Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.98/2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.02.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Orlando ed elettivamente domiciliata in Mussomeli
(CL), nella via B. Cellini n. 34/A
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell' e Stefano Dolce ed elettivamente Controparte_2
domiciliato in Caltanissetta Via Cavour n. 116, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26.01.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., , presentava rituale opposizione per il riconoscimento Parte_1
dell'invalidità civile con diritto alla indennità di accompagnamento e nonché il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n.104/92 (art. 3, comma 3).
Segnatamente esponeva:
l'accertamento e il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello stato di portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 05/02/1992 n. 104;
- che nel corso del giudizio è stata disposta CTU per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della stessa;
- che il CTU nominato concludeva: “... si giudica invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98), grave 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento. Portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma1
L.104/92”.
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e il conseguente beneficio richiesto.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno insistito nelle rispettive richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
L'indennità di accompagnamento assolve ad una funzione di sostegno alla famiglia, così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 28705 del 23/12/2011).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. L'art. 3 della legge n. 104/92 individua come portatori di handicap ed avente diritto al riconoscimento di tale condizione coloro che presentano «una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
… La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
Nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato, Dott. , ha Persona_1 formulato la seguente diagnosi: “Soggetto di anni 91 in scadenti condizioni generali affetta da cardiopatia ipertensiva, vasculopatia cerebrale cronica involutiva con demenza grave ed incontinenza urinaria, diabete mellito tipo 2, malattia artrosica polidistrettuale con severa limitazione della deambulazione autonoma”.
In particolare, il CTU ha evidenziato (appare opportuno riportare stralcio dell'elaborato peritale): “…possiamo affermare, presa visione della documentazione specialistica annessa agli atti che siamo in presenza di un soggetto di anni 91 affetto da un quadro clinico complesso e reso particolarmente grave dalla presenza di vasculopatia cerebrale cronica involutiva con demenza
Cont grave ed incontinenza urinaria per la quale l' ha concesso i presidi necessari, diabete mellito tipo 2, cardiopatia ipertensiva , malattia artrosica polidistrettuale con severa limitazione della deambulazione autonoma.
La definizione di demenza grave si ottiene sia dalla valutazione clinico-funzionale ma principalmente dai risultati dei test specifici che in maniera assolutamente obiettiva ci consentono di definire il livello di gravità della patologia;
nel caso in esame un MMSE di 12/30 corretto a
13.20/30 essendo inferiore a 17 ci consente di porre diagnosi di demenza grave secondo i parametri indicati dalla griglia di valutazione multiparametrica redatta a scopo medico-legale dalla quale per un giudizio clinico obiettivo non si può prescindere.
Dalla documentazione sanitaria annessa agli atti si evince che le condizioni psico-fisiche della perizianda di anni 91, all'epoca della visita da parte della Commissione Medica, Persona_2
ovvero in data 5/9/2022, esprimevano già una condizione psico-funzionale fortemente compromessa tanto da giudicare la ricorrente soggetto invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – grave 100% ma non tali da concedere l'indennità di accompagnamento ed i benefici della legge 104/92 art.3 comma 3; anche se dalla documentazione annessa al verbale risultava già uno stato di demenza grave ( MMSE 15.2/30 p.c.) di cui la CP_1
Commissione Medica non ha tenuto conto.
Per quanto attiene la attuale valutazione percentuale del complesso morboso da cui risulta affetta la perizianda di anni 91 possiamo affermare con certezza che esso determina uno Persona_2
stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua poiché la stessa a causa del complesso patologico sopra descritto e per le limitazioni psico -funzionali che ne conseguono non è più in grado di deambulare e di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana. Si precisa altresì che tali condizioni patologiche costituiscono handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
Per quanto riguarda la decorrenza dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge
104/92, si precisa che tale grave quadro clinico, sulla scorta della documentazione annessa agli atti risulta particolarmente invalidante e limitante l'autosufficienza sin dall'epoca di presentazione della domanda per via amministrativa, ovvero dal 25/7/2022 poiché i requisiti sanitari necessari allo scopo erano già presenti sin da allora.
CONCLUSIONI: In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro si esprime quanto segue: il complesso morboso accertato in sede peritale sulla sig.ra di anni 91 in Persona_2
atto assume gravità tale da determinare uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100%
( centopercento ) e con necessità di assistenza continua non essendo la stessa in grado di deambualre e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
tali condizioni patologiche costituiscono inoltre handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge
104/92 .
Si ritiene inoltre che la decorrenza del diritto alle prestazioni pensionistico-assistenziali richieste saranno a far data dall'epoca di presentazione della domanda per via amministrativa, ovvero dal
25/7/2022 poiché i requisiti sanitari necessari allo scopo erano già presenti sin da allora”.
Quanto alla decorrenza il CTU ha, quindi, ritenuto il riconoscimento dei benefici richiesti a far data dalla presentazione della domanda amministrativa 25.07.2022.
Le conclusioni del CTU vanno integralmente recepite, poiché appaiono immuni da errori o vizi logici o tecnici, sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal 25.07.2022, il complesso morboso accertato sulla LIVECCHI LIDIA, in atto, assume gravità tale da determinare uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo la stessa in grado di deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
tali condizioni patologiche costituiscono inoltre handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
Le spese, comprensive di quella della precedente fase per ATP, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal 25.07.202201, è da ritenere invalida al Parte_1
100% e nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- accerta e dichiara che a decorrere dal 25.07.2022, la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. ex art. 3 co. 3 L. 104/92, pertanto può godere dei relativi benefici;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.200,00 oltre rimborso CP_1
forfetario spese generali al 15%, iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Alessandro Orlando, antistatario;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il GOP
Maria Zammito