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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'SI NT, Presidente AN GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1279/2020 depositato il 09/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301952 2019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1279/20 Ricorrente_1 La soc. In persona del legale rappresentante Rappr_1 Difensore_1, a mezzo del , impugnava avviso di accertamento n.TVK 030301952/2019 per l'anno 2015 notificato il 04/11/2019 dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia, per un importo complessivo pari a euro 9.547,49 (Imposta IVA, sanzioni e interessi),
Motivi ricorso Premesso, che la pretesa sussegue al ritenuto <omesso assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese per il distacco di personale, per un importo imponibile di € 19.058,94 – IVA € 4.192,97, in violazione dell'art. 21 del DPR n. 633.72>>, in ragione della presunzione di aver fornito, nella maggior parte dei casi, prestazioni di nolo a freddo e/o semilavorati da installare, ponendo in essere una prestazione d'opera soggetta ad imposta;
ritenendo palesemente illegittimo l'accertamento, deduce in particolare,
• Effetti ed efficacia della cancellazione della società dal registro delle imprese di Foggia avvenuta in data 11 luglio 2019;
• Errata valutazione della prestazione di distacco del personale;
in ragione del periodo della prestazione durata dal 1° gennaio al 31 maggio 2015, e, in tale periodo la società distaccante ha emesso n.5 fatture sopra richiamate, per la somma complessiva di € 19.058,94; in proposito evidenzia che anche altre società hanno distaccato il personale e ove prevista anche prestazione per Ricorrente_1nolo, debitamente indicate in fattura;
per inciso la non ha mai noleggiato mezzi meccanici e non ha mai svolto lavori nel Porto Commerciale di Manfredonia;
• Prestazione d'opera d'appalto -qualificazione data dall'Ufficio in contrasto con il reverse charge, avuto riguardo del fatto che, in limine. La cooperativa poteva essere ritenuta sub-appaltatore della IT;
con la conseguente specificità, che con l'inversione contabile (Reverse Charge) nel campo dei subappalti in edilizia, laddove la cooperativa avesse esposto l'IVA in fattura, sarebbe incorsa in una violazione e quell'IVA sarebbe divenuta inesigibile.
Chiede quindi, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore costituito.
L'Ufficio, costituito con memorie depositate sul PTT, rappresenta la legittimità dell'avviso, atteso che, la società è una cooperativa di produzione e lavoro di posatori di pavimenti, che distacca il proprio personale per effettuare una prestazione che rientra nelle sue competenze;
trattasi di Ric_1prestazioni d'opera in appalto;
infatti la società piccola cooperativa di lavoro opera nell'ambito del proprio oggetto sociale, quindi non si è in presenza di un semplice prestito di personale, ma si è di fronte a una prestazione di servizi;
che ai sensi dell'art.30 D.Lgs. n.276/2003, la norma prevede specificamente, che lavoratore distaccato, pur rimanendo formalmente dipendente dal datore distaccante, risulta, tuttavia, inserito funzionalmente nell'organizzazione distaccataria (legame organico), in quanto interamente organizzato e diretto da quest'ultima.
Che quindi non si è in presenza di un semplice prestito del personale in quanto manca l'interesse del distaccante che, oltretutto, come dichiarato dal rappresentante legale, effettua prestazioni di capo cantiere, quindi con il riconoscimento della piena professionalità acquisita e con un ruolo di direzione e controllo proprio delle prestazioni effettuate in proprio. La relativa fatturazione, conseguentemente, è unica e l'intero corrispettivo pagato per tale prestazione è da assoggettare ad IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, giusta risoluzione n.346/E/2002. Per quanto sopra riportato l'Ufficio ha accertato l'omesso assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese per il distacco di personale, per un importo imponibile di € 19.058,94 - IVA € 4.192,97, in violazione dell'art. 21 del DPR n. 633/72 ed ha irrogato le relative ssanzioni.
Nel merito della cancellazione della società, ritiene ininfluente la stessa ai fini della legittimità della pretesa fiscale in trattazione;
sempre nel merito richiama la prestata acquiescenza della società Società_1 alla irregolare fatturazione del distacco del personale.
Chiede pertanto il rigetto della sospensione e il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente con successive memorie insiste nelle richieste e rileva la mancata contestazione da parte dell'Ufficio delle doglianze in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo. Osserva il Collegio che le doglianze di parte ricorrente sono condivisibili e quindi vanno accolte.
La Corte rileva dagli atti in giudizio, che l'atto d'accertamento verte su una diversa configurazione della natura prestazionale della società Cooperativa, adducendo tra l'altro, anche la fornitura di noli a freddo e a caldo, senza dare assolutamente prova di tale evenienza;
al riguardo, così come sostenuto dallo stesso Ufficio, la Cooperativa, ha per oggetto principale, produzione e lavoro di posatori di pavimenti, che distacca il proprio personale per effettuare la prestazione che rientra nelle sue specifiche competenze. Appare evidente che l'attività prevalente è il distacco di personale e non altro, anche in ragione del fatto, che sempre in tema di prova a carico dell'Ufficio, non viene fornito alcun elemento che la Cooperativa abbia operato nel cantiere del Porto di Manfredonia e che possieda anche mezzi d'opera che permettono la prestazione di nolo a freddo e a caldo.
La Corte, assorbiti gli altri motivi di ricorso, per il principio della ragione più liquida ritiene meritevole di accoglimento il motivo di ricorso, inerente la sola prestazione di distacco del personale a favore di altra impresa, vista l'assenza di altra prova rafforzata che compete all'Ufficio, come da prestazione regolarmente oggetto di fatturazione, comportante le sole competenze retributive a norma dei contratti collettivi di lavoro.
Pertanto la Corte, assorbita ogni altra censura, accoglie il ricorso. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'SI NT, Presidente AN GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1279/2020 depositato il 09/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301952 2019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1279/20 Ricorrente_1 La soc. In persona del legale rappresentante Rappr_1 Difensore_1, a mezzo del , impugnava avviso di accertamento n.TVK 030301952/2019 per l'anno 2015 notificato il 04/11/2019 dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia, per un importo complessivo pari a euro 9.547,49 (Imposta IVA, sanzioni e interessi),
Motivi ricorso Premesso, che la pretesa sussegue al ritenuto <omesso assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese per il distacco di personale, per un importo imponibile di € 19.058,94 – IVA € 4.192,97, in violazione dell'art. 21 del DPR n. 633.72>>, in ragione della presunzione di aver fornito, nella maggior parte dei casi, prestazioni di nolo a freddo e/o semilavorati da installare, ponendo in essere una prestazione d'opera soggetta ad imposta;
ritenendo palesemente illegittimo l'accertamento, deduce in particolare,
• Effetti ed efficacia della cancellazione della società dal registro delle imprese di Foggia avvenuta in data 11 luglio 2019;
• Errata valutazione della prestazione di distacco del personale;
in ragione del periodo della prestazione durata dal 1° gennaio al 31 maggio 2015, e, in tale periodo la società distaccante ha emesso n.5 fatture sopra richiamate, per la somma complessiva di € 19.058,94; in proposito evidenzia che anche altre società hanno distaccato il personale e ove prevista anche prestazione per Ricorrente_1nolo, debitamente indicate in fattura;
per inciso la non ha mai noleggiato mezzi meccanici e non ha mai svolto lavori nel Porto Commerciale di Manfredonia;
• Prestazione d'opera d'appalto -qualificazione data dall'Ufficio in contrasto con il reverse charge, avuto riguardo del fatto che, in limine. La cooperativa poteva essere ritenuta sub-appaltatore della IT;
con la conseguente specificità, che con l'inversione contabile (Reverse Charge) nel campo dei subappalti in edilizia, laddove la cooperativa avesse esposto l'IVA in fattura, sarebbe incorsa in una violazione e quell'IVA sarebbe divenuta inesigibile.
Chiede quindi, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore costituito.
L'Ufficio, costituito con memorie depositate sul PTT, rappresenta la legittimità dell'avviso, atteso che, la società è una cooperativa di produzione e lavoro di posatori di pavimenti, che distacca il proprio personale per effettuare una prestazione che rientra nelle sue competenze;
trattasi di Ric_1prestazioni d'opera in appalto;
infatti la società piccola cooperativa di lavoro opera nell'ambito del proprio oggetto sociale, quindi non si è in presenza di un semplice prestito di personale, ma si è di fronte a una prestazione di servizi;
che ai sensi dell'art.30 D.Lgs. n.276/2003, la norma prevede specificamente, che lavoratore distaccato, pur rimanendo formalmente dipendente dal datore distaccante, risulta, tuttavia, inserito funzionalmente nell'organizzazione distaccataria (legame organico), in quanto interamente organizzato e diretto da quest'ultima.
Che quindi non si è in presenza di un semplice prestito del personale in quanto manca l'interesse del distaccante che, oltretutto, come dichiarato dal rappresentante legale, effettua prestazioni di capo cantiere, quindi con il riconoscimento della piena professionalità acquisita e con un ruolo di direzione e controllo proprio delle prestazioni effettuate in proprio. La relativa fatturazione, conseguentemente, è unica e l'intero corrispettivo pagato per tale prestazione è da assoggettare ad IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, giusta risoluzione n.346/E/2002. Per quanto sopra riportato l'Ufficio ha accertato l'omesso assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese per il distacco di personale, per un importo imponibile di € 19.058,94 - IVA € 4.192,97, in violazione dell'art. 21 del DPR n. 633/72 ed ha irrogato le relative ssanzioni.
Nel merito della cancellazione della società, ritiene ininfluente la stessa ai fini della legittimità della pretesa fiscale in trattazione;
sempre nel merito richiama la prestata acquiescenza della società Società_1 alla irregolare fatturazione del distacco del personale.
Chiede pertanto il rigetto della sospensione e il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente con successive memorie insiste nelle richieste e rileva la mancata contestazione da parte dell'Ufficio delle doglianze in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo. Osserva il Collegio che le doglianze di parte ricorrente sono condivisibili e quindi vanno accolte.
La Corte rileva dagli atti in giudizio, che l'atto d'accertamento verte su una diversa configurazione della natura prestazionale della società Cooperativa, adducendo tra l'altro, anche la fornitura di noli a freddo e a caldo, senza dare assolutamente prova di tale evenienza;
al riguardo, così come sostenuto dallo stesso Ufficio, la Cooperativa, ha per oggetto principale, produzione e lavoro di posatori di pavimenti, che distacca il proprio personale per effettuare la prestazione che rientra nelle sue specifiche competenze. Appare evidente che l'attività prevalente è il distacco di personale e non altro, anche in ragione del fatto, che sempre in tema di prova a carico dell'Ufficio, non viene fornito alcun elemento che la Cooperativa abbia operato nel cantiere del Porto di Manfredonia e che possieda anche mezzi d'opera che permettono la prestazione di nolo a freddo e a caldo.
La Corte, assorbiti gli altri motivi di ricorso, per il principio della ragione più liquida ritiene meritevole di accoglimento il motivo di ricorso, inerente la sola prestazione di distacco del personale a favore di altra impresa, vista l'assenza di altra prova rafforzata che compete all'Ufficio, come da prestazione regolarmente oggetto di fatturazione, comportante le sole competenze retributive a norma dei contratti collettivi di lavoro.
Pertanto la Corte, assorbita ogni altra censura, accoglie il ricorso. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025