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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 46354 /2023
Verbale d'udienza del 14.03.2025 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Stefano Capece che si riporta al ricorso ed alle note conclusive depositate, discute la causa riportandosi alle conclusioni riportate in atti ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
Visto l'art. 23, comma 8 Legge 689/81 e art. 429 c.p.c. alle ore 18,00 pronuncia la seguente sentenza,
contenente il dispositivo e concisa motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di n. 46354 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, decisa ai sensi
dell'art. 23, comma 8 della legge 689/81 e art. 429 c.p.c. all'udienza del 14.03.2025, e vertente
TRA
n persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Roma, Via della Giuliana n. 37, presso lo studio dell'Avv. Stefano
Capece che li rappresenta e difende per procura in atti;
-RICORRENTE- E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa dal Funzionario CP_1
Delegato ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 6 D.Lgs 150/2011 e art. 22 l. 689/1981
CONCLUSIONI: come da atti e da verbale d'udienza del 14.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente ha riassunto il giudizio davanti all'intestato
Tribunale Ordinario, a seguito di sentenza n. 11709/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 19.07.2023 di declaratoria della propria “incompetenza per materia” sull'opposizione di n.
27 Determinazioni Dirigenziali ingiuntive: 1) n. 6743/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00
relativa al verbale n. 56180000047 del 01.01.2018; 2) n. 6744/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00
relativa al verbale n. 56180000483 del 08.01.2018; 3) n. 6745/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro
528,00, relativa al verbale n. 56180000448 del 07.01.2018; 4) n. 6746/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n. 56180000417 del 06.01.2018: 5) n. 6747/2022/8/1/1 del 10.05.22
di euro 528,00 relativa al verbale n. 56180000236 del 04.01.2018; 6) n. 6748/2022/8/1/1 del 10.05.22
di euro 528,00 relativa al verbale n. 56180000198 del 03.01.2018; 7) n. 6749/2022/8/1/1 del 10.05.22
di euro 528,00 relativa al verbale n. 56180000129 del 02.01.2018; 8) n. 6750/2022/8/1/1 del 10.05.22
di euro 528,00 relativa al verbale n. 56180000305 del 14.01.2018; 9) n. 6751/2022/8/1/1 del 10.05.22
di euro 528,00 relativa al verbale n. 56180000631 del 17.01.2018; 10) n.6752/2022/8/1/1 del
10.05.22 di euro 528,00 relativa verbale n.56180000195 del 03.01.2018; 11) n.6753/2022/8/1/1 del
10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000271 del 05.01.2018; 12) n.6754/2022/8/1/1
del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000303 del 14.01.2018; 13) n.6755/2022/8/1/1
del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000463 del 08.01.2018; 14) n.6756/2022/8/1/1
del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000437 del 07.01.2018; 15)
n.6757/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000218 del 04.01.2018; 16) n.6758/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000547 del 11.01.2018;
17) n.6759/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000375 del 13.01.2018;
18) n.6760/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000397 del 14.01.2018;
19) n.6761/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000702 del
20.01.2018; 20) n.6762/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000484
del 08.01.2018; 21) n.6763/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000274
del 05.01.2018; 22) n.6764/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000659
del 18.01.2018; 23) n.6765/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000691
del 19.01.2018; 24) n.6766/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000716 del 20.01.2018; 25) n.6765/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000421 del 06.01.2018; 26) n.6769/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000200 del 03.01.2018; 27) n.6770/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000307 del 14.01.2018 per l'importo complessivo di euro 14.256,00 per il mancato acquistato dell'autorizzazione alla circolazione all'interno della ZTL, in violazione della Delibera
della deliberazione dell'assemblea capitolina art. 1, comma 2 n. 66/2014.
A sostegno dell'opposizione la società invocava: - la nullità delle 27 determinazioni dirigenziali ingiuntive e dei verbali di accertamento sottesi, in ragione dell'insussistenza del potere sanzionatorio di perché esercitato ai sensi della Delibera comunale n.66/2014, quanto, invece, il CP_1
potere del di irrogare sanzioni è già perseguibile ai sensi del Codice della Strada, a norma CP_2
dell'art. 7; - l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art.14 della Legge n.689/1981; -
l'illegittimità delle sanzioni comminate con le determinazioni ingiuntive impugnate, ai sensi all'art. 7 bis del TUEL (D.lgs. 267/2000) misura di euro 500,00, senza alcuna indicazione della sanzione nella misura minima e massima, né la possibilità di avvalersi della sanzione in misura ridotta, così
determinando la nullità degli atti presupposti.
Si costituiva eccepiva la fondatezza delle sanzioni irrogate con le determine opposte, CP_1
poiché elevate, con i rispettivi verbali, agli autobus all'interno della ZTL BUS, senza la registrazione e all'acquisto del permesso necessario, così violando le disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 della
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 66/14. Evidenziava che ogni ordinanza ingiuntiva opposta non sanziona la violazione del divieto di circolazione di cui all'art. 7) del Codice della Strada
(nella fattispecie sanzionata con altro verbale di accertamento), bensì la violazione dell'art. 1, 2° co.
DAC 66/2014 ss.mm.ii., relativa al contenimento dell'inquinamento atmosferico e, dunque, al di fuori dell'infrazione prevista dal D.L.gs n. 285/1992; infondatezza nella omessa indicazione nel verbale di accertamento della misura ridotta della sanzione, essendo prevista la misura fissa.
2 - L'opposizione è fondata.
Dal punto di normativo ai sensi dell'art. 7, comma 9 del Cds: “I comuni, con deliberazione della
giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento”.
Nel caso de quo, la Delibera dell'Assemblea Capitolina n.66/2014 posta a fondamento delle 27
Determinazioni dirigenziali ingiuntive emesse nei confronti dell' dispone all'art. 1 prima Parte_1
comma l'ambito di applicazione, che il Regolamento per la circolazione degli autobus nella Ztl1 Bus
e Ztl2 Bus concerne la circolazione e la sosta degli autobus di cui all'art.54, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada) nel territorio di Roma, “fatte salve le limitazioni già previste
dal Codice della Strada”. La ratio della delibera è quella del “contenimento dell'inquinamento
atmosferico”, prevede, appunto, al comma 2 dell'art.1 del suddetto Regolamento, nelle zone
ZTL1Bus e Ztl2Bus, il divieto di accesso e di circolazione ai bus turistici non muniti di permesso oneroso.
Pertanto, la capacità di gestione e/o regolatoria della circolazione stradale da parte del CP_3
in virtù della realizzazione di precipui interessi pubblici, compreso l'accesso di “bus turistici”
[...]
in assenza della prescritta autorizzazione, nelle zone individuate come a traffico limitato Ztl, risulta già (e, dunque, in via prioritaria) sanzionabile ai sensi del Codice della Strada, e, precisamente, ai sensi dell'art.7, comma 14 del Cds, che così prevede: “Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 42 a euro 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai
mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332”. Diversa, per fonte normativa e consistenza economica, è, inoltre, la sanzione applicabile in base alla DAC 66/2014,
ossia quella amministrativa (e fissa) di euro 500,00, come prevista dall'art.7bis del d.lgs. n. 267/2000
(Testo unico degli Enti locali) – e in concreto applicata (oltre le spese) nella presente fattispecie, per ciascuna delle 27 determinazioni dirigenziali impugnate.
Come affermato, a tale riguardo, dal Consiglio di Stato, V sez., con sentenza del 2.09.2024, n.7330,
in fattispecie analoga “la sanzione relativa alla violazione della regolamentazione della ZTL è già
contenuta nel comma 14 dell'art. 7 del Codice della Strada, nella formulazione vigente ratione
temporis, da intendersi riferito a tutte le modalità di violazione delle limitazioni concernenti le ZTL
di cui al precedente comma 9 (“I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare
le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. [….] I Comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,
all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma) - laddove il comma 13
bis dell'art. 7 del Codice della Strada sanziona le condotte vietate dal precedente comma 1 lett. b),
riferito alla circolazione con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a
categorie inferiori a quelle prescritte con ordinanza sindacale…… Risulta pertanto illegittimo il
disposto regolamentare de quo che, nello specificare ulteriormente le condotte sanzionabili,
riconducibili agli indicati disposti del Codice della Strada, viola la clausola di prevalenza recata
dal medesimo art. 7 bis del TUEL (“Salvo diversa disposizione di legge”), con la conseguenza che
il illegittimamente sottopone la medesima condotta a due diverse Controparte_4
sanzioni, una prevista dal Codice della Strada, e l'altra dal Regolamento comunale, in erronea
applicazione dell'invocato disposto dell'art. 7 bis del TUEL.”
Ne consegue chela violazione dell'art.10 della DAC n.55/2018 – equivalente sostanzialmente all'art.11 della DAC n.66/2014, che peraltro la DAC del 2018 ha sostituito – deve intendersi già
sanzionabile ai sensi dell'art.7, comma 14 Cds, con la conseguenza che il suddetto art.10 - ed e da ritenersi già l'art.11 della DAC del 2014 - nello specificare ulteriormente le condotte sanzionabili agli effetti dell'art.7bis TUEL, illegittimamente sottopone la medesima ed unica condotta di violazione delle norme del Codice della Strada a due diverse sanzioni, una prevista dal Cds, e l'altra,
dal combinato operare del Regolamento comunale e del TUEL.
Sulla scorta di tali principi, l'esercizio del potere sanzionatorio avrebbe dovuto essere esercitato in base alle prescrizioni del Cds in materia di accesso e di circolazione di bus nelle aree ZTL, e non ai sensi di un Delibera comunale (la n.66/2014) e di un Regolamento, il cui contenuto si estrinseca nel potere di regolazione della circolazione ma non di applicare sanzioni già riconducibili alla violazione del Codice della Strada. La medesima giurisprudenza amministrativa ha correttamente evidenziato che l'art.7bis Tuel, nell'individuare le sanzioni applicabili dai Comuni in virtù della violazione dei regolamenti comunali, racchiude una clausola di riserva in favore dell'applicazione del Codice della
Strada laddove la medesima condotta risulti sanzionabile anche ai sensi e per gli effetti del
Regolamento comunale, connotandosi le previsioni comunali come residuali in relazione all'applicazione del Codice della Strada. (in motivazione Trib. N. 1072/2025 in fattispecie analoga)
Alla luce di tali considerazioni, le 27 determinazioni dirigenziali ingiuntive devono essere annullate ad ogni effetto di legge, in virtù dell'insussistenza di un potere sanzionatorio riconducibile alle determinazioni dirigenziali ingiuntive di CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le 27 determinazioni dirigenziali ingiuntive opposte,
come richiamate, con i relativi verbali e sanzioni;
b) condanna a rifondere le spese di lite a con distrazione in CP_1 Parte_1
favore dell'avv. Stefano Capece dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 1.700,00 oltre spese generali al 15 %, Iva e Cpa secondo legge, rimborso del contributo unificato;
Roma, 14.03.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 46354 /2023
Verbale d'udienza del 14.03.2025 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Stefano Capece che si riporta al ricorso ed alle note conclusive depositate, discute la causa riportandosi alle conclusioni riportate in atti ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
Visto l'art. 23, comma 8 Legge 689/81 e art. 429 c.p.c. alle ore 18,00 pronuncia la seguente sentenza,
contenente il dispositivo e concisa motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di n. 46354 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, decisa ai sensi
dell'art. 23, comma 8 della legge 689/81 e art. 429 c.p.c. all'udienza del 14.03.2025, e vertente
TRA
n persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Roma, Via della Giuliana n. 37, presso lo studio dell'Avv. Stefano
Capece che li rappresenta e difende per procura in atti;
-RICORRENTE- E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa dal Funzionario CP_1
Delegato ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 6 D.Lgs 150/2011 e art. 22 l. 689/1981
CONCLUSIONI: come da atti e da verbale d'udienza del 14.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente ha riassunto il giudizio davanti all'intestato
Tribunale Ordinario, a seguito di sentenza n. 11709/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 19.07.2023 di declaratoria della propria “incompetenza per materia” sull'opposizione di n.
27 Determinazioni Dirigenziali ingiuntive: 1) n. 6743/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00
relativa al verbale n. 56180000047 del 01.01.2018; 2) n. 6744/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00
relativa al verbale n. 56180000483 del 08.01.2018; 3) n. 6745/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro
528,00, relativa al verbale n. 56180000448 del 07.01.2018; 4) n. 6746/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n. 56180000417 del 06.01.2018: 5) n. 6747/2022/8/1/1 del 10.05.22
di euro 528,00 relativa al verbale n. 56180000236 del 04.01.2018; 6) n. 6748/2022/8/1/1 del 10.05.22
di euro 528,00 relativa al verbale n. 56180000198 del 03.01.2018; 7) n. 6749/2022/8/1/1 del 10.05.22
di euro 528,00 relativa al verbale n. 56180000129 del 02.01.2018; 8) n. 6750/2022/8/1/1 del 10.05.22
di euro 528,00 relativa al verbale n. 56180000305 del 14.01.2018; 9) n. 6751/2022/8/1/1 del 10.05.22
di euro 528,00 relativa al verbale n. 56180000631 del 17.01.2018; 10) n.6752/2022/8/1/1 del
10.05.22 di euro 528,00 relativa verbale n.56180000195 del 03.01.2018; 11) n.6753/2022/8/1/1 del
10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000271 del 05.01.2018; 12) n.6754/2022/8/1/1
del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000303 del 14.01.2018; 13) n.6755/2022/8/1/1
del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000463 del 08.01.2018; 14) n.6756/2022/8/1/1
del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000437 del 07.01.2018; 15)
n.6757/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000218 del 04.01.2018; 16) n.6758/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000547 del 11.01.2018;
17) n.6759/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000375 del 13.01.2018;
18) n.6760/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000397 del 14.01.2018;
19) n.6761/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000702 del
20.01.2018; 20) n.6762/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000484
del 08.01.2018; 21) n.6763/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000274
del 05.01.2018; 22) n.6764/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000659
del 18.01.2018; 23) n.6765/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000691
del 19.01.2018; 24) n.6766/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000716 del 20.01.2018; 25) n.6765/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000421 del 06.01.2018; 26) n.6769/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000200 del 03.01.2018; 27) n.6770/2022/8/1/1 del 10.05.22 di euro 528,00 relativa al verbale n.56180000307 del 14.01.2018 per l'importo complessivo di euro 14.256,00 per il mancato acquistato dell'autorizzazione alla circolazione all'interno della ZTL, in violazione della Delibera
della deliberazione dell'assemblea capitolina art. 1, comma 2 n. 66/2014.
A sostegno dell'opposizione la società invocava: - la nullità delle 27 determinazioni dirigenziali ingiuntive e dei verbali di accertamento sottesi, in ragione dell'insussistenza del potere sanzionatorio di perché esercitato ai sensi della Delibera comunale n.66/2014, quanto, invece, il CP_1
potere del di irrogare sanzioni è già perseguibile ai sensi del Codice della Strada, a norma CP_2
dell'art. 7; - l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art.14 della Legge n.689/1981; -
l'illegittimità delle sanzioni comminate con le determinazioni ingiuntive impugnate, ai sensi all'art. 7 bis del TUEL (D.lgs. 267/2000) misura di euro 500,00, senza alcuna indicazione della sanzione nella misura minima e massima, né la possibilità di avvalersi della sanzione in misura ridotta, così
determinando la nullità degli atti presupposti.
Si costituiva eccepiva la fondatezza delle sanzioni irrogate con le determine opposte, CP_1
poiché elevate, con i rispettivi verbali, agli autobus all'interno della ZTL BUS, senza la registrazione e all'acquisto del permesso necessario, così violando le disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 della
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 66/14. Evidenziava che ogni ordinanza ingiuntiva opposta non sanziona la violazione del divieto di circolazione di cui all'art. 7) del Codice della Strada
(nella fattispecie sanzionata con altro verbale di accertamento), bensì la violazione dell'art. 1, 2° co.
DAC 66/2014 ss.mm.ii., relativa al contenimento dell'inquinamento atmosferico e, dunque, al di fuori dell'infrazione prevista dal D.L.gs n. 285/1992; infondatezza nella omessa indicazione nel verbale di accertamento della misura ridotta della sanzione, essendo prevista la misura fissa.
2 - L'opposizione è fondata.
Dal punto di normativo ai sensi dell'art. 7, comma 9 del Cds: “I comuni, con deliberazione della
giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento”.
Nel caso de quo, la Delibera dell'Assemblea Capitolina n.66/2014 posta a fondamento delle 27
Determinazioni dirigenziali ingiuntive emesse nei confronti dell' dispone all'art. 1 prima Parte_1
comma l'ambito di applicazione, che il Regolamento per la circolazione degli autobus nella Ztl1 Bus
e Ztl2 Bus concerne la circolazione e la sosta degli autobus di cui all'art.54, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada) nel territorio di Roma, “fatte salve le limitazioni già previste
dal Codice della Strada”. La ratio della delibera è quella del “contenimento dell'inquinamento
atmosferico”, prevede, appunto, al comma 2 dell'art.1 del suddetto Regolamento, nelle zone
ZTL1Bus e Ztl2Bus, il divieto di accesso e di circolazione ai bus turistici non muniti di permesso oneroso.
Pertanto, la capacità di gestione e/o regolatoria della circolazione stradale da parte del CP_3
in virtù della realizzazione di precipui interessi pubblici, compreso l'accesso di “bus turistici”
[...]
in assenza della prescritta autorizzazione, nelle zone individuate come a traffico limitato Ztl, risulta già (e, dunque, in via prioritaria) sanzionabile ai sensi del Codice della Strada, e, precisamente, ai sensi dell'art.7, comma 14 del Cds, che così prevede: “Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 42 a euro 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai
mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332”. Diversa, per fonte normativa e consistenza economica, è, inoltre, la sanzione applicabile in base alla DAC 66/2014,
ossia quella amministrativa (e fissa) di euro 500,00, come prevista dall'art.7bis del d.lgs. n. 267/2000
(Testo unico degli Enti locali) – e in concreto applicata (oltre le spese) nella presente fattispecie, per ciascuna delle 27 determinazioni dirigenziali impugnate.
Come affermato, a tale riguardo, dal Consiglio di Stato, V sez., con sentenza del 2.09.2024, n.7330,
in fattispecie analoga “la sanzione relativa alla violazione della regolamentazione della ZTL è già
contenuta nel comma 14 dell'art. 7 del Codice della Strada, nella formulazione vigente ratione
temporis, da intendersi riferito a tutte le modalità di violazione delle limitazioni concernenti le ZTL
di cui al precedente comma 9 (“I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare
le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. [….] I Comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,
all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma) - laddove il comma 13
bis dell'art. 7 del Codice della Strada sanziona le condotte vietate dal precedente comma 1 lett. b),
riferito alla circolazione con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a
categorie inferiori a quelle prescritte con ordinanza sindacale…… Risulta pertanto illegittimo il
disposto regolamentare de quo che, nello specificare ulteriormente le condotte sanzionabili,
riconducibili agli indicati disposti del Codice della Strada, viola la clausola di prevalenza recata
dal medesimo art. 7 bis del TUEL (“Salvo diversa disposizione di legge”), con la conseguenza che
il illegittimamente sottopone la medesima condotta a due diverse Controparte_4
sanzioni, una prevista dal Codice della Strada, e l'altra dal Regolamento comunale, in erronea
applicazione dell'invocato disposto dell'art. 7 bis del TUEL.”
Ne consegue chela violazione dell'art.10 della DAC n.55/2018 – equivalente sostanzialmente all'art.11 della DAC n.66/2014, che peraltro la DAC del 2018 ha sostituito – deve intendersi già
sanzionabile ai sensi dell'art.7, comma 14 Cds, con la conseguenza che il suddetto art.10 - ed e da ritenersi già l'art.11 della DAC del 2014 - nello specificare ulteriormente le condotte sanzionabili agli effetti dell'art.7bis TUEL, illegittimamente sottopone la medesima ed unica condotta di violazione delle norme del Codice della Strada a due diverse sanzioni, una prevista dal Cds, e l'altra,
dal combinato operare del Regolamento comunale e del TUEL.
Sulla scorta di tali principi, l'esercizio del potere sanzionatorio avrebbe dovuto essere esercitato in base alle prescrizioni del Cds in materia di accesso e di circolazione di bus nelle aree ZTL, e non ai sensi di un Delibera comunale (la n.66/2014) e di un Regolamento, il cui contenuto si estrinseca nel potere di regolazione della circolazione ma non di applicare sanzioni già riconducibili alla violazione del Codice della Strada. La medesima giurisprudenza amministrativa ha correttamente evidenziato che l'art.7bis Tuel, nell'individuare le sanzioni applicabili dai Comuni in virtù della violazione dei regolamenti comunali, racchiude una clausola di riserva in favore dell'applicazione del Codice della
Strada laddove la medesima condotta risulti sanzionabile anche ai sensi e per gli effetti del
Regolamento comunale, connotandosi le previsioni comunali come residuali in relazione all'applicazione del Codice della Strada. (in motivazione Trib. N. 1072/2025 in fattispecie analoga)
Alla luce di tali considerazioni, le 27 determinazioni dirigenziali ingiuntive devono essere annullate ad ogni effetto di legge, in virtù dell'insussistenza di un potere sanzionatorio riconducibile alle determinazioni dirigenziali ingiuntive di CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le 27 determinazioni dirigenziali ingiuntive opposte,
come richiamate, con i relativi verbali e sanzioni;
b) condanna a rifondere le spese di lite a con distrazione in CP_1 Parte_1
favore dell'avv. Stefano Capece dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 1.700,00 oltre spese generali al 15 %, Iva e Cpa secondo legge, rimborso del contributo unificato;
Roma, 14.03.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano