Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RG 22587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22587 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LUONGO LUCA presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Katia De Rosa, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.12.2024 e esponevano di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 25.06.2001 in Napoli, optando per il regime della separazione dei beni
(Atto n. 150, p. II, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2001); che dalla loro unione erano nati due figli, il 27.03.2002, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e il 09.06.2008, Per_1 Per_2
minorenne; che tra i coniugi erano sorti dissidi e incomprensioni tali da rendere improseguibile la convivenza coniugale tanto che vivevano già da tempo separati;
pertanto, rappresentavano la
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volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“…1. Dichiarare la separazione tra i coniugi e che vivranno Parte_1 Controparte_1
separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Stabilire che la casa coniugale sita in Napoli alla via Camillo Guerra, 4, immobile che consta di due piani con ingresso indipendente, vengo abitata per quanto riguarda il piano terra da CP_1
mentre per quanto riguarda il primo piano da , così come già da tempo
[...] Parte_1
avviene;
3. Disporre l'affido condiviso del figlio minore , con residenza privilegiata presso il Per_2
domicilio della madre, autorizzando il padre a visitarlo ed a tenerlo con sé quando vuole e in ogni caso nelle ore e nei giorni stabiliti compatibili con le esigenze scolastiche e sociali del minore che di seguito si indicano;
a) un fine settimana alternato dal sabato dalle 10:00 fino alle 21.00 della domenica successiva;
b) durante la settimana il martedì dalle 15:00 alle 08:00 del giorno successivo ed il giovedì dalle
16:00 alle 20:00; durante le festività natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio alternativamente di anno in anno, restando stabilito che dal 23 dicembre
2024 al 30 dicembre 2024 il figlio minore resterà con la madre, mentre resterà con il padre dal 21 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 e così di seguito alternativamente di anno in anno;
c) durante le festività pasquali dal giovedì Santo al lunedì in Albis incluso, alternativamente di anno in anno restando stabilito che nel 2024 il figlio minore resterà con la madre, mentre nel 2025 con il padre e così di seguito alternativamente di un anno in anno;
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d) 15 giorni continui ed ininterrotti durante il periodo estivo. Il dovrà comunicare alla Parte_1
entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno il periodo esatto in cui intende esercitare CP_1
detto suo diritto informandola anche della località ove condurrà il figlio ed il recapito telefonico uguale analogo obbligo alla nei confronti del nel caso che conduca il minore CP_1 Parte_1
in villeggiatura.
4. Per il mantenimento del figlio , corrisponderà l'importo di euro Per_2 Parte_1
250,00 al mese, oltre rivalutazione Istat al 100%. A tale importo dovrà aggiungersi il 50% delle spese mediche, sportive, ludiche, formative scolastiche, nonché quelle straordinarie necessarie al minore. La figlia , maggiorenne, è economicamente autosufficiente. Per_1
5. a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà a Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 100,00 al mese, oltre rivalutazione Istat. Tale esiguo importo è giustificato al momento dalla percezione da parte della sig.ra del reddito di inclusione. Con Controparte_1
facoltà dunque di quest'ultima di chiedere la rideterminazione dell'importo corrisposto a titolo di mantenimento ove tale reddito dovesse venir meno…”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...] (Atto n. 150, p. II, Reg. Atti di Matrimonio Controparte_1
Anno 2001);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
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d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Valeria Rosetti
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