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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/12/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3213/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
- nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella C.F._1
Marrocco;
ATTORE
E
- (C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
RI ES DU e ET De RO;
CONVENUTO
E
- (C.F. ); Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Parte attrice, previa reiterazione delle istanze istruttorie formulate, chiedeva: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed
1 eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
A)- Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti
[...]
- in persona del legale rappresentante p.t. e del Controparte_4
Dott. nella causazione dei danni subìti dal NS a Controparte_3 seguito dell'intervento effettuato presso l di il 26.04.2017 CP_4 CP_4 dal Dott. per i motivi sopra specificati e, in particolare, a causa CP_3 della non corretta e non diligente esecuzione dello stesso e, comunque, per violazione degli obblighi assunti dagli stessi convenuti;
B)- per l'effetto condannare i predetti convenuti in solido, e/o secondo le proprie responsabilità, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni fisici, psicofisici, morali, patrimoniali e non patrimoniali subìti dallo stesso e quantificabili quantomeno in € 72.103,00, come sopra meglio specificati e comprensivi dei danni non patrimoniali, delle spese sostenute e documentate e delle ulteriori spese pure sopra specificate o, comunque, nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata o che si riterrà provata in corso di causa a seguito di apposita C.T.U., oltre al risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale che il Giudice vorrà riconoscere e quantificare, a titolo di personalizzazione, con aumento della liquidazione tabellare riconosciuta nella misura massima prevista o comunque nella misura percentuale ritenuta congrua e di giustizia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, di tutti i pregiudizi sopra specificati, subìti dall'attore sul rendimento scolastico, sulla vita sociale, sulla quotidianità e sulle attività svolte dallo stesso a seguito dell'evento per cui è causa. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'intervento fino all'integrale soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Per parte convenuta: “Voglia l'On. Tribunale adito: In via principale, rigettare la domanda formulata dal Signor , perché Parte_1 infondata in fatto ed in diritto.
II. In via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della
2 domanda proposta, ridurre le pretese risarcitorie dell'attore nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti e la loro riconducibilità ai fatti di causa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., graduando le diverse quote di responsabilità tra i diversi convenuti e, conseguentemente, ripartire tra i medesimi, le somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento, ma nei limiti del giusto e del provato;
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio ed il dott. affinché CP_1 Controparte_3 fosse accertata e dichiarata la loro responsabilità per i danni subiti dal
NS a seguito dell'intervento effettuato presso l di il CP_4 CP_4
26.04.2017, per non aver operato con la diligenza dovuta.
Per l'effetto, chiedeva che entrambi i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in Euro
72.103,00 (da ritenersi comprensivi delle spese sostenute e documentate), ovvero nella diversa somma risultante all'esito del giudizio.
A sostegno della domanda avanzata esponeva di aver riportato, in data
23.03.2017 a seguito di caduta accidentale, un trauma contusivo- distorsivo al ginocchio destro e di essersi sottoposto, in data 26.04.2017, ad intervento chirurgico al ginocchio dx ricostruttivo del legamento crociato anteriore in artroscopia eseguito dal dott. e dall'équipe medica CP_3 della struttura di , come da cartella clinica allegata. CP_4 CP_4
Evidenziava l'esito non risolutivo dell'intervento asserendo di aver dovuto ricorrere ad altri due interventi chirurgici successivi, il primo in data
27.03.2019 presso l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" di Roma ed il secondo in data 02.03.2021 presso l'Istituto Rizzoli di Bologna, come documentato con le cartelle cliniche depositate.
Lamentava di aver riportato postumi invalidanti permanenti quantificati come da perizia di parte allegata e chiedeva, pertanto, il risarcimento dei
3 danni rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, per conto dell' di , la quale CP_4 CP_4 deduceva l'infondatezza della domanda attorea per avere il danneggiato determinato in via esclusiva la produzione del danno (per non essersi sottoposto alle visite di controllo raccomandate e per aver subito ulteriori traumi distorsivi di natura accidentale) e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva che il risarcimento fosse graduato tra attore e convenuti in considerazione della responsabilità esistente a carico di ciascuno.
Concludeva come sopra riportato.
All'udienza di prima comparizione fissata per il 12.12.2023, il Giudice istruttore, verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti di e la mancata costituzione dello stesso, ne dichiarava la Controparte_3 contumacia. Lette le istanze istruttorie formulate dalle parti, disponeva
CTU medico legale e dichiarava inammissibile l'istanza di esibizione della documentazione relativa alla relazione medica svolta da incaricati della compagnia assicuratrice, peraltro non presente in giudizio, trattandosi di atti interni non ostensibili e comunque destinati ad essere superati dalla consulenza tecnica d'ufficio.
