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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7897/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 25.11.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
10.10.2024.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 10.6.2023 nell'interesse del ricorrente OR Pt_1
cittadino del Pakistan, nato in [...] in data [...], CUI:0605AWR, avverso il
[...]
provvedimento del Questore di Modena del 16.5.2023, notificatogli il 23.5.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.2, parte seconda, TUI, chiedeva gli fosse rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 21.3.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnare il termine di cui all'art.10 bis L. 241/1990 per esigenze di celerità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, affermando di vivere in Italia dal
2020; di godere di autonomia abitativa;
di svolgere regolare attività lavorativa dal 2021, lavorando in quel momento con un contratto di apprendistato a tempo pieno con scadenza prevista per il 3.9.2023.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio con deposito di memoria difensiva e documentazione allegata in data 10.10.2023 e chiedeva di respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata, sostenendo che il ricorrente non avesse raggiunto un effettivo radicamento sul territorio italiano, in ragione dell'assenza di significativi legami familiari e personali, ritenendosi a tal fine non sufficiente lo svolgimento di una regolare attività lavorativa e l'acquisizione di autonomia abitativa.
All'udienza del 16.10.2024, fissata per la sola comparizione dei Procuratori delle parti, compariva il
Procuratore della parte ricorrente, il quale, dopo aver preliminarmente dichiarato che avrebbe rinunciato al procedimento ex art.35 D.Lgs.n.25/2008 pendente innanzi al Tribunale di Trieste al
N.R.G. 1402/2022, che allo stato risultava assegnato al Giudice in attesa di fissazione della prima udienza, insisteva nel ricorso “formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, contestando quanto dedotto dalla controparte”, riportandosi alla documentazione già prodotta e precisando che: “il ricorrente vive in Italia ormai da 4 anni;
vive in autonomia in ospitalità presso un connazionale;
ha sempre lavorato dal 2021 e lavora tuttora con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 17.10.2024 con buoni guadagni;
ha seguito corsi di formazione professionale come da documentazione prodotta;
parla la lingua italiana;
in Patria ha la seguente situazione: non sa riferire se sente la famiglia in Patria”.
Il Giudice, sentito il Difensore che nulla eccepiva, visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., fissava udienza collegiale per la discussione per il giorno 30.10.2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 6.11.2024, la causa veniva rimessa in istruttoria, rilevata la mancata produzione documentale da parte del ricorrente attestante la rinuncia al ricorso pendente innanzi al Tribunale di Trieste iscritto al N.R.G. 1402/2022, dovendo diversamente essere il presente procedimento necessariamente trasmesso al Tribunale di Trieste per la riunione per connessione, avendo in parte identico oggetto. Il Giudice, dunque, disponeva che parte ricorrente versasse in atti la schermata attestante l'avvenuto deposito nel fascicolo telematico del procedimento iscritto al N.R.G.
1402/2022 pendente innanzi al Tribunale di Trieste della dichiarazione di rinuncia al relativo ricorso, assegnando termine per provvedere fino a 5 giorni dell'udienza collegiale per la discussione nuovamente fissata per il 27.11.2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
In data 27.11.2024 la documentazione sopra indicata veniva prodotta e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 16.5.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 4.11.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il medesimo, classe 2000, viva in Italia dal giungo 2020, dunque da oltre quattro anni, e che in data 23.6.2020 abbia formalizzato istanza di protezione internazionale alla
Questura di Trieste, rigettata dalla CT competente con decreto del 30.3.2022, avverso il quale lo stesso aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale di Trieste N.R.G. iscritto1402/2022 ancora pendente ma con depositata dichiarazione di rinuncia del ricorrente.
Dall'esame della documentazione prodotta si evince che: il ricorrente in data 16.11.2024 ha depositato tramite il proprio Procuratore l'atto di rinuncia al ricorso sopraindicato pendente innanzi al Tribunale di Trieste (cfr. stampa cronologico del fascicolo telematico in parola); vive in autonomia come ospite presso un connazionale a Bastiglia (MO) (cfr. comunicazione di ospitalità del 20.9.2024); nel 2024 ha frequentato diversi corsi di formazione professionale in vista del futuro lavoro (cfr. intera documentazione certificativa); ha sempre lavorato dal 2021 con continuità (cfr. intera documentazione lavorativa), svolgendo da ultimo la mansione di cameriere presso il ristorante “Località Piano Orlando
SNC” a Cavriglia (AR), con un contratto di apprendistato a tempo pieno, prorogato dal medesimo di datore lavoro sino al 17.10.2024 (cfr. comunicazione proroga ), con un netto in busta pari ad CP_2
euro 1.450,00 circa;
il ricorrente poteva contare su guadagni pari ad euro 960,00 circa per l'anno 2021, euro 1213,00 circa per l'anno 2022; euro 9510,00 per l'anno 2023, euro 10.100 per l'anno 2024 fino al mese di settembre (cfr. estratto contributivo allora aggiornato;
Mod. CU 2023; buste baga di CP_3
agosto e settembre 2024).
Inoltre, come risulta dal verbale d'udienza del 16.10.2024, il ricorrente conosce la lingua italiana.
Infine, e quanto alla condizione del ricorrente in Pakistan, non si può che rilevare che il medesimo manchi dal suo Paese da ormai più di quattro anni e abbia stabilito in Italia il centro dei suoi interessi. Ebbene, il parere negativo della Commissione Territoriale si basa sostanzialmente sul mancato raggiungimento da parte del ricorrente di un'effettiva integrazione in Italia in ragione dell'assenza di significativi legami familiari o personali.
Né la CT né la Questura davano atto di precedenti penali del ricorrente.
Si evidenzia che all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare molto positivamente il percorso del ricorrente, che giungeva in Italia nel mese di giugno 2020, conosce la lingua italiana, vive in autonomia come ospite di un connazionale, lavora regolarmente dal 2021 con continuità, lavorando da ultimo con un contratto di apprendistato a tempo pieno, prorogato dal medesimo datore di lavoro sino al
17.10.2024. Tutto dando tutto ciò dimostrazione di aver stabilito in Italia la sua vita personale e il centro dei suoi interessi.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi negli oltre quattro anni di permanenza in Italia, l'autonomia abitativa, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative di cui la Questura non dava conto.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente OR al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 29 novembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 25.11.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
10.10.2024.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 10.6.2023 nell'interesse del ricorrente OR Pt_1
cittadino del Pakistan, nato in [...] in data [...], CUI:0605AWR, avverso il
[...]
provvedimento del Questore di Modena del 16.5.2023, notificatogli il 23.5.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.2, parte seconda, TUI, chiedeva gli fosse rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 21.3.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnare il termine di cui all'art.10 bis L. 241/1990 per esigenze di celerità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, affermando di vivere in Italia dal
2020; di godere di autonomia abitativa;
di svolgere regolare attività lavorativa dal 2021, lavorando in quel momento con un contratto di apprendistato a tempo pieno con scadenza prevista per il 3.9.2023.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio con deposito di memoria difensiva e documentazione allegata in data 10.10.2023 e chiedeva di respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata, sostenendo che il ricorrente non avesse raggiunto un effettivo radicamento sul territorio italiano, in ragione dell'assenza di significativi legami familiari e personali, ritenendosi a tal fine non sufficiente lo svolgimento di una regolare attività lavorativa e l'acquisizione di autonomia abitativa.
All'udienza del 16.10.2024, fissata per la sola comparizione dei Procuratori delle parti, compariva il
Procuratore della parte ricorrente, il quale, dopo aver preliminarmente dichiarato che avrebbe rinunciato al procedimento ex art.35 D.Lgs.n.25/2008 pendente innanzi al Tribunale di Trieste al
N.R.G. 1402/2022, che allo stato risultava assegnato al Giudice in attesa di fissazione della prima udienza, insisteva nel ricorso “formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, contestando quanto dedotto dalla controparte”, riportandosi alla documentazione già prodotta e precisando che: “il ricorrente vive in Italia ormai da 4 anni;
vive in autonomia in ospitalità presso un connazionale;
ha sempre lavorato dal 2021 e lavora tuttora con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 17.10.2024 con buoni guadagni;
ha seguito corsi di formazione professionale come da documentazione prodotta;
parla la lingua italiana;
in Patria ha la seguente situazione: non sa riferire se sente la famiglia in Patria”.
Il Giudice, sentito il Difensore che nulla eccepiva, visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., fissava udienza collegiale per la discussione per il giorno 30.10.2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 6.11.2024, la causa veniva rimessa in istruttoria, rilevata la mancata produzione documentale da parte del ricorrente attestante la rinuncia al ricorso pendente innanzi al Tribunale di Trieste iscritto al N.R.G. 1402/2022, dovendo diversamente essere il presente procedimento necessariamente trasmesso al Tribunale di Trieste per la riunione per connessione, avendo in parte identico oggetto. Il Giudice, dunque, disponeva che parte ricorrente versasse in atti la schermata attestante l'avvenuto deposito nel fascicolo telematico del procedimento iscritto al N.R.G.
1402/2022 pendente innanzi al Tribunale di Trieste della dichiarazione di rinuncia al relativo ricorso, assegnando termine per provvedere fino a 5 giorni dell'udienza collegiale per la discussione nuovamente fissata per il 27.11.2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
In data 27.11.2024 la documentazione sopra indicata veniva prodotta e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 16.5.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 4.11.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il medesimo, classe 2000, viva in Italia dal giungo 2020, dunque da oltre quattro anni, e che in data 23.6.2020 abbia formalizzato istanza di protezione internazionale alla
Questura di Trieste, rigettata dalla CT competente con decreto del 30.3.2022, avverso il quale lo stesso aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale di Trieste N.R.G. iscritto1402/2022 ancora pendente ma con depositata dichiarazione di rinuncia del ricorrente.
Dall'esame della documentazione prodotta si evince che: il ricorrente in data 16.11.2024 ha depositato tramite il proprio Procuratore l'atto di rinuncia al ricorso sopraindicato pendente innanzi al Tribunale di Trieste (cfr. stampa cronologico del fascicolo telematico in parola); vive in autonomia come ospite presso un connazionale a Bastiglia (MO) (cfr. comunicazione di ospitalità del 20.9.2024); nel 2024 ha frequentato diversi corsi di formazione professionale in vista del futuro lavoro (cfr. intera documentazione certificativa); ha sempre lavorato dal 2021 con continuità (cfr. intera documentazione lavorativa), svolgendo da ultimo la mansione di cameriere presso il ristorante “Località Piano Orlando
SNC” a Cavriglia (AR), con un contratto di apprendistato a tempo pieno, prorogato dal medesimo di datore lavoro sino al 17.10.2024 (cfr. comunicazione proroga ), con un netto in busta pari ad CP_2
euro 1.450,00 circa;
il ricorrente poteva contare su guadagni pari ad euro 960,00 circa per l'anno 2021, euro 1213,00 circa per l'anno 2022; euro 9510,00 per l'anno 2023, euro 10.100 per l'anno 2024 fino al mese di settembre (cfr. estratto contributivo allora aggiornato;
Mod. CU 2023; buste baga di CP_3
agosto e settembre 2024).
Inoltre, come risulta dal verbale d'udienza del 16.10.2024, il ricorrente conosce la lingua italiana.
Infine, e quanto alla condizione del ricorrente in Pakistan, non si può che rilevare che il medesimo manchi dal suo Paese da ormai più di quattro anni e abbia stabilito in Italia il centro dei suoi interessi. Ebbene, il parere negativo della Commissione Territoriale si basa sostanzialmente sul mancato raggiungimento da parte del ricorrente di un'effettiva integrazione in Italia in ragione dell'assenza di significativi legami familiari o personali.
Né la CT né la Questura davano atto di precedenti penali del ricorrente.
Si evidenzia che all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare molto positivamente il percorso del ricorrente, che giungeva in Italia nel mese di giugno 2020, conosce la lingua italiana, vive in autonomia come ospite di un connazionale, lavora regolarmente dal 2021 con continuità, lavorando da ultimo con un contratto di apprendistato a tempo pieno, prorogato dal medesimo datore di lavoro sino al
17.10.2024. Tutto dando tutto ciò dimostrazione di aver stabilito in Italia la sua vita personale e il centro dei suoi interessi.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi negli oltre quattro anni di permanenza in Italia, l'autonomia abitativa, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative di cui la Questura non dava conto.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente OR al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 29 novembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso