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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 328/2025 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
( ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'avv. MANGIAPANE MARIO PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. SCHIMMENTI BENEDETTO e DIMAGGIO LUCIANA, PEC:
Email_2
appellata e appellante incidentale con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO Pag. 1 di 12 La sentenza n. 1714/2024, pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale, publicata in data 4.12.2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
Contrariis reiectis;
Nel merito, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della impugnata sentenza:
1. Disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria, nei confronti di Persona_1
2. ai sensi dell'art. 210 comma 4 cpc: condannare l'appellata a una pena pecuniaria da euro
500 a euro 3.000, e dal comportamento omissivo desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.”
3. In subordine, alla luce di tutto quanto sopra detto, o con altra motivazione, ritenuta la maggiore capacità economica della appellata, ridurre l'assegno di mantenimento a favore dei figli ad € 400, e le spese straordinarie nella misura del 40% a carico dell'appellante ed il restante 60% a carico dell'appellata;
4. Condannare l'appellata alla refusione delle spese, diritti e onorari della presente causa, e del giudizio di primo grado,
5. Con riserva di altro dedurre a seguito delle difese e delle eccezioni formulate da parte avversa.
Per l'appellata e appellante incidentale:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Preliminarmente
Ritenere e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c. dichiararne l'improcedibilità;
Nel merito:
Rigettare l'appello proposto dal Sig per tutte le ragioni esposte;
Parte_1
In via incidentale:
Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto:
-Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato stabilito il mantenimento dei figli nella misura pari ad € 550,00;
Pag. 2 di 12 - Conseguentemente disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento a €800 mensili complessivi per i tre figli, oltre rivalutazione ISTAT, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.;
- Conseguentemente ordinare al Sig. al deposito della documentazione tutta Pt_1 reddituale aggiornata ivi compresi le movimentazioni bancarie relative agli anni 2020 - 2025
-Riformare la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha colto la richiesta del pagamento diretto da parte del datore di lavoro;
-Conseguentemente ordinare il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte Parte dell' ex art. 156 comma 6 c.c.;
- Riformare la sentenza nella parte in cui ha il Giudice di prime cure ha compensato le spese di lite;
- Conseguentemente condannare il Sig. al pagamento delle spese per tutti i motivi Pt_1 sopra indicati;
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del legale antistatario che dichiara di averli anticipati e di non aver percepito compenso alcuno.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Il rigetto del ricorso e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso per separazione giudiziale del 20.07.2018, Persona_1
– dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 28.07.2005
[...]
con e che dall'unione erano nati i figli (in Parte_1 Per_2 data 23.04.2006), (in data 18.08.2007) e (in data 09.11.2011) - Per_3 Per_4
avanzava domanda di separazione, chiedendo, oltre alla confermata dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'affido congiunto dei minori con domicilio presso la madre, che venisse disposto l'obbligo a carico del marito di contribuire al mantenimento della prole nella misura non inferiore a euro 800,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Chiedeva infine che tale
Pag. 3 di 12 Parte mantenimento venisse corrisposto in proprio favore direttamente dall' datore di lavoro del marito, ai sensi dell' art. 156, c. 6 cc.
2. Si costituiva , il quale aderiva alla richiesta di Parte_1 separazione ma si opponeva a quella sul mantenimento in favore dei figli nella misura richiesta dalla ricorrente - sostenendo l'indipendenza economica della moglie
- asserendo che la stessa disponeva certamente di ulteriori introiti diversi dallo stipendio e dalle proprietà godute, dal momento che la stessa nel 2022 aveva stipulato un mutuo per l'acquisto di un immobile, considerando, ulteriormente che lo stesso risultava gravato dall'obbligo pari ad euro 550,00 disposto per il mantenimento della prima moglie e della figlia , oltre le spese per l'affitto pari 300 euro. Per tali Per_5
ragioni chiedeva la rideterminazione dell'assegno di mantenimento nella misura di
450,00 euro oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. Istruita la causa mediante prove testimoniali e documentali, con sentenza n.
1714/2024, pubblicata in data 04.12.2024, il Tribunale di Termini Imerese pronunciava la separazione personale tra i coniugi, dichiarava inammissibile la domanda di addebito nei confronti del marito perché tardiva, disponeva l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso il domicilio materno, poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 550,00 mensili Pt_1 CP_1
per il mantenimento della prole, di cui 200 per il figlio maggiore e 175,00 per i minori e e confermava in ordine alla casa familiare, l'assegnazione alla Per_3 Per_4
per viverci congiuntamente ai figli . CP_1
4. Avverso la sopra menzionata sentenza ha proposto appello
[...]
con tre motivi di appello, chiedendone la riforma con l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni riportate in epigrafe, censurandola nella parte in cui il Tribunale non ha disposta una congrua indagine circa i patrimoni e i redditi effettivamente percepiti dalla moglie, nonché sulle proprietà possedute e nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di mantenimento della prole nella misura disposta, chiedendo, pertanto che vengano disposti degli accertamenti tributari e conseguentemente la riduzione ad euro 400,00 della misura dell'assegno di mantenimento;
in via ulteriore
Pag. 4 di 12 chiede la condanna della moglie ad una sanzione pecuniaria ex art. 210 comma 4
c.p.c. ed al pagamento delle spese di entrambi gradi di giudizio.
5. Si è costituita la che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, nel CP_1 merito, ne ha chiesto il rigetto. Inoltre, ha proposto appello incidentale chiedendo che venisse posto a carico del il versamento in favore dell'appellante di Pt_1
un assegno di mantenimento per i figli nella misura complessiva di euro 800,00, da porsi direttamente a carico del datore di lavoro.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
7. Sostituita ex art. 127ter c.p.c. l'udienza del 13 giugno 2025 le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
8. Con riferimento alle eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate dall'appellante incidentale giova rilevare, innanzi tutto, che CP_1
l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni di parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. n. 21336/2017, n. 7332/2018 e n. 4136/2019).
9. Pertanto l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi
Pag. 5 di 12 (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa (Cass.
n. 20124/2015 e Sez. Un. n. 27199/2017).
10. Sulla scorta di tali condivisibili criteri interpretativi, deve ritenersi che l'impugnazione proposta sia ammissibile, consentendo di evincere le critiche mosse alla decisione con sufficiente grado di specificità, come sarà appresso evidenziato.
11. Inoltre, la Corte, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, ha già implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
12. Tanto precisato si osserva quanto segue.
13. Con il primo motivo di gravame, il lamenta che il Giudice di primo Pt_1
grado abbia errato nel non disporre un supplemento di indagine sullo stato patrimoniale e reddituale della ordinando l'esibizione dei conti bancari, dei CP_1
rapporti finanziari, delle partecipazioni societarie della ricorrente e delle visure catastali delle proprietà della stessa, ricorrendo ad eventuali indagini di polizia tributaria, tenuto conto che, innanzi al Tribunale, la non aveva ottemperato al CP_1
deposito dei propri conti correnti relativi gli anni 2016 al 2018, limitandosi a depositare, in sede di precisazione, unicamente quelli relativi all'anno 2024. Allo stesso modo, lamenta l'appellante che, la moglie aveva omesso di dichiarare l'acquisto (tramite mutuo bancario) avvenuto in data 14/06/2022 di un immobile di
130 mq con acconto di 30.000.00 euro, dichiarandolo solo all'udienza del 13.11.2023.
14. Allo stesso modo, il lamenta che il Tribunale abbia errato nel non Pt_1
trarre argomenti di prova dalla mancata produzione documentale da parte della ricorrente e nel non averla condannata, quantomeno, al pagamento delle spese di lite, in violazione degli artt. 116 c.p.c. e 92 - 96 c.p.c., e per tale ragione reitera le domande istruttorie già formulate in primo grado.
15. La doglianza non è fondata.
16. Sul punto giova ricordare che, nelle controversie concernenti l'attribuzione e la quantificazione dei contributi di mantenimento dei figli da parte dei genitori, l'art. 473-bis.18, c.p.c., di nuova introduzione, rubricato “Dovere di leale collaborazione” dispone che il comportamento della parte che rispetto alle proprie condizioni
Pag. 6 di 12 economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c., dell'art. 92, co. 1, e dell'art. 96, c.p.c..
17. La suddetta norma, come si vede, rimette al prudente apprezzamento del giudice il potere discrezionale di desumere argomenti prova dall'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti richiesti alle parti.
18. Nel caso di specie, il Tribunale, a fronte della mancata produzione della documentazione bancaria da parte dell' ha ritenuto di non disporre CP_1 ulteriori approfondimenti tenuto conto che la stessa non aveva avanzato richiesta di mantenimento e che non erano emersi elementi dai quali dedurre la difformità tra l'effettiva situazione patrimoniale della stessa e quanto ricavabile dalle risultanze documentali già in atti.
19. Ritiene il Collegio di condividere la decisione del primo giudice, anche alla luce delle integrazioni documentali prodotte in questo grado di giudizio, vieppiù che il Tribunale ha espressamente dato atto di aver valutato anche l'acquisto dell'immobile; pertanto, non risulta necessario disporre alcun supplemento probatorio.
20. Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento la richiesta dell'appellante di condanna dell'appellata ad una sanzione pecuniaria da euro 500
a euro 3.000,00 ex art. 210 c.p.c..
21. Con ulteriore motivo di appello, censura la Parte_1
sentenza per aver posto a suo carico l'obbligo di versare la somma di € 550,00 per il mantenimento della prole, stante la maggiore capacità economica dell'appellata.
22. Segnatamente, il lamenta che l'ammontare dello stipendio Pt_1
percepito, l'assegnazione della casa coniugale alla la necessità di CP_1
provvedere al mantenimento anche dell'altra figlia e della prima moglie, e l'ammontare del canone di locazione che corrisponde mensilmente, fossero elementi, di per sé sufficienti, ad indurre il Tribunale a contenere l'assegno di mantenimento nei limiti di € 400,00 oltre il 40% delle spese straordinarie.
Pag. 7 di 12 23. . Tali circostanze, deduce l'appellante, hanno inciso negativamente sulle sue condizioni economiche tanto da non riuscire a far fronte alle innumerevoli spese di cui è gravato, sicchè il chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento ad Pt_1
€ 400,00, rilevando come, la di contro gode di un reddito proprio da lavoro CP_1
dipendente e di due immobili posseduti nella misura di ½ siti a Villafrati e un terreno a Cefalà Diana da cui certamente ricava un guadagno, che le consentono di provvedere al mantenimento dei figli congiuntamente alla somma versata dallo stesso a titolo di mantenimento, tanto più che la stessa è stata in grado di contrarre nel 2022, un cospicuo mutuo pari a 100.000,00 euro complessivi per l'acquisto di una abitazione.
24. Il medesimo capo della sentenza è oggetto, altresì, di impugnazione incidentale da parte della la quale ha chiesto la riforma l'assegno di CP_1
mantenimento della prole nella misura di euro 800,00 come da lei richiesta in primo grado. Ulteriormente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui i Giudici hanno rigettato le richieste istruttorie relative la mancata produzione documentale dei conti bancari del ed il mancato accoglimento della doglianza, già Pt_1 presentata in primo grado, volta ad ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del marito, osservando che l'appellante in più occasioni non ha adempiuto alla corresponsione della somma disposta a titolo di mantenimento della prole ed al pagamento delle spese straordinarie sopraggiunte, nonostante lo stesso, oltre a godere di una posizione reddituale nettamente superiore all'appellante incidentale, ricava ulteriori introiti dal possesso di alcune proprietà.
25. Il motivo dell'impugnazione principale risulta fondato nei termini di cui appresso.
26. Come detto, la sentenza gravata, oltre ad aver confermato l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre, ha determinato la misura dell'assegno di mantenimento per la prole in € 550,00 (€ 200 per il figlio maggiorenne e € Per_2
175 ciascuno per e ) oltre il 50% delle spese straordinarie, Per_3 Per_4
27. Preliminarmente, è utile ricordare che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, l'art 337 ter c.c., nel
Pag. 8 di 12 disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1)
e 2), c.c.). Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio
è regolato dall'art. 143, comma 3, c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.
28. Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari
(così da ultimo Cass. civ. 2941/2025).
29. Orbene, al fine di valutare la congruità dell'assegno posto a carico del alla luce dei sopra indicati criteri, occorre considerare che l'ammontare Pt_1
della retribuzione da ultimo percepita da questi risulta pari a € 30.106,75 euro lordi per l'anno 2024, occorre, altresì tenere conto degli oneri su di esso gravanti per il mantenimento della prima moglie e della figlia pari ad 550,00 euro, il Per_5
canone di locazione da questo corrisposto per la propria abitazione pari a 300,00 euro oltre le utenze per 120,00 euro, e di contro il reddito da lavoro dipendente percepito dalla pari a 16.500,00 euro, gli assegni unici da questa percepiti, CP_1
nonché il recente mutuo da questa contratto nel 2022 per l'acquisto di un immobile, elemento dal quale può presumersi una maggiore capacità economica della appellata dal momento che la stessa ha versato la somma di 30.000,00 euro a titolo di anticipo.
Pag. 9 di 12 30. Conseguentemente, in considerazione della condizione lavorativa dell'odierno appellante e dei molteplici oneri su di esso gravanti, nonché della condizione goduta dalla moglie, questa Corte ritiene che la misura dell'assegno di mantenimento per i figli nati dal matrimonio con la possa essere più congruamente determinata CP_1
in € 450,00 (di cui € 180 per ed € 135 ciascuno per e ). Per_2 Per_3 Per_4
31. Va per tanto rigettata la domanda proposta in via incidentale volta all'innalzamento della misura disposta per il mantenimento della coppia.
32. Adesivamente a quanto stabilito dal Tribunale, non può trovare accoglimento neppure la domanda incidentale volta ad ottenere il pagamento dell'assegno di Parte mantenimento direttamente dal datore di lavoro, e segnatamente dall' di
Palermo. Invero giova rammentare che con l'introduzione dell'art. 473–bis.37 del c.p.c., il legislatore ha inteso semplificare la procedura relativa al diritto dell'ex coniuge creditore (cui spetta appunto la corresponsione del mantenimento per sé e/o per i figli) volta ad ottenere il pagamento direttamente dal terzo, quale il datore di lavoro o l'ente pensionistico), consentendo al coniuge creditore di contributo economico (assegno di mantenimento /divorzile e/o assegno di mantenimento per la prole) di ricorrere ad una procedura stragiudiziale per ottenere il pagamento di quanto dovuto direttamente dai terzi “tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato”, senza necessariamente dover intraprendere la via giudiziale. Il ricorso a tale strumento, tuttavia, richiede l'imprescindibile presupposto che il coniuge obbligato si sia reso inadempiente per periodi persistenti e significativi, e che, ragionevolmente, possa presumersi che sussistano future violazioni, e non che tale condotta sia riconducibile a sporadici ed occasionali inadempimenti, come nella specie.
33. Difatti, non vi sono sufficienti elementi probatori dai quali dedurre che sussista un metodico inadempimento da parte dell'obbligato, dovendo circoscrivere le condotte genericamente dedotte dall'appellata al versamento di alcune somme dovute a titolo di spese straordinarie.
34. L'appello principale va, in definitiva, parzialmente accolto e la sentenza va riformata nella parte in cui è stato disposto l'obbligo a carico del di Pt_1
Pag. 10 di 12 pagamento dell'assegno di mantenimento pari a € 550,00, dovendosi ridurre l'ammontare del predetto assegno in € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
35. Per le ragioni sopra esposte, l'appello incidentale non può trovare accoglimento.
36. Atteso il parziale accoglimento dell'appello principale, sussistono giusti motivi per compensare la metà delle spese processuali, dovendosi porre a carico della la restante metà, che si liquida come in dispositivo avuto riguardo ai CP_1
parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
37. Al rigetto dell'impugnazione incidentale consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante incidentale di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti e del Procuratore Generale:
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n. 1714/2024 pubblicata in data 4.12.2024 proposto da
[...]
nei confronti di pone a carico di Parte_1 Persona_1
l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Persona_1
la somma di euro 450,00 a titolo di mantenimento per la prole (di cui € 180
[...] per ed € 135 ciascuno per e ) oltre il 50 % delle spese Per_2 Per_3 Per_4
straordinarie;
- Rigetta l'appello incidentale proposto dalla Persona_1
- Conferma nel resto la sentenza impugnata;
- Condanna al pagamento della metà delle spese di Persona_1
lite che si liquidano in € 1.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, compensa la restante metà
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Pag. 11 di 12 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il giorno 27 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 328/2025 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
( ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'avv. MANGIAPANE MARIO PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. SCHIMMENTI BENEDETTO e DIMAGGIO LUCIANA, PEC:
Email_2
appellata e appellante incidentale con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO Pag. 1 di 12 La sentenza n. 1714/2024, pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale, publicata in data 4.12.2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
Contrariis reiectis;
Nel merito, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della impugnata sentenza:
1. Disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria, nei confronti di Persona_1
2. ai sensi dell'art. 210 comma 4 cpc: condannare l'appellata a una pena pecuniaria da euro
500 a euro 3.000, e dal comportamento omissivo desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.”
3. In subordine, alla luce di tutto quanto sopra detto, o con altra motivazione, ritenuta la maggiore capacità economica della appellata, ridurre l'assegno di mantenimento a favore dei figli ad € 400, e le spese straordinarie nella misura del 40% a carico dell'appellante ed il restante 60% a carico dell'appellata;
4. Condannare l'appellata alla refusione delle spese, diritti e onorari della presente causa, e del giudizio di primo grado,
5. Con riserva di altro dedurre a seguito delle difese e delle eccezioni formulate da parte avversa.
Per l'appellata e appellante incidentale:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Preliminarmente
Ritenere e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c. dichiararne l'improcedibilità;
Nel merito:
Rigettare l'appello proposto dal Sig per tutte le ragioni esposte;
Parte_1
In via incidentale:
Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto:
-Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato stabilito il mantenimento dei figli nella misura pari ad € 550,00;
Pag. 2 di 12 - Conseguentemente disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento a €800 mensili complessivi per i tre figli, oltre rivalutazione ISTAT, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.;
- Conseguentemente ordinare al Sig. al deposito della documentazione tutta Pt_1 reddituale aggiornata ivi compresi le movimentazioni bancarie relative agli anni 2020 - 2025
-Riformare la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha colto la richiesta del pagamento diretto da parte del datore di lavoro;
-Conseguentemente ordinare il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte Parte dell' ex art. 156 comma 6 c.c.;
- Riformare la sentenza nella parte in cui ha il Giudice di prime cure ha compensato le spese di lite;
- Conseguentemente condannare il Sig. al pagamento delle spese per tutti i motivi Pt_1 sopra indicati;
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del legale antistatario che dichiara di averli anticipati e di non aver percepito compenso alcuno.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Il rigetto del ricorso e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso per separazione giudiziale del 20.07.2018, Persona_1
– dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 28.07.2005
[...]
con e che dall'unione erano nati i figli (in Parte_1 Per_2 data 23.04.2006), (in data 18.08.2007) e (in data 09.11.2011) - Per_3 Per_4
avanzava domanda di separazione, chiedendo, oltre alla confermata dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'affido congiunto dei minori con domicilio presso la madre, che venisse disposto l'obbligo a carico del marito di contribuire al mantenimento della prole nella misura non inferiore a euro 800,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Chiedeva infine che tale
Pag. 3 di 12 Parte mantenimento venisse corrisposto in proprio favore direttamente dall' datore di lavoro del marito, ai sensi dell' art. 156, c. 6 cc.
2. Si costituiva , il quale aderiva alla richiesta di Parte_1 separazione ma si opponeva a quella sul mantenimento in favore dei figli nella misura richiesta dalla ricorrente - sostenendo l'indipendenza economica della moglie
- asserendo che la stessa disponeva certamente di ulteriori introiti diversi dallo stipendio e dalle proprietà godute, dal momento che la stessa nel 2022 aveva stipulato un mutuo per l'acquisto di un immobile, considerando, ulteriormente che lo stesso risultava gravato dall'obbligo pari ad euro 550,00 disposto per il mantenimento della prima moglie e della figlia , oltre le spese per l'affitto pari 300 euro. Per tali Per_5
ragioni chiedeva la rideterminazione dell'assegno di mantenimento nella misura di
450,00 euro oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. Istruita la causa mediante prove testimoniali e documentali, con sentenza n.
1714/2024, pubblicata in data 04.12.2024, il Tribunale di Termini Imerese pronunciava la separazione personale tra i coniugi, dichiarava inammissibile la domanda di addebito nei confronti del marito perché tardiva, disponeva l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso il domicilio materno, poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 550,00 mensili Pt_1 CP_1
per il mantenimento della prole, di cui 200 per il figlio maggiore e 175,00 per i minori e e confermava in ordine alla casa familiare, l'assegnazione alla Per_3 Per_4
per viverci congiuntamente ai figli . CP_1
4. Avverso la sopra menzionata sentenza ha proposto appello
[...]
con tre motivi di appello, chiedendone la riforma con l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni riportate in epigrafe, censurandola nella parte in cui il Tribunale non ha disposta una congrua indagine circa i patrimoni e i redditi effettivamente percepiti dalla moglie, nonché sulle proprietà possedute e nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di mantenimento della prole nella misura disposta, chiedendo, pertanto che vengano disposti degli accertamenti tributari e conseguentemente la riduzione ad euro 400,00 della misura dell'assegno di mantenimento;
in via ulteriore
Pag. 4 di 12 chiede la condanna della moglie ad una sanzione pecuniaria ex art. 210 comma 4
c.p.c. ed al pagamento delle spese di entrambi gradi di giudizio.
5. Si è costituita la che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, nel CP_1 merito, ne ha chiesto il rigetto. Inoltre, ha proposto appello incidentale chiedendo che venisse posto a carico del il versamento in favore dell'appellante di Pt_1
un assegno di mantenimento per i figli nella misura complessiva di euro 800,00, da porsi direttamente a carico del datore di lavoro.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
7. Sostituita ex art. 127ter c.p.c. l'udienza del 13 giugno 2025 le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
8. Con riferimento alle eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate dall'appellante incidentale giova rilevare, innanzi tutto, che CP_1
l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni di parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. n. 21336/2017, n. 7332/2018 e n. 4136/2019).
9. Pertanto l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi
Pag. 5 di 12 (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa (Cass.
n. 20124/2015 e Sez. Un. n. 27199/2017).
10. Sulla scorta di tali condivisibili criteri interpretativi, deve ritenersi che l'impugnazione proposta sia ammissibile, consentendo di evincere le critiche mosse alla decisione con sufficiente grado di specificità, come sarà appresso evidenziato.
11. Inoltre, la Corte, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, ha già implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
12. Tanto precisato si osserva quanto segue.
13. Con il primo motivo di gravame, il lamenta che il Giudice di primo Pt_1
grado abbia errato nel non disporre un supplemento di indagine sullo stato patrimoniale e reddituale della ordinando l'esibizione dei conti bancari, dei CP_1
rapporti finanziari, delle partecipazioni societarie della ricorrente e delle visure catastali delle proprietà della stessa, ricorrendo ad eventuali indagini di polizia tributaria, tenuto conto che, innanzi al Tribunale, la non aveva ottemperato al CP_1
deposito dei propri conti correnti relativi gli anni 2016 al 2018, limitandosi a depositare, in sede di precisazione, unicamente quelli relativi all'anno 2024. Allo stesso modo, lamenta l'appellante che, la moglie aveva omesso di dichiarare l'acquisto (tramite mutuo bancario) avvenuto in data 14/06/2022 di un immobile di
130 mq con acconto di 30.000.00 euro, dichiarandolo solo all'udienza del 13.11.2023.
14. Allo stesso modo, il lamenta che il Tribunale abbia errato nel non Pt_1
trarre argomenti di prova dalla mancata produzione documentale da parte della ricorrente e nel non averla condannata, quantomeno, al pagamento delle spese di lite, in violazione degli artt. 116 c.p.c. e 92 - 96 c.p.c., e per tale ragione reitera le domande istruttorie già formulate in primo grado.
15. La doglianza non è fondata.
16. Sul punto giova ricordare che, nelle controversie concernenti l'attribuzione e la quantificazione dei contributi di mantenimento dei figli da parte dei genitori, l'art. 473-bis.18, c.p.c., di nuova introduzione, rubricato “Dovere di leale collaborazione” dispone che il comportamento della parte che rispetto alle proprie condizioni
Pag. 6 di 12 economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c., dell'art. 92, co. 1, e dell'art. 96, c.p.c..
17. La suddetta norma, come si vede, rimette al prudente apprezzamento del giudice il potere discrezionale di desumere argomenti prova dall'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti richiesti alle parti.
18. Nel caso di specie, il Tribunale, a fronte della mancata produzione della documentazione bancaria da parte dell' ha ritenuto di non disporre CP_1 ulteriori approfondimenti tenuto conto che la stessa non aveva avanzato richiesta di mantenimento e che non erano emersi elementi dai quali dedurre la difformità tra l'effettiva situazione patrimoniale della stessa e quanto ricavabile dalle risultanze documentali già in atti.
19. Ritiene il Collegio di condividere la decisione del primo giudice, anche alla luce delle integrazioni documentali prodotte in questo grado di giudizio, vieppiù che il Tribunale ha espressamente dato atto di aver valutato anche l'acquisto dell'immobile; pertanto, non risulta necessario disporre alcun supplemento probatorio.
20. Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento la richiesta dell'appellante di condanna dell'appellata ad una sanzione pecuniaria da euro 500
a euro 3.000,00 ex art. 210 c.p.c..
21. Con ulteriore motivo di appello, censura la Parte_1
sentenza per aver posto a suo carico l'obbligo di versare la somma di € 550,00 per il mantenimento della prole, stante la maggiore capacità economica dell'appellata.
22. Segnatamente, il lamenta che l'ammontare dello stipendio Pt_1
percepito, l'assegnazione della casa coniugale alla la necessità di CP_1
provvedere al mantenimento anche dell'altra figlia e della prima moglie, e l'ammontare del canone di locazione che corrisponde mensilmente, fossero elementi, di per sé sufficienti, ad indurre il Tribunale a contenere l'assegno di mantenimento nei limiti di € 400,00 oltre il 40% delle spese straordinarie.
Pag. 7 di 12 23. . Tali circostanze, deduce l'appellante, hanno inciso negativamente sulle sue condizioni economiche tanto da non riuscire a far fronte alle innumerevoli spese di cui è gravato, sicchè il chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento ad Pt_1
€ 400,00, rilevando come, la di contro gode di un reddito proprio da lavoro CP_1
dipendente e di due immobili posseduti nella misura di ½ siti a Villafrati e un terreno a Cefalà Diana da cui certamente ricava un guadagno, che le consentono di provvedere al mantenimento dei figli congiuntamente alla somma versata dallo stesso a titolo di mantenimento, tanto più che la stessa è stata in grado di contrarre nel 2022, un cospicuo mutuo pari a 100.000,00 euro complessivi per l'acquisto di una abitazione.
24. Il medesimo capo della sentenza è oggetto, altresì, di impugnazione incidentale da parte della la quale ha chiesto la riforma l'assegno di CP_1
mantenimento della prole nella misura di euro 800,00 come da lei richiesta in primo grado. Ulteriormente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui i Giudici hanno rigettato le richieste istruttorie relative la mancata produzione documentale dei conti bancari del ed il mancato accoglimento della doglianza, già Pt_1 presentata in primo grado, volta ad ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del marito, osservando che l'appellante in più occasioni non ha adempiuto alla corresponsione della somma disposta a titolo di mantenimento della prole ed al pagamento delle spese straordinarie sopraggiunte, nonostante lo stesso, oltre a godere di una posizione reddituale nettamente superiore all'appellante incidentale, ricava ulteriori introiti dal possesso di alcune proprietà.
25. Il motivo dell'impugnazione principale risulta fondato nei termini di cui appresso.
26. Come detto, la sentenza gravata, oltre ad aver confermato l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre, ha determinato la misura dell'assegno di mantenimento per la prole in € 550,00 (€ 200 per il figlio maggiorenne e € Per_2
175 ciascuno per e ) oltre il 50% delle spese straordinarie, Per_3 Per_4
27. Preliminarmente, è utile ricordare che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, l'art 337 ter c.c., nel
Pag. 8 di 12 disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1)
e 2), c.c.). Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio
è regolato dall'art. 143, comma 3, c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.
28. Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari
(così da ultimo Cass. civ. 2941/2025).
29. Orbene, al fine di valutare la congruità dell'assegno posto a carico del alla luce dei sopra indicati criteri, occorre considerare che l'ammontare Pt_1
della retribuzione da ultimo percepita da questi risulta pari a € 30.106,75 euro lordi per l'anno 2024, occorre, altresì tenere conto degli oneri su di esso gravanti per il mantenimento della prima moglie e della figlia pari ad 550,00 euro, il Per_5
canone di locazione da questo corrisposto per la propria abitazione pari a 300,00 euro oltre le utenze per 120,00 euro, e di contro il reddito da lavoro dipendente percepito dalla pari a 16.500,00 euro, gli assegni unici da questa percepiti, CP_1
nonché il recente mutuo da questa contratto nel 2022 per l'acquisto di un immobile, elemento dal quale può presumersi una maggiore capacità economica della appellata dal momento che la stessa ha versato la somma di 30.000,00 euro a titolo di anticipo.
Pag. 9 di 12 30. Conseguentemente, in considerazione della condizione lavorativa dell'odierno appellante e dei molteplici oneri su di esso gravanti, nonché della condizione goduta dalla moglie, questa Corte ritiene che la misura dell'assegno di mantenimento per i figli nati dal matrimonio con la possa essere più congruamente determinata CP_1
in € 450,00 (di cui € 180 per ed € 135 ciascuno per e ). Per_2 Per_3 Per_4
31. Va per tanto rigettata la domanda proposta in via incidentale volta all'innalzamento della misura disposta per il mantenimento della coppia.
32. Adesivamente a quanto stabilito dal Tribunale, non può trovare accoglimento neppure la domanda incidentale volta ad ottenere il pagamento dell'assegno di Parte mantenimento direttamente dal datore di lavoro, e segnatamente dall' di
Palermo. Invero giova rammentare che con l'introduzione dell'art. 473–bis.37 del c.p.c., il legislatore ha inteso semplificare la procedura relativa al diritto dell'ex coniuge creditore (cui spetta appunto la corresponsione del mantenimento per sé e/o per i figli) volta ad ottenere il pagamento direttamente dal terzo, quale il datore di lavoro o l'ente pensionistico), consentendo al coniuge creditore di contributo economico (assegno di mantenimento /divorzile e/o assegno di mantenimento per la prole) di ricorrere ad una procedura stragiudiziale per ottenere il pagamento di quanto dovuto direttamente dai terzi “tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato”, senza necessariamente dover intraprendere la via giudiziale. Il ricorso a tale strumento, tuttavia, richiede l'imprescindibile presupposto che il coniuge obbligato si sia reso inadempiente per periodi persistenti e significativi, e che, ragionevolmente, possa presumersi che sussistano future violazioni, e non che tale condotta sia riconducibile a sporadici ed occasionali inadempimenti, come nella specie.
33. Difatti, non vi sono sufficienti elementi probatori dai quali dedurre che sussista un metodico inadempimento da parte dell'obbligato, dovendo circoscrivere le condotte genericamente dedotte dall'appellata al versamento di alcune somme dovute a titolo di spese straordinarie.
34. L'appello principale va, in definitiva, parzialmente accolto e la sentenza va riformata nella parte in cui è stato disposto l'obbligo a carico del di Pt_1
Pag. 10 di 12 pagamento dell'assegno di mantenimento pari a € 550,00, dovendosi ridurre l'ammontare del predetto assegno in € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
35. Per le ragioni sopra esposte, l'appello incidentale non può trovare accoglimento.
36. Atteso il parziale accoglimento dell'appello principale, sussistono giusti motivi per compensare la metà delle spese processuali, dovendosi porre a carico della la restante metà, che si liquida come in dispositivo avuto riguardo ai CP_1
parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
37. Al rigetto dell'impugnazione incidentale consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante incidentale di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti e del Procuratore Generale:
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n. 1714/2024 pubblicata in data 4.12.2024 proposto da
[...]
nei confronti di pone a carico di Parte_1 Persona_1
l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Persona_1
la somma di euro 450,00 a titolo di mantenimento per la prole (di cui € 180
[...] per ed € 135 ciascuno per e ) oltre il 50 % delle spese Per_2 Per_3 Per_4
straordinarie;
- Rigetta l'appello incidentale proposto dalla Persona_1
- Conferma nel resto la sentenza impugnata;
- Condanna al pagamento della metà delle spese di Persona_1
lite che si liquidano in € 1.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, compensa la restante metà
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Pag. 11 di 12 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il giorno 27 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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