La causa veniva dunque istruita a mezzo CTU e prova documentale e rinviata per l'assunzione in decisione all'udienza del 20.11.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note conclusive, comparse conclusionali e memorie di replica.
Alla suddetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione su richiesta delle parti. Seguiva il deposito della presente pronuncia.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente osservare che, in materia di responsabilità medica della struttura sanitaria, attualmente disciplinata, quale responsabilità di natura c.d. “contrattuale”, dall'art. 7 della Legge 8 marzo
2017, n. 24 (c.d. Gelli-Bianco), l'onere della prova si atteggia nel senso
4 che incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura provare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile assumendo che l'inesatto adempimento sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, Ord. n. 26700 del 23/10/2018 recentemente conf. da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024 e da Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024).
Sul versante attoreo, l'onere dimostrativo suddetto non appare correttamente assolto.
Dalle cartelle cliniche depositate si evince che il NS, a seguito di caduta accidentale, fu ricoverato presso di ed ivi CP_4 CP_4 sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, a seguito di risonanza magnetica che documentava “il legamento crociato anteriore appare disomogeneo con perdita della continuità strutturale come per lesione subtotale” e al riscontro obiettivo effettuato dai medici al momento del ricovero.
La documentazione medica analizzata evidenzia che l'operazione fu priva di complicanze, al pari del decorso post-operatorio, e, pertanto, in data 27.04.2017 l'attore veniva dimesso con prescrizione di terapia antalgica, di profilassi antitrombotica, indicazione a visita ambulatoriale per il giorno 03.05.2017 e nella lettera di dimissione si consigliava “ciclo di rieducazione motoria (vedi foglio allegato) controllo clinico tra 30 gg” (cfr. cartelle cliniche depositate in allegato all'atto introduttivo).
Gli allegati prodotti da parte attrice evidenziano, poi, la sottoposizione del NS, in data 27.03.2019, ad un ulteriore intervento chirurgico presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma per la regolarizzazione di una lesione a manico di secchio a carico del menisco mediale e il riscontro di una lesione totale del LCA (che non veniva trattata) dovuta ad una
5 distorsione che l'attore riferiva essere avvenuta per causa accidentale.
A seguito dell'intervento, si legge che il NS veniva dimesso con prescrizione di controllo per il giorno 10.04.2019, ma il primo documento utile consiste in un certificato del Dott. del 02.05.2019 nel Per_1 quale si riporta “Alla dimissione viene successivamente programmato ciclo di fisioterapia riabilitativa proseguita per la durata di otto settimane”.
Infine, nell'anno 2021, risulta allegato dall'attore un ulteriore trauma distorsivo a carico del ginocchio destro con nuova sottoposizione ad intervento chirurgico di “ricostruzione LCA e trapianto meniscale con allograft” presso l'Istituto Rizzoli di Bologna.
Nel caso di specie, oltre a quanto emerso dai documenti scrutinati, è emblematico quanto rilevato dal CTU, alla cui relazione tecnica ci si riporta, in quanto immune da vizi logico giudici evidenti e diffusamente motivata in relazione agli aspetti critici evidenziati.
Il Collegio peritale nominato, interrogato sui quesiti formulati nel contraddittorio con le parti, rilevava: “L'intervento risulta privo di complicazioni intraoperatorie, correttamente eseguito come è anche possibile evidenziare dall'immagine radiografica post-operatoria in cui si può apprezzare un tunnel femorale adeguatamente orientato.
[…] In base alla documentazione sanitaria visionata non è possibile accertare la causa che potrebbe avere determinato la rottura del neolegamento precedentemente posizionato.
Occorre precisare che nonostante le odierne tecniche chirurgiche i tassi di re-injury possono raggiungere fino il 54%. Le possibili cause di un fallimento si possono ricondurre a errore di tecnica chirurgica, in particolare a carico del tunnel femorale;
a nuovi traumi;
a errate fisioterapie;
a cause biologiche in cui non avviene una osteointegrazione dell'innesto nella nuova sede di impianto per disturbi della rivascolarizzazione, infezione, difficoltà nel processo di ligamentizzazione dell'innesto.
Inoltre, in termini di programmazione chinesiologica mirante al recupero
6 funzionale bisogna tenere presente l'evoluzione dei trapianti biologici, cioè̀ il passaggio del neolegamento attraverso diverse fasi fino al suo completo rimodellamento (ligamentizzazione) il cui processo inizia entro la seconda settimana ed è completo a circa 6/12 mesi dall'intervento.
