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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 7432 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti FALCO ANTONELLO, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Mocci e Anna Bettoni
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.02.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 30.12.2024, la causa era riservata per la decisione,
con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in Parte_1
giudizio la al fine di accertare l'illegittimità Controparte_1
delle condizioni economiche applicate ai contratti di prestito
1 personale sottoscritti in data 12.01.2012 e 23.11.2016, con specifico riferimento all'applicazione di tassi di interesse usurari e alla difformità del AE indicato in contratto rispetto a quello in concreto applicato.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
- accertare che la , in relazione ai finanziamenti Controparte_1
n. 055585466 del 23.11.2016 e n. 0452544060 del 12.01.2012, ha violato la legge 108/1996 sin dall'origine del rapporto, così come accertato nella consulenza tecnica di parte a firma del Dott. Persona_1
- ordinare, di conseguenza, la non debenza di alcun interesse ed onere
(sopportato dal soggetto finanziato escluse imposte e tasse) in applicazione dell'art. 1815 c.c., con obbligo della finanziaria alla restituzione in favore del sig. di tutti gli addebiti Parte_1
illegittimi subiti in relazione ai due finanziamenti (che si eccepiscono anche in compensazione all'eventuale credito ancora vantato dalla in relazione al finanziamento ancora Controparte_1
in corso);
- ordinare, inoltre, il ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento stipulato il 23.11.2016 prevedendo la corresponsione della sola sorte capitale;
- in ogni caso, al verificarsi della detta violazione della normativa antiusura, Voglia il Tribunale adito trasmettere alla competente
Procura della Repubblica la relativa notizia di reato ex art. 644
c.p.;
- in subordine, accertare e dichiarare che per entrambi i contratti oggetto di causa sono stati applicati TAEG superiori a quelli indicati in contratto dalla finanziaria;
per l'effetto condannare la società
finanziaria alla restituzione in favore del sig. della Parte_1
2 somma pari alla differenza degli interessi corrisposti e quelli dovuti in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125, VII° comma, TUB.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di mediazione e contestando, nel merito, le avverse domande ed invocandone il rigetto.
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta, previo accertamento dell'inadempimento del ricorrente in ordine al pagamento delle rate del prestito personale, alla risoluzione del contratto ed alla condanna al pagamento della somma di € 11.527,13 oltre interessi di mora calcolati al tasso convenzionale dalle singole scadenze al saldo effettivo e spese di recupero del credito, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in subordine, l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per la somma non contestata al netto delle rate versate.
Disposto il mutamento del rito ed esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione, erano concessi i termini ex art. 183 co.6
c.p.c.
La causa, istruita con prove documentali e ctu contabile, era rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni – celebratasi il
04.02.2025 – data nella quale era riservata per la decisione con concessioni dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda principale non è fondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda, atteso che il procedimento di mediazione è stato validamente esperito sia per la domanda principale che per quella riconvenzionale,
come si evince dall'analisi del verbale negativo in atti, e che all'incontro tenutosi in data 02.03.2021 la società convenuta è stata validamente rappresentata dal proprio legale.
3 Nel merito, parte attrice contesta l'applicazione di tassi usurari e la difformità tra AE pattuito ed applicato in relazione ai prestiti personali oggetto di causa.
In particolare, trattasi dei finanziamenti nn. 045254060 e 055585466,
rispettivamente del 12.01.2012 e 23.11.2016, sottoscritti da Pt_1
con alle seguenti condizioni:
[...] Controparte_1
4 Sul punto, l'art. 644 c.p. disciplina il reato di usura;
la legge
108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Deve premettersi, in linea generale, che, ai fini della rilevazione del TEG, rilevano tutti gli oneri strettamente connessi al finanziamento, come spese per polizze assicurative (anche facoltative)
a tutela del credito. Le esclusioni più significative riguardano
5 imposte e tasse (l'indicazione è fornita, al riguardo, dall'art. 644,
4 comma, c.p.), spese notarili, costi di gestione del conto, interessi di mora. Sono, invece, incluse le spese di istruttoria (quelle inerenti all'analisi del reddito del soggetto che richiede il finanziamento e alla consistenza economica del bene offerto in garanzia, e così
principalmente le spese di perizia), spese che normalmente vengono determinate in modo forfettario in una misura percentuale fissa rispetto al finanziamento erogato.
È esclusa dal calcolo del TEG la commissione per estinzione anticipata.
Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte affermando il principio di simmetria: essa “costituisce infatti una clausola penale di recesso,
che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”.
Il fatto che la penale di estinzione anticipata assuma la natura di penale per recesso comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cfr. Cass. N.7352/2022).
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo
6 essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Cass. Sez.
Un. n.19597/2020).
La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi.
Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a questi ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.
Ed invero “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma,
non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/2019).
7 La distinzione delle citate tipologie di interessi -oltre che sul piano funzionale- sussiste anche sul piano della disciplina applicabile. Più precisamente, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224,
primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Esaminando il caso di specie, e condividendo l'elaborato peritale correttamente svolto, la domanda è radicalmente infondata in relazione al primo contratto di prestito personale, sottoscritto in data
12.01.2012 ed estinto al momento della domanda, per il quale non è
stato rilevato il superamento del tasso soglia con riferimento sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori.
Con riferimento al contratto di prestito personale sottoscritto in data 23.11.2016, ancora in essere al momento dell'instaurazione del presente giudizio, deve parimenti escludersi la violazione del tasso soglia, sia per gli interessi corrispettivi che per quelli di mora,
alla luce delle rettifiche apportate dal ctu in sede di elaborato finale.
Con particolare riferimento al tasso di mora, in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e dalle istruzioni della
Banca d'Italia, il tasso di mora pattuito è pari al 18%, a fronte di un tasso soglia di mora per la categoria “Crediti personali”, con decorrenza dal 1.10.2016 fino al 31.12.2016, del 19,775% (tasso medio su base annua del 10,52% + 2,1 -maggiorazione per gli interessi di mora- = 12,62, il tutto aumentato di ¼ + 4 punti percentuali), come
8 desumibile dal D.M. Economia e Finanze del 26 settembre 2016, sicché
deve escludersi il superamento del tasso soglia.
Infine, deve ricordarsi che l'indicatore sintetico di costo non costituisce un elemento genetico ed essenziale del contratto,
svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a rendere conoscibile il costo totale effettivo dell'operazione bancaria prima di accedervi. Pertanto, non rientra tra le condizioni economiche oggetto di specifica pattuizione nel contratto ai fini della sua validità e l'eventuale errata indicazione al più determina una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, rilevabili unicamente sul piano risarcitorio (Cass. n. 4597/2023).
In definitiva, la domanda principale è infondata e deve essere integralmente rigettata.
Al contrario, fondata è la domanda riconvenzionale, spiegata da parte convenuta, di condanna del al pagamento della somma di € Pt_1
11.527,13 – confermata altresì dal consulente – per le rate scadute e non pagate del finanziamento del 23.11.2016, ancora in essere, alla luce della documentazione in atti e della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 07.07.2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr.
Cass. n. 18125/2017, Cass. n. 17469/2007), applicati i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice
Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda principale;
9 - accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di € 11.527,13, oltre interessi come richiesti;
- condanna l'attore al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
- pone a carico dell'attore le spese di ctu.
Bari, 22/05/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni
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