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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/10/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5232/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
10.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5232/2017
TRA
in persona Parte_1 Parte_2
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Carlo Moschetti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Tasso n. 284, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giusy Ascolese e Fabio Massa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Ottaviano (NA), alla Via Luigi Carbone n. 31, il tutto come da procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 30.9.2025. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che la (trasformatasi in s.r.l., come attestato dall'atto di trasformazione Parte_3
del 30.10.2023 depositato unitamente alle note di trattazione scritta del 21.7.2025 e d'ora in avanti, più semplicemente, otteneva il decreto ingiuntivo n. 1232/2017 nei confronti del CP_1 [...]
in con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di Controparte_2 Parte_2
€ 10.176,00, a titolo di corrispettivo per il recesso dal contratto stipulato in data 1 ottobre 2015, oltre interessi e spese della procedura.
Il Condominio ingiunto proponeva tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo, in via principale, la nullità del contratto di manutenzione, sia per difetto di legittimazione dell'amministratore pro tempore che lo aveva sottoscritto, che per illiceità della causa;
in via gradata, eccepiva la vessatorietà della clausola di cui all'art. 9, stante la previsione di un corrispettivo per il recesso di entità pari alla prestazione, deducendo, infine, altresì l'inopponibilità del contratto nei suoi confronti per essere lo stesso stato stipulato dall'amministratore senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea ed in assenza di una successiva ratifica, necessaria in quanto atto eccedente l'ordinaria amministrazione, alla luce della durata pluriennale del contratto. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (si cfr. ordinanza del 07.7.2018), espletata l'istruttoria mediante interrogatorio formale dell'amministratore del Parte_1
opponente, con rigetto delle ulteriori prove orali articolate dalle parti per le ragioni indicate nell'ordinanza dell'8.3.2019, la causa, dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale), all'udienza del 30.9.2025
- fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – è giunta alla decisione.
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Va, anzitutto, dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituito nei termini.
Passando al merito della controversia, giova considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata a suo tempo in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria della società trae origine dall'esercizio del diritto di recesso anticipato dal contratto di manutenzione dell'1.10.2015, da parte del . Parte_1
Più nel dettaglio, la società ha dedotto: di aver stipulato in data 01.10.2015 con il un Parte_1
contratto di manutenzione avente ad oggetto sedici impianti elevatori, della durata di sette anni, con previsione di un corrispettivo mensile pari ad € 40,00 oltre I.V.A. per ciascun impianto (cfr. contratto dell'1.10.2015, nel fascicolo monitorio); che, con raccomandata a./r. del 27.6.2016, l'opponente – per il tramite del nuovo amministratore del Condominio, – comunicava alla società la Controparte_3
volontà di non avvalersi più delle sue prestazioni manutentive, richiamando la comunicazione del
10.5.2016, a firma del precedente amministratore, , con la quale si manifestava Controparte_4
l'intenzione di recedere dal contratto in essere, diffidando la dal proseguire l'attività sugli impianti CP_1
condominiali, avendo provveduto ad affidare il servizio ad altra impresa operante nel medesimo settore
(cfr. “Missiva del Condominio del 27-06-16”, nel fascicolo monitorio); che in riscontro a tale comunicazione,
con raccomandata a./r. del 05.7.2016, la contestava la validità del recesso, rilevando che, CP_1
successivamente alla comunicazione del 10.5.2016, lo stesso amministratore aveva trasmesso, CP_4
in data 24.5.2016, una nuova missiva con la quale revocava la precedente disdetta (cfr. “Missiva del
Condominio del 24-05-16”, nel fascicolo monitorio) e che, pertanto, la società aveva continuato a rendere regolarmente il servizio di manutenzione anche oltre il 10.5.2016 e fino al 27.6.2016, precisando altresì che, secondo quanto pattuito, il contratto di manutenzione poteva essere risolto solo alla sua naturale scadenza, fissata per l'1.10.2022; che, in assenza di riscontro alla suddetta nota del 05.7.2016, la CP_1
azionava in sede monitoria il proprio credito di € 10.176,00, a titolo di corrispettivo per l'anticipato recesso del contratto, posto che l'art. 9 di quest'ultimo disponeva quanto segue: “In caso di risoluzione
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anticipata del presente impegno per cause ascrivibili ad esclusiva colpa della Committente, a titolo di indennizzo, per il cessato utilizzo della manodopera già impegnata, e tenuto conto del valore del contratto ed in considerazione che il prezzo è stato pattuito anche in ragione della durata contrattuale, sarà corrisposto alla Venditrice in una unica soluzione alla cessazione del servizio, il corrispettivo pattuito fino alla naturale scadenza del presente ordine” (cfr. art. 9 del contratto di manutenzione).
Ebbene, parte opponente ha eccepito l'infondatezza dell'asserita pretesa creditoria, in quanto non vi sarebbe prova che tale contratto sia stato effettivamente sottoscritto in data 01.10.2015, né che la revoca della disdetta sia datata 24.5.2016, così come dedotto dalla Al contrario, sostiene il Condominio CP_1
che la stipula avvenne successivamente alla cessazione dell'incarico dell'amministratore
[...]
, il quale al momento della firma era privo di qualsiasi potere di rappresentare il Condominio;
CP_4
ne consegue che il contratto è nullo.
L'eccezione è infondata.
In primis, giova rilevare che il negozio concluso dal falsus procurator non è nullo e neppure annullabile, ma inefficace nei confronti del dominus fino alla ratifica di quest'ultimo (cfr. Cass. SS.UU., n. 11377 del
03.6.2015).
Più nel dettaglio, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, «il negozio concluso dal falsus procurator, o da chi abbia sorpassato i limiti delle facoltà conferitegli dal dominus, integra una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus. Inteso come negozio in
itinere o in stato di pendenza, ma suscettibile di essere perfezionato in un secondo tempo, mediante la ratifica dello pseudo rappresentato, un tale negozio non è nullo e neppure annullabile, dal momento che ciò che è nullo è privo di ogni potenzialità di perfezionamento, mentre il negozio annullabile spiega i suoi effetti sin dall'inizio e li mantiene finché non intervenga
l'eventuale pronuncia di annullamento, che valga a rimuovere quegli effetti. Il negozio posto in essere da chi sia privo del potere rappresentativo è un negozio perfetto, ma privo di efficacia. Peraltro, tale inefficacia (temporanea) del contratto, proprio perché non si verte in ipotesi di nullità, non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte, mentre legittimato a sollevare tale eccezione, cioè a dolersi dell'operato di colui che abbia stipulato il contratto come rappresentante senza averne
i poteri, è unicamente lo pseudo rappresentato, non anche l'altro contraente, al quale compete eventualmente solo il
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risarcimento del danno per avere confidato senza colpa sulla efficacia del contratto» (cfr. Cassazione civile sez. III,
17.5.2022, n.15841).
Nel caso di specie, l'eccezione sollevata dal in ordine alla presunta postdatazione del Parte_1
contratto non risulta supportata da alcun elemento probatorio. L'opponente si è limitato ad una mera contestazione formale della data di sottoscrizione dell'accordo, senza fornire prova adeguata a sostegno della propria tesi.
Viceversa, la ha prodotto il contratto su cui si basa la pretesa creditoria riportante la data CP_1
dell'1.10.2015 e la missiva con cui l'amministratore comunicava la revoca della disdetta reca la CP_4
data del 24.5.2016. È pacifico, peraltro, che – come affermato dalla stessa parte opponente (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione) – il nuovo amministratore, , è stato nominato soltanto in data Controparte_3
09.6.2016, quindi in un momento successivo rispetto ai predetti atti.
Ne deriva, pertanto, che alla data della sottoscrizione del contratto e alla data della revoca della disdetta,
l'amministratore era ancora formalmente in carica e legittimato a rappresentare il Condominio, CP_4
con conseguente efficacia degli atti dallo stesso compiuti.
Ad abundatiam, anche a voler ritenere tali atti come sottoscritti dal rappresentante privo di poteri, va sottolineato che il contratto de quo è stato oggetto di indagine anche in altro giudizio dinanzia questo
Tribunale, nel quale l'opponente non ne ha contestato la validità, ma ne ha eccepito soltanto l'inopponibilità nei suoi confronti, per essere lo stesso stato stipulato dall'amministratore senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea ed in assenza di una successiva ratifica, nella specie necessaria, secondo la prospettazione del , in considerazione della durata pluriennale del contratto (cfr. Parte_1
pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione del 18.6.2016, prodotto da parte opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta).
Deve, pertanto, tenersi conto del comportamento del , il quale, alla luce di quanto innanzi Parte_1
evidenziato, ha tacitamente ratificato il contratto posto in essere dal , a nulla rilevando che CP_4
“Inizialmente, si era creduto che effettivamente fossero stati sottoscritti due contratti” perché l'amministratore condominiale - che da pochi giorni era stato chiamato a sostituire quello precedente - non aveva piena
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cognizione degli atti e contratti stipulati dal (cfr. pag. 1 della memoria ex art. 183 co. 6, Parte_1
secondo termine).
Tale riferimento è tardivo, oltreché irrilevante, non potendosi fondare l'inefficacia probatoria del contratto su una valutazione personale e postuma dello stato soggettivo dell'amministratore.
Ugualmente infondata e non condivisibile appare l'eccezione di nullità dell'intero contratto per illiceità della causa;
doglianza che, oltre a non risultare provata in ordine alle circostanze fattuali, appare del tutto indeterminata e generica, facendo il Condominio riferimento soltanto ad una non meglio specificata “frode ai condomini” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
L'opponente ha eccepito, poi, la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di cui all'art. 9 del contratto de quo, la quale prevedeva che, in caso di recesso anticipato del Condominio (nella specie esercitato con raccomandata del 27.6.2014), quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere, in un'unica soluzione, un indennizzo pari alla somma di tutti i canoni mensili maturandi dalla data di risoluzione anticipata fino alla scadenza naturale del contratto (nella specie fissata all'1.10.2022).
Prima di sindacare la validità di tale clausola dal punto di vista della sua vessatorietà, vanno effettuate due precisazioni.
La prima attiene alla qualità di consumatore del Condominio.
Sul punto, infatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non v'è motivo di discostarsi,
«al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità
giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale» (cfr. Corte di Cassazione, Sez. II ordinanza del 23.5.2024 n. 14410).
Alla medesima conclusione si perviene anche all'esito della pronuncia con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che «Gli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da
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un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento» (cfr. Corte di Giustizia, sent. 2 aprile 2020, causa C-
329/19)
Da ciò consegue che il Condominio che stipula con una società, attraverso l'amministratore condominiale, un contratto di manutenzione del servizio di ascensore deve considerarsi consumatore, con conseguente estendibilità a suo favore della disciplina sulle clausole vessatorie (artt. 1469 bis e ss. c.c., poi confluiti negli articoli 33 e ss. del codice del consumo, D.Lgs. n. 206/2005).
La seconda precisazione deve essere fatta in merito alla natura della clausola di cui all'art. 9 del contratto in analisi.
La somma ingiunta va ricondotta alla fattispecie della multa penitenziale prevista dall'art. 1373, comma
3, c.c. Infatti, dalla lettura dell'art. 9 del contratto prodotto in atti emerge che le parti, pur utilizzando la locuzione “risoluzione anticipata”, hanno in realtà inteso disciplinare l'ipotesi del recesso unilaterale anticipato da parte del , subordinandolo al versamento di un corrispettivo. In altri termini, Parte_1
le parti hanno previsto l'esercizio del diritto di recesso, da parte dell'odierno opponente, a titolo oneroso.
Tale qualificazione giuridica è, a ben vedere, la stessa proposta dall'opponente nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si discorre di recesso (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo).
Ebbene, affermata la natura di corrispettivo dell'indennità richiesta, deve anzitutto rilevarsi che le ipotesi di multa penitenziale non sono espressamente disciplinate dalle norme di cui agli artt. da 33 a 36 del
D.Lgs. n. 206/2005.
Il secondo comma dell'art. 33 del D.lgs. 206/2005 contiene un elenco delle clausole che, salva prova contraria (il cui onere ricade in capo al professionista) si presumono vessatorie.
Le uniche ipotesi dell'art. 33, co 2, del codice del consumo che contemplano il recesso sono le lettere e)
e g), nessuna delle quali è, tuttavia, applicabile al caso di specie.
Infatti, la lettera e), secondo cui “consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere”, riguarda la caparra penitenziale, non versata nel caso di specie.
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Un'altra ipotesi di recesso prevista dal codice del consumo è indicata alla successiva lettera g) (“riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto”); si tratta, tuttavia, del caso in cui il diritto di recesso sia riconosciuto a favore del professionista. Nel caso di specie, la possibilità di sciogliere il vincolo – sia pur a titolo oneroso - è stata riconosciuta invece al solo consumatore.
Esclusa, allora, l'applicabilità del secondo comma dell'art. 33, ci si deve interrogare sulla possibilità di ritenere vessatoria la clausola di cui all'art. 9 ai sensi del primo comma dell'art 33, a mente del quale “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Sul punto, si rileva che «La valutazione in merito alla sussistenza dello squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto deve avere natura giuridica e non natura economica;
l'assunto trova conferma nell'articolo 34, comma 1, del Codice del Consumo a norma del quale la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende» (cfr. Tribunale di Lamezia Terme n. 782 del 2024, reperibile in “Banca Dati di merito”).
L'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore di clausole vessatorie è consentita solo quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale. Più precisamente, «in tema di contratti del consumatore, la clausola […], per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto)» (cfr. Cass. civ. Sez. VI, sent. n.
497 del 2021).
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Da un'analisi complessiva del contratto, emerge che le parti avevano concluso un accordo di durata piuttosto significativa, per una complessiva durata potenzialmente settennale.
Rispetto a tale vincolo temporale, come evidenziato, il medesimo punto 9 stabiliva la possibilità di recedere anticipatamente, previo pagamento di una indennità, pari all'importo di tutti i canoni residui al momento dell'eventuale recesso anticipato.
Tale previsione risulta squilibrata e tale da comprimere in modo ingiustificato il diritto del consumatore di recedere anticipatamente, non essendo contemplato alcun meccanismo di quantificazione percentuale o scalare in base alle mensilità restanti che consenta di contemperare l'esigenza del consumatore di svincolarsi prima del tempo, con quella di ristoro al professionista per il mancato guadagno e lo sforzo organizzativo profuso.
«Ed infatti, il professionista, nonostante abbia impiegato risorse per la predisposizione del servizio pluriennale, godrebbe dell'indiscutibile nonché sproporzionato vantaggio di poterle reimpiegare altrove ottenendo, però, il corrispettivo pieno per prestazioni che non renderebbe;
di converso il consumatore si troverebbe a versare il corrispettivo nella misura integrale senza godere di alcun servizio» (cfr. Tribunale di Nola, sent. n. 3346 del 2024 reperibile in “Banca Dati di merito”).
In presenza di tale previsione, era onere della società dare la prova che la clausola fosse stata effettivamente oggetto di specifica contrattazione-trattativa individuale con il Condominio, prova che non è stata fornita, né tale difetto di allegazione e prova veniva colmato nel termine a ciò deputato, di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c., non avendo parte opposta articolato istanze istruttorie sul punto.
L'argomentazione svolta dalla società opposta relativa all'approvazione della clausola in questione da parte del specificamente per iscritto, in ossequio all'obbligo imposto dall'art. 1341 c.c., Parte_1
mediante il richiamo numerico alla clausola stessa (art. 9) e al suo contenuto, non appare condivisibile in considerazione del fatto che il rispetto dell'onere di doppia sottoscrizione previsto dall'art. 1341 c.c. non dimostra né che la clausola avesse formato oggetto di un'effettiva trattativa, né che la stessa clausola non abbia dato luogo ad alcuno squilibrio di diritti ed obblighi perché contemperata, alla luce del regolamento contrattuale nel suo complesso, da altre clausole che arrecassero vantaggi al consumatore.
Deve, infine, essere disattesa l'eccezione di giudicato esterno intervenuto sulla questione rispetto alla vicenda definita con sentenza n. 645/2023 del Tribunale di Nola.
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Nella specie, non c'è dubbio che si discuta di questioni diverse, seppur riguardanti lo stesso contratto. Il giudizio già definito, infatti, aveva ad oggetto il pagamento di fatture per prestazioni eseguite dalla CP_1
mentre non indagava sulla validità della previsione riguardante il recesso anticipato, non essendo stata attivata in tale sede la clausola di cui al n. 9.
Ne consegue che la clausola oggetto del presente giudizio, che prevede la corresponsione, in caso di recesso del Condominio committente, di un indennizzo in misura pari al corrispettivo pattuito fino alla naturale scadenza del contratto, è abusiva e come tale nulla, poiché idonea ad alterare significativamente il sinallagma contrattuale, determinando un significativo squilibrio tra le posizioni contrattuali delle parti.
Pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, stante l'accoglimento dell'opposizione, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della a favore dell'opponente, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, Controparte_1
come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda ed alla luce degli esiti complessivi della lite, al valore medio, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, con attribuzione all'avv. Carlo Moschetti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna la in persona legale rappresentante pro tempore, alla refusione Controparte_1
delle spese di lite in favore del in Parte_1 Parte_2
in persona dell'amministratore pro tempore, che si quantificano in € 145,00 per spese e in € 5.077,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Carlo Moschetti, dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 10.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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