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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8522 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. LU D'ND all'udienza del 5 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 51175 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2024 vertente
T R A in persona del procuratore speciale, avv. Parte_1 [...]
elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Email_1
SC FE e TE AI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Controparte_1 degli Scipioni n. 132, presso lo studio dell'avv. SC Cigliano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… - in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. al deposito del ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo, e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa;
- in
1 via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Roma, essendo competente il Giudice di Pace di
Roma; - in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e 634 c.p.c., accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: accertare e dichiarare che il Sig. per tutti i motivi Controparte_1
dedotti nel presento atto e provati in corso di causa, non ha diritto di ottenere da la consegna della copia del contratto di mutuo del Parte_1
25/6/2010 rep. n. 115.337 racc. 32.149 e del relativo piano d'ammortamento
e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, liquidare il compenso per il procedimento monitorio, riducendolo ex art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022 a un importo che tenga conto della serialità della controversia e del limitato impegno profuso dal difensore del Sig. Controparte_1
nonché dello scaglione più basso tra quelli previsti;
- in via riconvenzionale: ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare il Sig. al Controparte_1
risarcimento dei danni per responsabilità aggravata per la somma di €
=5.000,00, ovvero di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed iva”.
Per l'opposto: “… a) rigettare l'opposizione proposta dalla banca, confermando il decreto ingiuntivo n. 13252/2024 già dotato di efficacia esecutiva, del 09/10/2024 emesso nel procedimento RG n. 32282/2024 da parte del Tribunale di Roma;
b) dichiarare in ogni caso per i motivi di diritto sopra evidenziati il diritto del Sig. ad ottenere da Controparte_1
Intesa San Paolo s.p.a. copia delle quietanze di pagamento, scadute ed a scadere, relative al mutuo registrato a rogito Notaio in data Persona_1
25.6.2010 rep. n. 115.337 racc. 32.149 con già Pt_1 Parte_1 [...]
già – e CP_2 Controparte_3
2 copia del relativo piano di ammortamento aggiornato ad oggi;
c) condannare la Banca per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 25 novembre 2024, la soc. ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 13252/2024, emesso da questo Tribunale in data 9 ottobre 2024 su istanza di con il Controparte_1
quale le era stata ingiunta la consegna di copia del contratto di mutuo registrato a rogito notaio in data 25.6.2010, rep. n. Persona_1
115.337, racc. 32.149 nonché il piano di ammortamento del detto mutuo con l'indicazione dell'importo delle rate da pagare;
• che a sostegno dell'opposizione la banca ha dedotto che: a) il decreto ingiuntivo era nullo siccome emesso da un giudice privo di competenza per valore, spettando questa, sulla base della dichiarazione di valore resa dallo stesso ingiungente al momento dell'iscrizione a ruolo della causa nonché sulla base dei costi di produzione dei documenti richiesti, al giudice di pace;
b) il credito fatto valere dall'ingiungente in sede monitoria non era sorretto da adeguata prova scritta;
c) il non CP_1
aveva alcun diritto ad ottenere la consegna dei documenti richiesti, non essendo egli parte del rapporto contrattuale con la banca, invero instaurato da d) l'ingiungente era anche privo di Controparte_4
interesse ad agire dal momento che una copia del contratto di mutuo, nel quale erano anche contenute le indicazioni sul piano di ammortamento, era già in suo possesso, avendola depositata unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo;
e) ad ogni modo la condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nel decreto opposto era eccessiva e non proporzionata alla natura, all'importanza, alla difficoltà e al valore dell'affare;
• che costituitosi in giudizio, ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza;
3 • considerato che la pregiudiziale eccezione di incompetenza per valore del giudice adìto è infondata e va respinta, condividendo questo
Tribunale l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda di consegna della documentazione bancaria, formulata ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993, è di valore indeterminabile, a nulla rilevando il valore dei costi di produzione delle copie, poiché tale attività è meramente strumentale a soddisfare il diritto del cliente ad ottenere la consegna dei documenti relativi al rapporto, anche a fini di acquisizione della prova (v. Cass., 13.11.2024, n. 29272), ciò che radica la competenza del Tribunale;
• considerato che l'ingiungente, che con contratto del 28 giugno 2017 ha acquistato un appartamento sito in Roma alla via Magnana in Riviera n.
54 accollandosi il mutuo a suo tempo contratto con la banca dalla precedente acquirente ha fondato la sua richiesta di Controparte_4
consegna della documentazione bancaria sul disposto dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 (cd. testo unico bancario);
• che, ai sensi della disposizione normativa da ultimo citata, “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”;
• che, anche volendo ritenere che l'accollo del mutuo per cui è causa abbia valenza esterna, non rientrerebbe nel novero Controparte_1
dei soggetti titolati, ai sensi del ridetto art. 119, comma 4, ad ottenere la documentazione inerente al contratto bancario giacché egli non è cliente della banca (non avendo stipulato il contratto di mutuo), non è successore del cliente (in quanto l'accollo, anche ove esterno, non determina un fenomeno successorio ma comporta soltanto l'aggiunta di un ulteriore debitore, ferma restando la posizione debitoria
4 dell'accollato) e, con tutta evidenza, non è soggetto subentrante nell'amministrazione dei beni del cliente;
• che, peraltro, l'accollo di cui trattasi non ha rilevanza esterna giacché, contrariamente a quanto affermato dal con la e-mail del 26 CP_1
giugno 2017 (v. doc. 2 fascicolo opposto), la banca si è limitata a chiedere alcuni dati (Iban e intestazione del rapporto) funzionali ad un'eventuale propria adesione all'accollo, ma non ha affatto manifestato una specifica volontà adesiva, anche tenuto conto del fatto che l'accollo non era stato ancora stipulato e lo sarebbe stato soltanto due giorni dopo;
• che, diversamente da quanto sostenuto dall'opposto, la qualifica di
“cliente” non potrebbe trovare fondamento neppure in un supposto
“contatto sociale” con la banca, non vedendosi quale sia il fatto che avrebbe in concreto dato luogo a tale asserito contatto (la pronuncia n.
1538/2016 dell'Arbitro Bancario e Finanziario, richiamata dal a CP_1
sostegno della sua tesi, è inconferente in quanto, anche a prescindere da qualsiasi altra considerazione, quella pronuncia ha ravvisato un “contatto sociale” nel fatto che l'accollante aveva pagato direttamente alla banca, per un apprezzabile lasso di tempo e con il consenso dell'istituto di credito, le rate del mutuo, circostanza fattuale che invece non ricorre nel caso in esame);
• considerato altresì che, diversamente da quanto dedotto dall'opposto nella sua comparsa di costituzione, il credito azionato non potrebbe fondarsi neppure sull'asserito mandato conferitogli da Controparte_4
con lettera del 9 aprile 2025 (v. doc. 8 fascicolo opposto);
• che, invero, ove il mandato fosse senza rappresentanza, esso avrebbe rilievo esclusivamente nei rapporti interni tra mandante e mandatario, ma non attribuirebbe al alcun diritto nei confronti della banca;
CP_1
mentre ove esso fosse con rappresentanza, il quale procuratore, CP_1
potrebbe sì richiedere alla banca la documentazione inerente al mutuo, ma potrebbe farlo soltanto in nome della sicché un'eventuale CP_4 azione giudiziaria avrebbe potuto essere promossa dall'odierno opposto,
5 ove conferitario di un potere di rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 77 c.p.c., soltanto per ottenere la condanna dell'istituto di credito alla consegna della documentazione in favore della e non già in CP_4
favore di sé medesimo;
• ritenuto pertanto che il decreto ingiuntivo opposto debba essere revocato;
• che debba poi respingersi la domanda diretta alla condanna dell'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. giacché di tali danni – a prescindere da ogni altra considerazione sulla sussistenza degli altri presupposti legali della responsabilità aggravata – non vi è prova di sorta;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla soc. avverso il decreto ingiuntivo n. 13252/2024, Parte_1
così provvede:
1. - dichiara infondata la pretesa creditoria di e, Controparte_1
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna al pagamento, in favore della soc. Controparte_1
delle spese del giudizio che liquida in Parte_1
€2.400,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 5 giugno 2025
Il Giudice
LU D'ND
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