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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2369/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato r.g. 1424/2021, dall'avv. Rachele Ambrosio domiciliata in alla via P. Luigi Nervi snc, Pt_1
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta Controparte_1
e difesa congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti, dagli avv.ti
Stefano Guerriero e Francesca Reggianini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Genova, Via Interiano n. 3/5
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti conclusionali e note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 1424/2021, Parte_2 chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere alla
[...] [...]
il pagamento della somma complessiva di euro Parte_3
359.401,22 oltre interessi e spese.
Fondava il credito su fatture rimaste insolute e note di debito per interessi emesse in base a contratto di fornitura con allegato estratto autentico e registro iva.
Con d.i. 547/2021, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione ritualmente proposta, l' Parte_3
contestava la fondatezza della somma ingiunta, eccependo la
[...] duplicazione in fatture delle voci di cui alle forniture oggetto di ingiunzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio deducendo la Controparte_1 fondatezza della pretesa creditoria, essendo la merce stata consegnata senza contestazioni.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 12.09.2024, svoltasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto commerciale intercorso tra le parti, costituita dalle fatture con allegato estratto notarile.
Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili, costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
In sede di opposizione, ove le stesse siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. Civ.
1.12.2003 n.
18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629)
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la fattura non possa costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (vedi, tra le altre,
Cass., 17371/2003, Cass., 5071/2009, Cass., 5915/2011), in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può, al massimo, costituire un mero indizio (ex plurimis, Cass. 15383/2010).
Nel caso di specie parte opponente non ha contestato l'effettivo svolgimento dei servizi dedotti e, quindi, la fornitura di reagenti per analisi cliniche, sulla cui base sono state emesse le fatture da parte della
[...]
ma si è limitata ad eccepire, solo in sede di opposizione, una doppia Parte_4 fatturazione per la medesima fornitura.
L'opposta ha dedotto di aver corrisposto alla Parte_3
la merce oggetto della fornitura per un importo pari ad euro
[...]
11.833,90, contestando la censura di duplicazione sollevata da parte opponente.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti non trova fondamento la circostanza della duplicazione della fatturazione delle medesime forniture.
Circa le fatture n.11-205445 e n. 11-205989 e n. 11-205150, le stesse si riferiscono a tre diverse forniture effettuate dalla a favore Parte_4 delle e la n.11-205150 non appare fattura Pt_3 Parte_3 riepilogativa delle fatture n.11-205445 e n. 11-205989 e quindi emessa in ordine temporale per ultima.
Al contrario, la fattura n. 11- 205150 è, tra le tre, quella relativa all'ordine più grande e per primo effettuato dalla Parte_3 alla quale sono seguite successivamente le forniture di cui alle
[...] fatture n.11-205445 e n. 11-205989 a reintegrazione dei prodotti mancanti.
L'esame dei ddt e delle date conferma infatti detto ordine temporale di emissione e di fatturazione
Medesime considerazioni valgono per le fatture n. 14L00240 del
9.04.2014 e n.14 L00168 del 20.03.2014.
Anche in questo caso, la prima tra le due fatture, la n. 14L00240 del
9.04.2014 non è un duplicato di fatturazione della merce già richiesta con la fattura n.14 L00168 del 20.03.2014 ma, al contrario, si riferisce ad una seconda e diversa fornitura effettuata da in data 9.04.2014 e quindi Parte_4 quasi un mese dopo la prima fornitura.
Per tutte le restanti fatture ingiunte, n. 13L00540, n.13L00541 e
15/E00155 non vi è, invece, in atti prova dell'adempimento, gravante sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, che non ha articolato prova specifica sul punto, né vi è in atti prova documentale o principio di essa.
Neppure è stata contestata l'effettiva ricezione della merce da parte dell'opponente.
Invero, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'opponente-convenuto in senso sostanziale è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti a fondamento della domanda creditoria, i quali devono ritenersi ammessi, ove la parte si sia limitata a negare genericamente la sussistenza di presupposti di legge, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass.
19896/2015).
