della cartella di pagamento (cfr. art. 19 della legge regionale 5.12.2016, n. 24, ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale).
Per quanto riguarda, poi, l'intervenuta demolizione del veicolo, si osserva che, pur se parte ricorrente ha effettivamente consegnato il mezzo ad un centro di demolizione autorizzato, ottenendo il cd certificato di rottamazione, tale condotta, se è idonea a mandare esente il titolare del mezzo dalle correlative responsabilità civili, penali ed amministrative, non espleta effetto ai fini tributari, per far cessare i quali occorre procedere alla radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che il contribuente ha l'onere di consultare.
Non avendo il ricorrente documentato l'intervenuta “radiazione” dell'auto, la correlativa tassazione va considerata legittima. Le adottate motivazioni legittimano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo 5.12.25 Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1599/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF.Difensore_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240087516007000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3042/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZI
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1
, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Sicilia -
Dipartimento delle finanze - Tassa Auto, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 296
2024 0087516007000, e dei relativi “ruoli presupposti”, emessa dall'Agente della Riscossione e relativa a
“Tassa automobilistica Regione Siciliana L.R. 11/08/2015 n. 16”” - anno 2022, notificatale in data 06.02.2025, per la complessiva somma di € 178,74.
Eccepiva la nullità della impugnata cartella di pagamento:
1. per omessa ovvero irrituale notifica dell'avviso di pagamento;
2. per difetto del presupposto impositivo, stante che la vettura oggetto della tassazione era stato rottamata dalla Ricorrente_1 nel 2019.
Produceva documentazione attestante la consegna del veicolo de quo, targato Targa_1, per la rottamazione e demolizione, al centro autorizzato “Società_1 s.r.l.” con sede a Palermo in Indirizzo_1; nonché il certificato di avvenuta rottamazione n. 225674 del 10 agosto 2019.
Si costituiva solo l'ADER eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito,
l'infondatezza del ricorso e la legittimità del procedimento di riscossione.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, quanto all'omessa notifica del previo avviso di pagamento, si osserva che, a partire dal 2017, vige nella Regione Siciliana il sistema di riscossione delle tasse automobilistiche mediante notifica diretta della cartella di pagamento (cfr. art. 19 della legge regionale 5.12.2016, n. 24, ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale).
Per quanto riguarda, poi, l'intervenuta demolizione del veicolo, si osserva che, pur se parte ricorrente ha effettivamente consegnato il mezzo ad un centro di demolizione autorizzato, ottenendo il cd certificato di rottamazione, tale condotta, se è idonea a mandare esente il titolare del mezzo dalle correlative responsabilità civili, penali ed amministrative, non espleta effetto ai fini tributari, per far cessare i quali occorre procedere alla radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che il contribuente ha l'onere di consultare.
Non avendo il ricorrente documentato l'intervenuta “radiazione” dell'auto, la correlativa tassazione va considerata legittima. Le adottate motivazioni legittimano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo 5.12.25 Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi