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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/12/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 718/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Divorzio – Scioglimento del matrimonio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'avv. VENINATA NUNZIO
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
All'udienza del'08/10/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data
18/04/2025, ha rappresentato di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in data 01/06/2017, trascritto presso l'Ufficio di Stato CP_1
civile del Comune di AV (Parte I, atto n. 6, anno 2017),
allegando di essere legalmente separata dal in ragione del decreto CP_1
del Tribunale di Grosseto, depositato in data 01/12/2022
Dall'unione della coppia non nascevano figli.
La ricorrente, su questa scorta, ha chiesto al Tribunale di “dichiarare lo
scioglimento del matrimonio contratto in data 01/06/2017 alle 2017 ordinando
all'Ufficiale di Stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti
all'emanata sentenza, alle seguenti
Condizioni
I coniugi, avendo già regolato tutti i rapporti di natura economica, non hanno
più nulla a che pretendere l'uno/a dall'altra a/o”.
non s'è costituito in giudizio, nonostante regolare notifica, CP_1
pertanto, all'udienza dell'08/10/2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'08/10/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
1. Lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La richiesta di scioglimento del matrimonio del ricorrente è fondata e va accolta.
Dagli atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio il 01/06/2017
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Gavorrano (Parte I,
atto n. 6, anno 2017), dalla cui unione non sono nati figli.
È stato provato il titolo addotto a sostegno della domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che parte ricorrente ha dato atto della separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 01/12/2022, del Tribunale di Grosseto (all.to 4, ricorso introduttivo), allegando che, a far data da tale momento, la separazione personale si è protratta ininterrottamente.
Risulta poi documentalmente che, all'esito del predetto decreto di omologazione, annotato dall'ufficiale dello stato civile, non vi siano state successive annotazioni ex art. 63 co.1 let. g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396, relative a dichiarazioni di riconciliazione tra i coniugi, né è allegato dalle parti che vi sia stata una riconciliazione di fatto tra le stesse.
In assenza di un'eccezione della parte convenuta in merito all'eventuale interruzione della separazione (per come prescritta ex art 3 n. 2 lett. B) legge
1° dicembre 1970 n. 898) deve dunque accertarsi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e, dunque,
deve concludersi per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Non può invece accogliersi la domanda attorea nella parte in cui chiede disporre che “i coniugi, avendo già regolato tutti i rapporti di natura economica,
non hanno più nulla a che pretendere l'uno/a dall'altra a/o”.
Pur avendo i coniugi in sede di separazione dichiarato di essere economicamente autosufficienti, infatti, da tale affermazione non si può
trarre di per sé che gli stessi abbiano già regolato tutti i rapporti di natura economica e che non abbiano più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Con riferimento a tale (assolutamente generica) domanda di accertamento negativo, peraltro, nessuna circostanza specifica è allegata dalla parte ricorrente.
In questa parte la domanda attore deve pertanto essere rigettata.
Non essendo state svolte domande relative alla debenza di assegni divorzili,
null'altro v'è da decidere.
2. Le spese di lite. Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, si giustifica, stante la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio E , Parte_1 CP_1
in data 01/06/2017, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di
AV (Parte I, atto n. 6, anno 2017).
RIGETTA nel resto la domanda della parte ricorrente.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli Dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Divorzio – Scioglimento del matrimonio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'avv. VENINATA NUNZIO
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
All'udienza del'08/10/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data
18/04/2025, ha rappresentato di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in data 01/06/2017, trascritto presso l'Ufficio di Stato CP_1
civile del Comune di AV (Parte I, atto n. 6, anno 2017),
allegando di essere legalmente separata dal in ragione del decreto CP_1
del Tribunale di Grosseto, depositato in data 01/12/2022
Dall'unione della coppia non nascevano figli.
La ricorrente, su questa scorta, ha chiesto al Tribunale di “dichiarare lo
scioglimento del matrimonio contratto in data 01/06/2017 alle 2017 ordinando
all'Ufficiale di Stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti
all'emanata sentenza, alle seguenti
Condizioni
I coniugi, avendo già regolato tutti i rapporti di natura economica, non hanno
più nulla a che pretendere l'uno/a dall'altra a/o”.
non s'è costituito in giudizio, nonostante regolare notifica, CP_1
pertanto, all'udienza dell'08/10/2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'08/10/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
1. Lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La richiesta di scioglimento del matrimonio del ricorrente è fondata e va accolta.
Dagli atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio il 01/06/2017
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Gavorrano (Parte I,
atto n. 6, anno 2017), dalla cui unione non sono nati figli.
È stato provato il titolo addotto a sostegno della domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che parte ricorrente ha dato atto della separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 01/12/2022, del Tribunale di Grosseto (all.to 4, ricorso introduttivo), allegando che, a far data da tale momento, la separazione personale si è protratta ininterrottamente.
Risulta poi documentalmente che, all'esito del predetto decreto di omologazione, annotato dall'ufficiale dello stato civile, non vi siano state successive annotazioni ex art. 63 co.1 let. g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396, relative a dichiarazioni di riconciliazione tra i coniugi, né è allegato dalle parti che vi sia stata una riconciliazione di fatto tra le stesse.
In assenza di un'eccezione della parte convenuta in merito all'eventuale interruzione della separazione (per come prescritta ex art 3 n. 2 lett. B) legge
1° dicembre 1970 n. 898) deve dunque accertarsi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e, dunque,
deve concludersi per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Non può invece accogliersi la domanda attorea nella parte in cui chiede disporre che “i coniugi, avendo già regolato tutti i rapporti di natura economica,
non hanno più nulla a che pretendere l'uno/a dall'altra a/o”.
Pur avendo i coniugi in sede di separazione dichiarato di essere economicamente autosufficienti, infatti, da tale affermazione non si può
trarre di per sé che gli stessi abbiano già regolato tutti i rapporti di natura economica e che non abbiano più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Con riferimento a tale (assolutamente generica) domanda di accertamento negativo, peraltro, nessuna circostanza specifica è allegata dalla parte ricorrente.
In questa parte la domanda attore deve pertanto essere rigettata.
Non essendo state svolte domande relative alla debenza di assegni divorzili,
null'altro v'è da decidere.
2. Le spese di lite. Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, si giustifica, stante la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio E , Parte_1 CP_1
in data 01/06/2017, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di
AV (Parte I, atto n. 6, anno 2017).
RIGETTA nel resto la domanda della parte ricorrente.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli Dott. Mario Venditti