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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9202 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18 aprile 2025 e vertente
TRA
nata ad UT in [...] in data [...] (codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA GARLISI elettivamente domiciliata preso lo studio C.F._1 del predetto difensore, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] in data [...] (Cod. Fisc. ); CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 25
NOVEMBRE 2025
******************************************************************************************
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del giudice delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18 aprile 2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Egitto in data 8 settembre 2005, non trascritto in Italia, con dalla cui unione CP_1 sono nati figli (in data 7.08.2006) e (in data 23.10.2008), Persona_1 Parte_2 da cui si era separata con sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 10478/24 del 27 novembre/4 dicembre
2024 (passata in giudicato), chiedeva di dichiarare con sentenza la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto tra i coniugi, confermare, allo stato, l'affido del figlio ancora minorenne al Comune di
Milano con collocamento presso la stessa;
dichiarare l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli
(entrambi economicamente non autosufficienti) a carico del padre, , in misura complessiva di € CP_1
600,00 mensili, o nella diversa misura che risulterà adeguata all'esito dell'istruttoria della presente procedura, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
disporre che gli incontri tra il padre e il figlio minorenne avvengano in forma protetta presso uno Spazio Neutro, con modalità tali da risultare rispondenti ai desideri del minore;
disporre l'assegnazione esclusiva della ex casa coniugale sita in Milano, Via Demonte n.1 alla moglie ricorrente unitamente ai figli, di Parte_1 cui uno minorenne.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25 novembre 2025, fissata con decreto in atti, il
Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che così dichiarava” io sono ancora in comunità ad indirizzo secretato. Mi spiego meglio: sono in un alloggio in semiautonomia, messo a disposizione dall'associazione Tasca. Preferisco mantenere l'indirizzo secretato per motivi di tutela. Vivo in questo appartamento dal momento della denuncia, quindi circa 2 anni fa. È l'alloggio in cui già vivevo al tempo della separazione. Vivo con il figlio grande che fa il liceo di scienze applicate. Sta facendo l'ultimo anno, perché ha perso un anno. Il secondo fa il terzo anno dell'istituto socio-sanitario. Attualmente lavoro con Pt_2 contratto a tempo determinato presso una gelateria fino a fine anno e guadagno 1300/1400 netti al mese. Si tratta di un contratto nuovo, da maggio 2025. Non l'ho ancora prodotto. Lavoro full time. Prendo l'assegno unico di 333 euro di tutti e due i figli. Per l'alloggio non pago niente. Pago ovviamente la spesa per il vitto. Il progetto dei servizi è che possiamo rimanere in questo alloggio fino a quando l'ultimo figlio compirà 18 anni, il
23 ottobre 2026. Mi hanno detto che se ottengo l'assegnazione della casa ex coniugale, che è di MM, mi consentiranno di effettuare un cambio alloggio. Nel senso che così mi daranno un altro alloggio, con indirizzo secretato. Quindi non rientrerei mai a vivere nella casa ex coniugale, ma in un altro alloggio che mi darebbero.
Il contratto MM di locazione era intestato a mio marito, ma con seconda firma a me. e per questo non posso pagina 2 di 8 partecipare al bando. Io non ho più contatti con mio marito. Lui è stato condannato in primo grado, ma ha appellato. A me risulta che lui continui a vivere lì. Lui lavorava all' , penso lavori sempre lì. Lui versa CP_3 regolarmente i 400 euro di mantenimento. Le esigenze dei figli sono aumentate. Lui non partecipa minimamente alle spese straordinarie. A me andrebbe bene avere un assegno di 600 euro omnicomprensivo che comprende tutte le spese straordinarie, perché lui non le paga mai. I figli studiano e adesso inizieranno a fare attività sportiva anche se ho pochi soldi per sostenere queste spese. Adesso i figli hanno cominciato ad uscire con gli amici e le esigenze sono aumentate. Lui non vede i figli dal giorno della denuncia. I servizi hanno chiesto ai figli se volessero riprendere gli incontri, ma loro hanno sempre rifiutato, perché lui non ha ancora capito l'errore che ha fatto. Quindi non sono mai stati organizzati incontri in spazio neutro. Due settimane fa lui ha chiamato tutti e due;
ha parlato con il piccolo comunicandogli di aver preso la cittadinanza e così l'aveva presa anche il figlio minore;
e invece al grande ha detto che avrebbero fatto i documenti. Loro sono rimasti male della telefonata del padre perché non volevano sentirlo. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate
Il difensore di parte attrice si riportava alle rispettive domande, chiedendo la conferma dell'affido all'ente con il mantenimento del collocamento del figlio ancora minorenne nell'alloggio a indirizzo secretato, mantenimento dell'incarico ai Servizi sociali, un contributo al mantenimento nella misura di 600 comprensivo delle spese straordinarie, rimettendo al Collegio la decisione sull'assegnazione della casa coniugale insistendo per avere l'assegnazione al fine di avere un cambio alloggio. Dava, infine, atto di non aver formulato istanze istruttorie.
Il Giudice, dato atto, così provvedeva a verbale:
“Sentita la parte attrice e il difensore,
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e che non si ritiene di attivare i poteri istruttori
d'ufficio in presenza di minore, tenuto anche conto delle domande della parte attrice e della recente sentenza di separazione.
Ritenuto non opportuna né necessaria da parte del Giudice Delegato l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, tenuto conto dell'assenza di urgenza, in vigenza dei provvedimenti separativi peraltro in conformità
a quanto chiesto da parte attrice in punto di responsabilità genitoriale e considerato che i provvedimenti emessi anche economici potranno eventualmente statuire in ordine alla decorrenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio;
PQM
1) Prende atto che parte attrice non ha avanzato istanze istruttorie;
pagina 3 di 8 2) Non ritiene di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti, in vigenza delle recenti statuizioni della separazione tenuto anche conto delle domande avanzate da parte attrice in punto di responsabilità genitoriale in conformità alla sentenza.”
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, invitava parte attrice alla precisazione delle conclusioni e alla discussione. Parte attrice si riportava alle conclusioni di cui sopra
Il Giudice, udita la discussione, rimetteva la causa subito in decisione al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sullo status ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (entrambi con cittadinanza egiziana), fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono entrambe;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al figlio ancora minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento
UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento dello stesso, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3 richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il
20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le precise verbalizzazioni della parte attrice che hanno dato conto di un assetto risalente nel tempo del tutto equilibrato e funzionale e la documentazione depositata dalla parte, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto del minore, peraltro prossimo alla maggiore età, alla luce delle risultanze acquisite e tenuto altresì conto delle precise dichiarazioni della madre, in assenza della costituzione del pagina 4 di 8 convenuto che non ha ritenuto neppure di comparire e di offrire una diversa ed alternativa ricostruzione ovvero una sua prospettazione e tenuto conto delle ampie risultanze su cui si è basata la recente sentenza di separazione.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 in Egitto in data 8 settembre 2005, non trascritto in Italia.
Dalla loro unione sono nati figli (in data 7.08.2006) ormai maggiorenne e Persona_1
(in data 23.10.2008). Parte_2
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 10478/24 del 27 novembre/4 dicembre 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo la parte attrice dato atto che non ha più rapporti con il coniuge da anni e stante il contegno processuale tenuto dal coniuge stesso che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare l'assetto vigente in punto di responsabilità genitoriale collocamento e incarichi ai Servizi, in conformità del resto alla domanda di parte attrice anche in udienza, essendo del tutto tutelante e conforme all'intesse del figlio ancora minore, peraltro prossimo alla maggiore età.
Come già evidenziato infatti nella recente sentenza di separazione, la situazione del nucleo familiare era apparsa anche all'AG minorile in un primo tempo intervenuta, particolarmente preoccupante e allarmante connotata dai gravi maltrattamenti e violenze anche di natura sessuale perpetrate dal marito ai danni della moglie, per cui lo stesso è stato condannato (con sentenza di primo grado al momento appellata). Solo grazie all'attivazione di una serie coordinata di presidi a tutela della donna e dei figli con la messa in sicurezza del nucleo familiare presso una struttura comunitaria protetta ad indirizzo secretato, si è assistito ad una evoluzione positiva e costruttiva, grazie anche al rafforzamento delle competenze della madre e agli aiuti offerti anche per la gestione dei due figli.
Ciò a fronte peraltro della totale assenza del padre che ha poi ha interrotto ogni comunicazione e rapporto, non presentandosi mai agli incontri in Spazio neutro con i figli, i quali hanno sempre mantenuto un rifiuto netto nel pagina 5 di 8 potere riprendere eventuali incontri con il padre. La madre ha riferito che i figli frequentano regolarmente la scuola, inizieranno attività sportiva, hanno amici e sono sereni. La signora si è ancora più integrata anche nel mondo del lavoro e continua a seguire le indicazioni dei Servizi. Il nucleo vive sempre nell'alloggio a indirizzo secretato messo a disposizione sin dal tempo della separazione, dove rimarranno certamente fino alla maggiore età del secondo figlio (23 ottobre 2026).
Come da domanda di parte attrice va, pertanto, confermato ex art. 333 c.c l'affidamento del figlio minore Pt_2
(nato il [...]) all'Ente - Comune di Milano e la limitazione della responsabilità genitoriale dei
[...] genitori, essendo ancora l'assetto vigente rispondente al suo interesse in vista della prossima e progressiva autonomizzazione del nucleo. Vanno altresì confermati, fino appunto alla maggiore età del figlio, anche tutti gli incarichi già conferiti e vigenti ai Servizi dell'Ente anche per l'eventuale avvio e regolamentazione degli incontri in Spazio Neutro, nel rispetto sempre però della volontà del figlio ove il padre, che recentemente si è fatto sentire al telefono, lo richiedesse.
Assegnazione della casa ex coniugale
Deve essere, invece, respinta la domanda di assegnazione a sé della casa ex coniugale avanzata dalla parte attrice, non sussistendo i requisiti previsti dall'art. 337 sexies c.c., atteso che ivi non vivono più da tempo i figli a seguito dell'inserimento nella comunità e tenuto conto come la domanda sia stata avanzata non tanto per CP_ rientrare nella disponibilità della casa ex coniugale ma proprio al precipuo fine, come indicato dagli stessi
Servizi, di ottenere il subentro in altro alloggio. Si tratta quindi di pur comprensibili necessità legate a procedure amministrative, che però esulano dalle ragioni giuridiche e dai presupposti posti alla base dell'assegnazione della
“casa coniugale” nel rispetto dell'art. 337 sexies c.c. al fine di tutelare e assicurare ai figli minori (o maggiorenni non autonomi) il medesimo habitat domestico dove hanno vissuto e non già per ottenere l'assegnazione di altra e diversa casa popolare.
Conseguentemente deve respingersi la domanda di assegnazione della casa ex coniugale, dovendosi la parte attivare con l'intervento dei Servizi per l'inserimento urgente nelle liste al fine di ottenere l'assegnazione di una casa popolare, verificando eventualmente i presupposti per la permanenza del convenuto nella ex casa coniugale.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento dei figli, si osserva quanto segue. La parte attrice lavora attualmente da maggio 2025 con contratto a tempo determinato presso una gelateria fino a fine anno e guadagna € 1300/1400 netti al mese;
prende l'assegno unico di 333 euro per i due figli, vive con gli stessi nell'alloggio messo a loro disposizione, fino al 23 ottobre 2026, quando l'ultimo figlio compirà 18 anni. Il marito dovrebbe continuare a lavorare presso l' ma non ha notizie certe (nella separazione risultava CP_3 pagina 6 di 8 nell'anno di imposta del 2022 aver dichiarato un reddito netto € 25.058 pari a circa euro 1.800,00 mensili) e CP_ continua a vivere nella ex casa familiare con canone annuo di € 3.569. Continua a non aver alcun rapporto con i figli, integralmente a carico della madre anche per quel che attiene al loro mantenimento diretto, con un indiscusso aumento delle loro esigenze di vita, con il crescere dell'età e delle attività, tanto più che il padre non paga mai le spese straordinarie.
Ciò posto, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene il Collegio di poter accogliere la domanda di parte attrice ponendo a carico del Signor l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 dei figli mediante versamento a , dell'importo mensile rideterminato di € 600,00 Parte_1
(importo annualmente rivalutabile con indici Istat) omnicomprensivo delle spese straordinarie, ciò con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza.
L'assegno unico dovrà continuare ad essere interamente percepito dalla madre che integralmente provvede alla cura e gestione dei figli.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha ritenuto di costituirsi e di spiegare difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 CP_1
08/09/2005 ad UT (Egitto), atto non trascritto in Italia;
2) CONFERMA L'AFFIDO ex artt. 333 c.c. e 5 bis L. 184/83 del figlio minore (nato il [...]) Parte_2 al Servizio Sociale del Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il minore fino alla sua maggiore età (23.10.2026);
3) DISPONE che le decisioni di maggior interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione (ad esempio: istituti scolastici pubblici, attività sportive e extracurriculari organizzate nell'ambito dell'istituto pubblico frequentato, centri ricreativi estivi), alla salute (ad esempio: cure mediche e interventi sanitari presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra di base o altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista erogati dal SSN, fatta eccezione per sole scelte urgenti, come ad esempio accessi al Pronto soccorso o interventi in urgenza, che potranno essere assunte dalla madre con cui il minore si trova stabilmente a vivere salvo l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente affidatario che poi potrà intervenire informandone anche il padre), alla residenza e collocamento del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c. vengano concretamente ed effettivamente assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori.
pagina 7 di 8 4) DISPONE che l'Ente Affidatario - Comune di Milano - mantenga il minore collocato in alloggio messo a disposizione, con indirizzo che deve rimanere secretato unitamente alla madre;
5) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a mantenere un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza di:
- dare avvio - solo ove il padre lo richieda mostrando un serio impegno e responsabilità e il figlio lo accetti e non sia contrario ai suoi interessi - le frequentazioni tra il figlio e il padre in Spazio Neutro e con modalità osservate in luogo che garantisca di mantenere sia la segretezza del collocamento che la sicurezza del minore medesimo e della madre, purché compatibile con le condizioni psicofisiche del minore medesimo;
- di avviare/proseguire nell'interesse dei minore in ogni intervento di supporto socio-educativo Parte_2
e/o di supporto psicologico ritenuto necessario o anche solo opportuni nell'esclusivo interesse del medesimo;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto in specie per la madre per rafforzarla ulteriormente nelle sue competenze genitoriali;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
6) RIGETTA la domanda di assegnazione a sé della ex casa coniugale per quanto in motivazione;
7) RIDETERMINA, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli mediante CP_1 versamento a , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 entro il 25 di ogni mese dell'importo mensile di € 600,00 (importo annualmente rivalutabile con indici Istat) con carattere di omnicomprensività;
8) CONFERMA che l'assegno unico relativo ai figli sia percepito integralmente dalla madre;
9) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
10) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
11) MANDA alla Cancelliere per trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (luogo di residenza dei coniugi), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione ai Servizi Sociali del Comune di Milano
Cosi deciso, in Milano il giorno 26 novembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18 aprile 2025 e vertente
TRA
nata ad UT in [...] in data [...] (codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA GARLISI elettivamente domiciliata preso lo studio C.F._1 del predetto difensore, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] in data [...] (Cod. Fisc. ); CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 25
NOVEMBRE 2025
******************************************************************************************
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del giudice delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18 aprile 2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Egitto in data 8 settembre 2005, non trascritto in Italia, con dalla cui unione CP_1 sono nati figli (in data 7.08.2006) e (in data 23.10.2008), Persona_1 Parte_2 da cui si era separata con sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 10478/24 del 27 novembre/4 dicembre
2024 (passata in giudicato), chiedeva di dichiarare con sentenza la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto tra i coniugi, confermare, allo stato, l'affido del figlio ancora minorenne al Comune di
Milano con collocamento presso la stessa;
dichiarare l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli
(entrambi economicamente non autosufficienti) a carico del padre, , in misura complessiva di € CP_1
600,00 mensili, o nella diversa misura che risulterà adeguata all'esito dell'istruttoria della presente procedura, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
disporre che gli incontri tra il padre e il figlio minorenne avvengano in forma protetta presso uno Spazio Neutro, con modalità tali da risultare rispondenti ai desideri del minore;
disporre l'assegnazione esclusiva della ex casa coniugale sita in Milano, Via Demonte n.1 alla moglie ricorrente unitamente ai figli, di Parte_1 cui uno minorenne.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25 novembre 2025, fissata con decreto in atti, il
Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che così dichiarava” io sono ancora in comunità ad indirizzo secretato. Mi spiego meglio: sono in un alloggio in semiautonomia, messo a disposizione dall'associazione Tasca. Preferisco mantenere l'indirizzo secretato per motivi di tutela. Vivo in questo appartamento dal momento della denuncia, quindi circa 2 anni fa. È l'alloggio in cui già vivevo al tempo della separazione. Vivo con il figlio grande che fa il liceo di scienze applicate. Sta facendo l'ultimo anno, perché ha perso un anno. Il secondo fa il terzo anno dell'istituto socio-sanitario. Attualmente lavoro con Pt_2 contratto a tempo determinato presso una gelateria fino a fine anno e guadagno 1300/1400 netti al mese. Si tratta di un contratto nuovo, da maggio 2025. Non l'ho ancora prodotto. Lavoro full time. Prendo l'assegno unico di 333 euro di tutti e due i figli. Per l'alloggio non pago niente. Pago ovviamente la spesa per il vitto. Il progetto dei servizi è che possiamo rimanere in questo alloggio fino a quando l'ultimo figlio compirà 18 anni, il
23 ottobre 2026. Mi hanno detto che se ottengo l'assegnazione della casa ex coniugale, che è di MM, mi consentiranno di effettuare un cambio alloggio. Nel senso che così mi daranno un altro alloggio, con indirizzo secretato. Quindi non rientrerei mai a vivere nella casa ex coniugale, ma in un altro alloggio che mi darebbero.
