Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/07/2025, n. 6363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6363 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06363/2025REG.PROV.COLL.
N. 09967/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9967 del 2023, proposto dal signor CH SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Moiano, non costituito in giudizio;
nei confronti
dell’Arciconfraternita del SS. Rosario Chiesa di San BA in Moiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Ruggiero, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 5135 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione Ottava.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Arciconfraternita del SS. Rosario Chiesa di San BA in Moiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il signor CH SI ha impugnato la sentenza n. 5135 del 2023 del T.a.r. Napoli, con cui è stato respinto il ricorso dal medesimo proposto per l’annullamento della determinazione dirigenziale prot. n. 433 del 21 gennaio 2019, notificata in data 23 gennaio 2019, del responsabile dell’area tecnica del Comune di Moiano (BN), recante l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 11 del 2014 e della relativa autorizzazione paesaggistica, precedentemente adottati in favore dello stesso ricorrente.
2. In punto di fatto, occorre premettere che il signor CH SI – ricorrente in primo grado e odierno appellante – è proprietario di una villa a due piani, sita nel territorio del Comune di Moiano, che risulta adiacente alla Chiesa di San BA, edificio ubicato alla via Varlata n. 1, che presenta pregio storico-monumentale ed è stato vincolato ai sensi dell’art. 1 della l. n. 1089 del 1939 con decreto del 16 giugno 1995 (depositato nel primo grado di giudizio).
L’anzidetto ricorrente ha ottenuto dal Comune di Moiano il rilascio del permesso di costruire n. 21/2012 del 6 dicembre 2012 per la ristrutturazione della sopra citata villa di sua proprietà, poi seguito dal permesso di costruire in variante n. 11/2014 del 17 novembre 2014 (cfr. deposito di parte ricorrente del 26 marzo 2019).
In data 21 giugno 2017, il tecnico comunale e i Carabinieri della Stazione di Airola hanno eseguito un sopralluogo dal quale è emerso che l’immobile del signor CH SI risultava posto in aderenza alla Chiesa di San BA ed è stata, dunque, disposta l’immediata sospensione dei lavori con contestuale sequestro del cantiere, successivamente revocato.
In seguito, in data 10 dicembre 2018, è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela del permesso di costruire in variante n. 11/2014 e della relativa autorizzazione paesaggistica e, infine, con la già menzionata determinazione dirigenziale prot. n. 433 del 21 gennaio 2019, è stato adottato il provvedimento di annullamento in autotutela (cfr. deposito di parte ricorrente del 26 marzo 2019).
3. A fronte dell’adozione di tale provvedimento, il signor CH SI ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio davanti al T.a.r. Campania - Napoli, chiedendone l’annullamento in considerazione del tempo intercorso tra la data del rilascio del permesso di costruire e quella del provvedimento di annullamento in autotutela.
Nel giudizio di primo grado si sono costituiti, per resistere al ricorso, il Comune di Moiano e l’Arciconfraternita del SS. Rosario Chiesa di San BA in Moiano.
4. Con la sentenza n. 5135 del 2023, il T.a.r. Campania - Napoli – dopo aver respinto l’eccezione concernente l’assenza dei poteri rappresentativi in capo al Priore della menzionata Arciconfraternita che aveva conferito il mandato al difensore per conto dell’Arciconfraternita stessa – ha respinto il ricorso ritenendolo infondato nel merito in quanto, ad avviso del giudice di primo grado, il ricorrente non aveva provveduto a fornire una corretta rappresentazione dei fatti, avendo taciuto che, per effetto dei lavori di ristrutturazione, l’immobile di sua proprietà si sarebbe trovato in aderenza alla Chiesa di San BA in Moiano.
In particolare, il T.a.r. ha precisato che non era stata messa in discussione la sussistenza del vincolo storico-monumentale a tutela della Chiesa di San BA in Moiano e che risultava del pari incontestata la circostanza che, per effetto delle modifiche di cui al permesso di costruire in variante n. 11/2014 del 17 novembre 2014, l’immobile del ricorrente è risultato posto in aderenza alla predetta Chiesa.
Infine, il T.a.r. ha sottolineato anche come fosse del pari pacifica la circostanza che non fosse stata richiesta una specifica autorizzazione in ragione della sussistenza di tale vincolo, non essendo stato proprio considerato – in quanto non rappresentato dal privato – il fatto che i lavori di ristrutturazione avrebbero comportato come conseguenza che il villino del ricorrente si sarebbe venuto a trovare in aderenza alla Chiesa oggetto del vincolo, essendo viceversa contestata soltanto l’asserita omessa rappresentazione, nella documentazione prodotta con l’istanza di permesso di costruire in variante, del risultato della realizzazione in aderenza alla Chiesa.
Ciò posto, il T.a.r. Napoli ha respinto il ricorso sulla base del rilievo che il ricorrente non aveva dato prova di aver fornito al Comune l’anzidetta rappresentazione, posto che tale elemento non emergeva dalla documentazione depositata in giudizio, sicché – venendo in rilievo un’ipotesi di falsa rappresentazione della realtà nell’ambito dell’istanza di permesso di costruire in variante – poteva trovare applicazione la deroga al termine per l’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990.
Secondo il giudice di primo grado, inoltre, nel caso di specie, la falsa rappresentazione avrebbe comportato altresì l’assenza di un elemento essenziale, quale deve essere considerata la previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo storico monumentale relativo alla Chiesa di San BA in Moiano, potendosi pertanto profilare anche un’ipotesi di nullità, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor CH SI, formulando tre motivi di gravame ed evidenziando, già nella parte in fatto del ricorso in appello, che non vi sarebbe stata alcuna omissione dichiarativa a lui attribuibile, in quanto nella relazione paesaggistica, depositata per il rilascio del titolo abilitativo de quo , sarebbe stato indicato in modo specifico “ il luogo d’intervento ”, essendo stata evidenziata all’U.T.C. di Moiano “ la stretta adiacenza delle opere da realizzarsi alla Chiesa di San BA ”. In altri termini, ad avviso dell’appellante, nella pratica edilizia in questione, egli avrebbe rappresentato “ l’esistenza dell’edificio di culto ” anzitutto “ nei riferimenti planimetrici, mediante apposito ideogramma raffigurante il simbolo della “Vera Croce ”, nonché nella documentazione fotografica, negli allegati “ stralci ” del PRG del Comune di Moiano e nelle Tavole tecniche.
5.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che non vi sia stata alcuna “ falsa e/o omessa rappresentazione ”, bensì “ un’azione amministrativa carente sotto il profilo istruttorio ”, non essendo stata prestata adeguata attenzione agli allegati tecnici, posto che nel progetto per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire n. 21/2012, “ la presenza della Chiesa di San BA era ben evidenziata ” in plurimi elaborati.
Inoltre, ad avviso dell’appellante, sarebbe ancor più stigmatizzabile il fatto che il giudice di prime cure abbia omesso di ordinare all’amministrazione resistente di depositare in giudizio la documentazione necessaria ai fini della decisione e, in particolare, “ tutta la documentazione allegata alle istanze di permesso di costruire ” presentate dal signor SI, “ ove la chiesa in questione è sempre debitamente rappresentata, visibile e perfettamente riconoscibile ”.
Sotto un ulteriore profilo, l’appellante ha contestato la sentenza impugnata deducendo che il T.a.r. non avrebbe “ valutato la realtà “domestica” del piccolo comune caudino ”.
5.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha ribadito che l’edificio era stato rappresentato correttamente negli elaborati e ha comunque sostenuto che l’eventuale omissione non sarebbe a lui addebitabile e, al riguardo, ha affermato che la falsa rappresentazione dei fatti, pur non dovendo necessariamente essere accertata in sede penale, deve comunque essere addebitabile al dolo della parte privata e non anche alla colpa semplice o a un errore scusabile, dovendo, in altri termini, sussistere l’elemento soggettivo affinché possa parlarsi di “ false rappresentazione dei fatti ” e, in questo senso, ha richiamato la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 3940 del 2018, ritenendo che, nel caso di specie, non sarebbe configurabile l’anzidetto elemento soggettivo, essendo, al contrario, attribuibile “ un certo grado di colpa alla P.A. resistente ”, dal momento che l’amministrazione, a suo dire, sin dal deposito dell’originaria pratica edilizia “ conosceva l’ubicazione della Chiesa di San BA ” e ciò non solo perché essa era stata indicata nella documentazione depositata, ma anche “ in ragione delle dimensioni “domestiche” del piccolo Comune di Moiano ”.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, il signor SI ha, poi, insistito nel sostenere che l’annullamento in autotutela intervenuto dopo un considerevole lasso di tempo dall’adozione del provvedimento annullato sia illegittimo, anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia mancata l’autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42 del 2004, fermo restando che, nella presente vicenda, tale lasso di tempo sarebbe comunque da reputarsi irragionevole.
Sotto un ulteriore profilo, l’appellante ha contestato l’affermazione del T.a.r. secondo cui nel caso di specie “ l’affidamento determinato dal trascorrere del tempo non avrebbe i connotati della meritevolezza di tutela ”, tenuto conto della partecipazione al procedimento della stessa Soprintendenza di Caserta e Benevento, sicché la complessiva azione amministrativa avrebbe ingenerato un legittimo ed incolpevole affidamento del privato sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione.
6. In data 9 maggio 2025, l’appellante ha depositato la memoria ex art. 73 c.p.a. in vista dell’udienza pubblica fissata per il 12 giugno 2025, inserendo all’interno della memoria medesima una tavola grafica e alcune fotografie mai depositate prima (cfr. pagine 3, 4 e 5 dell’anzidetta memoria), sostenendo di voler suffragare la censura concernente l’asserito difetto di istruttoria imputabile al Comune di Moiano. L’appellante, più precisamente, ha affermato quanto segue: “ si allega, a mero titolo esemplificativo ed esaustivo, lo stralcio della TAV. n. 1 - PRG, allegata alla Variante di progetto per la ristrutturazione del fabbricato del Sig. SI, in possesso dell’Ente Locale ”, sostenendo che la presenza della Chiesa risulterebbe altresì nell’estratto “ dello stato fotografico ” dell’intervento e nel c.d. “ Rendering ” che del pari ha inserito nella memoria.
Nell’ambito della medesima memoria, il signor SI ha, poi, insistito nel sostenere la tesi secondo cui non vi sarebbe stata alcuna falsa rappresentazione dei fatti, ma, al contrario, un difetto di istruttoria imputabile all’amministrazione e, pertanto, ha espressamente formulato un’istanza istruttoria, sostenendo di aver già fornito un principio di prova circa la corretta rappresentazione della situazione di fatto attraverso l’allegazione dello stralcio della “ TAV. n. 1 – PRG ”, allegata alla variante di progetto per la ristrutturazione dell’immobile in questione (documento depositato nel primo grado di giudizio in data 26 marzo 2019), nonché della relativa documentazione fotografica, da cui risulterebbe evidente “ la conoscibilità del contesto edilizio da parte dell’Amministrazione sin dalla fase originaria del procedimento ”.
Poiché, però, secondo l’appellante, non risulterebbe agli atti del giudizio “ la completa documentazione amministrativa relativa al procedimento edilizio e all’annullamento d’ufficio ”, ha chiesto che il Collegio disponga, anche mediante ordine istruttorio rivolto al Comune di Moiano, “ l’acquisizione del fascicolo edilizio completo ”, relativo al permesso di costruire n. 11/2014, comprensivo degli allegati tecnici, oltre alla relazione paesaggistica, ai pareri e alle planimetrie in possesso del Comune.