In particolare la non contestazione, avendo riflessi sul piano dell'esonero probatorio, (rendendo superflua l'attività istruttoria), comporta che il momento ultimo utile per contestare debba essere identificato in una fase processuale anteriore rispetto a quella in cui maturano le preclusioni istruttorie.
Diversamente opinando, una parte, nel formulare le proprie richieste istruttorie, non sarebbe posta nelle condizioni di stabilire se un determinato fatto richieda o meno sulla base dell'avverso comportamento processuale di essere dimostrato. In quest'ottica mentre i fatti allegati negli atti introduttivi devono al più tardi essere contestati nella prima memoria 183 VI c c.p.c., i fatti allegati in quest'ultima devono essere contestati nella prima difesa utile.
Per quanto riguarda le note di debito, si osserva come in atti risulti prodotto ed allegato a ciascuna di esse l'elenco di tutte le fatture che hanno generato interessi con la precisa indicazione della data di scadenza, della data di effettivo pagamento, dei giorni di ritardo e del tasso di interesse applicato.
La opponente non ha contestato specificamente i dati né il calcolo degli interessi con la conseguenza che gli stessi, possono intendersi pacificamente riconosciuti.
Circa le note di debito n. 13/NDBL0015; n. 13/NDBL0023; n.
14/NDB00273, l'odierna parte opponente ha dichiarato di averne effettuato il pagamento di cui però in atti non vi è prova o principio di essa.
Rispetto, invece, le note di debito n. 16/NDBAE16; C.F._1
16/ NDBAE236, l'opponente si è difesa dichiarando di dover ancora verificare la correttezza dei calcoli relativi ad interessi maturati;
mentre invece per le note
14/NDB00224 e n. 14/NDB00272 ha semplificante sostenuto di non averle ricevute e di non esserne mai venuta a conoscenza nonostante in atti vi fosse prova di una mail del 16/05/2017 a sollecito delle stesse.
Dalla mancata puntuale e specifica contestazione dell'opponente derivano le conseguenze previste dall'art. 115 cpc.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 260.000,01 e 520.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 547/2021, emesso dal Tribunale di Latina in data 19.3.2021, che dichiara esecutivo;
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 11.229,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 31.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2369/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato r.g. 1424/2021, dall'avv. Rachele Ambrosio domiciliata in alla via P. Luigi Nervi snc, Pt_1
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta Controparte_1
e difesa congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti, dagli avv.ti
Stefano Guerriero e Francesca Reggianini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Genova, Via Interiano n. 3/5
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti conclusionali e note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 1424/2021, Parte_2 chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere alla
[...] [...]
il pagamento della somma complessiva di euro Parte_3
359.401,22 oltre interessi e spese.
Fondava il credito su fatture rimaste insolute e note di debito per interessi emesse in base a contratto di fornitura con allegato estratto autentico e registro iva.
Con d.i. 547/2021, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione ritualmente proposta, l' Parte_3
contestava la fondatezza della somma ingiunta, eccependo la
[...] duplicazione in fatture delle voci di cui alle forniture oggetto di ingiunzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio deducendo la Controparte_1 fondatezza della pretesa creditoria, essendo la merce stata consegnata senza contestazioni.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 12.09.2024, svoltasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto commerciale intercorso tra le parti, costituita dalle fatture con allegato estratto notarile.
Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili, costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
In sede di opposizione, ove le stesse siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. Civ.
1.12.2003 n.
18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629)
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la fattura non possa costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (vedi, tra le altre,
Cass., 17371/2003, Cass., 5071/2009, Cass., 5915/2011), in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può, al massimo, costituire un mero indizio (ex plurimis, Cass. 15383/2010).
Nel caso di specie parte opponente non ha contestato l'effettivo svolgimento dei servizi dedotti e, quindi, la fornitura di reagenti per analisi cliniche, sulla cui base sono state emesse le fatture da parte della
[...]
ma si è limitata ad eccepire, solo in sede di opposizione, una doppia Parte_4 fatturazione per la medesima fornitura.
L'opposta ha dedotto di aver corrisposto alla Parte_3
la merce oggetto della fornitura per un importo pari ad euro
[...]
11.833,90, contestando la censura di duplicazione sollevata da parte opponente.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti non trova fondamento la circostanza della duplicazione della fatturazione delle medesime forniture.
Circa le fatture n.11-205445 e n. 11-205989 e n. 11-205150, le stesse si riferiscono a tre diverse forniture effettuate dalla a favore Parte_4 delle e la n.11-205150 non appare fattura Pt_3 Parte_3 riepilogativa delle fatture n.11-205445 e n. 11-205989 e quindi emessa in ordine temporale per ultima.
Al contrario, la fattura n. 11- 205150 è, tra le tre, quella relativa all'ordine più grande e per primo effettuato dalla Parte_3 alla quale sono seguite successivamente le forniture di cui alle
[...] fatture n.11-205445 e n. 11-205989 a reintegrazione dei prodotti mancanti.
L'esame dei ddt e delle date conferma infatti detto ordine temporale di emissione e di fatturazione
Medesime considerazioni valgono per le fatture n. 14L00240 del
9.04.2014 e n.14 L00168 del 20.03.2014.
Anche in questo caso, la prima tra le due fatture, la n. 14L00240 del
9.04.2014 non è un duplicato di fatturazione della merce già richiesta con la fattura n.14 L00168 del 20.03.2014 ma, al contrario, si riferisce ad una seconda e diversa fornitura effettuata da in data 9.04.2014 e quindi Parte_4 quasi un mese dopo la prima fornitura.
Per tutte le restanti fatture ingiunte, n. 13L00540, n.13L00541 e
15/E00155 non vi è, invece, in atti prova dell'adempimento, gravante sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, che non ha articolato prova specifica sul punto, né vi è in atti prova documentale o principio di essa.
Neppure è stata contestata l'effettiva ricezione della merce da parte dell'opponente.
Invero, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'opponente-convenuto in senso sostanziale è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti a fondamento della domanda creditoria, i quali devono ritenersi ammessi, ove la parte si sia limitata a negare genericamente la sussistenza di presupposti di legge, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass.
19896/2015).
In particolare la non contestazione, avendo riflessi sul piano dell'esonero probatorio, (rendendo superflua l'attività istruttoria), comporta che il momento ultimo utile per contestare debba essere identificato in una fase processuale anteriore rispetto a quella in cui maturano le preclusioni istruttorie.
Diversamente opinando, una parte, nel formulare le proprie richieste istruttorie, non sarebbe posta nelle condizioni di stabilire se un determinato fatto richieda o meno sulla base dell'avverso comportamento processuale di essere dimostrato. In quest'ottica mentre i fatti allegati negli atti introduttivi devono al più tardi essere contestati nella prima memoria 183 VI c c.p.c., i fatti allegati in quest'ultima devono essere contestati nella prima difesa utile.
Per quanto riguarda le note di debito, si osserva come in atti risulti prodotto ed allegato a ciascuna di esse l'elenco di tutte le fatture che hanno generato interessi con la precisa indicazione della data di scadenza, della data di effettivo pagamento, dei giorni di ritardo e del tasso di interesse applicato.
La opponente non ha contestato specificamente i dati né il calcolo degli interessi con la conseguenza che gli stessi, possono intendersi pacificamente riconosciuti.
Circa le note di debito n. 13/NDBL0015; n. 13/NDBL0023; n.
14/NDB00273, l'odierna parte opponente ha dichiarato di averne effettuato il pagamento di cui però in atti non vi è prova o principio di essa.
Rispetto, invece, le note di debito n. 16/NDBAE16; C.F._1
16/ NDBAE236, l'opponente si è difesa dichiarando di dover ancora verificare la correttezza dei calcoli relativi ad interessi maturati;
mentre invece per le note
14/NDB00224 e n. 14/NDB00272 ha semplificante sostenuto di non averle ricevute e di non esserne mai venuta a conoscenza nonostante in atti vi fosse prova di una mail del 16/05/2017 a sollecito delle stesse.
Dalla mancata puntuale e specifica contestazione dell'opponente derivano le conseguenze previste dall'art. 115 cpc.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 260.000,01 e 520.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 547/2021, emesso dal Tribunale di Latina in data 19.3.2021, che dichiara esecutivo;
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 11.229,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 31.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante