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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/07/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero iscritta al numero 206/2023
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale artt. 2051-2043 c.c.
Promossa da:
-attrice- AR
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Righini
Contro
-convenuto- Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Jenny Castelli
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo IG. Giudice del Tribunale di La Spezia, accertata preliminarmente la proprietà in capo al
della strada teatro dell'infortunio per cui è causa, nonché il dovere di manutenzione e Controparte_1 custodia della stessa gravante sul convenuto:
in tesi, accertata la sussistenza del nesso di causa tra l'infortunio subito dalla IG.ra e le AR condizioni (al momento del sinistro de quo) del manto stradale, nel punto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, del ramo di Via Della Repubblica che conduce al supermercato “Penny Market”, condannare l'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento in favore della IG.ra AR
, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, dei danni tutti dalla stessa patiti a seguito del sinistro
[...] per cui è causa, nonché al rimborso delle conseguenti spese, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento ed alla corresponsione degli interessi, al tasso di legge, maturati e maturandi;
in subordine, accertata l'omessa manutenzione da parte dell'amministrazione convenuta, nel punto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, del manto stradale del ramo di Via Della Repubblica che conduce al supermercato “Penny Market”, nonché la mancata segnalazione dell'insidia descritta in premessa e/o la mancata predisposizione dei dovuti accorgimenti atti ad evitare pericoli per l'incolumità degli utenti o, comunque, la violazione del dovere di custodia del bene gravante sul proprietario, dichiarata conseguentemente, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o per qualsiasi altra ragione o titolo che sarà ritenuta sussistente, la piena responsabilità del nella verificazione dell'infortunio per cui è causa, Controparte_1 condannare quest'ultimo, per i motivi di cui sopra, al risarcimento, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in favore della IG.ra , dei danni tutti dalla stessa subiti a seguito del sinistro de AR quo, nonché al rimborso delle conseguenti spese, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento ed alla corresponsione degli interessi, al tasso di legge, maturati e maturandi.
Con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in principale respingere la domanda attorea in quanto inammissibili, infondate e non provate sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
in via subordinata e salvo gravane, accertare e dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del convenuto;
in ogni caso con vittoria nelle spese, ed onorari di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario,”.
FATTO E DIRITTO Parte attrice notificava atto di citazione nei confronti del chiedendo il risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della caduta avvenuta nei pressi di un'area di parcheggio, situata nel territorio del suddetto Comune. invero, asseriva che l'incidente AR occorsole fosse dipeso da una buca non visibile a causa dell'erba alta e di altri detriti, non diligentemente rimossi dall'ente comunale.
In particolare, l'attrice deduceva quanto segue:
-in data 23.12.2019, alle ore 14,45, si trovava in nei pressi del parcheggio AR CP_1 pubblico situato in adiacenza alla rotatoria posta all'intersezione tra Via della Repubblica e la S.S. 1;
-l'attrice, provenendo da Via della Repubblica, stava percorrendo la strada che, costeggiando il suddetto parcheggio, conduce al “Penny Market”, quando, giunta in corrispondenza della filiale della CP_2
, perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra;
[...]
-tale caduta sarebbe dipesa da una depressione nella pavimentazione -presente nella strada sopracitata- collocata in corrispondenza di una griglia deputata allo smaltimento delle acque;
-la suddetta depressione, secondo l'attrice, risultava non visibile a causa della vegetazione, lasciata crescere ai margini della strada, nonché da foglie e da arbusti che si erano accumulati in corrispondenza della griglia;
-a seguito dell'incidente appena descritto l'attrice necessitava di cure immediate da parte del personale medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sarzana;
-a seguito degli accertamenti effettuati presso il citato nosocomio, veniva dimessa con AR prognosi di dieci giorni ed affidata alle cure del suo medico di fiducia, il quale ne constatava la guarigione - con postumi- in data 08.02.2020; -l'attrice, successivamente, si sottoponeva a visita medico-legale da cui emergeva la sussistenza di danni all'integrità fisica - permanenti e temporanei - conseguenti alla caduta del 13.12.2019; ella, inoltre, a causa delle lesioni subite sosteneva spese mediche per complessivi euro 688,00 ;
chiedeva in via stragiudiziale al Comune di -in quanto ente proprietario della AR CP_1 strada teatro del sinistro- il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito all'incidente de quo, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
-l'attrice, dunque, notificava atto di citazione nei confronti suddetto invitandolo CP_1 preliminarmente al procedimento di negoziazione assistita, con la precisazione che, in caso di esito negativo della predetta procedura, ella avrebbe rassegnato le seguenti conclusioni: “accertata la sussistenza del nesso di causa tra l'infortunio subito dalla IG.ra e le condizioni (al AR momento del sinistro de quo) del manto stradale, nel punto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, del ramo di Via Della Repubblica che conduce al supermercato “Penny Market”, condannare l'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento in favore della IG.ra , nella misura che sarà ritenuta di giustizia, dei danni tutti dalla stessa AR patiti a seguito del sinistro per cui è causa, nonché al rimborso delle conseguenti spese, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento ed alla corresponsione degli interessi, al tasso di legge, maturati e maturandi;
in subordine, accertata l'omessa manutenzione da parte dell'amministrazione convenuta, nel punto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, del manto stradale del ramo di Via Della Repubblica che conduce al supermercato “Penny Market”, nonché la mancata segnalazione dell'insidia descritta in premessa e/o la mancata predisposizione dei dovuti accorgimenti atti ad evitare pericoli per l'incolumità degli utenti o, comunque, la violazione del dovere di custodia del bene gravante sul proprietario, dichiarata conseguentemente, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o per qualsiasi altra ragione o titolo che sarà ritenuta sussistente, la piena responsabilità del CP_1
nella verificazione dell'infortunio per cui è causa, condannare quest'ultimo, per i motivi di cui
[...] sopra, al risarcimento, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in favore della IG.ra AR
, dei danni tutti dalla stessa subiti a seguito del sinistro de quo, nonché al rimborso delle
[...] conseguenti spese, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento ed alla corresponsione degli interessi, al tasso di legge, maturati e maturandi”;
-si costituiva in giudizio il stante l'esito negativo del procedimento di Controparte_1 negoziazione, invocando la sussistenza, nel caso di specie, del caso fortuito ex art. 2051 c.c., nonché il difetto di prova del nesso causale tra il bene oggetto di custodia e il sinistro occorso all'attrice. L'Ente, dunque, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata e, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 1227 co.1 c.c. ;
-la fase istruttoria veniva espletata con l'audizione dei testi e Tes_1 Testimone_2
Nel merito
Sull'an Come noto grava sulla parte che intenda invocare la responsabilità del custode ex art. 2051 cc, la dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito. Nel caso di specie l'attrice, a sostegno della propria domanda, ha allegato alcune fotografie in bianco e nero (doc.1) che ritraggono la strada, manifestamente dissestata -ove sarebbe avvenuto il sinistro de quo- al cui margine sinistro si può notare la presenza di erba e detriti nonché una depressione del terreno -costituita da una griglia di scarico delle acque piovane- situata in corrispondenza della filiale della ”, parzialmente visibile, sebbene sulla CP_2 Controparte_2 stessa risultino essere presenti ciuffi d'erba ed altri rifiuti, dove ha affermato di essere inciampata e caduta. Si deve a tale proposito rilevare che le fotografie appena descritte non risultano in alcun modo datate, non sussistendo peraltro alcun ulteriore indizio da cui evincere il frangente temporale in cui esse siano state scattate. Si deve altresì osservare, a conferma di quanto appena dedotto, che parte convenuta ha allegato ulteriore documentazione fotografica riguardante il luogo teatro del sinistro, acquisita mediante sopralluogo del 02.03.2021, eseguito dal personale della Polizia Locale, in conseguenza della denuncia del sinistro inviata da al solo in data AR Controparte_1 29.01.2021(doc. 2 parte convenuta). Occorre osservare che dalle fotografie allegate -scattate dopo più di un anno dal verificarsi dell'evento dannoso de quo- emerge uno stato dei luoghi ben diverso da quello raffigurato nella documentazione fotografica di parte attrice: la griglia su cui sarebbe caduta risulta infatti perfettamente visibile, atteso che sulla stessa non risulta AR presente alcun ciuffo d'erba od altro detrito. Si deve pertanto osservare che risulta impossibile ritenere provata la circostanza esposta dalla difesa di parte attrice, ossia che il giorno 23.12.2019, in pieno giorno, fosse incappata AR incolpevolmente, in una depressione del terreno -raffigurata nelle fotografie allegate- asseritamente non visibile a causa dell'erba alta e di altri detriti non adeguatamente rimossi dal Comune di CP_1 L'assenza di un'indicazione temporale concernente le fotografie in esame, invero, non consente di appurare, neppure mediante presunzioni -come preteso dalla difesa di parte attrice- se effettivamente lo stato dei luoghi (così come descritto da parte attrice), al momento dell'evento dannoso, fosse corrispondente a quello raffigurato nella documentazione fotografica allegata da posto che quest'ultima non ha provveduto ad effettuare tempestiva denuncia di AR quanto accaduto.
Ad ulteriore conferma dell'assenza di prova in ordine alla precisa dinamica del sinistro oggetto di giudizio, nonché dello stato dei luoghi -e conseguentemente in ordine al nesso causale di cui all'art. 2051 c.c.- occorre richiamare la testimonianza di presente in loco al momento Testimone_2 dell'incidente, assunta nel presente giudizio. La teste -da ritenersi soggettivamente attendibile - poiché non legata da alcun rapporto di conoscenza con la IG.ra nonché oggettivamente AR tale, dal momento che le dichiarazioni rilasciate hanno rivelato coerenza interna e non si pongono in contraddizione con la documentazione in atti e con l' altra testimonianza assunta nel corso del giudizio, ha dichiarato di non avere assistito direttamente alla caduta, ma di avere visto l'attrice già a terra, confermando la zona indicata, che si trova lungo la strada solo carrabile che conduce al supermercato Penny Market, ove non esisteva e non esiste tuttora varco pedonale per accedere alla soprastante area adibita invece al transito dei pedoni e nemmeno un attraversamento pedonale. La testimone ha dichiarato di essersi avvicinata e di avere constatato che la IGnora aveva preso una storta, senza tuttavia poter indicare il punto preciso in cui tale evento si fosse verificato, ricordava che la strada fosse dissestata in più punti, che tale condizione era perfettamente visibile e di non ricordare la presenza di erba sul margine sinistro della strada.
Alla luce di quanto esposto si deve quindi conclusivamente osservare che la teste non ha assistito direttamente alla caduta della IG.ra e non ha quindi potuto constatare, se la caduta oggetto AR di giudizio sia avvenuta in corrispondenza della depressione del terreno, indicata dalla difesa di parte attrice ed al contempo ha precisato che gli avvallamenti presenti nel luogo teatro del sinistro risultavano pienamente visibili, non ricordando la presenza di erba, a differenza di quanto asserito da
[...]
AR
Alla luce di quanto esposto, atteso il mancato raggiungimento della prova in ordine alla circostanza dedotta da parte attrice, costituita dalla caduta di quest'ultima a causa di una depressione del terreno asseritamente non visibile, non può ritenersi provato ex art. 2051 c.c. il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, inteso come la qualificata capacità eziologica della cosa nella sequenza che porta all'evento. Giova ricordare che siffatto collegamento causale non può ritenersi sussistente -ai fini dell'art. 2051 c.c.- qualora la cosa in custodia costituisca mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.
In conclusione, visto il mancato raggiungimento della prova in ordine al nesso causale ex art. 2051 c.c., la domanda di parte attrice dovrà essere rigettata.
Si deve in ogni caso evidenziare che – anche qualora – fosse stato dimostrato il nesso di causalità - la condotta assunta nel caso di specie da non si potesse ritenere conforme ai AR canoni della diligenza media esigibile da ciascun pedone. L'attrice, infatti, al momento del sinistro, si trovava in una zona di transito carrabile (con doppia direzione di marcia), priva di alcun marciapiede, pur avendo la possibilità di usufruire dell'area di transito pedonale -che conduce nella stessa direzione di marcia scelta dall'attrice al momento del fatto immediatamente adiacente al luogo teatro del sinistro. L'accesso a detta area, peraltro, era facilmente praticabile mediante gli appositi attraversamenti pedonali. Oltre a ciò, occorre richiamare nuovamente la testimonianza di in ordine alla piena visibilità delle buche presenti nel luogo ove è avvenuto Testimone_2 l'evento dannoso ed all'assenza di erba che potesse precludere la visibilità di eventuali ostacoli;
pertanto l'attrice avrebbe dovuto prestare maggiore accortezza durante la propria condotta e adottare le dovute cautele nell'attraversare eventuali buche o depressioni perfettamente visibili, considerando altresì che il tragitto da lei percorso non risulta adibito al passaggio pedonale.
Quanto appena dedotto trova ulteriore conferma nella testimonianza dell'Agente di Polizia Municipale, incaricato dal Comune di di effettuare il sopralluogo a seguito Tes_1 CP_1 della denuncia del sinistro inviata dall'attrice. Il teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, alla medesima udienza, in riferimento all'area pedonale adiacente al luogo dell'incidente de quo, precisava che “quella era ed è tuttora l'area deputata al transito pedonale adr l'Avv Righini mostra le foto allegate doc. 1 e viene domandato al teste come sia possibile per chi parcheggia come risulta dalle foto, raggiungere il transito pedonale senza passare attraverso la strada carrabile. Il teste risponde che le macchine rappresentate nella foto e parcheggiate si trovano tutte in divieto di sosta e di fermata e che tale strada è a doppio senso di circolazione e tale era anche all'epoca dei fatti.adr non c'è cartellonistica che indichi il divieto di transito ai pedoni in quanto tale cartello non esiste in generale.confermo che vi sono attraversamenti pedonali. Adr confermo la relazione agli atti ed i relativi allegati.”
Si deve quindi ritenere che, attesa l'agevole prevedibilità e superabilità della situazione di possibile danno mediante l'adozione -da parte dell'attrice- delle cautele normalmente esigibili dal “pedone mediamente diligente”, la condotta imprudente assunta nel caso in esame da AR avesse assunto, ai sensi dell'art. 1227 co.1 c.c. -come dedotto da parte convenuta- una preponderante efficienza causale nella realizzazione del sinistro.
Quanto sin qui dedotto in ordine al difetto di prova deve essere altresì richiamato in ordine alla domanda ex art. 2043 c.c., formulata in via subordinata dall'attrice. L'assenza di prova del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, quale requisito essenziale ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c., esclude l'applicabilità al caso di specie del predetto articolo. In ogni caso anche in tale ipotesi troverebbe applicazione l'art. 1227 co.1 c.c. per le ragioni esposte ai punti che precedono.
Pertanto anche la domanda ex art. 2043 c.c. dovrà essere rigettata.
In conclusione, alla luce di quanto sin qui delineato, le domande di parte attrice formulate ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. dovranno essere rigettate per difetto di prova in ordine all'esistenza del nesso di causalità tra la cosa e il danno. Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi, stante la ridotta complessità in fatto e in diritto della presente controversia, per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulata da ei confronti del;
AR Controparte_1
-condanna al pagamento, a favore del , delle AR Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La Spezia, 9/7/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero iscritta al numero 206/2023
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale artt. 2051-2043 c.c.
