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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/10/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle sig.re magistrate:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2689/2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv.ta Stefania Migliazza (c.f. ) in Milano n(MI), alla via C.F._2
San Gregorio n. 53;
- Ricorrente
e
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Federica Giulia Napoli (c.f. ) in Milano C.F._4
(MI), alla via Francesco Sforza n. 48;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 01.10.2024, i sig.ri e Parte_1 CP_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle
[...] condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pagina 1 di 8 pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. alle condizioni indicate nella sentenza di separazione, emessa da codesto Tribunale, n. 283/2024 del 06.11.2024 e pubblicata il 08.11.2024, che qui integralmente si riportano:
“conclusioni relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Lodi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. L'esercizio della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori relativamente alla loro istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni dei figli. Questi avranno come abitazione principale quella della madre, genitore collocatario, sita in Lodi, Via Biancardi n. 16;
2) Tutte le decisioni concernenti attività o richieste dei figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori;
3) I giorni di affidamento dei figli sono regolati secondo il seguente schema:
1° settimana LUNEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA Pt_2
Ingresso Padre Madre Madre Padre Padre Madre Madre asilo/scuola
Uscita Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre asilo/scuola
(pomeriggio)
e cena
Pernotto Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
2° settimana LUNEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA Pt_2
Ingresso Madre Madre Madre Madre Padre Padre Padre
pagina 2 di 8 asilo/scuola
Uscita Madre Madre Madre Padre Padre Padre Padre asilo/scuola
(pomeriggio)
e cena
Pernotto Madre Madre Madre Padre Padre Padre Padre
Pertanto, i bambini trascorreranno con il padre i weekend a settimane alterne, con inizio dal giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola e conclusione al lunedì mattina, riportando i bambini a scuola. Nelle settimane nelle quali il padre non trascorrerà il week end con i figli, li terrà con sé due giorni infrasettimanali, prelevandoli da scuola il mercoledì pomeriggio per riportarli il venerdì mattina sempre presso l'istituto scolastico di riferimento di ciascun figlio;
4) Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie i figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie, ovvero dalla fine della scuola al 30/12 con un genitore e dal 31/12 fino al rientro a scuola con l'altro, invertendo ogni anno i periodi comprendenti
Natale e Capodanno, e iniziando, per il 2024, con la madre;
i genitori si impegnano affinché, almeno per i primi anni successivi alla separazione, venga garantito ai figli la possibilità di trascorrere la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale (ovvero di Santo Stefano a discrezione) con entrambi i genitori fatto comunque salva l'alternanza dei periodi;
5) Per le festività scolastiche pasquali i figli trascorreranno 3 giorni con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
6) Nel periodo estivo i figli saranno affidati a ciascun genitore per almeno due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno;
7) I genitori, previo accordo tra loro, potranno modificare le condizioni di affido nell'interesse dei figli e per comprovate esigenze;
8) Il padre corrisponderà alla madre, su conto corrente alla stessa intestato, la somma di Euro
1.000,00 (mille/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli: la somma dovrà essere versata entro il giorno 11 di ogni mese e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Tutte le spese straordinarie concordate (scuola, salute, vacanze, viaggi, colf, babysitter, ecc.) saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50% sul conto comune, salvo le spese urgenti ed improrogabili che potranno essere rimborsate dall'altro genitore una volta comprovata l'urgenza e l'improrogabilità.
Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale a pagina 3 di 8 richiesta dell'altro. Il padre si impegna a sostenere in via esclusiva le spese straordinarie relative alla scuola privata per i figli limitatamente al periodo di frequentazione della materna ed elementari per ed elementari per , senza nulla pretendere dalla Sig.ra Per_2 Per_1 Pt_1
9) In attesa del completamento delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Lodi, via Dionigi
Biancardi n. 16, i coniugi convivranno, con mutuo rispetto, nell'attuale casa coniugale di Via Villani fino al 30 novembre 2024, allorquando la Sig.ra si trasferirà con i bambini nell'immobile di Pt_1
Via Dionigi Biancardi n. 16 attualmente in fase di ristrutturazione. Sino al 30 novembre 2024 i coniugi continueranno a contribuire alle spese relative alla casa di Via Villani ed alla gestione dei figli nei limiti di Euro 700,00 per la Sig. ed Euro 1.750,00 per il Sig. salvo le rette delle scuole Pt_1 CP_1 private che rimarranno a carico del Sig. con somme ulteriori rispetto alla propria CP_1 contribuzione mensile e direttamente pagate alla scuola dal proprio conto personale;
10) Allorquando i lavori relativi all'immobile di Via Dionigi Biancardi n. 16 non fossero ancora completati entro il 30 novembre 2024, la Sig.ra potrà continuare a risiedere con il marito in Pt_1
Via Villani sino alla ultimazione degli stessi, corrispondendo la somma di Euro 1.225,00 mensile sul conto comune o, a sua insindacabile scelta, trasferirsi dai propri genitori per il tempo necessario alla conclusione dei lavori, portando con sé i bambini, e utilizzando lo schema di affidamento di cui al punto 4;
11) La Sig.ra asporterà dalla casa coniugale gli oggetti già concordati con il marito con la Pt_1 scrittura privata sottoscritta in data 12.06.24 e di cui al separato elenco ad essa allegato;
12) I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente date ed orari di visite mediche, pediatriche e/o specialistiche alle quali potranno essere sottoposti i figli e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro;
13) I genitori si impegnano a crescere ed educare i figli con equilibrio affinché provino analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale evitando di assumere qualunque condotta che possa turbare la serenità dei bambini. Si impegnano altresì a contribuire al mantenimento dei rapporti con i nonni i quali dovranno, a loro volta, farsi costruttori di rapporti equilibrati e rispettosi con i minori e con i genitori stessi.
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della pagina 4 di 8 separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili
• dichiarare la cessazione degli effetti civili tra di loro contratto in data 11.07.2015; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lodi al n. 25, Serie A, P II;
• ordinare al Comune di Lodi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) I figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. L'esercizio della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori relativamente alla loro istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni dei figli. Questi avranno come abitazione principale quella della madre, genitore collocatario, sita in Lodi, Via Dionigi Biancardi n. 16;
2) Tutte le decisioni concernenti attività o richieste dei figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori;
3) I giorni di affidamento dei figli sono regolati secondo il seguente schema:
1° settimana LUNEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA Pt_2
Ingresso Padre Madre Madre Padre Padre Madre Madre asilo/scuola
Uscita Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre asilo/scuola
(pomeriggio)
e cena
Pernotto Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
2° settimana MERCOLEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA Parte_3 Pt_4
pagina 5 di 8 Ingresso Madre Madre Madre Madre Padre Padre Padre asilo/scuola
Uscita Madre Madre Madre Padre Padre Padre Padre asilo/scuola
(pomeriggio)
e cena
Pernotto Madre Madre Madre Padre Padre Padre Padre
Pertanto, i bambini trascorreranno con il padre i weekend a settimane alterne, con inizio dal giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola e conclusione al lunedì mattina, riportando i bambini a scuola. Nelle settimane nelle quali il padre non trascorrerà il week end con i figli, li terrà con sé due giorni infrasettimanali, prelevandoli da scuola il mercoledì pomeriggio per riportarli il venerdì mattina sempre presso l'istituto scolastico di riferimento di ciascun figlio;
4) Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie i figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie, ovvero dalla fine della scuola al 30/12 con un genitore e dal 31/12 fino al rientro a scuola con l'altro, invertendo ogni anno i periodi comprendenti
Natale e Capodanno;
5) Per le festività scolastiche pasquali i figli trascorreranno 3 giorni con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
6) Nel periodo estivo i figli saranno affidati a ciascun genitore per almeno due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno;
7) I genitori, previo accordo tra loro, potranno modificare le condizioni di affido nell'interesse dei figli e per comprovate esigenze;
8) Il padre corrisponderà alla madre, su conto corrente alla stessa intestato, la somma di Euro
1.000,00 (mille/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli: la somma dovrà essere versata entro il giorno 11 di ogni mese e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Tutte le spese straordinarie concordate (scuola, salute, vacanze, viaggi, colf, babysitter, ecc.) saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50% sul conto comune, salvo le spese urgenti ed improrogabili che potranno essere rimborsate dall'altro genitore una volta comprovata l'urgenza e l'improrogabilità.
Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale a richiesta dell'altro. Il padre si impegna a sostenere in via esclusiva le spese straordinarie relative alla scuola privata per i figli limitatamente al periodo di frequentazione della materna ed elementari per pagina 6 di 8 Letizia ed elementari per , senza nulla pretendere dalla Sig.ra Per_1 Pt_1
9) I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente date ed orari di visite mediche, pediatriche e/o specialistiche alle quali potranno essere sottoposti i figli e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro;
10) I genitori si impegnano a crescere ed educare i figli con equilibrio affinché provino analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale evitando di assumere qualunque condotta che possa turbare la serenità dei bambini. Si impegnano altresì a contribuire al mantenimento dei rapporti con i nonni i quali dovranno, a loro volta, farsi costruttori di rapporti equilibrati e rispettosi con i minori e con i genitori stessi.”.
Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c. alle seguenti condizioni, così come precisate con note depositate in sostituzione dell'udienza del 26.09.2025:
“- l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri
[...]
e alle condizioni omologate nella separazione esposte nel ricorso introduttivo Pt_1 Controparte_1 del giudizio, da intendersi qui integralmente riprodotte;
- la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi per la relativa annotazione;
-spese legali compensate”.
Consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Lodi (LO), in data 11.07.2015, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 25, parte II, serie A, anno 2015.
Con sentenza n. 283/2024 del 06.11.2024, pubblicata il 08.11.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo della Giudice relatrice per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
L'udienza del 26.09.2025 è stata sostituita ex art. 473-bis.51, comma II c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51, comma II, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Altresì, risulta attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione il 08.05.2025.
*.*.* pagina 7 di 8 Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, comma I n. 2, lett. b, legge
898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico–patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Compensa le spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 2689/2024, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e in Lodi (LO), in data 11.07.2015, con atto trascritto nei Registri di Pt_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune n. 25, parte II, serie A, anno 2015;
- OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti;
- ORDINA all'ufficiale di Stato civile del Comune di Lodi (LO) di provvedere agli incombenti di legge;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso a Lodi, nella Camera di Consiglio del 6.10.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle sig.re magistrate:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2689/2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv.ta Stefania Migliazza (c.f. ) in Milano n(MI), alla via C.F._2
San Gregorio n. 53;
- Ricorrente
e
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Federica Giulia Napoli (c.f. ) in Milano C.F._4
(MI), alla via Francesco Sforza n. 48;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 01.10.2024, i sig.ri e Parte_1 CP_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle
[...] condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pagina 1 di 8 pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. alle condizioni indicate nella sentenza di separazione, emessa da codesto Tribunale, n. 283/2024 del 06.11.2024 e pubblicata il 08.11.2024, che qui integralmente si riportano:
“conclusioni relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Lodi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. L'esercizio della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori relativamente alla loro istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni dei figli. Questi avranno come abitazione principale quella della madre, genitore collocatario, sita in Lodi, Via Biancardi n. 16;
2) Tutte le decisioni concernenti attività o richieste dei figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori;
3) I giorni di affidamento dei figli sono regolati secondo il seguente schema:
1° settimana LUNEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA Pt_2
Ingresso Padre Madre Madre Padre Padre Madre Madre asilo/scuola
Uscita Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre asilo/scuola
(pomeriggio)
e cena
Pernotto Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
2° settimana LUNEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA Pt_2
Ingresso Madre Madre Madre Madre Padre Padre Padre
pagina 2 di 8 asilo/scuola
Uscita Madre Madre Madre Padre Padre Padre Padre asilo/scuola
(pomeriggio)
e cena
Pernotto Madre Madre Madre Padre Padre Padre Padre
Pertanto, i bambini trascorreranno con il padre i weekend a settimane alterne, con inizio dal giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola e conclusione al lunedì mattina, riportando i bambini a scuola. Nelle settimane nelle quali il padre non trascorrerà il week end con i figli, li terrà con sé due giorni infrasettimanali, prelevandoli da scuola il mercoledì pomeriggio per riportarli il venerdì mattina sempre presso l'istituto scolastico di riferimento di ciascun figlio;
4) Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie i figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie, ovvero dalla fine della scuola al 30/12 con un genitore e dal 31/12 fino al rientro a scuola con l'altro, invertendo ogni anno i periodi comprendenti
Natale e Capodanno, e iniziando, per il 2024, con la madre;
i genitori si impegnano affinché, almeno per i primi anni successivi alla separazione, venga garantito ai figli la possibilità di trascorrere la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale (ovvero di Santo Stefano a discrezione) con entrambi i genitori fatto comunque salva l'alternanza dei periodi;
5) Per le festività scolastiche pasquali i figli trascorreranno 3 giorni con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
6) Nel periodo estivo i figli saranno affidati a ciascun genitore per almeno due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno;
7) I genitori, previo accordo tra loro, potranno modificare le condizioni di affido nell'interesse dei figli e per comprovate esigenze;
8) Il padre corrisponderà alla madre, su conto corrente alla stessa intestato, la somma di Euro
1.000,00 (mille/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli: la somma dovrà essere versata entro il giorno 11 di ogni mese e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Tutte le spese straordinarie concordate (scuola, salute, vacanze, viaggi, colf, babysitter, ecc.) saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50% sul conto comune, salvo le spese urgenti ed improrogabili che potranno essere rimborsate dall'altro genitore una volta comprovata l'urgenza e l'improrogabilità.
Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale a pagina 3 di 8 richiesta dell'altro. Il padre si impegna a sostenere in via esclusiva le spese straordinarie relative alla scuola privata per i figli limitatamente al periodo di frequentazione della materna ed elementari per ed elementari per , senza nulla pretendere dalla Sig.ra Per_2 Per_1 Pt_1
9) In attesa del completamento delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Lodi, via Dionigi
Biancardi n. 16, i coniugi convivranno, con mutuo rispetto, nell'attuale casa coniugale di Via Villani fino al 30 novembre 2024, allorquando la Sig.ra si trasferirà con i bambini nell'immobile di Pt_1
Via Dionigi Biancardi n. 16 attualmente in fase di ristrutturazione. Sino al 30 novembre 2024 i coniugi continueranno a contribuire alle spese relative alla casa di Via Villani ed alla gestione dei figli nei limiti di Euro 700,00 per la Sig. ed Euro 1.750,00 per il Sig. salvo le rette delle scuole Pt_1 CP_1 private che rimarranno a carico del Sig. con somme ulteriori rispetto alla propria CP_1 contribuzione mensile e direttamente pagate alla scuola dal proprio conto personale;
10) Allorquando i lavori relativi all'immobile di Via Dionigi Biancardi n. 16 non fossero ancora completati entro il 30 novembre 2024, la Sig.ra potrà continuare a risiedere con il marito in Pt_1
Via Villani sino alla ultimazione degli stessi, corrispondendo la somma di Euro 1.225,00 mensile sul conto comune o, a sua insindacabile scelta, trasferirsi dai propri genitori per il tempo necessario alla conclusione dei lavori, portando con sé i bambini, e utilizzando lo schema di affidamento di cui al punto 4;
11) La Sig.ra asporterà dalla casa coniugale gli oggetti già concordati con il marito con la Pt_1 scrittura privata sottoscritta in data 12.06.24 e di cui al separato elenco ad essa allegato;
12) I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente date ed orari di visite mediche, pediatriche e/o specialistiche alle quali potranno essere sottoposti i figli e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro;
13) I genitori si impegnano a crescere ed educare i figli con equilibrio affinché provino analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale evitando di assumere qualunque condotta che possa turbare la serenità dei bambini. Si impegnano altresì a contribuire al mantenimento dei rapporti con i nonni i quali dovranno, a loro volta, farsi costruttori di rapporti equilibrati e rispettosi con i minori e con i genitori stessi.
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della pagina 4 di 8 separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili
• dichiarare la cessazione degli effetti civili tra di loro contratto in data 11.07.2015; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lodi al n. 25, Serie A, P II;
• ordinare al Comune di Lodi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) I figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. L'esercizio della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori relativamente alla loro istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni dei figli. Questi avranno come abitazione principale quella della madre, genitore collocatario, sita in Lodi, Via Dionigi Biancardi n. 16;
2) Tutte le decisioni concernenti attività o richieste dei figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori;
3) I giorni di affidamento dei figli sono regolati secondo il seguente schema:
1° settimana LUNEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA Pt_2
Ingresso Padre Madre Madre Padre Padre Madre Madre asilo/scuola
Uscita Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre asilo/scuola
(pomeriggio)
e cena
Pernotto Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
2° settimana MERCOLEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA Parte_3 Pt_4
pagina 5 di 8 Ingresso Madre Madre Madre Madre Padre Padre Padre asilo/scuola
Uscita Madre Madre Madre Padre Padre Padre Padre asilo/scuola
(pomeriggio)
e cena
Pernotto Madre Madre Madre Padre Padre Padre Padre
Pertanto, i bambini trascorreranno con il padre i weekend a settimane alterne, con inizio dal giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola e conclusione al lunedì mattina, riportando i bambini a scuola. Nelle settimane nelle quali il padre non trascorrerà il week end con i figli, li terrà con sé due giorni infrasettimanali, prelevandoli da scuola il mercoledì pomeriggio per riportarli il venerdì mattina sempre presso l'istituto scolastico di riferimento di ciascun figlio;
4) Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie i figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie, ovvero dalla fine della scuola al 30/12 con un genitore e dal 31/12 fino al rientro a scuola con l'altro, invertendo ogni anno i periodi comprendenti
Natale e Capodanno;
5) Per le festività scolastiche pasquali i figli trascorreranno 3 giorni con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
6) Nel periodo estivo i figli saranno affidati a ciascun genitore per almeno due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno;
7) I genitori, previo accordo tra loro, potranno modificare le condizioni di affido nell'interesse dei figli e per comprovate esigenze;
8) Il padre corrisponderà alla madre, su conto corrente alla stessa intestato, la somma di Euro
1.000,00 (mille/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli: la somma dovrà essere versata entro il giorno 11 di ogni mese e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Tutte le spese straordinarie concordate (scuola, salute, vacanze, viaggi, colf, babysitter, ecc.) saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50% sul conto comune, salvo le spese urgenti ed improrogabili che potranno essere rimborsate dall'altro genitore una volta comprovata l'urgenza e l'improrogabilità.
Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale a richiesta dell'altro. Il padre si impegna a sostenere in via esclusiva le spese straordinarie relative alla scuola privata per i figli limitatamente al periodo di frequentazione della materna ed elementari per pagina 6 di 8 Letizia ed elementari per , senza nulla pretendere dalla Sig.ra Per_1 Pt_1
9) I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente date ed orari di visite mediche, pediatriche e/o specialistiche alle quali potranno essere sottoposti i figli e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro;
10) I genitori si impegnano a crescere ed educare i figli con equilibrio affinché provino analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale evitando di assumere qualunque condotta che possa turbare la serenità dei bambini. Si impegnano altresì a contribuire al mantenimento dei rapporti con i nonni i quali dovranno, a loro volta, farsi costruttori di rapporti equilibrati e rispettosi con i minori e con i genitori stessi.”.
Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c. alle seguenti condizioni, così come precisate con note depositate in sostituzione dell'udienza del 26.09.2025:
“- l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri
[...]
e alle condizioni omologate nella separazione esposte nel ricorso introduttivo Pt_1 Controparte_1 del giudizio, da intendersi qui integralmente riprodotte;
- la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi per la relativa annotazione;
-spese legali compensate”.
Consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Lodi (LO), in data 11.07.2015, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 25, parte II, serie A, anno 2015.
Con sentenza n. 283/2024 del 06.11.2024, pubblicata il 08.11.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo della Giudice relatrice per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
L'udienza del 26.09.2025 è stata sostituita ex art. 473-bis.51, comma II c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51, comma II, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Altresì, risulta attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione il 08.05.2025.
*.*.* pagina 7 di 8 Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, comma I n. 2, lett. b, legge
898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico–patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Compensa le spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 2689/2024, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e in Lodi (LO), in data 11.07.2015, con atto trascritto nei Registri di Pt_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune n. 25, parte II, serie A, anno 2015;
- OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti;
- ORDINA all'ufficiale di Stato civile del Comune di Lodi (LO) di provvedere agli incombenti di legge;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso a Lodi, nella Camera di Consiglio del 6.10.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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