7. Si è costituita in giudizio l’Arciconfraternita del SS. Rosario Chiesa di San BA in Moiano, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello, contestando, in particolare, l’irrituale inserimento nella memoria del 9 maggio 2025 di immagini asseritamente tratte da documenti mai depositati in giudizio e dei quali non risulta così possibile appurare “ la consistenza ”.
Inoltre, l’Arciconfraternita ha osservato che nel caso di specie non assume alcuna rilevanza l’aver dato prova della presenza della Chiesa, bensì, ben diversamente, l’aver celato l’intenzione di costruire in aderenza a essa.
In tale prospettiva, sarebbe dunque assolutamente dirimente la circostanza, già rilevata dal T.a.r., della mancata produzione da parte dell’appellante della documentazione relativa alla pratica edilizia de qua , sicché anche in appello il signor SI non avrebbe dato prova di aver evidenziato che la realizzanda opera finisse con l’impattare, in via diretta, sul bene sottoposto a tutela.
In altri termini, non sarebbe rilevante il fatto in sé di aver indicato la presenza della Chiesa, bensì l’aver omesso, in sede di variante, “ di dare evidenza della circostanza che l’eseguenda opera sarebbe stata realizzata in aderenza ”.
In ogni caso, tale circostanza non sarebbe stata in alcun modo messa in discussione dall’appello, nulla avendo prodotto in giudizio sul punto l’odierno appellante, il quale si è limitato a formulare “ un’inspiegabile istanza istruttoria ” relativa “ ad atti e documenti di sicuro nella propria disponibilità ”, mai prodotti nell’odierno giudizio e dei quali sono stati inammissibilmente inseriti alcuni stralci nell’ambito del testo della memoria del 9 maggio 2025.
Secondo l’Arciconfraternita, siffatta “ allegazione ”, dunque, oltre a essere palesemente inammissibile in considerazione del divieto di nuove allegazioni documentali in appello e perché, comunque, tardiva rispetto al termine per il deposito dei documenti, sarebbe anche irrilevante, non essendo possibile ritenere dimostrata la riconducibilità della stessa alla documentazione progettuale ed essendo comunque inidonea a dare evidenza della contestata costruzione in aderenza.
In tale ottica, pertanto, il decorso di un considerevole periodo di tempo sarebbe irrilevante, poiché, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 2017, non sussiste l’esigenza di tutelare l’affidamento di chi abbia ottenuto il titolo edilizio, anche in sanatoria, rappresentando elementi non veritieri (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2014, n. 2451), non potendo configurarsi, più in generale, alcun affidamento fondato su un provvedimento illegittimo e ciò a maggior ragione ove alla suddetta illegittimità abbia dato causa proprio colui che invoca la tutela dell’affidamento.
Infine, secondo l’Arciconfraternita del SS. Rosario Chiesa di San BA in Moiano, la motivazione della sentenza sarebbe corretta anche con riguardo alla rilevata nullità per assenza di un elemento essenziale, consistente nell’omessa previa acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo storico monumentale relativo alla Chiesa di San BA.
8. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 12 giugno 2025 – reputa che l’appello non sia fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
8.1. In via preliminare, occorre esaminare l’istanza istruttoria formulata con la memoria del 9 maggio 2025. Tale istanza non è fondata perché l’appellante ha chiesto l’acquisizione di documenti che – come correttamente eccepito dalla difesa dell’Arciconfraternita – sono in parte certamente nella sua stessa disponibilità, trattandosi degli allegati alla sua istanza e che, pertanto, era suo onere depositare in giudizio al fine di dimostrare i prospettati vizi di legittimità del provvedimento impugnato entro il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza come previsto dall’art. 73 c.p.a.. Per contro, il ricorrente si è limitato al deposito del provvedimento impugnato, del permesso di costruire in variante n. 11/2014, dell’istanza in variante con i relativi grafici di progetto e della nota prot. 4072 del 14 luglio 2017. Per altro verso, la restante documentazione oggetto dell’istanza istruttoria è irrilevante ai fini della decisione poiché inidonea a dimostrare che il ricorrente avesse rappresentato la realizzazione di opere in aderenza alla Chiesa.
8.2. Sempre in via preliminare, occorre prendere in esame l’eccezione, sollevata dalla difesa dell’Arciconfraternita del SS. Rosario Chiesa di San BA in Moiano, di inammissibilità dei documenti inseriti all’interno della memoria del 9 maggio 2025 con la tecnica del “ copia e incolla ”.
L’eccezione è fondata, perché, attraverso l’inserimento nell’anzidetta memoria di estratti di documenti mai depositati prima, l’appellante ha evidentemente eluso sia il divieto concernente il deposito di documenti nuovi in appello previsto dall’art. 104, comma 2, c.p.a., sia il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito dei documenti stessi.
Se, dunque, non può ritenersi vietato in via generale l’inserimento nell’ambito delle memorie difensive di immagini e estratti di documenti già legittimamente acquisiti al processo – ove ciò sia ritenuto utile per agevolare l’immediata comprensione delle tesi difensive, pur nel rigoroso rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti processuali di cui all’art. 3 c.p.a. – tale facoltà non può, tuttavia, tradursi nella violazione o elusione di altre disposizioni processuali, quali, per l’appunto, quella concernente il divieto di depositare documenti nuovi in appello e quella che prevede che i documenti possano essere depositati entro il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza.
Conseguentemente, ritiene il Collegio che l’inserimento di immagini ed estratti di documenti nell’ambito delle memorie difensive sia consentito esclusivamente per i documenti già legittimamente acquisiti al processo, nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate che ne regolano la produzione. Del resto, tale soluzione si impone anche per ragioni di ordine logico, poiché, diversamente opinando, si finirebbe per consentire, attraverso l’anzidetto inserimento nel corpo dell’atto, la generalizzata elusione della disciplina processuale sopra richiamata, autorizzando senza alcun controllo l’introduzione nel giudizio di nuovi documenti.
Per tale ragione, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Arciconfraternita del SS. Rosario Chiesa di San BA in Moiano, va dichiarata l’inammissibilità delle immagini e degli estratti di documenti inseriti per la prima volta nell’ambito della memoria del 9 maggio 2025.
8.3. Ancora in via preliminare si rende necessario rammentare i principi già affermati da questo Consiglio di Stato, a mente dei quali i motivi di ricorso e di appello debbono essere formulati in un’apposita parte dell’atto, espressamente dedicata alla loro illustrazione. Si tratta, infatti, di una regola che la giurisprudenza desume dall’art. 40 c.p.a. e che non solo costituisce attuazione del più generale dovere di chiarezza nella redazione degli atti processuali previsto dall’art. 3 c.p.a., ma risulta altresì funzionale a prevenire i c.d. “ motivi intrusi ” e il conseguente rischio che la sentenza incorra in un errore di fatto suscettibile di determinarne la revocazione.