Promossa da:
-attrice- AR
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Righini
Contro
-convenuto- Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Jenny Castelli
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo IG. Giudice del Tribunale di La Spezia, accertata preliminarmente la proprietà in capo al
della strada teatro dell'infortunio per cui è causa, nonché il dovere di manutenzione e Controparte_1 custodia della stessa gravante sul convenuto:
in tesi, accertata la sussistenza del nesso di causa tra l'infortunio subito dalla IG.ra e le AR condizioni (al momento del sinistro de quo) del manto stradale, nel punto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, del ramo di Via Della Repubblica che conduce al supermercato “Penny Market”, condannare l'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento in favore della IG.ra AR
, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, dei danni tutti dalla stessa patiti a seguito del sinistro
[...] per cui è causa, nonché al rimborso delle conseguenti spese, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento ed alla corresponsione degli interessi, al tasso di legge, maturati e maturandi;
in subordine, accertata l'omessa manutenzione da parte dell'amministrazione convenuta, nel punto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, del manto stradale del ramo di Via Della Repubblica che conduce al supermercato “Penny Market”, nonché la mancata segnalazione dell'insidia descritta in premessa e/o la mancata predisposizione dei dovuti accorgimenti atti ad evitare pericoli per l'incolumità degli utenti o, comunque, la violazione del dovere di custodia del bene gravante sul proprietario, dichiarata conseguentemente, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o per qualsiasi altra ragione o titolo che sarà ritenuta sussistente, la piena responsabilità del nella verificazione dell'infortunio per cui è causa, Controparte_1 condannare quest'ultimo, per i motivi di cui sopra, al risarcimento, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in favore della IG.ra , dei danni tutti dalla stessa subiti a seguito del sinistro de AR quo, nonché al rimborso delle conseguenti spese, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento ed alla corresponsione degli interessi, al tasso di legge, maturati e maturandi.
Con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in principale respingere la domanda attorea in quanto inammissibili, infondate e non provate sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
in via subordinata e salvo gravane, accertare e dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del convenuto;
in ogni caso con vittoria nelle spese, ed onorari di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario,”.
FATTO E DIRITTO Parte attrice notificava atto di citazione nei confronti del chiedendo il risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della caduta avvenuta nei pressi di un'area di parcheggio, situata nel territorio del suddetto Comune. invero, asseriva che l'incidente AR occorsole fosse dipeso da una buca non visibile a causa dell'erba alta e di altri detriti, non diligentemente rimossi dall'ente comunale.
In particolare, l'attrice deduceva quanto segue:
-in data 23.12.2019, alle ore 14,45, si trovava in nei pressi del parcheggio AR CP_1 pubblico situato in adiacenza alla rotatoria posta all'intersezione tra Via della Repubblica e la S.S. 1;
-l'attrice, provenendo da Via della Repubblica, stava percorrendo la strada che, costeggiando il suddetto parcheggio, conduce al “Penny Market”, quando, giunta in corrispondenza della filiale della CP_2
, perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra;
[...]
-tale caduta sarebbe dipesa da una depressione nella pavimentazione -presente nella strada sopracitata- collocata in corrispondenza di una griglia deputata allo smaltimento delle acque;
-la suddetta depressione, secondo l'attrice, risultava non visibile a causa della vegetazione, lasciata crescere ai margini della strada, nonché da foglie e da arbusti che si erano accumulati in corrispondenza della griglia;
-a seguito dell'incidente appena descritto l'attrice necessitava di cure immediate da parte del personale medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sarzana;
-a seguito degli accertamenti effettuati presso il citato nosocomio, veniva dimessa con AR prognosi di dieci giorni ed affidata alle cure del suo medico di fiducia, il quale ne constatava la guarigione - con postumi- in data 08.02.2020; -l'attrice, successivamente, si sottoponeva a visita medico-legale da cui emergeva la sussistenza di danni all'integrità fisica - permanenti e temporanei - conseguenti alla caduta del 13.12.2019; ella, inoltre, a causa delle lesioni subite sosteneva spese mediche per complessivi euro 688,00 ;
chiedeva in via stragiudiziale al Comune di -in quanto ente proprietario della AR CP_1 strada teatro del sinistro- il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito all'incidente de quo, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
-l'attrice, dunque, notificava atto di citazione nei confronti suddetto invitandolo CP_1 preliminarmente al procedimento di negoziazione assistita, con la precisazione che, in caso di esito negativo della predetta procedura, ella avrebbe rassegnato le seguenti conclusioni: “accertata la sussistenza del nesso di causa tra l'infortunio subito dalla IG.ra e le condizioni (al AR momento del sinistro de quo) del manto stradale, nel punto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, del ramo di Via Della Repubblica che conduce al supermercato “Penny Market”, condannare l'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento in favore della IG.ra , nella misura che sarà ritenuta di giustizia, dei danni tutti dalla stessa AR patiti a seguito del sinistro per cui è causa, nonché al rimborso delle conseguenti spese, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento ed alla corresponsione degli interessi, al tasso di legge, maturati e maturandi;
in subordine, accertata l'omessa manutenzione da parte dell'amministrazione convenuta, nel punto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, del manto stradale del ramo di Via Della Repubblica che conduce al supermercato “Penny Market”, nonché la mancata segnalazione dell'insidia descritta in premessa e/o la mancata predisposizione dei dovuti accorgimenti atti ad evitare pericoli per l'incolumità degli utenti o, comunque, la violazione del dovere di custodia del bene gravante sul proprietario, dichiarata conseguentemente, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o per qualsiasi altra ragione o titolo che sarà ritenuta sussistente, la piena responsabilità del CP_1
nella verificazione dell'infortunio per cui è causa, condannare quest'ultimo, per i motivi di cui
[...] sopra, al risarcimento, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in favore della IG.ra AR
, dei danni tutti dalla stessa subiti a seguito del sinistro de quo, nonché al rimborso delle
[...] conseguenti spese, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento ed alla corresponsione degli interessi, al tasso di legge, maturati e maturandi”;
-si costituiva in giudizio il stante l'esito negativo del procedimento di Controparte_1 negoziazione, invocando la sussistenza, nel caso di specie, del caso fortuito ex art. 2051 c.c., nonché il difetto di prova del nesso causale tra il bene oggetto di custodia e il sinistro occorso all'attrice. L'Ente, dunque, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata e, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 1227 co.1 c.c. ;
-la fase istruttoria veniva espletata con l'audizione dei testi e Tes_1 Testimone_2
Nel merito
Sull'an Come noto grava sulla parte che intenda invocare la responsabilità del custode ex art. 2051 cc, la dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito. Nel caso di specie l'attrice, a sostegno della propria domanda, ha allegato alcune fotografie in bianco e nero (doc.1) che ritraggono la strada, manifestamente dissestata -ove sarebbe avvenuto il sinistro de quo- al cui margine sinistro si può notare la presenza di erba e detriti nonché una depressione del terreno -costituita da una griglia di scarico delle acque piovane- situata in corrispondenza della filiale della ”, parzialmente visibile, sebbene sulla CP_2 Controparte_2 stessa risultino essere presenti ciuffi d'erba ed altri rifiuti, dove ha affermato di essere inciampata e caduta. Si deve a tale proposito rilevare che le fotografie appena descritte non risultano in alcun modo datate, non sussistendo peraltro alcun ulteriore indizio da cui evincere il frangente temporale in cui esse siano state scattate. Si deve altresì osservare, a conferma di quanto appena dedotto, che parte convenuta ha allegato ulteriore documentazione fotografica riguardante il luogo teatro del sinistro, acquisita mediante sopralluogo del 02.03.2021, eseguito dal personale della Polizia Locale, in conseguenza della denuncia del sinistro inviata da al solo in data AR Controparte_1 29.01.2021(doc. 2 parte convenuta). Occorre osservare che dalle fotografie allegate -scattate dopo più di un anno dal verificarsi dell'evento dannoso de quo- emerge uno stato dei luoghi ben diverso da quello raffigurato nella documentazione fotografica di parte attrice: la griglia su cui sarebbe caduta risulta infatti perfettamente visibile, atteso che sulla stessa non risulta AR presente alcun ciuffo d'erba od altro detrito. Si deve pertanto osservare che risulta impossibile ritenere provata la circostanza esposta dalla difesa di parte attrice, ossia che il giorno 23.12.2019, in pieno giorno, fosse incappata AR incolpevolmente, in una depressione del terreno -raffigurata nelle fotografie allegate- asseritamente non visibile a causa dell'erba alta e di altri detriti non adeguatamente rimossi dal Comune di CP_1 L'assenza di un'indicazione temporale concernente le fotografie in esame, invero, non consente di appurare, neppure mediante presunzioni -come preteso dalla difesa di parte attrice- se effettivamente lo stato dei luoghi (così come descritto da parte attrice), al momento dell'evento dannoso, fosse corrispondente a quello raffigurato nella documentazione fotografica allegata da posto che quest'ultima non ha provveduto ad effettuare tempestiva denuncia di AR quanto accaduto.
Ad ulteriore conferma dell'assenza di prova in ordine alla precisa dinamica del sinistro oggetto di giudizio, nonché dello stato dei luoghi -e conseguentemente in ordine al nesso causale di cui all'art. 2051 c.c.- occorre richiamare la testimonianza di presente in loco al momento Testimone_2 dell'incidente, assunta nel presente giudizio. La teste -da ritenersi soggettivamente attendibile - poiché non legata da alcun rapporto di conoscenza con la IG.ra nonché oggettivamente AR tale, dal momento che le dichiarazioni rilasciate hanno rivelato coerenza interna e non si pongono in contraddizione con la documentazione in atti e con l' altra testimonianza assunta nel corso del giudizio, ha dichiarato di non avere assistito direttamente alla caduta, ma di avere visto l'attrice già a terra, confermando la zona indicata, che si trova lungo la strada solo carrabile che conduce al supermercato Penny Market, ove non esisteva e non esiste tuttora varco pedonale per accedere alla soprastante area adibita invece al transito dei pedoni e nemmeno un attraversamento pedonale. La testimone ha dichiarato di essersi avvicinata e di avere constatato che la IGnora aveva preso una storta, senza tuttavia poter indicare il punto preciso in cui tale evento si fosse verificato, ricordava che la strada fosse dissestata in più punti, che tale condizione era perfettamente visibile e di non ricordare la presenza di erba sul margine sinistro della strada.
Alla luce di quanto esposto si deve quindi conclusivamente osservare che la teste non ha assistito direttamente alla caduta della IG.ra e non ha quindi potuto constatare, se la caduta oggetto AR di giudizio sia avvenuta in corrispondenza della depressione del terreno, indicata dalla difesa di parte attrice ed al contempo ha precisato che gli avvallamenti presenti nel luogo teatro del sinistro risultavano pienamente visibili, non ricordando la presenza di erba, a differenza di quanto asserito da
[...]
AR
Alla luce di quanto esposto, atteso il mancato raggiungimento della prova in ordine alla circostanza dedotta da parte attrice, costituita dalla caduta di quest'ultima a causa di una depressione del terreno asseritamente non visibile, non può ritenersi provato ex art. 2051 c.c. il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, inteso come la qualificata capacità eziologica della cosa nella sequenza che porta all'evento. Giova ricordare che siffatto collegamento causale non può ritenersi sussistente -ai fini dell'art. 2051 c.c.- qualora la cosa in custodia costituisca mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.
In conclusione, visto il mancato raggiungimento della prova in ordine al nesso causale ex art. 2051 c.c., la domanda di parte attrice dovrà essere rigettata.
Si deve in ogni caso evidenziare che – anche qualora – fosse stato dimostrato il nesso di causalità - la condotta assunta nel caso di specie da non si potesse ritenere conforme ai AR canoni della diligenza media esigibile da ciascun pedone. L'attrice, infatti, al momento del sinistro, si trovava in una zona di transito carrabile (con doppia direzione di marcia), priva di alcun marciapiede, pur avendo la possibilità di usufruire dell'area di transito pedonale -che conduce nella stessa direzione di marcia scelta dall'attrice al momento del fatto immediatamente adiacente al luogo teatro del sinistro. L'accesso a detta area, peraltro, era facilmente praticabile mediante gli appositi attraversamenti pedonali. Oltre a ciò, occorre richiamare nuovamente la testimonianza di in ordine alla piena visibilità delle buche presenti nel luogo ove è avvenuto Testimone_2 l'evento dannoso ed all'assenza di erba che potesse precludere la visibilità di eventuali ostacoli;
pertanto l'attrice avrebbe dovuto prestare maggiore accortezza durante la propria condotta e adottare le dovute cautele nell'attraversare eventuali buche o depressioni perfettamente visibili, considerando altresì che il tragitto da lei percorso non risulta adibito al passaggio pedonale.
Quanto appena dedotto trova ulteriore conferma nella testimonianza dell'Agente di Polizia Municipale, incaricato dal Comune di di effettuare il sopralluogo a seguito Tes_1 CP_1 della denuncia del sinistro inviata dall'attrice. Il teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, alla medesima udienza, in riferimento all'area pedonale adiacente al luogo dell'incidente de quo, precisava che “quella era ed è tuttora l'area deputata al transito pedonale adr l'Avv Righini mostra le foto allegate doc. 1 e viene domandato al teste come sia possibile per chi parcheggia come risulta dalle foto, raggiungere il transito pedonale senza passare attraverso la strada carrabile. Il teste risponde che le macchine rappresentate nella foto e parcheggiate si trovano tutte in divieto di sosta e di fermata e che tale strada è a doppio senso di circolazione e tale era anche all'epoca dei fatti.adr non c'è cartellonistica che indichi il divieto di transito ai pedoni in quanto tale cartello non esiste in generale.confermo che vi sono attraversamenti pedonali. Adr confermo la relazione agli atti ed i relativi allegati.”
Si deve quindi ritenere che, attesa l'agevole prevedibilità e superabilità della situazione di possibile danno mediante l'adozione -da parte dell'attrice- delle cautele normalmente esigibili dal “pedone mediamente diligente”, la condotta imprudente assunta nel caso in esame da AR avesse assunto, ai sensi dell'art. 1227 co.1 c.c. -come dedotto da parte convenuta- una preponderante efficienza causale nella realizzazione del sinistro.
Quanto sin qui dedotto in ordine al difetto di prova deve essere altresì richiamato in ordine alla domanda ex art. 2043 c.c., formulata in via subordinata dall'attrice. L'assenza di prova del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, quale requisito essenziale ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c., esclude l'applicabilità al caso di specie del predetto articolo. In ogni caso anche in tale ipotesi troverebbe applicazione l'art. 1227 co.1 c.c. per le ragioni esposte ai punti che precedono.
Pertanto anche la domanda ex art. 2043 c.c. dovrà essere rigettata.
In conclusione, alla luce di quanto sin qui delineato, le domande di parte attrice formulate ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. dovranno essere rigettate per difetto di prova in ordine all'esistenza del nesso di causalità tra la cosa e il danno. Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi, stante la ridotta complessità in fatto e in diritto della presente controversia, per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulata da ei confronti del;
AR Controparte_1
-condanna al pagamento, a favore del , delle AR Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La Spezia, 9/7/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi