TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 01/10/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
SEZIONE DISATACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Gop Dottoressa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n534 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: ASSICURAZIONI
CONTRO
DANNI
Tra
( C.F.: ), in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della minore ( C.F.: , Persona_1 C.F._2
elettivamente dom.ta in Barano di Ischia presso lo studio dell'Avv.
Concetta Florio, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Pec: Email_1
Attrice
Contro
( C.F.: Controparte_1
), elettivamente domata in Forio alla Via C.F._3
1 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Casa lombardi n.55 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Regine , dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
Pec: Email_2
E
( P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rap.te pro tempore , P.IVA_1
elettivamente dom.to in Caivano alla Via Braucci 23 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Esposito dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
Pec: Email_3
Convenuti
Nonché
(C.F.: elettivamente CP_3 C.F._4
dom.ta in Ischia alla Via Mazzella n. 60 presso lo studio dell'Avv.
Ida De Maio dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Pec: Email_4
Chiamata in causa in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4
2 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Preliminarmente si precisa che il presente giudizio è stato assegnato alla sottoscritta gop estensore in data 5.11.23 in seguito a riassunzione e giunto per la prima volta alla sua attenzione all'udienza del 15.1.24, dove sulla richiesta della parti venivano assegnati i termini ex 183 VI comma cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 19.5.25, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc dopo il deposito della documentazione relativa al giudizio penale da parte attorea con la seconda memoria ex 183 VI comma che rendeva superflua ogni ulteriore indagine istruttoria
Con atto di citazione del 25.10.2019, la OR , in Parte_1
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore citava in giudizio la OR Persona_1 [...]
, quale proprietaria dell'autovettura Ford Fusion tg CP_1
DY644KS e l'assicurazione Controparte_4
, al fine di veder dichiarare la piena responsabilità del
[...]
conducente l'autoveicolo Tg.DY644 KS di proprietà CP_5
della , nella produzione del sinistro occorso n data CP_6
13.3.2018 in Casamicciola Terme alla Via Castiglione in cui decedeva la OR ( figlia e sorella delle attrici) Persona_2
trasportata sul autoveicolo e per l'effetto condannare i convenuti, anche in solido tra loro al risarcimento de danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, iure proprio e iure hereditatis sofferto dalle attrici quale conseguenza del decesso della congiunta,
( figlia e sorella convivente), quantificati in €2000.000,00 e/o nella
3 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione.
Esponeva la difesa attorea che il giorno 13.3.2018, l'autovettura
Ford Fusion tg DY 644 KS assicurata con polizza RCA n.
03617133039858, scadente il 30.10.2018 di proprietà della signora
, condotta dal GN Controparte_7 Controparte_8
nato a [...] il [...], con a bordo la signora Per_2
nata a [...] il [...], passeggero
[...]
anteriore, mentre procedeva lungo via Castiglione con direzione
Ischia Porto, verso le ore 1,20 circa, in violazione delle norme del codice della strada , effettuava una serie di pericolosi sorpassi ad elevata velocità, nonostante la linea continua e la presenza di dossi.
All'altezza di Via Castiglione , all'altezza del negozio “Universo
Bimbo”, il conducente dell'autovettura Ford sorpassava in piena curva ed elevata velocità l' autovettura Fiat 600, condotta dal GN
, che procedeva nella medesima direzione di marcia, Controparte_9
perdendo il controllo del veicolo andando ad impattare prima contro un palo della luce ed ad una serie di alberi che costeggiavano la carreggiata lato destro poi contro il marciapiede lato sinistro, arrestando la sua corsa nella corsia di destra originariamente percorsa.
Per effetto di tale urto la OR trasportata a Persona_2
bordo della si procurava lesioni gravissime al corpo. Il CP_5
GN si fermava a prestare i primi soccorsi allertando il Pt_2
118 che sopraggiungeva unitamente agli agenti del Commissariato di P.S. di Ischia e la signora che ancora dava segni di vita Per_2
veniva trasportata al Pronto soccorso dell'Ospedale Rizzoli, dove successivamente decedeva.
4 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
La difesa delle attrici, pertanto alla luce dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Ford Fusion Tg. DY644KS richiedeva il risarcimento dei seguenti danni subiti, quantificati come da tabella di Milano:
A titolo “iure hereditatis”, il danno biologico per il danno da lesioni gravissime subito dalla in seguito al sinistro, Persona_3
diritto acquisito in capo alla vittima, deceduta dopo un lasso di tempo tale da acquisire il diritto di risarcimento e di trasmetterlo agli eredi
(non quantificato)
A titolo di risarcimento del danno “iure proprio”:
Per la , quale genitore convivente: Parte_1
- A titolo di danno non patrimoniale: € 310.000,00
- A titolo di danno patrimoniale subito per la perdita economica del contributo garantito dalla figlia, quantificato in €500.000,00, in considerazione della giovane età della vittima e dalle potenzialità di guadagno futuro;
- Oltre al diritto al risarcimento del danno esistenziale e da lesione della serenità personale
Per la nella qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla minore sorella Persona_1
convivente della vittima:
- Danno non patrimoniale: € 203.700,00¸
- Oltre al danno esistenziale e morale per la perdita della sorella.
Infine la difesa attorea richiedeva la condanna ai sensi dell'art 90 cpc ultimo comma nei confronti della compagnia di assicurazioni, in quanto avrebbe assunto un atteggiamento volto ad ostacolare la soluzione transattiva.
5 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Le attrici, pertanto rassegnavano le seguenti conclusioni: 1) dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo tg. FY644KS di proprietà della signora CP_5 CP_1
nella produzione del sinistro occorso in data 13.3.2008
[...]
in Casamicciola terme alla Via Castiglione in cui decedeva la signora trasportata sul medesimo autoveicolo;
Persona_2
2) per l'effetto condannarsi la , in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t., eventualmente in solido con la
OR al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, iure proprio e iure hereditatis sofferto dall'attrice in conseguenza della Parte_1
morte della figlia convivente e della minore per la Persona_1
perdita della sorella convivente, quantificati nella complessiva somma di € 2000.000,00 e/o nella soma maggiore o diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria sul capitale dal giorno del sinistro alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e di onorario con attribuzione
Si costituiva la OR , la quale impugnava Controparte_1
l'avverso dedotto infondato perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare la convenuta contestava la ricostruzione della dinamica dei fatti così come esposta nell'atto di citazione, che secondo la difesa della convenuta non rappresentava la realtà dei fatti offrendo una visione incompleta e distorta della realtà. Secondo questa difesa, la sera del 12. marzo 2018, il , figlio Controparte_8
della convenuta aveva cenato insieme a due amiche, Per_4
e a casa della madre ed a cena i tre
[...] Persona_5
ragazzi avevano bevuto una bottiglia di vino (una in tre) e dopo la
6 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
mezzanotte il primo, data l'ora tarda aveva accompagnato le ragazze a casa utilizzando l'auto della madre. Secondo la difesa della convenuta il vista l'ora tarda e preceduto da una Fiat CP_8
600 che viaggiava a 30 all'ora intralciando la normale circolazione, il ragazzo eseguiva un sorpasso e nella manovra di rientro finiva in una buca posta sul manto stradale perdendo il controllo dell'auto.
Secondo la difesa della convenuta dopo pochi giorni la buca esistente sulla ss. 270 statale, di proprietà e gestita dalla Provincia di
Napoli, , veniva chiusa, in ogni caso veniva fornita Controparte_10
una foto dello stato dei luoghi dopo l'incidente. A causa della buca e dell'urto contro il palo e dello scontro con gli alberi erano saltate le serrature con l'apertura delle due porte lato destro e la che non aveva la cintura allacciata era fuoriuscita Persona_6
dal veicolo ancora in corsa battendo la testa sul manto stradale.
La difesa della convenuta, pertanto chiedeva essere autorizzata a chiamare in causa la , proprietaria e/o gestore della Controparte_10
SS 270 quale soggetto tenuto alla manutenzione della strada al fine di vederlo condannare alla causazione dell'evento nel caso di accoglimento della domanda di risarcimento.
In ordine alle richieste risarcitorie la difesa della convenuta, eccependo la genericità della richiesta in citazione ne contestava la richiesta.
In particolare contestava la richiesta risarcitoria iure ereditatis, in quanto il decesso della vittima era intervenuto nell'immediato.
In ordine al danno parentale, contestava la duplicazione delle voci di danno non patrimoniale e la mancanza di prova del danno patrimoniale. In ogni caso chiedeva la sospensione del giudizio
7 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
in considerazione della pendenza dell'appello in sede penale.
Concludeva pertanto in via principale per la sospensione del giudizio ex art. 75 ccp in pendenza dell'appello in sede penale, in via principale chiedeva la chiamata in causa della
[...]
ed in via prudenziale della in CP_10 Controparte_2
subordine nella ritenuta ipotesi di concorso colposo del danneggiato ridurre l'importo che sarà liquidato all'accertata responsabilità della e della;
in caso di Per_2 Controparte_10
condanna dichiarare la compagnia assicuratrice
[...]
a manlevare integralmente la convenuta, con vittoria CP_2
di spese ed onorario di giudizio.
Si costituiva infine la Controparte_11
che impugnava la domanda
[...]
introduttiva, eccependo l'estinzione dell'obbligazione in relazione ai fatti di causa avendo già pagato a favore di la Parte_1
somma di € 180.000,00, a favore di la somma di Persona_1
€84.000,00, somme liquidate sulla base dei criteri di liquidazione del danno da perdita parentale offerti dalle tabelle del Tribunale di
Milano , tenendo conto della cooperazione colposa della vittima nella percentuale del 40% perché la vittima non aveva indossato la cintura di sicurezza.
Precisava poi che la somma di €84.000,00 era stata versata anche a favore di . CP_3
Nel merito la compagnia di assicurazione contestava la domanda iure ereditatis, non essendosi maturato nessun diritto al risarcimento del danno biologico in capo alla vittima deceduta nello stesso momento del verificarsi dell'incidente. La compagnia di assicurazione, poi
8 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
contestava la formulata richiesta iure proprio di danno biologico essendo priva di prova. In ogni caso la compagnia di assicurazione eccepiva il limite di massimale e domanda di rivalsa, previo accertamento della responsabilità esclusiva e/o concorsuale in quanto il conducente era incorso in violazione di obblighi normativi ponendosi alla guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope e in stato di ebbrezza. La convenuta compagnia di assicurazioni, pertanto così concludeva: 1) dichiararsi satisfattiva l'offerta già corrisposta e quindi estinta l'obbligazione risarcitoria;
2) rigettare la domanda;
3) dichiararsi il concorso di colpa della vittima del sinistro e conseguentemente ridurre il risarcimento spettante;
4) rigettare in ogni caso la richiesta di risarcimento iure ereditati;
5) accogliere la domanda di rivalsa;
contenersi la condanna della entro i CP_2
limiti di massimali della polizza, con vittoria di spese.
All'udienza del 3. 2. 2021, la , all'epoca Parte_3
titolare del giudizio dispose procedersi ai sensi dell'art. 140 del codice delle assicurazioni e 102 cpc all'integrazione del contradittorio nei confronti degli altri danneggiati padre della Parte_4
defunta in proprio e quale genitore della minore Per_2 Per_7
, sorella unilaterale di e di
[...] Persona_2 CP_3
sorella convivente di quest'ultima. Integrazione del contradittorio che ritualmente fu eseguito dalla convenuta compagnia di Assicurazione.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si è ritualmente costituita che CP_3
impugnava la citazione notificata dalla compagnia di assicurazione ed in particolare sull'eccepito concorso di colpa da parte della vittima, precisava che le somme ricevute dovevano ritenersi
9 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
incassate a titolo di acconto , proponeva domanda riconvenzionale per la perdita della sorella convivente richiededo le seguenti voci di danno: 1) danno non patrimoniale come da tabella di Milano in vigore € 203.700,00; 2) Danno biologico iure ereditatis , quantificabile in misura almeno pari al valore totale dell'integrità biologica della vittima;
3) danno esistenziale e morale. Con richiesta di condanna dell'assicurazione per risarcimento ex art 96 cc per aver assunto un comportamento volto ad ostacolare la definizione stragiudiziale della vertenza. Concludeva pertanto affiché il tribunale
1) in via preliminare dichiarasse l'esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo Ford Fusion tg. DY644KS, di proprietà della
OR nella produzione del sinistro occorso in Parte_5
data 13.3.2018 in Casamicciola Terme in cui decedeva la OR trasportata sul medesimo veicolo;
2) per l'effetto, Persona_8
disattese tutte le eccezioni e deduzioni formulate dalla Controparte_2
, in accoglimento della spiegata domanda
[...]
riconvenzionale, condannasse la in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t. eventualmente in solido con la
OR al risarcimento del danno Controparte_7
patrimoniale, biologico morale ed esistenziale, iure proprio e iure hereditatis sofferti come conseguenza della morte della congiunta
( sorella) convivente , nonché tutti i diritti costituzionalmente garantiti e violati, valutati e quantificati in € 450.000,00 e/o nella soma maggiore e diversa che sarà ritenuta di giustizia , oltre rivalutazione ed interessi tenendo conto della somma già versata dall'assicurazione pari a € 84.000,00, con condanna alle spese con attribuzione.
10 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Gli altri litisconsorti necessari chiamati in causa ( Parte_4
padre della defunta in proprio e quale genitore della Per_2
minore , sorella unilaterale di Persona_7 Persona_2
non si costituivano, accettando dall'assicurazione l'importo di €
135.000,00, come da quietanza liberatoria con dichiarazione di non aver più nulla a pretendere (depositata in atti)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea e la domanda riconvenzionale proposta dalla chiamata ex art. 140 codice delle assicurazioni e 102 cpc, CP_3
vanno parzialmente accolte.
[...]
A) Sulla responsabilità esclusiva del nella Controparte_8
causazione del sinistro e sull'esclusione del concorso di colpa della vittima.
La dinamica del sinistro per cui è causa è stata accertata con sentenza penale irrevocabile emessa dalla Corte di Appello di Napoli
I sezione Civile del 13.09.2023 n. 10605/2023 che fa stato nel presente giudizio. Il giudice civile, deve attenersi al principio di diritto secondo cui “nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 cpp in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento dello stesso, ma non preclude al giudice civile
l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. – ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato”( cfr. Cassazione 15392/2018;
11 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Cassazione 21563/2018 ed ancora Cassazione, sezione terza, 6/9/2023
n. 26009.)
Nella fattispecie per cui è causa il giudizio penale sia in primo che in secondo grado ha accertato con certezza la condotta gravemente colposa del conducente del veicolo Ford Fusion, targato DY644KS, che, nell'occasione, si poneva alla guida del Controparte_8
veicolo indicato in stato di completa alterazione derivante sia dall'uso di sostanze psicotrope che di alcol ed effettuava una manovra di sorpasso in curva , in presenza di una linea continua ad elevata velocità contraria alle norme di legge oltre che a quelle comuni di normale prudenza e diligenza.
Relativamente poi all'invocato concorso di colpa, per la circostanza del mancato uso della cintura di sicurezza va precisato che i giudici della Corte di Appello di Napoli, I Sezione Penale, valutando il complesso delle prove con piena autonomia di giudizio ed entrando nel merito della controversia, è pervenuta alla decisione di escludere del tutto il concorso di colpa della vittima, evidenziando l'insussistenza di elementi di colpa a carico della stessa ed attribuendo al conducente del veicolo la piena ed esclusiva responsabilità del tragico evento.
In particolare i Giudici della Corte di Appello decidendo su questo particolare motivo di appello (concorso di colpa) hanno così precisato:
“parimenti, deve essere respinto anche l'ultimo motivo di appello volto al riconoscimento di un concorso di colpe della Per_9
ai fini delle statuizioni civili. In particolare, la difesa
[...]
censura la sentenza di prime cure nella parte in cui omette di
12 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
considerare la circostanza che la donna, al momento del sinistro, non indossasse la cintura di sicurezza. Invero, dalla relazione autoptica, redatta dalla dott.ssa , emerge con chiarezza che la Persona_10
causa della morte sia esclusivamente ascrivibile al sinistro, causato dalla imprudente condotta tenuta dall'odierno imputato, e che i
Firmato riscontri tanatologici escludono ulteriori momenti concausali nel determinismo della morte”.
Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, essendosi il giudicato penale chiaramente espressosi relativamente all'esclusione del concorso di colpa, la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di
Napoli I Sezione penale n. n. 10605/2023 fa stato nel presente giudizio, per cui ai fini della richiesta liquidazione in alcun conto potranno tenersi le istanze di riduzione degli importi per “concorso di colpa”.
Detto ciò questo giudice, essendo stata accertata la piena ed esclusiva responsabilità nel sinistro del conducente della Controparte_5
, targato DY644KS, nella dinamica del sinistro dovrà limitarsi
[...]
ad esaminare le singole voci di danno ai fini del loro riconoscimento.
Le risultanze istruttorie a cui sono giunti i giudici che hanno esaminato la fattispecie in sede penale preclude a questo giudice ogni ulteriore indagine e esame, ad ogni buon conto solo a titolo di chiarezza va detto che la domanda formulata dalla difesa della
Convenuta di chiamata in causa per Controparte_12
corresponsabilità della per la presenza Controparte_13
sul manto stradale di una buca che avrebbe aggravato se non procurato l'evento per cui è causa non avrebbe potuta essere tenuta in nessun conto, risultando dalla stessa foto depositata in atti da
13 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
questa difesa la presenza della curva e della striscia continua, ragion per cui nel rispetto delle regole del codice della strada e della normale prudenza il conducente dell'autovettura per cui è causa non avrebbe dovuto invadere la corsia avversa in cui era presente la lamentata buca.
B) Sulla Richiesta di risarcimento danni
1) Sulla richiesta di risarcimento del danno “iure hereditatis”
Dalla documentazione versata in atti è emerso che il sinistro automobilistico è avvenuto il giorno 13.3.2018, verso le ore 1,20.
Alle ore 1,30 giungeva sul luogo del sinistro il personale di PG operante in servizio di controllo del territorio dove rilevò la presenza del corpo di una giovane donna, poi identificata nella vittima sull'asfalto che dava ancora segni di vita. Sul Persona_2
luogo sopraggiungeva anche un'autombulanza il cui prestava i primi soccorsi per poi provvedere all'immediato trasporto presso il nosocomio A. Rizzoli di Lacco Ameno dove giungeva priva di vita (CFR atti giudizio penale). L'orario del decesso veniva indicato alle ore 1,50 (cfr atti giudizio penale consulenza tecnica medico legale
(autoptica) dottoressa ). Persona_10
Sulla risarcibilità del danno iure hereditatis, spettante agli eredi nel caso in cui la vittima sia sopravvissuta per un lasso di tempo tra l'evento traumatico e la morte, molto si è dibattuto in dottrina e giurisprudenza che hanno elaborato le sottocategorie di danno
“tanatologico o terminale” e di danno “catastofale”.
Su tale dibattito sono intervenute le S.U. della Suprema Corte la pronunzia del 22 luglio 2015 n. 15350 , che in sostanza conferma
14 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
l'unitarietà del danno non patrimoniale, riconoscendo che questo tipo di danno non patrimoniale può essere ricondotto tanto all'aspetto biologico in senso stretto - nel settore psichico- quanto alla correlata sofferenza d'animo . “Nel caso di morte per atto illecito, il
conseguente danno è la perdita del bene giuridico "vita", che è "bene
autonomo", fruibile solo dal titolare e non reintegrabile per
equivalente. "La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa
possibile del diverso bene "salute"... E poiché una perdita, per
rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a
un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel
caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo
dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva non dalla natura
personalissima del diritto leso... poiché ciò di cui si discute è il
credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma dalla assenza di un
soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la
perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo
credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita
brevissimo”
La Suprema Corte anche recentemente con nell'ordinanza n.5448/2020 ha chiarito che: “le espressioni "danno biologico terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale" non
15 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come
"mera sintesi descrittiva" (cfr Cass. 18056/2019 e Cass. S.U.
15350/2015). Va, inoltre, ribadita l'irrilevanza della qualificazione dell'obbligo risarcitorio quale sanzione civilistica per il reato, atteso la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile dalla responsabilità penale e la "obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza... e l'affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltreché consolatoria)" (Cass. S.U.
15350/2015). Va, quindi, precisato che la perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni riportate (Cass. S.U. 15350/2015, v. anche Cass. 14940/2016), va risarcita, nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni , sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale terminale. Il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute") subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (conf., da ultimo, la già cit. Cass. 1856/2019); siffatto danno, infatti, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla
16 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (conf., da ultimo, Cass. 16592/2019). Nell'unitarietà del
"genus" del danno non patrimoniale, tuttavia, può talora aggiungersi
a siffatto "danno biologico terminale" anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. "danno morale terminale" o
"danno da lucida agonia" o "danno catastrofale o catastrofico").
Detto "danno morale terminale", si risolve nella "paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali" ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni
(conf. Cass. 13547/2014); in tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicché, al contrario del danno alla salute, l'esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la vittima sia cosciente, atteso che se la vittima non è consapevole della fine imminente non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela ed addolorarsi per essa.”
La Suprema Corte ha poi chiarito che << La persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico
17 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente;
ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
(Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, n.18056).
Nella fattispecie per cui è causa, pertanto essendo trascorso un brevissimo lasso di tempo tra il momento dell'evento traumatico (ore
1,20 circa) e l'ora del decesso (ore 1,50) non può riconoscersi la richiesta di risarcimento dei danni iure hereditatis che andrà pertanto rigettata.
2) Sulla richiesta di danni patrimoniali:
La richiesta di danno patrimoniale è stata formulata solo dall'attrice madre convivente della vittima per il Parte_6
futuro mancato contributo garantito dalla figlia al nucleo familiare, quantificato in €500.000,00, in considerazione della giovane età della vittima e dalle potenzialità di guadagno futuro.
La domanda non può essere accolta
Tale voce di danno “futuro”, denominato anche “danno riflesso da lucro cessante”, rappresenta una delle componenti più complesse del sistema risarcitorio italiano. Tale pregiudizio corrisponde alla perdita o riduzione delle attribuzioni patrimoniali che la vittima primaria garantiva o avrebbe verosimilmente garantito al congiunto (vittima secondaria) in virtù dei rapporti familiari esistenti. Tale danno
18 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
patrimoniale futuro dei congiunti si configura quando la morte o l'invalidità della vittima primaria impedisce, totalmente o parzialmente, la continuazione dell'erogazione economica in corso al momento dell'evento dannoso, ovvero la presumibile erogazione futura. L'utilità economica compromessa può trovare fondamento in diverse fonti giustificative: legale, contrattuale, giudiziale o anche meramente consuetudinaria, in ragione dei concreti rapporti familiari incisi (cfr Cass. n. 4253/2012).
Nel caso di perdita di un figlio la Cassazione ha precisato che la tutela risarcitoria richiede la dimostrazione della convivenza, dell'effettivo conseguimento di un reddito da parte della vittima, e alternativamente che il figlio già contribuisse stabilmente ai bisogni dei genitori o che questi ultimi avrebbero verosimilmente necessitato in futuro del suo aiuto economico. ( Cfr. Cass. n. 7272/2012). Il danno patrimoniale futuro non può mai considerarsi in re ipsa.
L'attore deve dimostrare che il familiare deceduto gli corrispondeva, o gli avrebbe corrisposto secondo criteri di ragionevole verosimiglianza, determinate utilità economiche. La Cassazione n. 8407/2014 ha evidenziato come la prova regina sia quella presuntiva, basata sull'incrocio tra nozioni di comune esperienza e valutazioni probabilistiche.
Nella fattispecie per cui è causa non risulta stata provata sufficientemente la circostanza che la figlia convivente svolgesse un lavoro e che contribuisse con un suo reddito al bilancio familiare, ragion per cui la domanda non può essere accolta.
3) Sulla richiesta di danni morali ed esistenziali
19 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
La richiesta formulata dalla attrice in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante della figlia minore e dalla Persona_1
chiamata in causa in riconvenzionale , di risarcimento di CP_3
danni morali ed esistenziali, quale voce di danno autonomo rispetto al danno da perdita parentale non può essere accolta.
La Suprema Corte con l'ordinanza n. 8622/2021, richiamando l'orientamento della Corte ha chiarito che :<< il danno conseguente alla morte di un
Congiunto
(o "danno parentale") consiste, di per sè, nella perdita della relazione col
familiare e si sostanzia -al tempo stesso e congiuntamente- nella sofferenza interiore e nell'alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto
superstite;
entrambi gli aspetti, che sono intimamente connessi, benché suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata (come ripetutamente affermato da questa Corte: Cass. 901/2018; Cass.
7513/2018; Cass. 2788/2019; Cass. 28989/2019, ed ancora, più di recente, da Cass. 8887/2020), Cass. 7513/2018; Cass. 2788/2019;
Cass. 28989/2019, ed ancora, più di recente, da Cass. 8887/2020), sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale, cosicché il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un'inammissibile duplicazione risarcitoria;
deve
20 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
pertanto darsi continuità ai principi affermati -al riguardo- da questa
Corte, secondo cui, "in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca" (Cass. n. 30997/2018, conforme a Cass. n. 25351/2015), atteso che, "in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni
"vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico
-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi
i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche" (Cass. n.
23469/2018). Orientamento questo che è stato ribadito anche dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte n. 17881/25.
4) Sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale
La domanda va sicuramente accolta e riquantificata alla luce delle valutazioni sulla responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura
21 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Fusion targata DY644KS, di cui al punto CP_5 Controparte_8
A) della presente sentenza che integralmente si richiamano.
Agli importi, così come ri-quantificati in assenza di concorso di colpa nell'evento dannoso, pertanto, andranno sottratti gli importi già liquidati dalla compagnia di assicurazioni.
La suprema Corte ha precisato (Cfr Cass. 33770/19) che ai fini del calcolo del danno va applicata la tabella di riferimento dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso, per cui si farà riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano pubblicate in data 14.3.2018 (già utilizzate come riferimento dalle parti di questo giudizio).
Il danno non patrimoniale per la morte del congiunto, viene indicata da tali tabelle, per le voci che qui interessano nei seguenti valori:
o A favore di ciascun genitore per morte di un figlio: Da
€165.960.00 a € 331.920,00
o A favore del fratello per la morte di un fratello : Da €24.020,00
a 144.130,00
La compagnia di assicurazione in relazione al sinistro per cui è causa ha già versato alla madre della vittima e alle sorelle le somme indicate in atti, che alla luce della istruttoria dovranno ritenersi acconto dell'importo da liquidare.
Le tabelle di Milano, utilizzate dalla Compagnia di Assicurazione per il calcolo della liquidazione del danno, indicano una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto,
22 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
indicati da questa ultima quasi nell'importo massimo previsto
(€300.000,00 per la madre e € 140.000,00 per le sorelle)
Ai fini della liquidazione definitiva del danno non patrimoniale subito dalle attrici e dalla chiamata in causa per la perdita parentale, riconoscendo equo il valore del danno indicato dalla Compagnia di assicurazioni, applicando il valore pieno senza alcuna riduzione essendo stata escluso ogni concorso di colpa da parte della vittima, andranno riconosciute a titolo di danno non patrimoniale alle attrici e alla chiamata in causa le seguenti somme:
- Alla OR nella qualità di madre convivente Parte_1
della OR l'importo di € 300.000,00 Parte_7
- Alla OR nella qualità genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
sorella convivente della la OR l'importo di € Parte_7
140.000,00
- Alla OR sorella convivente della la CP_3
OR l'importo di € 140.000,00 Parte_7
Importi ai quali andranno sottratti le somme già incassate dall'assicurazione da considerarsi a titolo di acconto.
Al fine del calcolo degli interessi, in considerazione degli acconti già ricevuti andranno applicati i criteri della devalutazione che la Suprema Corte
(Cass. 1637/2020 e. 4257 / 2025) ha indicato con la seguente procedura : “(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio
23 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”.
C) Sulla domanda di rivalsa formulata dalla Compagnia di
Assicurazione
La domanda di rivalsa formulata dalla Compagnia di Assicurazione, va accolta alla luce del riconoscimento della piena ed esclusiva responsabilità del conducente , incorso in violazioni di CP_8
obblighi normativi, ponendosi alla guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope ed in stato di ebbrezza, contravvenendo così agli artt 186 e
187 del cds, con diritto di restituzione da parte dell'
[...]
delle somme già versate e da versarsi a Parte_8
titolo di risarcimento del danno, nei limiti e nelle modalità previste dalla polizza sottoscritta e dalle condizioni generali di assicurazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 144/22, sul valore indeterminabile indicato in citazione
(complessità media) in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte calcolate al valore medio (aumentato del 30% per le due parti processuali per la sola procuratrice delle attrici) ridotto di un terzo per il parziale accoglimento della domanda risarcitoria con attribuzione ai difensori dichiaratasi antistatari
PQM
24 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia nella persona del
Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la piena ed esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo Ford Fusion tg. FY644KS di proprietà della signora nella produzione del sinistro occorso in data Controparte_1
13.3.2008 in Casamicciola Terme alla Via Castiglione in cui decedeva la signora trasportata sul medesimo Persona_2
autoveicolo; per l'effetto:
1) In accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita parentale formulata dall'attrice Pt_1
condanna in solido e la
[...] Controparte_12 [...]
in persona del suo legale rap.p.t. Controparte_11
( nei limiti del massimale di polizza) al pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma di € 300.000,00
(trecentomila ), alla quale andrà sottratta la somma già ricevuta dalla
Compagnia di Assicurazioni, oltre interessi calcolati secondo il principio della “devalutazione”, come indicato in parte motiva
2) In accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita parentale formulata dall'attrice Pt_1
in persona della figlia minore condanna in
[...] Persona_1
solido e la Controparte_12 Controparte_11
in persona del suo legale rap.p.t. ( nei limiti del massimale
[...]
di polizza) al pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma di € 140.000,00 (centoquarantamila), alla quale andrà sottratta la somma già ricevuta dalla Compagnia di Assicurazioni,
25 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
oltre interessi calcolati secondo il principio della “devalutazione”, come indicato in parte motiva
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita parentale formulata dalla chiamata condanna in solido CP_3 Controparte_12
e la in persona del suo Controparte_11
legale rap.p.t. ( nei limiti del massimale di polizza) al pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma di € 140.000,00, alla quale andrà sottratta la soma già ricevuta dalla Compagnia di
Assicurazioni, oltre interessi calcolati secondo il principio della
“devalutazione”, come indicato in parte motiva
4) Rigetta la domanda di risarcimento formulata da , Parte_1
anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore per ogni forma di danno richiesta Persona_1
iure hereditatis, per i motivi esposti e motivati in parte motiva;
5) Rigetta la domanda di risarcimento formulata in riconvenzionale da per ogni forma di danno richiesta CP_3
iure hereditatis, per i motivi esposti e motivati in parte motiva;
6) Rigetta la domanda formulata da , di risarcimento Parte_1
di danni patrimoniali e per danno biologico, morale ed esistenziale iure proprio per i motivi esposti e motivati in parte motiva
7) Rigetta la domanda formulata da anche nella Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità della minore PE
, per danni morali ed esistenziali iure proprio per i motivi
[...]
esposti e motivati in parte motiva
26 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
8) Rigetta la domanda formulata da in CP_3
riconvenzionale per danni morali ed esistenziali iure proprio per i motivi esposti e motivati in parte motiva
9) Accoglie la domanda di rivalsa formulata dalla Compagnia di
Assicurazioni, per i motivi esposti e motivati in parte motiva e per l'effetto condanna la OR a restituire alla Controparte_1
prima tutte le somme già pagate e da pagarsi a titolo di risarcimento per il sinistro per cui è causa, nei limiti e nelle modalità previste dalla polizza assicurativa e dalle condizioni generali di contratto sottoscritte tra le parti;
10) Condanna in solido la OR e la Controparte_12
a pagare in favore Controparte_14
delle attrici anche nella qualità di genitore esercente la Parte_6
responsabilità genitoriale le spese di lite quantificate come in parte motiva in € 7240,00, per compensi e € 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa se dovute con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
11) Condanna in solido la OR e la Controparte_12
a pagare in favore Controparte_14
della chiamata in causa in riconvenzionale le spese di CP_3
lite quantificate come in parte motiva in € 6200,00, oltre spese generali, iva e cpa , se dovuti con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
Cosi deciso in Napoli 30.09.2025
Il Gop
Dott. Maria Pia De Riso
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
SEZIONE DISATACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Gop Dottoressa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n534 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: ASSICURAZIONI
CONTRO
DANNI
Tra
( C.F.: ), in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della minore ( C.F.: , Persona_1 C.F._2
elettivamente dom.ta in Barano di Ischia presso lo studio dell'Avv.
Concetta Florio, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Pec: Email_1
Attrice
Contro
( C.F.: Controparte_1
), elettivamente domata in Forio alla Via C.F._3
1 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Casa lombardi n.55 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Regine , dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
Pec: Email_2
E
( P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rap.te pro tempore , P.IVA_1
elettivamente dom.to in Caivano alla Via Braucci 23 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Esposito dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
Pec: Email_3
Convenuti
Nonché
(C.F.: elettivamente CP_3 C.F._4
dom.ta in Ischia alla Via Mazzella n. 60 presso lo studio dell'Avv.
Ida De Maio dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Pec: Email_4
Chiamata in causa in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4
2 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Preliminarmente si precisa che il presente giudizio è stato assegnato alla sottoscritta gop estensore in data 5.11.23 in seguito a riassunzione e giunto per la prima volta alla sua attenzione all'udienza del 15.1.24, dove sulla richiesta della parti venivano assegnati i termini ex 183 VI comma cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 19.5.25, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc dopo il deposito della documentazione relativa al giudizio penale da parte attorea con la seconda memoria ex 183 VI comma che rendeva superflua ogni ulteriore indagine istruttoria
Con atto di citazione del 25.10.2019, la OR , in Parte_1
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore citava in giudizio la OR Persona_1 [...]
, quale proprietaria dell'autovettura Ford Fusion tg CP_1
DY644KS e l'assicurazione Controparte_4
, al fine di veder dichiarare la piena responsabilità del
[...]
conducente l'autoveicolo Tg.DY644 KS di proprietà CP_5
della , nella produzione del sinistro occorso n data CP_6
13.3.2018 in Casamicciola Terme alla Via Castiglione in cui decedeva la OR ( figlia e sorella delle attrici) Persona_2
trasportata sul autoveicolo e per l'effetto condannare i convenuti, anche in solido tra loro al risarcimento de danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, iure proprio e iure hereditatis sofferto dalle attrici quale conseguenza del decesso della congiunta,
( figlia e sorella convivente), quantificati in €2000.000,00 e/o nella
3 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione.
Esponeva la difesa attorea che il giorno 13.3.2018, l'autovettura
Ford Fusion tg DY 644 KS assicurata con polizza RCA n.
03617133039858, scadente il 30.10.2018 di proprietà della signora
, condotta dal GN Controparte_7 Controparte_8
nato a [...] il [...], con a bordo la signora Per_2
nata a [...] il [...], passeggero
[...]
anteriore, mentre procedeva lungo via Castiglione con direzione
Ischia Porto, verso le ore 1,20 circa, in violazione delle norme del codice della strada , effettuava una serie di pericolosi sorpassi ad elevata velocità, nonostante la linea continua e la presenza di dossi.
All'altezza di Via Castiglione , all'altezza del negozio “Universo
Bimbo”, il conducente dell'autovettura Ford sorpassava in piena curva ed elevata velocità l' autovettura Fiat 600, condotta dal GN
, che procedeva nella medesima direzione di marcia, Controparte_9
perdendo il controllo del veicolo andando ad impattare prima contro un palo della luce ed ad una serie di alberi che costeggiavano la carreggiata lato destro poi contro il marciapiede lato sinistro, arrestando la sua corsa nella corsia di destra originariamente percorsa.
Per effetto di tale urto la OR trasportata a Persona_2
bordo della si procurava lesioni gravissime al corpo. Il CP_5
GN si fermava a prestare i primi soccorsi allertando il Pt_2
118 che sopraggiungeva unitamente agli agenti del Commissariato di P.S. di Ischia e la signora che ancora dava segni di vita Per_2
veniva trasportata al Pronto soccorso dell'Ospedale Rizzoli, dove successivamente decedeva.
4 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
La difesa delle attrici, pertanto alla luce dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Ford Fusion Tg. DY644KS richiedeva il risarcimento dei seguenti danni subiti, quantificati come da tabella di Milano:
A titolo “iure hereditatis”, il danno biologico per il danno da lesioni gravissime subito dalla in seguito al sinistro, Persona_3
diritto acquisito in capo alla vittima, deceduta dopo un lasso di tempo tale da acquisire il diritto di risarcimento e di trasmetterlo agli eredi
(non quantificato)
A titolo di risarcimento del danno “iure proprio”:
Per la , quale genitore convivente: Parte_1
- A titolo di danno non patrimoniale: € 310.000,00
- A titolo di danno patrimoniale subito per la perdita economica del contributo garantito dalla figlia, quantificato in €500.000,00, in considerazione della giovane età della vittima e dalle potenzialità di guadagno futuro;
- Oltre al diritto al risarcimento del danno esistenziale e da lesione della serenità personale
Per la nella qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla minore sorella Persona_1
convivente della vittima:
- Danno non patrimoniale: € 203.700,00¸
- Oltre al danno esistenziale e morale per la perdita della sorella.
Infine la difesa attorea richiedeva la condanna ai sensi dell'art 90 cpc ultimo comma nei confronti della compagnia di assicurazioni, in quanto avrebbe assunto un atteggiamento volto ad ostacolare la soluzione transattiva.
5 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Le attrici, pertanto rassegnavano le seguenti conclusioni: 1) dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo tg. FY644KS di proprietà della signora CP_5 CP_1
nella produzione del sinistro occorso in data 13.3.2008
[...]
in Casamicciola terme alla Via Castiglione in cui decedeva la signora trasportata sul medesimo autoveicolo;
Persona_2
2) per l'effetto condannarsi la , in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t., eventualmente in solido con la
OR al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, iure proprio e iure hereditatis sofferto dall'attrice in conseguenza della Parte_1
morte della figlia convivente e della minore per la Persona_1
perdita della sorella convivente, quantificati nella complessiva somma di € 2000.000,00 e/o nella soma maggiore o diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria sul capitale dal giorno del sinistro alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e di onorario con attribuzione
Si costituiva la OR , la quale impugnava Controparte_1
l'avverso dedotto infondato perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare la convenuta contestava la ricostruzione della dinamica dei fatti così come esposta nell'atto di citazione, che secondo la difesa della convenuta non rappresentava la realtà dei fatti offrendo una visione incompleta e distorta della realtà. Secondo questa difesa, la sera del 12. marzo 2018, il , figlio Controparte_8
della convenuta aveva cenato insieme a due amiche, Per_4
e a casa della madre ed a cena i tre
[...] Persona_5
ragazzi avevano bevuto una bottiglia di vino (una in tre) e dopo la
6 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
mezzanotte il primo, data l'ora tarda aveva accompagnato le ragazze a casa utilizzando l'auto della madre. Secondo la difesa della convenuta il vista l'ora tarda e preceduto da una Fiat CP_8
600 che viaggiava a 30 all'ora intralciando la normale circolazione, il ragazzo eseguiva un sorpasso e nella manovra di rientro finiva in una buca posta sul manto stradale perdendo il controllo dell'auto.
Secondo la difesa della convenuta dopo pochi giorni la buca esistente sulla ss. 270 statale, di proprietà e gestita dalla Provincia di
Napoli, , veniva chiusa, in ogni caso veniva fornita Controparte_10
una foto dello stato dei luoghi dopo l'incidente. A causa della buca e dell'urto contro il palo e dello scontro con gli alberi erano saltate le serrature con l'apertura delle due porte lato destro e la che non aveva la cintura allacciata era fuoriuscita Persona_6
dal veicolo ancora in corsa battendo la testa sul manto stradale.
La difesa della convenuta, pertanto chiedeva essere autorizzata a chiamare in causa la , proprietaria e/o gestore della Controparte_10
SS 270 quale soggetto tenuto alla manutenzione della strada al fine di vederlo condannare alla causazione dell'evento nel caso di accoglimento della domanda di risarcimento.
In ordine alle richieste risarcitorie la difesa della convenuta, eccependo la genericità della richiesta in citazione ne contestava la richiesta.
In particolare contestava la richiesta risarcitoria iure ereditatis, in quanto il decesso della vittima era intervenuto nell'immediato.
In ordine al danno parentale, contestava la duplicazione delle voci di danno non patrimoniale e la mancanza di prova del danno patrimoniale. In ogni caso chiedeva la sospensione del giudizio
7 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
in considerazione della pendenza dell'appello in sede penale.
Concludeva pertanto in via principale per la sospensione del giudizio ex art. 75 ccp in pendenza dell'appello in sede penale, in via principale chiedeva la chiamata in causa della
[...]
ed in via prudenziale della in CP_10 Controparte_2
subordine nella ritenuta ipotesi di concorso colposo del danneggiato ridurre l'importo che sarà liquidato all'accertata responsabilità della e della;
in caso di Per_2 Controparte_10
condanna dichiarare la compagnia assicuratrice
[...]
a manlevare integralmente la convenuta, con vittoria CP_2
di spese ed onorario di giudizio.
Si costituiva infine la Controparte_11
che impugnava la domanda
[...]
introduttiva, eccependo l'estinzione dell'obbligazione in relazione ai fatti di causa avendo già pagato a favore di la Parte_1
somma di € 180.000,00, a favore di la somma di Persona_1
€84.000,00, somme liquidate sulla base dei criteri di liquidazione del danno da perdita parentale offerti dalle tabelle del Tribunale di
Milano , tenendo conto della cooperazione colposa della vittima nella percentuale del 40% perché la vittima non aveva indossato la cintura di sicurezza.
Precisava poi che la somma di €84.000,00 era stata versata anche a favore di . CP_3
Nel merito la compagnia di assicurazione contestava la domanda iure ereditatis, non essendosi maturato nessun diritto al risarcimento del danno biologico in capo alla vittima deceduta nello stesso momento del verificarsi dell'incidente. La compagnia di assicurazione, poi
8 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
contestava la formulata richiesta iure proprio di danno biologico essendo priva di prova. In ogni caso la compagnia di assicurazione eccepiva il limite di massimale e domanda di rivalsa, previo accertamento della responsabilità esclusiva e/o concorsuale in quanto il conducente era incorso in violazione di obblighi normativi ponendosi alla guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope e in stato di ebbrezza. La convenuta compagnia di assicurazioni, pertanto così concludeva: 1) dichiararsi satisfattiva l'offerta già corrisposta e quindi estinta l'obbligazione risarcitoria;
2) rigettare la domanda;
3) dichiararsi il concorso di colpa della vittima del sinistro e conseguentemente ridurre il risarcimento spettante;
4) rigettare in ogni caso la richiesta di risarcimento iure ereditati;
5) accogliere la domanda di rivalsa;
contenersi la condanna della entro i CP_2
limiti di massimali della polizza, con vittoria di spese.
All'udienza del 3. 2. 2021, la , all'epoca Parte_3
titolare del giudizio dispose procedersi ai sensi dell'art. 140 del codice delle assicurazioni e 102 cpc all'integrazione del contradittorio nei confronti degli altri danneggiati padre della Parte_4
defunta in proprio e quale genitore della minore Per_2 Per_7
, sorella unilaterale di e di
[...] Persona_2 CP_3
sorella convivente di quest'ultima. Integrazione del contradittorio che ritualmente fu eseguito dalla convenuta compagnia di Assicurazione.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si è ritualmente costituita che CP_3
impugnava la citazione notificata dalla compagnia di assicurazione ed in particolare sull'eccepito concorso di colpa da parte della vittima, precisava che le somme ricevute dovevano ritenersi
9 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
incassate a titolo di acconto , proponeva domanda riconvenzionale per la perdita della sorella convivente richiededo le seguenti voci di danno: 1) danno non patrimoniale come da tabella di Milano in vigore € 203.700,00; 2) Danno biologico iure ereditatis , quantificabile in misura almeno pari al valore totale dell'integrità biologica della vittima;
3) danno esistenziale e morale. Con richiesta di condanna dell'assicurazione per risarcimento ex art 96 cc per aver assunto un comportamento volto ad ostacolare la definizione stragiudiziale della vertenza. Concludeva pertanto affiché il tribunale
1) in via preliminare dichiarasse l'esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo Ford Fusion tg. DY644KS, di proprietà della
OR nella produzione del sinistro occorso in Parte_5
data 13.3.2018 in Casamicciola Terme in cui decedeva la OR trasportata sul medesimo veicolo;
2) per l'effetto, Persona_8
disattese tutte le eccezioni e deduzioni formulate dalla Controparte_2
, in accoglimento della spiegata domanda
[...]
riconvenzionale, condannasse la in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t. eventualmente in solido con la
OR al risarcimento del danno Controparte_7
patrimoniale, biologico morale ed esistenziale, iure proprio e iure hereditatis sofferti come conseguenza della morte della congiunta
( sorella) convivente , nonché tutti i diritti costituzionalmente garantiti e violati, valutati e quantificati in € 450.000,00 e/o nella soma maggiore e diversa che sarà ritenuta di giustizia , oltre rivalutazione ed interessi tenendo conto della somma già versata dall'assicurazione pari a € 84.000,00, con condanna alle spese con attribuzione.
10 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Gli altri litisconsorti necessari chiamati in causa ( Parte_4
padre della defunta in proprio e quale genitore della Per_2
minore , sorella unilaterale di Persona_7 Persona_2
non si costituivano, accettando dall'assicurazione l'importo di €
135.000,00, come da quietanza liberatoria con dichiarazione di non aver più nulla a pretendere (depositata in atti)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea e la domanda riconvenzionale proposta dalla chiamata ex art. 140 codice delle assicurazioni e 102 cpc, CP_3
vanno parzialmente accolte.
[...]
A) Sulla responsabilità esclusiva del nella Controparte_8
causazione del sinistro e sull'esclusione del concorso di colpa della vittima.
La dinamica del sinistro per cui è causa è stata accertata con sentenza penale irrevocabile emessa dalla Corte di Appello di Napoli
I sezione Civile del 13.09.2023 n. 10605/2023 che fa stato nel presente giudizio. Il giudice civile, deve attenersi al principio di diritto secondo cui “nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 cpp in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento dello stesso, ma non preclude al giudice civile
l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. – ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato”( cfr. Cassazione 15392/2018;
11 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Cassazione 21563/2018 ed ancora Cassazione, sezione terza, 6/9/2023
n. 26009.)
Nella fattispecie per cui è causa il giudizio penale sia in primo che in secondo grado ha accertato con certezza la condotta gravemente colposa del conducente del veicolo Ford Fusion, targato DY644KS, che, nell'occasione, si poneva alla guida del Controparte_8
veicolo indicato in stato di completa alterazione derivante sia dall'uso di sostanze psicotrope che di alcol ed effettuava una manovra di sorpasso in curva , in presenza di una linea continua ad elevata velocità contraria alle norme di legge oltre che a quelle comuni di normale prudenza e diligenza.
Relativamente poi all'invocato concorso di colpa, per la circostanza del mancato uso della cintura di sicurezza va precisato che i giudici della Corte di Appello di Napoli, I Sezione Penale, valutando il complesso delle prove con piena autonomia di giudizio ed entrando nel merito della controversia, è pervenuta alla decisione di escludere del tutto il concorso di colpa della vittima, evidenziando l'insussistenza di elementi di colpa a carico della stessa ed attribuendo al conducente del veicolo la piena ed esclusiva responsabilità del tragico evento.
In particolare i Giudici della Corte di Appello decidendo su questo particolare motivo di appello (concorso di colpa) hanno così precisato:
“parimenti, deve essere respinto anche l'ultimo motivo di appello volto al riconoscimento di un concorso di colpe della Per_9
ai fini delle statuizioni civili. In particolare, la difesa
[...]
censura la sentenza di prime cure nella parte in cui omette di
12 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
considerare la circostanza che la donna, al momento del sinistro, non indossasse la cintura di sicurezza. Invero, dalla relazione autoptica, redatta dalla dott.ssa , emerge con chiarezza che la Persona_10
causa della morte sia esclusivamente ascrivibile al sinistro, causato dalla imprudente condotta tenuta dall'odierno imputato, e che i
Firmato riscontri tanatologici escludono ulteriori momenti concausali nel determinismo della morte”.
Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, essendosi il giudicato penale chiaramente espressosi relativamente all'esclusione del concorso di colpa, la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di
Napoli I Sezione penale n. n. 10605/2023 fa stato nel presente giudizio, per cui ai fini della richiesta liquidazione in alcun conto potranno tenersi le istanze di riduzione degli importi per “concorso di colpa”.
Detto ciò questo giudice, essendo stata accertata la piena ed esclusiva responsabilità nel sinistro del conducente della Controparte_5
, targato DY644KS, nella dinamica del sinistro dovrà limitarsi
[...]
ad esaminare le singole voci di danno ai fini del loro riconoscimento.
Le risultanze istruttorie a cui sono giunti i giudici che hanno esaminato la fattispecie in sede penale preclude a questo giudice ogni ulteriore indagine e esame, ad ogni buon conto solo a titolo di chiarezza va detto che la domanda formulata dalla difesa della
Convenuta di chiamata in causa per Controparte_12
corresponsabilità della per la presenza Controparte_13
sul manto stradale di una buca che avrebbe aggravato se non procurato l'evento per cui è causa non avrebbe potuta essere tenuta in nessun conto, risultando dalla stessa foto depositata in atti da
13 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
questa difesa la presenza della curva e della striscia continua, ragion per cui nel rispetto delle regole del codice della strada e della normale prudenza il conducente dell'autovettura per cui è causa non avrebbe dovuto invadere la corsia avversa in cui era presente la lamentata buca.
B) Sulla Richiesta di risarcimento danni
1) Sulla richiesta di risarcimento del danno “iure hereditatis”
Dalla documentazione versata in atti è emerso che il sinistro automobilistico è avvenuto il giorno 13.3.2018, verso le ore 1,20.
Alle ore 1,30 giungeva sul luogo del sinistro il personale di PG operante in servizio di controllo del territorio dove rilevò la presenza del corpo di una giovane donna, poi identificata nella vittima sull'asfalto che dava ancora segni di vita. Sul Persona_2
luogo sopraggiungeva anche un'autombulanza il cui prestava i primi soccorsi per poi provvedere all'immediato trasporto presso il nosocomio A. Rizzoli di Lacco Ameno dove giungeva priva di vita (CFR atti giudizio penale). L'orario del decesso veniva indicato alle ore 1,50 (cfr atti giudizio penale consulenza tecnica medico legale
(autoptica) dottoressa ). Persona_10
Sulla risarcibilità del danno iure hereditatis, spettante agli eredi nel caso in cui la vittima sia sopravvissuta per un lasso di tempo tra l'evento traumatico e la morte, molto si è dibattuto in dottrina e giurisprudenza che hanno elaborato le sottocategorie di danno
“tanatologico o terminale” e di danno “catastofale”.
Su tale dibattito sono intervenute le S.U. della Suprema Corte la pronunzia del 22 luglio 2015 n. 15350 , che in sostanza conferma
14 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
l'unitarietà del danno non patrimoniale, riconoscendo che questo tipo di danno non patrimoniale può essere ricondotto tanto all'aspetto biologico in senso stretto - nel settore psichico- quanto alla correlata sofferenza d'animo . “Nel caso di morte per atto illecito, il
conseguente danno è la perdita del bene giuridico "vita", che è "bene
autonomo", fruibile solo dal titolare e non reintegrabile per
equivalente. "La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa
possibile del diverso bene "salute"... E poiché una perdita, per
rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a
un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel
caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo
dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva non dalla natura
personalissima del diritto leso... poiché ciò di cui si discute è il
credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma dalla assenza di un
soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la
perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo
credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita
brevissimo”
La Suprema Corte anche recentemente con nell'ordinanza n.5448/2020 ha chiarito che: “le espressioni "danno biologico terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale" non
15 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come
"mera sintesi descrittiva" (cfr Cass. 18056/2019 e Cass. S.U.
15350/2015). Va, inoltre, ribadita l'irrilevanza della qualificazione dell'obbligo risarcitorio quale sanzione civilistica per il reato, atteso la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile dalla responsabilità penale e la "obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza... e l'affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltreché consolatoria)" (Cass. S.U.
15350/2015). Va, quindi, precisato che la perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni riportate (Cass. S.U. 15350/2015, v. anche Cass. 14940/2016), va risarcita, nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni , sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale terminale. Il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute") subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (conf., da ultimo, la già cit. Cass. 1856/2019); siffatto danno, infatti, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla
16 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (conf., da ultimo, Cass. 16592/2019). Nell'unitarietà del
"genus" del danno non patrimoniale, tuttavia, può talora aggiungersi
a siffatto "danno biologico terminale" anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. "danno morale terminale" o
"danno da lucida agonia" o "danno catastrofale o catastrofico").
Detto "danno morale terminale", si risolve nella "paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali" ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni
(conf. Cass. 13547/2014); in tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicché, al contrario del danno alla salute, l'esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la vittima sia cosciente, atteso che se la vittima non è consapevole della fine imminente non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela ed addolorarsi per essa.”
La Suprema Corte ha poi chiarito che << La persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico
17 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente;
ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
(Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, n.18056).
Nella fattispecie per cui è causa, pertanto essendo trascorso un brevissimo lasso di tempo tra il momento dell'evento traumatico (ore
1,20 circa) e l'ora del decesso (ore 1,50) non può riconoscersi la richiesta di risarcimento dei danni iure hereditatis che andrà pertanto rigettata.
2) Sulla richiesta di danni patrimoniali:
La richiesta di danno patrimoniale è stata formulata solo dall'attrice madre convivente della vittima per il Parte_6
futuro mancato contributo garantito dalla figlia al nucleo familiare, quantificato in €500.000,00, in considerazione della giovane età della vittima e dalle potenzialità di guadagno futuro.
La domanda non può essere accolta
Tale voce di danno “futuro”, denominato anche “danno riflesso da lucro cessante”, rappresenta una delle componenti più complesse del sistema risarcitorio italiano. Tale pregiudizio corrisponde alla perdita o riduzione delle attribuzioni patrimoniali che la vittima primaria garantiva o avrebbe verosimilmente garantito al congiunto (vittima secondaria) in virtù dei rapporti familiari esistenti. Tale danno
18 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
patrimoniale futuro dei congiunti si configura quando la morte o l'invalidità della vittima primaria impedisce, totalmente o parzialmente, la continuazione dell'erogazione economica in corso al momento dell'evento dannoso, ovvero la presumibile erogazione futura. L'utilità economica compromessa può trovare fondamento in diverse fonti giustificative: legale, contrattuale, giudiziale o anche meramente consuetudinaria, in ragione dei concreti rapporti familiari incisi (cfr Cass. n. 4253/2012).
Nel caso di perdita di un figlio la Cassazione ha precisato che la tutela risarcitoria richiede la dimostrazione della convivenza, dell'effettivo conseguimento di un reddito da parte della vittima, e alternativamente che il figlio già contribuisse stabilmente ai bisogni dei genitori o che questi ultimi avrebbero verosimilmente necessitato in futuro del suo aiuto economico. ( Cfr. Cass. n. 7272/2012). Il danno patrimoniale futuro non può mai considerarsi in re ipsa.
L'attore deve dimostrare che il familiare deceduto gli corrispondeva, o gli avrebbe corrisposto secondo criteri di ragionevole verosimiglianza, determinate utilità economiche. La Cassazione n. 8407/2014 ha evidenziato come la prova regina sia quella presuntiva, basata sull'incrocio tra nozioni di comune esperienza e valutazioni probabilistiche.
Nella fattispecie per cui è causa non risulta stata provata sufficientemente la circostanza che la figlia convivente svolgesse un lavoro e che contribuisse con un suo reddito al bilancio familiare, ragion per cui la domanda non può essere accolta.
3) Sulla richiesta di danni morali ed esistenziali
19 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
La richiesta formulata dalla attrice in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante della figlia minore e dalla Persona_1
chiamata in causa in riconvenzionale , di risarcimento di CP_3
danni morali ed esistenziali, quale voce di danno autonomo rispetto al danno da perdita parentale non può essere accolta.
La Suprema Corte con l'ordinanza n. 8622/2021, richiamando l'orientamento della Corte ha chiarito che :<< il danno conseguente alla morte di un
Congiunto
(o "danno parentale") consiste, di per sè, nella perdita della relazione col
familiare e si sostanzia -al tempo stesso e congiuntamente- nella sofferenza interiore e nell'alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto
superstite;
entrambi gli aspetti, che sono intimamente connessi, benché suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata (come ripetutamente affermato da questa Corte: Cass. 901/2018; Cass.
7513/2018; Cass. 2788/2019; Cass. 28989/2019, ed ancora, più di recente, da Cass. 8887/2020), Cass. 7513/2018; Cass. 2788/2019;
Cass. 28989/2019, ed ancora, più di recente, da Cass. 8887/2020), sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale, cosicché il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un'inammissibile duplicazione risarcitoria;
deve
20 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
pertanto darsi continuità ai principi affermati -al riguardo- da questa
Corte, secondo cui, "in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca" (Cass. n. 30997/2018, conforme a Cass. n. 25351/2015), atteso che, "in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni
"vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico
-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi
i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche" (Cass. n.
23469/2018). Orientamento questo che è stato ribadito anche dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte n. 17881/25.
4) Sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale
La domanda va sicuramente accolta e riquantificata alla luce delle valutazioni sulla responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura
21 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Fusion targata DY644KS, di cui al punto CP_5 Controparte_8
A) della presente sentenza che integralmente si richiamano.
Agli importi, così come ri-quantificati in assenza di concorso di colpa nell'evento dannoso, pertanto, andranno sottratti gli importi già liquidati dalla compagnia di assicurazioni.
La suprema Corte ha precisato (Cfr Cass. 33770/19) che ai fini del calcolo del danno va applicata la tabella di riferimento dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso, per cui si farà riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano pubblicate in data 14.3.2018 (già utilizzate come riferimento dalle parti di questo giudizio).
Il danno non patrimoniale per la morte del congiunto, viene indicata da tali tabelle, per le voci che qui interessano nei seguenti valori:
o A favore di ciascun genitore per morte di un figlio: Da
€165.960.00 a € 331.920,00
o A favore del fratello per la morte di un fratello : Da €24.020,00
a 144.130,00
La compagnia di assicurazione in relazione al sinistro per cui è causa ha già versato alla madre della vittima e alle sorelle le somme indicate in atti, che alla luce della istruttoria dovranno ritenersi acconto dell'importo da liquidare.
Le tabelle di Milano, utilizzate dalla Compagnia di Assicurazione per il calcolo della liquidazione del danno, indicano una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto,
22 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
indicati da questa ultima quasi nell'importo massimo previsto
(€300.000,00 per la madre e € 140.000,00 per le sorelle)
Ai fini della liquidazione definitiva del danno non patrimoniale subito dalle attrici e dalla chiamata in causa per la perdita parentale, riconoscendo equo il valore del danno indicato dalla Compagnia di assicurazioni, applicando il valore pieno senza alcuna riduzione essendo stata escluso ogni concorso di colpa da parte della vittima, andranno riconosciute a titolo di danno non patrimoniale alle attrici e alla chiamata in causa le seguenti somme:
- Alla OR nella qualità di madre convivente Parte_1
della OR l'importo di € 300.000,00 Parte_7
- Alla OR nella qualità genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
sorella convivente della la OR l'importo di € Parte_7
140.000,00
- Alla OR sorella convivente della la CP_3
OR l'importo di € 140.000,00 Parte_7
Importi ai quali andranno sottratti le somme già incassate dall'assicurazione da considerarsi a titolo di acconto.
Al fine del calcolo degli interessi, in considerazione degli acconti già ricevuti andranno applicati i criteri della devalutazione che la Suprema Corte
(Cass. 1637/2020 e. 4257 / 2025) ha indicato con la seguente procedura : “(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio
23 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”.
C) Sulla domanda di rivalsa formulata dalla Compagnia di
Assicurazione
La domanda di rivalsa formulata dalla Compagnia di Assicurazione, va accolta alla luce del riconoscimento della piena ed esclusiva responsabilità del conducente , incorso in violazioni di CP_8
obblighi normativi, ponendosi alla guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope ed in stato di ebbrezza, contravvenendo così agli artt 186 e
187 del cds, con diritto di restituzione da parte dell'
[...]
delle somme già versate e da versarsi a Parte_8
titolo di risarcimento del danno, nei limiti e nelle modalità previste dalla polizza sottoscritta e dalle condizioni generali di assicurazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 144/22, sul valore indeterminabile indicato in citazione
(complessità media) in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte calcolate al valore medio (aumentato del 30% per le due parti processuali per la sola procuratrice delle attrici) ridotto di un terzo per il parziale accoglimento della domanda risarcitoria con attribuzione ai difensori dichiaratasi antistatari
PQM
24 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia nella persona del
Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la piena ed esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo Ford Fusion tg. FY644KS di proprietà della signora nella produzione del sinistro occorso in data Controparte_1
13.3.2008 in Casamicciola Terme alla Via Castiglione in cui decedeva la signora trasportata sul medesimo Persona_2
autoveicolo; per l'effetto:
1) In accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita parentale formulata dall'attrice Pt_1
condanna in solido e la
[...] Controparte_12 [...]
in persona del suo legale rap.p.t. Controparte_11
( nei limiti del massimale di polizza) al pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma di € 300.000,00
(trecentomila ), alla quale andrà sottratta la somma già ricevuta dalla
Compagnia di Assicurazioni, oltre interessi calcolati secondo il principio della “devalutazione”, come indicato in parte motiva
2) In accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita parentale formulata dall'attrice Pt_1
in persona della figlia minore condanna in
[...] Persona_1
solido e la Controparte_12 Controparte_11
in persona del suo legale rap.p.t. ( nei limiti del massimale
[...]
di polizza) al pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma di € 140.000,00 (centoquarantamila), alla quale andrà sottratta la somma già ricevuta dalla Compagnia di Assicurazioni,
25 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
oltre interessi calcolati secondo il principio della “devalutazione”, come indicato in parte motiva
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita parentale formulata dalla chiamata condanna in solido CP_3 Controparte_12
e la in persona del suo Controparte_11
legale rap.p.t. ( nei limiti del massimale di polizza) al pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma di € 140.000,00, alla quale andrà sottratta la soma già ricevuta dalla Compagnia di
Assicurazioni, oltre interessi calcolati secondo il principio della
“devalutazione”, come indicato in parte motiva
4) Rigetta la domanda di risarcimento formulata da , Parte_1
anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore per ogni forma di danno richiesta Persona_1
iure hereditatis, per i motivi esposti e motivati in parte motiva;
5) Rigetta la domanda di risarcimento formulata in riconvenzionale da per ogni forma di danno richiesta CP_3
iure hereditatis, per i motivi esposti e motivati in parte motiva;
6) Rigetta la domanda formulata da , di risarcimento Parte_1
di danni patrimoniali e per danno biologico, morale ed esistenziale iure proprio per i motivi esposti e motivati in parte motiva
7) Rigetta la domanda formulata da anche nella Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità della minore PE
, per danni morali ed esistenziali iure proprio per i motivi
[...]
esposti e motivati in parte motiva
26 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
8) Rigetta la domanda formulata da in CP_3
riconvenzionale per danni morali ed esistenziali iure proprio per i motivi esposti e motivati in parte motiva
9) Accoglie la domanda di rivalsa formulata dalla Compagnia di
Assicurazioni, per i motivi esposti e motivati in parte motiva e per l'effetto condanna la OR a restituire alla Controparte_1
prima tutte le somme già pagate e da pagarsi a titolo di risarcimento per il sinistro per cui è causa, nei limiti e nelle modalità previste dalla polizza assicurativa e dalle condizioni generali di contratto sottoscritte tra le parti;
10) Condanna in solido la OR e la Controparte_12
a pagare in favore Controparte_14
delle attrici anche nella qualità di genitore esercente la Parte_6
responsabilità genitoriale le spese di lite quantificate come in parte motiva in € 7240,00, per compensi e € 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa se dovute con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
11) Condanna in solido la OR e la Controparte_12
a pagare in favore Controparte_14
della chiamata in causa in riconvenzionale le spese di CP_3
lite quantificate come in parte motiva in € 6200,00, oltre spese generali, iva e cpa , se dovuti con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
Cosi deciso in Napoli 30.09.2025
Il Gop
Dott. Maria Pia De Riso
27