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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9761 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5563/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 5563/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
[...] [...]
CP_2 Parte_2
CONVENUTO
Il 16/12/2025, alle ore 10.15, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. RAFFAELE BONI in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta l'Avv. SERENA MADDALENA in sostituzione dell'Avv. ALESSIO MASALA. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 5563/2025 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Larga Parte_1 P.IVA_1 n.9, con l'Avv. MATTEO MAJOCCHI ATTORE contro
(C. F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C. F. ) Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati in Roma, via della Stazione di San Pietro n. 22, con l'Avv. ALESSIO MASALA POENARU (C. F. ) residente in [...] C.F._2 Leonardo da Porto Maurizio n. 3 CONVENUTI
CONCLUSIONI Parte attrice: “Accertare e dichiarare la legittimità delle risoluzioni intimate da in data Pt_1
19/7/2024 e 19/8/2024 in forza delle clausole risolutive espresse contenute nei contratti e dell'art. 1456 c. c. in ragione del grave inadempimento del Conduttore alla propria obbligazione di pagamento di canoni e, per l'effetto, condannare, per tutto quanto esposto in atti, n. c. di , CP_3 Controparte_1
e al pagamento dell'importo complessivo di € 24.492, 07, Controparte_1 Controparte_4 come meglio quantificato e dettagliato in atti, IVA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute, oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c. c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo, oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata, ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. Condannare i resistenti alla restituzione di tutti i materiali (A e B) indicati nel ricorso introduttivo, a proprie cure e spese, prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di Grenke, inviando una e-mail a In ogni caso, con vittoria delle Email_1 spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita”
Parte convenuta: “In via preliminare: In ogni caso accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso così come proposto. In principale: posto che la presente costituzione è orientata esclusivamente alla pagina 2 di 5 chiusura transattiva della controversia assegnare alle parti idoneo termine per la conclusione di un accordo transattivo. Il tutto con compensazione delle spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 12/2/2025, parte ricorrente chiedeva di condannare
(già ), e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_1
, nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili della Controparte_4
, al pagamento di € 24.082, 57, oltre interessi di mora, a titolo di canoni insoluti, CP_1 penale per inadempimento ed indennizzo per mancata restituzione del materiale ed alla restituzione del materiale, rappresentando:
- di aver stipulato con due contratti di locazione CP_1 Controparte_1 operativa: n. 125 – 39056 (contratto A) avente ad oggetto i beni mobili “n. 2 vetrina gel. ”, CP_6 meglio dettagliati nel ricorso, e n. 12535707 (contratto B) avente ad oggetto i beni mobili “n. 2 aeroguard 4S + set aroma e n. 4 kit filtri aeroguard 4S”, meglio dettagliati nel ricorso, e di avere consegnato il materiale alla parte conduttrice il 17/5/2022 (materiale A) ed il 29/2/2020 (materiale B);
- che parte convenuta, dopo aver corrisposto solamente diciannove canoni di locazione mensili pari ad
€ 10.047, 96 (sui sessanta previsti per un totale complessivo di € 31.730, 40) per il contratto A e sedici canoni di locazione trimestrali pari ad € 3.276 (sui sessanta previsti per un totale complessivo di € 4.095) per il contratto B, aveva omesso il pagamento degli importi dovuti;
- che, in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettere trasmesse il Pt_1 19/7/2024 (contratto A) ed il 19/8/2024 (contratto B), avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 delle condizioni generali dei contratti), aveva comunicato l'intervenuta risoluzione dei contratti, intimando ai conduttori il pagamento dei canoni insoluti e delle somme dovute a titolo di penale in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione del materiale;
- di avere inutilmente invitato parte resistente (società e soci illimitatamente responsabili) a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
Tutto ciò premesso, intende agire per ottenere il pagamento dei canoni Parte_1 insoluti, della penale per l'inadempimento e dell'indennizzo dovuto per la mancata restituzione del materiale, oltre alla restituzione del materiale.
La società convenuta e si sono costituiti ed hanno chiesto che il ricorso venisse Controparte_1 dichiarato improcedibile e, in via subordinata, l'assegnazione di un termine per la conclusione di un accordo transattivo.
, sebbene regolarmente citata, non si è costituita e va dichiarata Controparte_4 contumace.
Il ricorso è procedibile (avendo invitato a concludere una convenzione di negoziazione Pt_1 assistita parte convenuta, che non ha aderito all'invito) e merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo i contratti di locazione operativa, le fatture di acquisto del materiale, i documenti di trasporto, i verbali di consegna dei beni e le lettere di risoluzione dei contratti, mentre i convenuti non pagina 3 di 5 hanno dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata, in quanto non hanno provato né la mancata consegna del materiale, né alcun inadempimento da parte di Pt_1
La risoluzione dei contratti per inadempimento dei conduttori ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da essi, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nei contratti (art. 15 delle condizioni generali), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare la somma dei canoni non ancora scaduti, salvo il risarcimento del maggior danno (per maggior danno deve intendersi la differenza tra quanto avrebbe incassato se il Pt_1 contratto fosse giunto a naturale scadenza e tutte le somme che ha già incassato o ha diritto ad Pt_1 incassare ad altro titolo).
Corretta appare anche la quantificazione dell'indennizzo (€ 819) per mancata restituzione del materiale B (art. 14 delle condizioni generali) pari al valore del canone trimestrale (€ 204, 75 oltre IVA) moltiplicato per il numero dei trimestri (quattro) intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (19/8/2024) ed il mese di marzo 2025 (data di redazione del prospetto aggiornato delle somme dovute a
. Pt_1
I convenuti devono pertanto essere condannati in solido al pagamento della somma complessiva di €
24.492, 07 (oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c.), a titolo di canoni insoluti (€ 4.516, 26 per il contratto A ed € 499 per il contratto B), penale di risoluzione (€ 17.980, 56 per il contratto A ed € 614,
25 per il contratto B) ed indennizzo per mancata restituzione del materiale (€ 819), oltre alla restituzione dei materiali A e B a propria cura e spese.
Le spese di giudizio – compresa la fase di negoziazione assistita - seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 264 per spese esenti ed in € 3.620 per onorari (di cui € 220 per la negoziazione assistita ed € 3.400 per il presente giudizio), oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 5563/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna , e Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in solido, a corrispondere a la Controparte_4 Controparte_7 somma di € 24.492, 07 (euro ventiquattromila quattrocento novantadue/07), oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c. a titolo di canoni insoluti, penale per inadempimento ed indennizzo per mancata restituzione del materiale;
2) condanna , e Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in solido, a restituire a a proprie Controparte_4 Controparte_7 cure e spese, i materiali A e B oggetto dei contratti di locazione operativa (meglio dettagliati nel ricorso); pagina 4 di 5 3) condanna , e Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in solido, a rimborsare a e spese Controparte_4 Controparte_7 di lite, che si liquidano in € 264 (euro duecento sessantaquattro/00) per spese esenti ed in € 3.620 (euro tremila seicento venti/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 5563/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
[...] [...]
CP_2 Parte_2
CONVENUTO
Il 16/12/2025, alle ore 10.15, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. RAFFAELE BONI in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta l'Avv. SERENA MADDALENA in sostituzione dell'Avv. ALESSIO MASALA. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 5563/2025 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Larga Parte_1 P.IVA_1 n.9, con l'Avv. MATTEO MAJOCCHI ATTORE contro
(C. F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C. F. ) Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati in Roma, via della Stazione di San Pietro n. 22, con l'Avv. ALESSIO MASALA POENARU (C. F. ) residente in [...] C.F._2 Leonardo da Porto Maurizio n. 3 CONVENUTI
CONCLUSIONI Parte attrice: “Accertare e dichiarare la legittimità delle risoluzioni intimate da in data Pt_1
19/7/2024 e 19/8/2024 in forza delle clausole risolutive espresse contenute nei contratti e dell'art. 1456 c. c. in ragione del grave inadempimento del Conduttore alla propria obbligazione di pagamento di canoni e, per l'effetto, condannare, per tutto quanto esposto in atti, n. c. di , CP_3 Controparte_1
e al pagamento dell'importo complessivo di € 24.492, 07, Controparte_1 Controparte_4 come meglio quantificato e dettagliato in atti, IVA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute, oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c. c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo, oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata, ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. Condannare i resistenti alla restituzione di tutti i materiali (A e B) indicati nel ricorso introduttivo, a proprie cure e spese, prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di Grenke, inviando una e-mail a In ogni caso, con vittoria delle Email_1 spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita”
Parte convenuta: “In via preliminare: In ogni caso accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso così come proposto. In principale: posto che la presente costituzione è orientata esclusivamente alla pagina 2 di 5 chiusura transattiva della controversia assegnare alle parti idoneo termine per la conclusione di un accordo transattivo. Il tutto con compensazione delle spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 12/2/2025, parte ricorrente chiedeva di condannare
