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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/09/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ENNA
__________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice Eleonora N. V. Guarnera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 196/2021 R.G., avente ad oggetto: mutuo promossa da
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall' avv. Maria Grazia Lombardo C.F._1
del Foro di Catania, presso il cui sto e recapito professionale digitale è elettivam. dom.;
- Attore
contro
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 45, c.f. , rappr. e dif., giusta procura in atti, dell'avv. Maria Teresa C.F._2
Cimino, presso il cui sto e recapito professionale digitale è elettivam. dom.;
- Convenuta
Posta in decisione all'esito del deposito di note disposto, ai sensi dell'art. artt. 35 D.lgs.
n. 149/2022 e 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.10.2023, sulle conclusioni come precisate in dette note, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio - con la quale aveva Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 12.09.2007 e su istanza della quale aveva ricevuto in d1ta 17.12.2020 notificazione del ricorso per separazione personale - chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 55.000,00, da egli corrisposta alla moglie a mezzo di tre bonifici bancari per consentirle di ottenere i mutui necessari ai fini dell'acquisto di un immobile da destinare alla attività commerciale che la stessa aveva deciso - nonostante il proprio disaccordo - di intraprendere.
Costituendosi, la conventa ha contestato la domanda, sostenendo che la somma in questione non le era stata data “in prestito” dal marito, come da egli sostenuto, ma che le era dovuta, trattandosi di proventi propri con cui era stato alimentato il conto corrente (n.
3214802 presso banca Fineco) intestato al che i coniugi avevano deciso di destinare Pt_1
ai risparmi di famiglia e che, non essendo ancora state consumati, al momento della scioglimento della comunione, il marito le aveva restituito.
Tanto premesso, la domanda avanzata dall'attore è fondata.
Ed invero, risulta per tabulas che le somme erogate a mezzo dei tre bonifici bancari documentati in atti (il primo di € 12.500,00 in data 01.07.2019; il secondo di € 2.500,00 in data 26.11.20019 ed il terzo di € 40.000,00 in data 29.11.2019, recano l'espressa causale
“prestito” (cfr doc. n. 2) allegato all'atto introduttivo del giudizio) con la precisazione - relativamente al primo - “per acquisto immobile”.
Risulta ancora per tabulas che la convenuta - che non ha mai contestato, prima di essere convenuta nel presente giudizio, la causale dei bonifici accreditati sul suo conto corrente, essendo incontroversa la sua intenzione di intraprendere una nuova attività commerciale, acquistando un immobile da destinare a tale scopo, come in effetti fece (giusta il rogito del
20.12.2019) - ha espressamente riconosciuto il proprio obbligo restitutorio, impegnandosi a restituire la somma di € 55.000,00 - oggetto di bonifico - quanto prima, per come documentato dal messaggio inviato dalla stessa al marito in data 20.01.2020 e prodotto in atti CP_1
2 (doc. 6 allegato all'atto introduttivo del giudizio).
Orbene, per come condivisibilmente argomentato dalla difesa dell'attore nei suoi scritti conclusivi, la diversa versione dei fatti fornita dalla convenuta è rimasta priva di qualunque riscontro documentale, dovendosi in questa sede ribadire il rigetto delle prove per testi chieste dalle parti e, in particolare, quelle chieste dalla convenuta al fine di sostenere la sua tesi, in quanto vertenti su temi di prova che sono stati già ampiamente - e con ben maggiore attendibilità - esauriti dai documenti prodotti dall'attore.
La conoscenza dei fatti che la prova documentale dà in questo processo al giudice è di per sé completa, almeno nei punti salienti utili per la decisione, così che le istanze delle parti non hanno alcuna finalità utile, e, anzi, potrebbero solo introdurre confusione laddove invece la situazione è già chiara.
Alla stregua delle risultanze documentali può pertanto ritenersi provata l'esistenza del mutuo ed il conseguente obbligo restitutorio della convenuta.
Ed invero, "il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione" (Cass. ordinanza n. 35959 del
22/11/2021).
Inoltre, "la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta" (Cass. Sez.
2 -Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023).
Infine, per costante giurisprudenza di legittimità, le elargizioni di denaro tra i coniugi
3 costituiscono un'ipotesi di mutuo gratuito ex art. 1813 c.c., quando i prestiti effettuati al coniuge, come nel caso di specie, non siano destinati a far fronte alle esigenze della famiglia, ma per altri scopi estranei a tale finalità, con conseguente obbligo di restituzione.
Né può rilevare il fatto che la abbia provveduto all'acquisto dell'immobile da CP_1
destinare all'esercizio della sua attività commerciale in forza dei due mutui dalla stessa stipulati con la Banca di Credito Cooperativa La Riscossa di Regalbuto, atteso che, per come osservato dalla difesa del quest'ultimo non ha mai negato tale circostanza, Pt_1
sostenendo invece che le somme date in prestito alla moglie fossero propedeutiche per l'erogazione dei suddetti mutui e, dunque, pur sempre finalizzate all'acquisto dell'immobile in cui la moglie avrebbe avviato il proprio esercizio commerciale.
Ciò trova del resto conferma nel terzo bonifico di € 40.000,00, effettuato dal Pt_1
alla moglie in data 29.11.2019, ossia proprio a ridosso del giroconto eseguito dalla CP_1
il 03.12.2019 per lo stesso importo come “apporto mezzi propri”, a riprova del fatto - peraltro implicitamente ammesso dalla stessa quando ha dedotto che a giugno del 2019 CP_1
l'unico conto corrente a lei intestato (n. 2676294 presso Banca Fineco) recava un saldo contabile attivo di circa € 135,00 (cfr la memoria depositata dalla convenuta l'11.07.2022 e l'estratto conto ad esso allegato, da cui si evince che anche a settembre 2019 il saldo era di circa € 139,00) - che occorreva dimostrare alla Banca mutuante una autonoma disponibilità economica in capo alla mutuataria.
Infine, a fronte di quanto sopra evidenziato, la circostanza che sul conto corrente intestato al confluissero i proventi personali della (compresi i frutti civili Pt_1 CP_1
dell'immobile di sua proprietà costituiti dal relativo canone di locazione) appare irrilevante, atteso che anche il effettuava numerosi bonifici a favore e sul conto corrente della Pt_1
moglie n. 2676294 (cfr il doc.1) allegato alla memoria depositata dall'attore il 10.06.2022) e, verosimilmente, era solito rendicontare i rispettivi apporti coniugali nella gestione dell'economia familiare.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto della natura e del
4 valore della causa nonché e dell'attività difensiva effettivamente espletata, in complessivi €
6.409,50, di cui € 379,50 per spese ed € 6.030,00 per compensi professionali, così ripartiti: €
2.500,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 2.130,00 per la fase decisionale (con esclusione della fase istruttoria, non essedo stati assunti mezzi di prova orali), oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il giudice accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 55.000,00 oltre interessi
[...] Parte_1
legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
processuali, come sopra liquidate in complessivi € 6.409.50 (seimilaquattrocentonove/50), oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Deciso in Enna, il 27 settembre 2025.
IL GIUDICE
5
TRIBUNALE DI ENNA
__________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice Eleonora N. V. Guarnera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 196/2021 R.G., avente ad oggetto: mutuo promossa da
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall' avv. Maria Grazia Lombardo C.F._1
del Foro di Catania, presso il cui sto e recapito professionale digitale è elettivam. dom.;
- Attore
contro
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 45, c.f. , rappr. e dif., giusta procura in atti, dell'avv. Maria Teresa C.F._2
Cimino, presso il cui sto e recapito professionale digitale è elettivam. dom.;
- Convenuta
Posta in decisione all'esito del deposito di note disposto, ai sensi dell'art. artt. 35 D.lgs.
n. 149/2022 e 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.10.2023, sulle conclusioni come precisate in dette note, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio - con la quale aveva Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 12.09.2007 e su istanza della quale aveva ricevuto in d1ta 17.12.2020 notificazione del ricorso per separazione personale - chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 55.000,00, da egli corrisposta alla moglie a mezzo di tre bonifici bancari per consentirle di ottenere i mutui necessari ai fini dell'acquisto di un immobile da destinare alla attività commerciale che la stessa aveva deciso - nonostante il proprio disaccordo - di intraprendere.
Costituendosi, la conventa ha contestato la domanda, sostenendo che la somma in questione non le era stata data “in prestito” dal marito, come da egli sostenuto, ma che le era dovuta, trattandosi di proventi propri con cui era stato alimentato il conto corrente (n.
3214802 presso banca Fineco) intestato al che i coniugi avevano deciso di destinare Pt_1
ai risparmi di famiglia e che, non essendo ancora state consumati, al momento della scioglimento della comunione, il marito le aveva restituito.
Tanto premesso, la domanda avanzata dall'attore è fondata.
Ed invero, risulta per tabulas che le somme erogate a mezzo dei tre bonifici bancari documentati in atti (il primo di € 12.500,00 in data 01.07.2019; il secondo di € 2.500,00 in data 26.11.20019 ed il terzo di € 40.000,00 in data 29.11.2019, recano l'espressa causale
“prestito” (cfr doc. n. 2) allegato all'atto introduttivo del giudizio) con la precisazione - relativamente al primo - “per acquisto immobile”.
Risulta ancora per tabulas che la convenuta - che non ha mai contestato, prima di essere convenuta nel presente giudizio, la causale dei bonifici accreditati sul suo conto corrente, essendo incontroversa la sua intenzione di intraprendere una nuova attività commerciale, acquistando un immobile da destinare a tale scopo, come in effetti fece (giusta il rogito del
20.12.2019) - ha espressamente riconosciuto il proprio obbligo restitutorio, impegnandosi a restituire la somma di € 55.000,00 - oggetto di bonifico - quanto prima, per come documentato dal messaggio inviato dalla stessa al marito in data 20.01.2020 e prodotto in atti CP_1
2 (doc. 6 allegato all'atto introduttivo del giudizio).
Orbene, per come condivisibilmente argomentato dalla difesa dell'attore nei suoi scritti conclusivi, la diversa versione dei fatti fornita dalla convenuta è rimasta priva di qualunque riscontro documentale, dovendosi in questa sede ribadire il rigetto delle prove per testi chieste dalle parti e, in particolare, quelle chieste dalla convenuta al fine di sostenere la sua tesi, in quanto vertenti su temi di prova che sono stati già ampiamente - e con ben maggiore attendibilità - esauriti dai documenti prodotti dall'attore.
La conoscenza dei fatti che la prova documentale dà in questo processo al giudice è di per sé completa, almeno nei punti salienti utili per la decisione, così che le istanze delle parti non hanno alcuna finalità utile, e, anzi, potrebbero solo introdurre confusione laddove invece la situazione è già chiara.
Alla stregua delle risultanze documentali può pertanto ritenersi provata l'esistenza del mutuo ed il conseguente obbligo restitutorio della convenuta.
Ed invero, "il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione" (Cass. ordinanza n. 35959 del
22/11/2021).
Inoltre, "la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta" (Cass. Sez.
2 -Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023).
Infine, per costante giurisprudenza di legittimità, le elargizioni di denaro tra i coniugi
3 costituiscono un'ipotesi di mutuo gratuito ex art. 1813 c.c., quando i prestiti effettuati al coniuge, come nel caso di specie, non siano destinati a far fronte alle esigenze della famiglia, ma per altri scopi estranei a tale finalità, con conseguente obbligo di restituzione.
Né può rilevare il fatto che la abbia provveduto all'acquisto dell'immobile da CP_1
destinare all'esercizio della sua attività commerciale in forza dei due mutui dalla stessa stipulati con la Banca di Credito Cooperativa La Riscossa di Regalbuto, atteso che, per come osservato dalla difesa del quest'ultimo non ha mai negato tale circostanza, Pt_1
sostenendo invece che le somme date in prestito alla moglie fossero propedeutiche per l'erogazione dei suddetti mutui e, dunque, pur sempre finalizzate all'acquisto dell'immobile in cui la moglie avrebbe avviato il proprio esercizio commerciale.
Ciò trova del resto conferma nel terzo bonifico di € 40.000,00, effettuato dal Pt_1
alla moglie in data 29.11.2019, ossia proprio a ridosso del giroconto eseguito dalla CP_1
il 03.12.2019 per lo stesso importo come “apporto mezzi propri”, a riprova del fatto - peraltro implicitamente ammesso dalla stessa quando ha dedotto che a giugno del 2019 CP_1
l'unico conto corrente a lei intestato (n. 2676294 presso Banca Fineco) recava un saldo contabile attivo di circa € 135,00 (cfr la memoria depositata dalla convenuta l'11.07.2022 e l'estratto conto ad esso allegato, da cui si evince che anche a settembre 2019 il saldo era di circa € 139,00) - che occorreva dimostrare alla Banca mutuante una autonoma disponibilità economica in capo alla mutuataria.
Infine, a fronte di quanto sopra evidenziato, la circostanza che sul conto corrente intestato al confluissero i proventi personali della (compresi i frutti civili Pt_1 CP_1
dell'immobile di sua proprietà costituiti dal relativo canone di locazione) appare irrilevante, atteso che anche il effettuava numerosi bonifici a favore e sul conto corrente della Pt_1
moglie n. 2676294 (cfr il doc.1) allegato alla memoria depositata dall'attore il 10.06.2022) e, verosimilmente, era solito rendicontare i rispettivi apporti coniugali nella gestione dell'economia familiare.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto della natura e del
4 valore della causa nonché e dell'attività difensiva effettivamente espletata, in complessivi €
6.409,50, di cui € 379,50 per spese ed € 6.030,00 per compensi professionali, così ripartiti: €
2.500,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 2.130,00 per la fase decisionale (con esclusione della fase istruttoria, non essedo stati assunti mezzi di prova orali), oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il giudice accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 55.000,00 oltre interessi
[...] Parte_1
legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
processuali, come sopra liquidate in complessivi € 6.409.50 (seimilaquattrocentonove/50), oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Deciso in Enna, il 27 settembre 2025.
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