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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/11/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1371/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA EL e dell'avv.LOVADINA MONICA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 20/11/2025 ad ore 11.31 innanzi al Giudice RE CO IN, sono comparsi: per parte ricorrente dott. , giusta delega scritto in sostituzione dell'avv. Parte_2
TA EL e dell'avv. Lovadina Monica. per parte resistente nessuno compare
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - In via principale nel merito: accertata la responsabilità da inadempimento della società per il mancato Controparte_1 pagamento di quest'ultima a favore del ricorrente della differenza retributiva e del TFR, per come meglio specificato nella parte fattuale, condannare la società Controparte_1 al pagamento in favore del Signor della somma di € 5.038,90 (di cui euro Parte_1
1.997,28 euro lordi a titolo di TFR, ed euro 3.041,62 lorda quale differenza retributiva a credito) o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, o, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. -In via istruttoria: • ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che all'atto del licenziamento il Signor si Pt_1 rivolgeva al sindacato di categoria FED.A.L. lamentando la mancata corresponsione di alcune voci della retribuzione da parte di e chiedendo un conteggio Controparte_1 finalizzato ad appurare eventuali differenze retributive a suo credito. 2) Vero che dai conteggi effettuati dal sindacato di categoria FED.A.L. di cui al doc.2 (che si mostra al teste) risulta che il Signor aveva maturato un TFR pari ad euro 1.997,28 lordi, ed una differenza Pt_1 retributiva a credito pari ad euro 3.041,62, per un totale complessivo di euro 5.038,90 lordi. 3)
Vero che nel cedolino paga del mese di luglio 2022, (doc. 3 che si mostra al teste), il datore di lavoro riconosce la debenza del TFR, ed opera trattenute imprecisate, indicate genericamente come “addebiti”; 4) Vero che il datore di lavoro anche nel cedolino paga del mese di ottobre
2021(doc.4 che si mostra al teste) opera trattenute non meglio precisate, indicate genericamente come “addebiti”. • Si chiede altresì volersi ammettere prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE CO IN ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1371/2025 promossa da:
.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA EL e dell'avv. LOVADINA MONICA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio rassegnando Parte_1 Controparte_1 le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver lavorato per la resistente nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 luglio
2022, presso la sede di -20080- DO SA CO (MI), via Statale dei Giovi n.1, le mansioni di autista, con qualifica di operaio – Livello 3 Super, secondo la classificazione del
CCNL Spedizioni e Trasporti;
- di essere stato licenziato alla data del 31 luglio 2022 e di avere un credito di euro 1997,28 lordi per tfr e di euro 3.041,62 per differenze retributive;
1.1. Nonostante la ritualità della notifica la società resistente non si è costituita in giudizio.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che l'esistenza del contratto di lavoro è stata provata mediante produzione in giudizio del relativo contratto (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
L'ammontare del tfr risulta provato dal cedolino paga del mese di luglio 2022 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente ha anche chiesto il pagamento della retribuzione ordinaria spettante per la medesima mensilità nell'ammontare indicato nella stessa busta paga dalla quale risulta anche un suo credito per quota parte di tredicesima e quattordicesima mensilità, e per l'elemento distinto della retribuzione;
dalla medesima busta paga risultano i crediti per la retribuzione relativa alle ferie e ai permessi non goduti.
In definitiva, la domanda di parte ricorrente deve essere integralmente accolta.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
1.100 e 5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di euro 5.038,90 (di cui euro 1.997,28 euro lordi a titolo di TFR, ed euro 3.041,62 lordi quale differenza retributiva) oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma tempo per tempo rivalutata, nonché delle spese legali che si liquidano in € 2.059 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 20 novembre 2025
Il Giudice
RE CO IN
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA EL e dell'avv.LOVADINA MONICA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 20/11/2025 ad ore 11.31 innanzi al Giudice RE CO IN, sono comparsi: per parte ricorrente dott. , giusta delega scritto in sostituzione dell'avv. Parte_2
TA EL e dell'avv. Lovadina Monica. per parte resistente nessuno compare
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - In via principale nel merito: accertata la responsabilità da inadempimento della società per il mancato Controparte_1 pagamento di quest'ultima a favore del ricorrente della differenza retributiva e del TFR, per come meglio specificato nella parte fattuale, condannare la società Controparte_1 al pagamento in favore del Signor della somma di € 5.038,90 (di cui euro Parte_1
1.997,28 euro lordi a titolo di TFR, ed euro 3.041,62 lorda quale differenza retributiva a credito) o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, o, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. -In via istruttoria: • ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che all'atto del licenziamento il Signor si Pt_1 rivolgeva al sindacato di categoria FED.A.L. lamentando la mancata corresponsione di alcune voci della retribuzione da parte di e chiedendo un conteggio Controparte_1 finalizzato ad appurare eventuali differenze retributive a suo credito. 2) Vero che dai conteggi effettuati dal sindacato di categoria FED.A.L. di cui al doc.2 (che si mostra al teste) risulta che il Signor aveva maturato un TFR pari ad euro 1.997,28 lordi, ed una differenza Pt_1 retributiva a credito pari ad euro 3.041,62, per un totale complessivo di euro 5.038,90 lordi. 3)
Vero che nel cedolino paga del mese di luglio 2022, (doc. 3 che si mostra al teste), il datore di lavoro riconosce la debenza del TFR, ed opera trattenute imprecisate, indicate genericamente come “addebiti”; 4) Vero che il datore di lavoro anche nel cedolino paga del mese di ottobre
2021(doc.4 che si mostra al teste) opera trattenute non meglio precisate, indicate genericamente come “addebiti”. • Si chiede altresì volersi ammettere prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE CO IN ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1371/2025 promossa da:
.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA EL e dell'avv. LOVADINA MONICA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio rassegnando Parte_1 Controparte_1 le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver lavorato per la resistente nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 luglio
2022, presso la sede di -20080- DO SA CO (MI), via Statale dei Giovi n.1, le mansioni di autista, con qualifica di operaio – Livello 3 Super, secondo la classificazione del
CCNL Spedizioni e Trasporti;
- di essere stato licenziato alla data del 31 luglio 2022 e di avere un credito di euro 1997,28 lordi per tfr e di euro 3.041,62 per differenze retributive;
1.1. Nonostante la ritualità della notifica la società resistente non si è costituita in giudizio.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che l'esistenza del contratto di lavoro è stata provata mediante produzione in giudizio del relativo contratto (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
L'ammontare del tfr risulta provato dal cedolino paga del mese di luglio 2022 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente ha anche chiesto il pagamento della retribuzione ordinaria spettante per la medesima mensilità nell'ammontare indicato nella stessa busta paga dalla quale risulta anche un suo credito per quota parte di tredicesima e quattordicesima mensilità, e per l'elemento distinto della retribuzione;
dalla medesima busta paga risultano i crediti per la retribuzione relativa alle ferie e ai permessi non goduti.
In definitiva, la domanda di parte ricorrente deve essere integralmente accolta.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
1.100 e 5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di euro 5.038,90 (di cui euro 1.997,28 euro lordi a titolo di TFR, ed euro 3.041,62 lordi quale differenza retributiva) oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma tempo per tempo rivalutata, nonché delle spese legali che si liquidano in € 2.059 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 20 novembre 2025
Il Giudice
RE CO IN