(già ), e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_1
, nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili della Controparte_4
, al pagamento di € 24.082, 57, oltre interessi di mora, a titolo di canoni insoluti, CP_1 penale per inadempimento ed indennizzo per mancata restituzione del materiale ed alla restituzione del materiale, rappresentando:
- di aver stipulato con due contratti di locazione CP_1 Controparte_1 operativa: n. 125 – 39056 (contratto A) avente ad oggetto i beni mobili “n. 2 vetrina gel. ”, CP_6 meglio dettagliati nel ricorso, e n. 12535707 (contratto B) avente ad oggetto i beni mobili “n. 2 aeroguard 4S + set aroma e n. 4 kit filtri aeroguard 4S”, meglio dettagliati nel ricorso, e di avere consegnato il materiale alla parte conduttrice il 17/5/2022 (materiale A) ed il 29/2/2020 (materiale B);
- che parte convenuta, dopo aver corrisposto solamente diciannove canoni di locazione mensili pari ad
€ 10.047, 96 (sui sessanta previsti per un totale complessivo di € 31.730, 40) per il contratto A e sedici canoni di locazione trimestrali pari ad € 3.276 (sui sessanta previsti per un totale complessivo di € 4.095) per il contratto B, aveva omesso il pagamento degli importi dovuti;
- che, in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettere trasmesse il Pt_1 19/7/2024 (contratto A) ed il 19/8/2024 (contratto B), avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 delle condizioni generali dei contratti), aveva comunicato l'intervenuta risoluzione dei contratti, intimando ai conduttori il pagamento dei canoni insoluti e delle somme dovute a titolo di penale in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione del materiale;
- di avere inutilmente invitato parte resistente (società e soci illimitatamente responsabili) a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
Tutto ciò premesso, intende agire per ottenere il pagamento dei canoni Parte_1 insoluti, della penale per l'inadempimento e dell'indennizzo dovuto per la mancata restituzione del materiale, oltre alla restituzione del materiale.
La società convenuta e si sono costituiti ed hanno chiesto che il ricorso venisse Controparte_1 dichiarato improcedibile e, in via subordinata, l'assegnazione di un termine per la conclusione di un accordo transattivo.
, sebbene regolarmente citata, non si è costituita e va dichiarata Controparte_4 contumace.
Il ricorso è procedibile (avendo invitato a concludere una convenzione di negoziazione Pt_1 assistita parte convenuta, che non ha aderito all'invito) e merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo i contratti di locazione operativa, le fatture di acquisto del materiale, i documenti di trasporto, i verbali di consegna dei beni e le lettere di risoluzione dei contratti, mentre i convenuti non pagina 3 di 5 hanno dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata, in quanto non hanno provato né la mancata consegna del materiale, né alcun inadempimento da parte di Pt_1
La risoluzione dei contratti per inadempimento dei conduttori ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da essi, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nei contratti (art. 15 delle condizioni generali), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare la somma dei canoni non ancora scaduti, salvo il risarcimento del maggior danno (per maggior danno deve intendersi la differenza tra quanto avrebbe incassato se il Pt_1 contratto fosse giunto a naturale scadenza e tutte le somme che ha già incassato o ha diritto ad Pt_1 incassare ad altro titolo).
Corretta appare anche la quantificazione dell'indennizzo (€ 819) per mancata restituzione del materiale B (art. 14 delle condizioni generali) pari al valore del canone trimestrale (€ 204, 75 oltre IVA) moltiplicato per il numero dei trimestri (quattro) intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (19/8/2024) ed il mese di marzo 2025 (data di redazione del prospetto aggiornato delle somme dovute a
. Pt_1
I convenuti devono pertanto essere condannati in solido al pagamento della somma complessiva di €
24.492, 07 (oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c.), a titolo di canoni insoluti (€ 4.516, 26 per il contratto A ed € 499 per il contratto B), penale di risoluzione (€ 17.980, 56 per il contratto A ed € 614,
25 per il contratto B) ed indennizzo per mancata restituzione del materiale (€ 819), oltre alla restituzione dei materiali A e B a propria cura e spese.
Le spese di giudizio – compresa la fase di negoziazione assistita - seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 264 per spese esenti ed in € 3.620 per onorari (di cui € 220 per la negoziazione assistita ed € 3.400 per il presente giudizio), oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 5563/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna , e Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in solido, a corrispondere a la Controparte_4 Controparte_7 somma di € 24.492, 07 (euro ventiquattromila quattrocento novantadue/07), oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c. a titolo di canoni insoluti, penale per inadempimento ed indennizzo per mancata restituzione del materiale;
2) condanna , e Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in solido, a restituire a a proprie Controparte_4 Controparte_7 cure e spese, i materiali A e B oggetto dei contratti di locazione operativa (meglio dettagliati nel ricorso); pagina 4 di 5 3) condanna , e Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in solido, a rimborsare a e spese Controparte_4 Controparte_7 di lite, che si liquidano in € 264 (euro duecento sessantaquattro/00) per spese esenti ed in € 3.620 (euro tremila seicento venti/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
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