Art. 28-quater. (( (Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro). )) (( 1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonche' di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all' articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , dopo il comma 43 e' inserito il seguente:
"43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119 , 119-ter , 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , nonche' quelli previsti dall' articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12 , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori e' indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 . Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , per rilasciare, ove previsto, il visto di conformita', ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 , verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo' avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attivita' di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".
2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data. ))
"43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119 , 119-ter , 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , nonche' quelli previsti dall' articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12 , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori e' indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 . Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , per rilasciare, ove previsto, il visto di conformita', ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 , verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo' avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attivita' di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".
2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data. ))