In tal senso si è espressa, anche in tempi molto recenti, questa Sezione; sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10981, secondo cui: “ È inammissibile la censura che rimanda alla parte in fatto del ricorso, tenuto conto dell'art. 40 del Libro II del Codice del processo amministrativo, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), d.lg. 14 settembre 2012, n. 160 (c.d. secondo decreto correttivo), applicabile anche al giudizio di appello in virtù della disposizione di rinvio interno di cui all'art. 38 dello stesso Codice, con la conseguenza che i motivi di ricorso devono essere proposti distintamente in una apposita parte dell'atto dedicata alla loro illustrazione, di cui essi costituiscono il nucleo essenziale e centrale: lo scopo dell' art. 40 c.p.a. è infatti quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei ricorsi non strutturati secondo una esatta suddivisione tra fatto e motivi, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. 'motivi intrusi', ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto, che ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio ”. In senso del tutto analogo, si veda anche Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2022, n. 1951, che ha affermato quanto segue: “ L’inammissibilità dei motivi del ricorso di appello può dunque conseguire non solo al difetto di specificità – requisito autonomamente previsto per l’appello dall’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm. – ma anche alla loro mancata indicazione, “distintamente”, in apposita parte dell’atto dedicata a tale elemento, di cui essi costituiscono il nucleo essenziale e centrale: lo scopo dell’art. 40 Cod. proc. amm. è infatti quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei ricorsi non strutturati secondo una esatta suddivisione tra “fatto” e “motivi”, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. “motivi intrusi”, ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al “fatto”, che, a loro volta, ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio”. La pronuncia da ultimo citata, inoltre, fa riferimento agli ulteriori precedenti che seguono: “ Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, n. 2343; 31 ottobre 2016, n. 4561; 31 marzo 2016, n. 1268; VI, 4 gennaio 2016, n. 8. Per la casistica relativa ai “motivi intrusi”, V, 5 ottobre 2017, n. 4643; 15 luglio 2016, n. 3166; VI, 25 ottobre 2012, n. 5469 ”.
Pertanto, in coerenza con la giurisprudenza appena richiamata, nel caso di specie, possono essere considerati motivi di appello ammissibili esclusivamente i tre motivi prospettati nell’ambito della parte in diritto dell’atto di appello.
8.4. Nel merito, l’appello è infondato, con la precisazione che i primi due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, in quanto, da un lato, risultano strettamente connessi e, dall’altro lato, recano argomentazioni che in parte si sovrappongono.
Detti motivi sono entrambi destituiti di fondamento, dal momento che l’impugnato provvedimento di annullamento in autotutela risulta legittimo poiché dai documenti depositati dal ricorrente nel primo grado di giudizio in data 26 marzo 2019 e, in particolare, dall’istanza di permesso di costruire in variante con i relativi grafici di progetto, non si evince in alcun modo che i lavori di ristrutturazione avrebbero determinato la conseguenza che l’immobile dell’odierno appellante sarebbe stato realizzato in aderenza alla Chiesa di San BA in Moiano, sicché sotto tale profilo risulta evidente la sussistenza del presupposto della falsa rappresentazione dei fatti che, ai sensi dell’art. 21- nonies , comma 2- bis , della l. n. 241 del 1990, consente l’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela anche oltre il termine di cui al primo comma del medesimo articolo. A questo proposito, è appena il caso di osservare come sia del tutto irrilevante la deduzione dell’appellante secondo cui non sarebbe configurabile alcuna falsa rappresentazione dei fatti, poiché egli avrebbe indicato la presenza della Chiesa di San BA in Moiano nell’ambito della documentazione allegata all’istanza per il rilascio del permesso di costruire. È evidente, infatti, che ciò che assume rilievo non è affatto la presenza della Chiesa in sé e per sé considerata, bensì la circostanza che il ricorrente e odierno appellante abbia inteso realizzare dei lavori sull’immobile di sua proprietà in modo tale da determinare la conseguenza che tale costruzione si è venuta a trovare posta direttamente in aderenza alla predetta Chiesa.
Del pari destituita di fondamento è la tesi, sostenuta dal ricorrente e odierno appellante, secondo cui vi sarebbe stata una carenza istruttoria imputabile al Comune di Moiano, posto che non può ritenersi sussistente alcun difetto di istruttoria dell’amministrazione a fronte della falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato.
In altri termini, il privato che abbia fornito l’anzidetta falsa rappresentazione dei fatti non può pretendere che tale falsità sia per lui priva di conseguenze per il solo fatto che l’amministrazione, in ipotesi, avrebbe potuto autonomamente accertare la situazione reale, dal momento che il mero fatto che l’amministrazione avesse tale astratta possibilità di accertamento non incide sulla rilevanza del falso stesso ai fini del superamento del termine per disporre l’annullamento in autotutela del provvedimento rilasciato sulla base della falsa rappresentazione.
Del resto, sotto altro concorrente profilo, la tesi prospettata dall’appellante sarebbe manifestamente illogica perché condurrebbe a risultati del tutto paradossali, in quanto finirebbe per rappresentare un ingiustificato incentivo alla falsa rappresentazione dei fatti, nell’auspicio che l’amministrazione si limiti a fare affidamento sull’anzidetta rappresentazione e ometta, così, di provvedere ad accertare autonomamente la realtà.
Generica e comunque infondata è, poi, la censura prospettata dall’appellante secondo cui il T.a.r. non avrebbe “ valutato la realtà “domestica” del piccolo comune caudino ”, trattandosi di elemento del tutto irrilevante rispetto al presente giudizio, in quanto esso non ha nessuna attinenza rispetto alla falsa rappresentazione dei fatti da parte del soggetto che ha presentato l’istanza e, comunque, non configura un parametro di valutazione della legittimità dell’azione amministrativa.
Da ultimo, è insuscettibile di essere condivisa anche l’ulteriore prospettazione dell’appellante circa l’assenza dell’elemento soggettivo, posto che egli non ha dato alcuna prova della sussistenza di elementi da cui desumere un suo errore scusabile, essendo – viceversa – dimostrato come egli abbia omesso di evidenziare che la realizzazione dell’intervento avrebbe comportato che il suo immobile sarebbe venuto a trovarsi posto in aderenza alla Chiesa di San BA. Al tempo stesso, non si può sostenere che sussista un profilo di colpa imputabile all’amministrazione, in quanto, come già rilevato, ciò che rileva non è la conoscenza dell’esistenza della Chiesa, bensì il fatto che sia stata taciuta l’intenzione di costruire in aderenza alla stessa.
8.5. Infine, è infondato anche il terzo motivo di gravame, dal momento che, in primo luogo, occorre ribadire che, nel caso di specie, la falsa rappresentazione dei fatti imputabile all’odierno appellante consente di prescindere dal rispetto del termine di cui all’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990. In secondo luogo, sono infondate anche le deduzioni relative alla configurabilità dell’asserito legittimo affidamento circa la legittimità del provvedimento rilasciato in suo favore, non essendo ravvisabile alcun affidamento meritevole di tutela in capo al ricorrente e odierno appellante in relazione a un provvedimento che è stato adottato dall’amministrazione sulla base della falsa rappresentazione dei fatti a lui stesso imputabile per aver taciuto che avrebbe costruito in aderenza alla Chiesa di San BA. Conseguentemente, l’anzidetta falsa rappresentazione dei fatti esclude che sia configurabile in capo all’appellante un suo affidamento meritevole di tutela. In tal senso, infatti, si è espressa l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8 del 2017, ove ha chiarito che va esclusa “ la sussistenza di un affidamento legittimo e incolpevole al mantenimento dello status quo ante in capo al soggetto che abbia determinato, attraverso la non veritiera prospettazione delle circostanze rilevanti, l'adozione di un atto illegittimo a lui favorevole ”, precisando, altresì, che “ non può deporre in favore del maturare di uno stato di affidamento incolpevole neanche il contegno negligente ed erroneo dell'amministrazione che non abbia tempestivamente rilevato l’oggettiva falsità delle circostanze rappresentate. Al ricorrere di tali circostanze, pertanto, l’onere motivazionale è limitato alla dedotta falsità, non sussistendo un interesse privato meritevole di tutela da porre in comparazione con quello pubblico (comunque sussistente) al ripristino della legalità violata ”.
9. Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, il rigetto dell’appello.
10. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante CH SI alla rifusione, in favore dell’Arciconfraternita del SS. Rosario Chiesa di San BA in Moiano, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 8.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
CH Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO