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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/12/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1325/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1325 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2021, vertente tra
(P.IVA ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mastroddi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Tagliacozzo, Via Fabio Filzi, 18, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Controparte_1 C.F._1
Iacone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, Via Nazario Sauro n. 60, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 366/2021 del 08.9.2021.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del
11.9.2025:“l'Avv. Giuseppe Mastroddi conclude chiedendo il rigetto della domanda ulteriore avanzata dall'opposto in quanto ab origine infondata in fatto e diritto. Del resto, v'è da dire che il
Dott. , all'esito della riserva assunta successivamente al deposito delle memorie ex art. Parte_2
183, VI comma, cpc, ha ritenuto di non procedere all'istruttoria della causa e di rinviarla per la precisazione delle conclusioni: chiara volontà che la domanda ulteriore spiegata dall'Ing. CP_1
era ed è del tutto infondata. Linea seguita da tutti i Magistrati che si sono susseguiti con il medesimo ruolo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa in quanto l'azione avanzata dal è CP_1 strumentale e priva di fondamento”.
1 Per parte opposta: come da note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del
11.9.2025: " Nel merito, -ritenuta l'infondatezza, in punto di fatto e di diritto, dell'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n. 366/2021 rigettare la stessa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
-riconoscere che l'esatto ammontare del credito spettante è quello indicato nel ricorso monitorio per euro 19.077,68, per tutte le ragioni ivi indicate, condannando l'opponente al pagamento dell'intero importo già richiesto;
Con vittoria di spese e compensi, ivi comprese le spese generali”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 9.9.2021 l'opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 366/2021 del Tribunale di Avezzano, emesso in data 8.9.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di euro 10.000,00 oltre iva e cassa previdenziale, come per legge, in favore di in ragione del mancato pagamento di Controparte_1 quanto a quest'ultimo dovuto a titolo di compenso per l'incarico professionale conferitogli con delibera della G.C. del 29.11.2014.
L'opponente, preliminarmente, ha chiesto la revoca del decreto opposto, previo accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria e, nel merito, ha dedotto di non aver mai conferito all'opposto l'incarico di redigere un progetto esecutivo, essendosi limitato a demandare al lo svolgimento di un'attività di verifica della tenuta sismica dell'edificio scolastico sito in CP_1
, alla via Rio Sonno. Parte_1
2. Si è costituito in giudizio insistendo, preliminarmente, per la concessione della Controparte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, per il rigetto dell'opposizione spiegata, poiché infondata in fatto e in diritto sostenendo, al contrario, di aver svolto non solo l'attività di verifica sismica dell'edificio scolastico, ma di avere altresì redatto il progetto di adeguamento sismico, regolarmente presentato alla Regione Abruzzo, grazie al quale il avrebbe ottenuto Pt_1
un finanziamento dei lavori per euro 225.000,00, al quale non era mai stata data esecuzione a fronte della scelta, da parte dell'Amministrazione opponente, di realizzare nel 2019 una nuova progettazione esecutiva dell'intervento, per esigenze sopravvenute rispetto all'attività di progettazione del 2016.
Ha, quindi, insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo altresì il riconoscimento del maggior importo, avente ad oggetto i compensi per la progettazione preliminare pari ad euro 2.395,88, per la progettazione definitiva pari ad euro 6.725,03 e per la progettazione esecutiva pari ad euro 5.888,80, per un importo totale di euro 15.036,00 oltre accessori (Cassa ed
IVA) come fatturati per un importo lordo complessivo di euro 19.077,68.
2 3. Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 11.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
4. Preliminarmente, giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali, dettati in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
dunque, instaurato il giudizio di opposizione ex art. 2697
c.c., incombe sul creditore opposto l'onere di provare il proprio diritto mentre incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi da egli eccepiti a fronte della pretesa creditoria.
5. Tanto premesso, l'opposizione spiegata è infondata e non può, quindi, essere accolta.
L'Amministrazione opponente, infatti, lamenta di non aver mai conferito all'Ing. l'incarico CP_1 di redigere un progetto avente ad oggetto i lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sito in Via Rio Sonno, essendosi limitata ad assegnargli l'incarico di svolgere un'attività di verifica sulla tenuta sismica dello stesso, adducendo, a sostegno della domanda, di aver conferito l'incarico ad altro professionista, nel 2019, per la progettazione della messa in sicurezza delle scuole.
Eccepisce, dunque, l'infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, basata su un incarico conferito nel 2014, in relazione al quale l'opposto sarebbe stato regolarmente pagato, senza tuttavia fornire prova di tale pagamento.
La ricostruzione dei fatti offerta da parte opponente appare, tuttavia, smentita dall'istruttoria documentale espletata da cui, al contrario, è emersa la fondatezza della pretesa creditoria vantata da parte opposta.
In particolare, già dalla lettura della delibera della G.C. n. 64 del 29.11.2014 emerge il richiamo, nelle premesse, alla determinazione dell'ufficio competente con cui “è stato affidato all'Ing.
[...]
l'incarico per le verifiche sismiche degli edifici scolastici e i conseguenziali atti progettuali CP_1 di adeguamento”, nonché al “progetto predisposto dal tecnico incaricato in data 27.11.2014”, con indicazione analitica dei costi dell'operazione e successiva delibera di approvazione del “progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico di – Scuole Parte_1
elementari via rio sonno redatto dal tecnico incaricato Ing. di Avezzano per un Controparte_1 importo di euro 436.000,00” (v. documento 1 del fascicolo monitorio).
Quanto alla validità della delibera in esame, si rammenti tuttavia che, secondo giurisprudenza di legittimità granitica, nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 del R.D. 3 marzo 1934,
n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di
3 un'opera pubblica è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista, mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono e dei mezzi per farvi fronte, vincolando l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento della pubblica amministrazione, alla cui inosservanza segue la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso (cfr. ex multis Cass. Civ. SS.UU. n. 12195/2005; Cass. Civ. n. 18144/2008).
Pertanto, vi è prova del conferimento d'incarico al professionista, vi è prova che questi vi abbia adempiuto sia in ordine all'attività di verifica sismica affidatagli (comunque, non contestata dal
, sia in ordine alla redazione del progetto di adeguamento sismico, risultando dimostrato per Pt_1 tabulas che il progetto in esame redatto dall'ing. sia stato presentato anche alla Regione CP_1
Abruzzo, al fine di ottenere il finanziamento per l'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico, concesso dalla Giunta Regionale per l'importo di circa 230.000,00 euro sul totale del progetto presentato, ammontante appunto ad euro 436.000,00 (v. allegato 2 del fascicolo monitorio).
È emerso altresì come detto progetto non sia poi stato attuato per scelta dell'Amministrazione convenuta, la quale non ha infatti negato di aver proposto al , nel 2019, il conferimento di un CP_1
ulteriore incarico per una nuova progettazione esecutiva dell'intervento, assegnandolo ad altro professionista, a fronte della manifestata indisponibilità dell'opposto.
Tale ricostruzione dei fatti, in particolare, trova conferma nella lettera di rinuncia all'incarico prodotta dalla stessa opponente (v. allegato all'atto di citazione), dalla quale si legge chiaramente che l'Ing.
, in seguito alla riunione dell'aprile 2019, aveva rappresentato l'impossibilità di redigere, CP_1
secondo le tempistiche concesse dal una nuova progettazione esecutiva, diversa rispetto a Pt_1
quella elaborata a seguito del conferimento d'incarico del 2014 e ritenuta necessaria a causa “delle diverse sopraggiunte esigenze in relazione all'effettiva popolazione scolastica” e della “volontà di procedere ad un adeguamento dell'edificio anche in riferimento al contenimento dei consumi energetici ed infine per tener conto dell'entrata in vigore delle Nuove normative NTC 2018 e
Circolare 2019”.
Acclarata la fondatezza nell'an della pretesa creditoria, in punto di quantum deve tuttavia ritenersi inaccoglibile la domanda di parte opposta, volta a ottenere il riconoscimento del credito come quantificato nel ricorso monitorio in euro 19.077,68, in luogo dell'importo di euro 10.000,00 oggetto del decreto ingiuntivo.
Tale domanda, infatti, appare inaccoglibile in considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, alla cui stregua la delibera con cui i competenti organi comunali o provinciali affidano
4 ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista, mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono e dei mezzi per farvi fronte (v. Cass. Civ. SS.UU. n. 12195/2005 cit).
Dalla lettura della documentazione in atti è infatti evidente come il compenso dovuto al professionista per l'incarico affidatogli e le diverse voci di bilancio impegnate per far fronte a tale spesa vengano indicate solo nella determina del 12.6.2014, munita dei relativi pareri di conformità tecnica e contabile, in relazione all'importo di euro 10.000,00, oltre IVA e CNPAIA, da pagarsi in due anni, mediante l'impegno di spesa al cap. 1710 per il 2014 di euro 5.800,00 e per il restante importo di euro
7.150,00 sul bilancio 2015.
L'opposizione è, quindi, infondata e va respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 366/2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 3.5.2022, per l'importo di euro 10.000,00 oltre IVA e CNPAIA, già corrisposto dal opponente, come da Pt_1
documentazione in atti.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm. e ii. (scaglione di riferimento da euro
5.201,00 a euro 26.000,00 – valori medi), tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1325 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2021 così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 366/2021 del Tribunale di Avezzano, emesso in data 8.9.2021
e notificato in data 9.9.2021, dando atto del pagamento dell'importo ingiunto corrisposto in esecuzione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 3.5.2022;
RIGETTA la domanda di parte opposta di condanna del al pagamento del maggior importo Pt_1
di euro 19.077,68;
CONDANNA il al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano, il 10.12.2025.
Il giudice
Dott.ssa MARTINA DI FONZO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1325 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2021, vertente tra
(P.IVA ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mastroddi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Tagliacozzo, Via Fabio Filzi, 18, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Controparte_1 C.F._1
Iacone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, Via Nazario Sauro n. 60, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 366/2021 del 08.9.2021.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del
11.9.2025:“l'Avv. Giuseppe Mastroddi conclude chiedendo il rigetto della domanda ulteriore avanzata dall'opposto in quanto ab origine infondata in fatto e diritto. Del resto, v'è da dire che il
Dott. , all'esito della riserva assunta successivamente al deposito delle memorie ex art. Parte_2
183, VI comma, cpc, ha ritenuto di non procedere all'istruttoria della causa e di rinviarla per la precisazione delle conclusioni: chiara volontà che la domanda ulteriore spiegata dall'Ing. CP_1
era ed è del tutto infondata. Linea seguita da tutti i Magistrati che si sono susseguiti con il medesimo ruolo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa in quanto l'azione avanzata dal è CP_1 strumentale e priva di fondamento”.
1 Per parte opposta: come da note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del
11.9.2025: " Nel merito, -ritenuta l'infondatezza, in punto di fatto e di diritto, dell'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n. 366/2021 rigettare la stessa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
-riconoscere che l'esatto ammontare del credito spettante è quello indicato nel ricorso monitorio per euro 19.077,68, per tutte le ragioni ivi indicate, condannando l'opponente al pagamento dell'intero importo già richiesto;
Con vittoria di spese e compensi, ivi comprese le spese generali”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 9.9.2021 l'opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 366/2021 del Tribunale di Avezzano, emesso in data 8.9.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di euro 10.000,00 oltre iva e cassa previdenziale, come per legge, in favore di in ragione del mancato pagamento di Controparte_1 quanto a quest'ultimo dovuto a titolo di compenso per l'incarico professionale conferitogli con delibera della G.C. del 29.11.2014.
L'opponente, preliminarmente, ha chiesto la revoca del decreto opposto, previo accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria e, nel merito, ha dedotto di non aver mai conferito all'opposto l'incarico di redigere un progetto esecutivo, essendosi limitato a demandare al lo svolgimento di un'attività di verifica della tenuta sismica dell'edificio scolastico sito in CP_1
, alla via Rio Sonno. Parte_1
2. Si è costituito in giudizio insistendo, preliminarmente, per la concessione della Controparte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, per il rigetto dell'opposizione spiegata, poiché infondata in fatto e in diritto sostenendo, al contrario, di aver svolto non solo l'attività di verifica sismica dell'edificio scolastico, ma di avere altresì redatto il progetto di adeguamento sismico, regolarmente presentato alla Regione Abruzzo, grazie al quale il avrebbe ottenuto Pt_1
un finanziamento dei lavori per euro 225.000,00, al quale non era mai stata data esecuzione a fronte della scelta, da parte dell'Amministrazione opponente, di realizzare nel 2019 una nuova progettazione esecutiva dell'intervento, per esigenze sopravvenute rispetto all'attività di progettazione del 2016.
Ha, quindi, insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo altresì il riconoscimento del maggior importo, avente ad oggetto i compensi per la progettazione preliminare pari ad euro 2.395,88, per la progettazione definitiva pari ad euro 6.725,03 e per la progettazione esecutiva pari ad euro 5.888,80, per un importo totale di euro 15.036,00 oltre accessori (Cassa ed
IVA) come fatturati per un importo lordo complessivo di euro 19.077,68.
2 3. Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 11.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
4. Preliminarmente, giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali, dettati in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
dunque, instaurato il giudizio di opposizione ex art. 2697
c.c., incombe sul creditore opposto l'onere di provare il proprio diritto mentre incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi da egli eccepiti a fronte della pretesa creditoria.
5. Tanto premesso, l'opposizione spiegata è infondata e non può, quindi, essere accolta.
L'Amministrazione opponente, infatti, lamenta di non aver mai conferito all'Ing. l'incarico CP_1 di redigere un progetto avente ad oggetto i lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sito in Via Rio Sonno, essendosi limitata ad assegnargli l'incarico di svolgere un'attività di verifica sulla tenuta sismica dello stesso, adducendo, a sostegno della domanda, di aver conferito l'incarico ad altro professionista, nel 2019, per la progettazione della messa in sicurezza delle scuole.
Eccepisce, dunque, l'infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, basata su un incarico conferito nel 2014, in relazione al quale l'opposto sarebbe stato regolarmente pagato, senza tuttavia fornire prova di tale pagamento.
La ricostruzione dei fatti offerta da parte opponente appare, tuttavia, smentita dall'istruttoria documentale espletata da cui, al contrario, è emersa la fondatezza della pretesa creditoria vantata da parte opposta.
In particolare, già dalla lettura della delibera della G.C. n. 64 del 29.11.2014 emerge il richiamo, nelle premesse, alla determinazione dell'ufficio competente con cui “è stato affidato all'Ing.
[...]
l'incarico per le verifiche sismiche degli edifici scolastici e i conseguenziali atti progettuali CP_1 di adeguamento”, nonché al “progetto predisposto dal tecnico incaricato in data 27.11.2014”, con indicazione analitica dei costi dell'operazione e successiva delibera di approvazione del “progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico di – Scuole Parte_1
elementari via rio sonno redatto dal tecnico incaricato Ing. di Avezzano per un Controparte_1 importo di euro 436.000,00” (v. documento 1 del fascicolo monitorio).
Quanto alla validità della delibera in esame, si rammenti tuttavia che, secondo giurisprudenza di legittimità granitica, nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 del R.D. 3 marzo 1934,
n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di
3 un'opera pubblica è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista, mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono e dei mezzi per farvi fronte, vincolando l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento della pubblica amministrazione, alla cui inosservanza segue la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso (cfr. ex multis Cass. Civ. SS.UU. n. 12195/2005; Cass. Civ. n. 18144/2008).
Pertanto, vi è prova del conferimento d'incarico al professionista, vi è prova che questi vi abbia adempiuto sia in ordine all'attività di verifica sismica affidatagli (comunque, non contestata dal
, sia in ordine alla redazione del progetto di adeguamento sismico, risultando dimostrato per Pt_1 tabulas che il progetto in esame redatto dall'ing. sia stato presentato anche alla Regione CP_1
Abruzzo, al fine di ottenere il finanziamento per l'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico, concesso dalla Giunta Regionale per l'importo di circa 230.000,00 euro sul totale del progetto presentato, ammontante appunto ad euro 436.000,00 (v. allegato 2 del fascicolo monitorio).
È emerso altresì come detto progetto non sia poi stato attuato per scelta dell'Amministrazione convenuta, la quale non ha infatti negato di aver proposto al , nel 2019, il conferimento di un CP_1
ulteriore incarico per una nuova progettazione esecutiva dell'intervento, assegnandolo ad altro professionista, a fronte della manifestata indisponibilità dell'opposto.
Tale ricostruzione dei fatti, in particolare, trova conferma nella lettera di rinuncia all'incarico prodotta dalla stessa opponente (v. allegato all'atto di citazione), dalla quale si legge chiaramente che l'Ing.
, in seguito alla riunione dell'aprile 2019, aveva rappresentato l'impossibilità di redigere, CP_1
secondo le tempistiche concesse dal una nuova progettazione esecutiva, diversa rispetto a Pt_1
quella elaborata a seguito del conferimento d'incarico del 2014 e ritenuta necessaria a causa “delle diverse sopraggiunte esigenze in relazione all'effettiva popolazione scolastica” e della “volontà di procedere ad un adeguamento dell'edificio anche in riferimento al contenimento dei consumi energetici ed infine per tener conto dell'entrata in vigore delle Nuove normative NTC 2018 e
Circolare 2019”.
Acclarata la fondatezza nell'an della pretesa creditoria, in punto di quantum deve tuttavia ritenersi inaccoglibile la domanda di parte opposta, volta a ottenere il riconoscimento del credito come quantificato nel ricorso monitorio in euro 19.077,68, in luogo dell'importo di euro 10.000,00 oggetto del decreto ingiuntivo.
Tale domanda, infatti, appare inaccoglibile in considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, alla cui stregua la delibera con cui i competenti organi comunali o provinciali affidano
4 ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista, mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono e dei mezzi per farvi fronte (v. Cass. Civ. SS.UU. n. 12195/2005 cit).
Dalla lettura della documentazione in atti è infatti evidente come il compenso dovuto al professionista per l'incarico affidatogli e le diverse voci di bilancio impegnate per far fronte a tale spesa vengano indicate solo nella determina del 12.6.2014, munita dei relativi pareri di conformità tecnica e contabile, in relazione all'importo di euro 10.000,00, oltre IVA e CNPAIA, da pagarsi in due anni, mediante l'impegno di spesa al cap. 1710 per il 2014 di euro 5.800,00 e per il restante importo di euro
7.150,00 sul bilancio 2015.
L'opposizione è, quindi, infondata e va respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 366/2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 3.5.2022, per l'importo di euro 10.000,00 oltre IVA e CNPAIA, già corrisposto dal opponente, come da Pt_1
documentazione in atti.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm. e ii. (scaglione di riferimento da euro
5.201,00 a euro 26.000,00 – valori medi), tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1325 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2021 così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 366/2021 del Tribunale di Avezzano, emesso in data 8.9.2021
e notificato in data 9.9.2021, dando atto del pagamento dell'importo ingiunto corrisposto in esecuzione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 3.5.2022;
RIGETTA la domanda di parte opposta di condanna del al pagamento del maggior importo Pt_1
di euro 19.077,68;
CONDANNA il al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano, il 10.12.2025.
Il giudice
Dott.ssa MARTINA DI FONZO
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