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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 19/01/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
CONTE RIO, Relatore
QU NN CE RI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2833/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88549 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88547 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.5.2023 Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento Tari anni 2016 e 2017, rispettivamente n. 88549/2022 e 88547/2022, emessi dal Comune di Palermo, Area delle Entrate e Tributi Comunali, Servizio Tari, notificati in data 17.11.2022, relativamente alla TARI per gli anni 2016 e 2017, per un importo complessivo pari ad euro 8.610,71.
Lamenta il ricorrente la decadenza dal potere impositivo per l'anno 2016 nonché l'insussistenza del presupposto per l'anno 2017, avendo cessato la propria attività e chiede l'annullamento degli avvisi.
Il Comune di Palermo si é costituito, sostenendo la legittimità delle pretese, non risultando maturato il termine di prescrizione quinquennale, e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti impugnati risulta che gli avvisi in esame sono stati notificati in data 17.11.2022 e, dunque, entrambi entro il termine quinquennale di cui all'art.1, comma 161, della legge n. 296/2006, disposizione applicabile al caso in esame, che, nell'ottica del riordino dell'accertamento dei tributi locali, così dispone “Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere e effettuati".
Nel caso in esame, l'avviso di accertamento ha ad oggetto l'omessa dichiarazione della TARI per l'anno
2016 ed il relativo termine entro il quale presentare la dichiarazione era il 31.1.2017 e, pertanto, da tale data inizia a decorrere il termine quinquennale decadenziale che scadeva il 31.12.2022.
Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che l'attività di Indirizzo 1 non sarebbe da identificare come “farmacia” ma come “deposito medicinali” e ciò in quanto l'attività di farmacia veniva svolta nel comune di Alcamo. Ha inoltre eccepito l'assenza del presupposto impositivo, avendo cessato l'attività in data 1.3.2016 ed infine eccepisce l'errato calcolo della superficie accertata.
Entrambe le doglianze non meritano accoglimento.
In relazione al primo punto, va rilevato che il Comune, già in occasione del riscontro del reclamo, ha provveduto a riformare gli avvisi predetti, modificando la destinazione da farmacia a deposito.
Identico discorso va fatto con riferimento all'asserita cessazione di attività, che, in esito ai controlli effettuati, è risultata essere avvenuta all'inizio dell'anno 2018 e, pertanto, ha provveduto a cessare la posizione TARI dall'1.1.2018, poiché, pur volendo accogliere la tesi della cessazione dell'attività, la presenza dell'utenza elettrica attiva costituisce prova dell'utilizzo dell'immobile fino alla cessazione della detta utenza.
Infine con riguardo alla eccezione circa l'errato calcolo della superficie accertata, va rilevato che dalla stessa visura catastale depositata in giudizio dal ricorrente, si evince che la superficie catastale lorda è di mq 325, che al netto del 20% si ridurrebbe a mq 260, mentre l'ufficio ha indicato soli mq 211, in misura nettamente inferiore ai mq 260 che si determinerebbero con l'abbattimento del 20% invocato dal ricorrente In presenza di tale situazione, ritiene questa Commissione che l'impugnazione vada accolta, con condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 750,00 per spese in favore del comune resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 750,00 per spese in favore del comune resistente.
Palermo 17.12.2025
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
CONTE RIO, Relatore
QU NN CE RI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2833/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88549 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88547 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.5.2023 Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento Tari anni 2016 e 2017, rispettivamente n. 88549/2022 e 88547/2022, emessi dal Comune di Palermo, Area delle Entrate e Tributi Comunali, Servizio Tari, notificati in data 17.11.2022, relativamente alla TARI per gli anni 2016 e 2017, per un importo complessivo pari ad euro 8.610,71.
Lamenta il ricorrente la decadenza dal potere impositivo per l'anno 2016 nonché l'insussistenza del presupposto per l'anno 2017, avendo cessato la propria attività e chiede l'annullamento degli avvisi.
Il Comune di Palermo si é costituito, sostenendo la legittimità delle pretese, non risultando maturato il termine di prescrizione quinquennale, e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti impugnati risulta che gli avvisi in esame sono stati notificati in data 17.11.2022 e, dunque, entrambi entro il termine quinquennale di cui all'art.1, comma 161, della legge n. 296/2006, disposizione applicabile al caso in esame, che, nell'ottica del riordino dell'accertamento dei tributi locali, così dispone “Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere e effettuati".
Nel caso in esame, l'avviso di accertamento ha ad oggetto l'omessa dichiarazione della TARI per l'anno
2016 ed il relativo termine entro il quale presentare la dichiarazione era il 31.1.2017 e, pertanto, da tale data inizia a decorrere il termine quinquennale decadenziale che scadeva il 31.12.2022.
Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che l'attività di Indirizzo 1 non sarebbe da identificare come “farmacia” ma come “deposito medicinali” e ciò in quanto l'attività di farmacia veniva svolta nel comune di Alcamo. Ha inoltre eccepito l'assenza del presupposto impositivo, avendo cessato l'attività in data 1.3.2016 ed infine eccepisce l'errato calcolo della superficie accertata.
Entrambe le doglianze non meritano accoglimento.
In relazione al primo punto, va rilevato che il Comune, già in occasione del riscontro del reclamo, ha provveduto a riformare gli avvisi predetti, modificando la destinazione da farmacia a deposito.
Identico discorso va fatto con riferimento all'asserita cessazione di attività, che, in esito ai controlli effettuati, è risultata essere avvenuta all'inizio dell'anno 2018 e, pertanto, ha provveduto a cessare la posizione TARI dall'1.1.2018, poiché, pur volendo accogliere la tesi della cessazione dell'attività, la presenza dell'utenza elettrica attiva costituisce prova dell'utilizzo dell'immobile fino alla cessazione della detta utenza.
Infine con riguardo alla eccezione circa l'errato calcolo della superficie accertata, va rilevato che dalla stessa visura catastale depositata in giudizio dal ricorrente, si evince che la superficie catastale lorda è di mq 325, che al netto del 20% si ridurrebbe a mq 260, mentre l'ufficio ha indicato soli mq 211, in misura nettamente inferiore ai mq 260 che si determinerebbero con l'abbattimento del 20% invocato dal ricorrente In presenza di tale situazione, ritiene questa Commissione che l'impugnazione vada accolta, con condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 750,00 per spese in favore del comune resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 750,00 per spese in favore del comune resistente.
Palermo 17.12.2025