Il contratto MM di locazione era intestato a mio marito, ma con seconda firma a me. e per questo non posso pagina 2 di 8 partecipare al bando. Io non ho più contatti con mio marito. Lui è stato condannato in primo grado, ma ha appellato. A me risulta che lui continui a vivere lì. Lui lavorava all' , penso lavori sempre lì. Lui versa CP_3 regolarmente i 400 euro di mantenimento. Le esigenze dei figli sono aumentate. Lui non partecipa minimamente alle spese straordinarie. A me andrebbe bene avere un assegno di 600 euro omnicomprensivo che comprende tutte le spese straordinarie, perché lui non le paga mai. I figli studiano e adesso inizieranno a fare attività sportiva anche se ho pochi soldi per sostenere queste spese. Adesso i figli hanno cominciato ad uscire con gli amici e le esigenze sono aumentate. Lui non vede i figli dal giorno della denuncia. I servizi hanno chiesto ai figli se volessero riprendere gli incontri, ma loro hanno sempre rifiutato, perché lui non ha ancora capito l'errore che ha fatto. Quindi non sono mai stati organizzati incontri in spazio neutro. Due settimane fa lui ha chiamato tutti e due;
ha parlato con il piccolo comunicandogli di aver preso la cittadinanza e così l'aveva presa anche il figlio minore;
e invece al grande ha detto che avrebbero fatto i documenti. Loro sono rimasti male della telefonata del padre perché non volevano sentirlo. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate
Il difensore di parte attrice si riportava alle rispettive domande, chiedendo la conferma dell'affido all'ente con il mantenimento del collocamento del figlio ancora minorenne nell'alloggio a indirizzo secretato, mantenimento dell'incarico ai Servizi sociali, un contributo al mantenimento nella misura di 600 comprensivo delle spese straordinarie, rimettendo al Collegio la decisione sull'assegnazione della casa coniugale insistendo per avere l'assegnazione al fine di avere un cambio alloggio. Dava, infine, atto di non aver formulato istanze istruttorie.
Il Giudice, dato atto, così provvedeva a verbale:
“Sentita la parte attrice e il difensore,
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e che non si ritiene di attivare i poteri istruttori
d'ufficio in presenza di minore, tenuto anche conto delle domande della parte attrice e della recente sentenza di separazione.
Ritenuto non opportuna né necessaria da parte del Giudice Delegato l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, tenuto conto dell'assenza di urgenza, in vigenza dei provvedimenti separativi peraltro in conformità
a quanto chiesto da parte attrice in punto di responsabilità genitoriale e considerato che i provvedimenti emessi anche economici potranno eventualmente statuire in ordine alla decorrenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio;
PQM
1) Prende atto che parte attrice non ha avanzato istanze istruttorie;
pagina 3 di 8 2) Non ritiene di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti, in vigenza delle recenti statuizioni della separazione tenuto anche conto delle domande avanzate da parte attrice in punto di responsabilità genitoriale in conformità alla sentenza.”
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, invitava parte attrice alla precisazione delle conclusioni e alla discussione. Parte attrice si riportava alle conclusioni di cui sopra
Il Giudice, udita la discussione, rimetteva la causa subito in decisione al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sullo status ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (entrambi con cittadinanza egiziana), fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono entrambe;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al figlio ancora minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento
UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento dello stesso, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3 richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il
20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le precise verbalizzazioni della parte attrice che hanno dato conto di un assetto risalente nel tempo del tutto equilibrato e funzionale e la documentazione depositata dalla parte, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto del minore, peraltro prossimo alla maggiore età, alla luce delle risultanze acquisite e tenuto altresì conto delle precise dichiarazioni della madre, in assenza della costituzione del pagina 4 di 8 convenuto che non ha ritenuto neppure di comparire e di offrire una diversa ed alternativa ricostruzione ovvero una sua prospettazione e tenuto conto delle ampie risultanze su cui si è basata la recente sentenza di separazione.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 in Egitto in data 8 settembre 2005, non trascritto in Italia.
Dalla loro unione sono nati figli (in data 7.08.2006) ormai maggiorenne e Persona_1
(in data 23.10.2008). Parte_2
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 10478/24 del 27 novembre/4 dicembre 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo la parte attrice dato atto che non ha più rapporti con il coniuge da anni e stante il contegno processuale tenuto dal coniuge stesso che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare l'assetto vigente in punto di responsabilità genitoriale collocamento e incarichi ai Servizi, in conformità del resto alla domanda di parte attrice anche in udienza, essendo del tutto tutelante e conforme all'intesse del figlio ancora minore, peraltro prossimo alla maggiore età.
Come già evidenziato infatti nella recente sentenza di separazione, la situazione del nucleo familiare era apparsa anche all'AG minorile in un primo tempo intervenuta, particolarmente preoccupante e allarmante connotata dai gravi maltrattamenti e violenze anche di natura sessuale perpetrate dal marito ai danni della moglie, per cui lo stesso è stato condannato (con sentenza di primo grado al momento appellata). Solo grazie all'attivazione di una serie coordinata di presidi a tutela della donna e dei figli con la messa in sicurezza del nucleo familiare presso una struttura comunitaria protetta ad indirizzo secretato, si è assistito ad una evoluzione positiva e costruttiva, grazie anche al rafforzamento delle competenze della madre e agli aiuti offerti anche per la gestione dei due figli.
Ciò a fronte peraltro della totale assenza del padre che ha poi ha interrotto ogni comunicazione e rapporto, non presentandosi mai agli incontri in Spazio neutro con i figli, i quali hanno sempre mantenuto un rifiuto netto nel pagina 5 di 8 potere riprendere eventuali incontri con il padre. La madre ha riferito che i figli frequentano regolarmente la scuola, inizieranno attività sportiva, hanno amici e sono sereni. La signora si è ancora più integrata anche nel mondo del lavoro e continua a seguire le indicazioni dei Servizi. Il nucleo vive sempre nell'alloggio a indirizzo secretato messo a disposizione sin dal tempo della separazione, dove rimarranno certamente fino alla maggiore età del secondo figlio (23 ottobre 2026).
Come da domanda di parte attrice va, pertanto, confermato ex art. 333 c.c l'affidamento del figlio minore Pt_2
(nato il [...]) all'Ente - Comune di Milano e la limitazione della responsabilità genitoriale dei
[...] genitori, essendo ancora l'assetto vigente rispondente al suo interesse in vista della prossima e progressiva autonomizzazione del nucleo. Vanno altresì confermati, fino appunto alla maggiore età del figlio, anche tutti gli incarichi già conferiti e vigenti ai Servizi dell'Ente anche per l'eventuale avvio e regolamentazione degli incontri in Spazio Neutro, nel rispetto sempre però della volontà del figlio ove il padre, che recentemente si è fatto sentire al telefono, lo richiedesse.
Assegnazione della casa ex coniugale
Deve essere, invece, respinta la domanda di assegnazione a sé della casa ex coniugale avanzata dalla parte attrice, non sussistendo i requisiti previsti dall'art. 337 sexies c.c., atteso che ivi non vivono più da tempo i figli a seguito dell'inserimento nella comunità e tenuto conto come la domanda sia stata avanzata non tanto per CP_ rientrare nella disponibilità della casa ex coniugale ma proprio al precipuo fine, come indicato dagli stessi
Servizi, di ottenere il subentro in altro alloggio. Si tratta quindi di pur comprensibili necessità legate a procedure amministrative, che però esulano dalle ragioni giuridiche e dai presupposti posti alla base dell'assegnazione della
“casa coniugale” nel rispetto dell'art. 337 sexies c.c. al fine di tutelare e assicurare ai figli minori (o maggiorenni non autonomi) il medesimo habitat domestico dove hanno vissuto e non già per ottenere l'assegnazione di altra e diversa casa popolare.
Conseguentemente deve respingersi la domanda di assegnazione della casa ex coniugale, dovendosi la parte attivare con l'intervento dei Servizi per l'inserimento urgente nelle liste al fine di ottenere l'assegnazione di una casa popolare, verificando eventualmente i presupposti per la permanenza del convenuto nella ex casa coniugale.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento dei figli, si osserva quanto segue. La parte attrice lavora attualmente da maggio 2025 con contratto a tempo determinato presso una gelateria fino a fine anno e guadagna € 1300/1400 netti al mese;
prende l'assegno unico di 333 euro per i due figli, vive con gli stessi nell'alloggio messo a loro disposizione, fino al 23 ottobre 2026, quando l'ultimo figlio compirà 18 anni. Il marito dovrebbe continuare a lavorare presso l' ma non ha notizie certe (nella separazione risultava CP_3 pagina 6 di 8 nell'anno di imposta del 2022 aver dichiarato un reddito netto € 25.058 pari a circa euro 1.800,00 mensili) e CP_ continua a vivere nella ex casa familiare con canone annuo di € 3.569. Continua a non aver alcun rapporto con i figli, integralmente a carico della madre anche per quel che attiene al loro mantenimento diretto, con un indiscusso aumento delle loro esigenze di vita, con il crescere dell'età e delle attività, tanto più che il padre non paga mai le spese straordinarie.
Ciò posto, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene il Collegio di poter accogliere la domanda di parte attrice ponendo a carico del Signor l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 dei figli mediante versamento a , dell'importo mensile rideterminato di € 600,00 Parte_1
(importo annualmente rivalutabile con indici Istat) omnicomprensivo delle spese straordinarie, ciò con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza.
L'assegno unico dovrà continuare ad essere interamente percepito dalla madre che integralmente provvede alla cura e gestione dei figli.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha ritenuto di costituirsi e di spiegare difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 CP_1
08/09/2005 ad UT (Egitto), atto non trascritto in Italia;
2) CONFERMA L'AFFIDO ex artt. 333 c.c. e 5 bis L. 184/83 del figlio minore (nato il [...]) Parte_2 al Servizio Sociale del Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il minore fino alla sua maggiore età (23.10.2026);
3) DISPONE che le decisioni di maggior interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione (ad esempio: istituti scolastici pubblici, attività sportive e extracurriculari organizzate nell'ambito dell'istituto pubblico frequentato, centri ricreativi estivi), alla salute (ad esempio: cure mediche e interventi sanitari presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra di base o altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista erogati dal SSN, fatta eccezione per sole scelte urgenti, come ad esempio accessi al Pronto soccorso o interventi in urgenza, che potranno essere assunte dalla madre con cui il minore si trova stabilmente a vivere salvo l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente affidatario che poi potrà intervenire informandone anche il padre), alla residenza e collocamento del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c. vengano concretamente ed effettivamente assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori.
pagina 7 di 8 4) DISPONE che l'Ente Affidatario - Comune di Milano - mantenga il minore collocato in alloggio messo a disposizione, con indirizzo che deve rimanere secretato unitamente alla madre;
5) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a mantenere un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza di:
- dare avvio - solo ove il padre lo richieda mostrando un serio impegno e responsabilità e il figlio lo accetti e non sia contrario ai suoi interessi - le frequentazioni tra il figlio e il padre in Spazio Neutro e con modalità osservate in luogo che garantisca di mantenere sia la segretezza del collocamento che la sicurezza del minore medesimo e della madre, purché compatibile con le condizioni psicofisiche del minore medesimo;
- di avviare/proseguire nell'interesse dei minore in ogni intervento di supporto socio-educativo Parte_2
e/o di supporto psicologico ritenuto necessario o anche solo opportuni nell'esclusivo interesse del medesimo;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto in specie per la madre per rafforzarla ulteriormente nelle sue competenze genitoriali;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
6) RIGETTA la domanda di assegnazione a sé della ex casa coniugale per quanto in motivazione;
7) RIDETERMINA, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli mediante CP_1 versamento a , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 entro il 25 di ogni mese dell'importo mensile di € 600,00 (importo annualmente rivalutabile con indici Istat) con carattere di omnicomprensività;
8) CONFERMA che l'assegno unico relativo ai figli sia percepito integralmente dalla madre;
9) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
10) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
11) MANDA alla Cancelliere per trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (luogo di residenza dei coniugi), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione ai Servizi Sociali del Comune di Milano
Cosi deciso, in Milano il giorno 26 novembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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