La prima fase è quella in cui bisogna adottare particolari accorgimenti per non compromettere l'integrità̀ della fissazione del neolegamento evitando di sottoporlo ad eccessivi stress tensori, consentendo solo uno
“stress fisiologico”.
[…] In conclusione da quanto desumibile dalla storia clinica come rappresentata nella documentazione sanitaria visionata e sopracitata in ordine cronologico, si ritiene che l'intervento chirurgico del 26.04.2017 risulta adeguato e correttamente eseguito;
a causa di un vuoto documentale non è possibile accertare lo stato clinico e funzionale per un periodo di 2 anni successivi alla dimissione dall'ICOT, né quando e per quale causa si sia determinato il cedimento del neo legamento come accertato nelle RMN del 08.02.2019 e del 14.02.2019 nonché in occasione dell'intervento chirurgico in data 27.03.2019 presso l'Ospedale
Bambino Gesù.
Se adottiamo il classico criterio del “più probabile che non” si può ritenere che il cedimento del neolegamento impiantato in data 26.04.2017 si possa essere determinato o per una non corretta esecuzione di un trattamento riabilitativo o in seguito ad eventi traumatici incorsi negli anni successivi all'intervento chirurgico, o per causa biologica da mancata osteointegrazione del neolegamento” (cfr. CTU, pagg. 33 e seguenti).
Concludeva, pertanto, nella seguente maniera: “In risposta ai quesiti posti dal Giudice, esaminata la documentazione sanitaria prodotta dalle parti e sottoposto a visita il ricorrente, si può ritenere che:
1) attualmente il Sig. non riferisce alcun disturbo Parte_1 clinico-funzionale ed è presente una obiettività clinica caratterizzata da una modesta lassità del ginocchio destro;
2) l'intervento chirurgico del 26.04.2017 effettuato presso l'ICOT si
7 ritiene adeguato al caso in esame e correttamente eseguito, conforme alle regole dell'arte medica;
3) dalla analisi della documentazione sanitaria agli atti risulta che il paziente abbia ricevuto i seguenti trattamenti: intervento chirurgico di ricostruzione LCA in data 27.04.2017 presso l'ICOT, intervento chirurgico di meniscectomia selettiva presso l'Ospedale Bambino Gesù in data
27.03.2019; intervento chirurgico di ricostruzione LCA, trapianto menisco mediale, sutura menisco laterale presso l in data Controparte_5
02.03.2021; allo stato attuale è presente una residua modesta lassità del neolegamento scarsamente suscettibile di possibile miglioramento con ulteriori trattamenti fisioterapici;
4) per i motivi che sono stati esposti, e sulla base della documentazione medica esaminata, non si ravvedono profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' di che hanno eseguito l'intervento di ricostruzione CP_4 CP_4 del LCA in data 26-4-17” (cfr. pag. 42 e 43 della CTU).
Dagli accertamenti medico-legali eseguiti emerge, dunque, l'assenza di causalità tra la condotta tenuta dai sanitari della struttura convenuta in giudizio e i danni asseritamente riportati dall'attore.
Invero, nei giudizi di responsabilità medica, caratterizzati da un elevato livello di specificità e tecnicità, non può essere trascurata l'importanza rivestita dall'accertamento contenuto nella relazione tecnica d'ufficio, tanto più che la Suprema Corte ha riconosciuto a tale mezzo natura percipiente, ossia di fonte oggettiva di prova del fatto (principio affermato, tra le altre, da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15745 del 15/06/2018).
Per tale ragione, quanto argomentato dai CCTTUU nell'elaborato richiamato, nel quale si esclude la responsabilità della struttura e del medico convenuti per i pregiudizi attorei asseritamente patiti, deve ritenersi parte integrante della motivazione, trattandosi di accertamento scrupoloso, congruamente motivato che non necessita di integrazione o precisazione ulteriore in quanto convincente dal punto di vista scientifico e giuridico.
8 Inoltre, in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte nominati, gli ausiliari replicavano: “Lette con attenzione le osservazioni si ritiene precisare quanto segue. Nelle osservazioni si legge “A pag.25 si fa menzione anche di quanto scritto dalla Chirurgia Ortopedica di Mantova sull'argomento e peraltro non seguito da attenzioni nell'elaborato peritale”.
I CTP si riferiscono a quanto presente nelle istanze ex art 194 cpc inviate successivamente alla vista peritale e inserite nella bozza di relazione, nelle quali in riferimento alla Chirurgia Ortopedica di Mantova si riportava (pag. 2-3) “…Così che in proposito si reputa di dover allegare pagina 8/15 di Chirurgia Ortopedica Mantova del 26.11.2021 sui rischi di rirottura del legamento crociato anteriore in pazienti under 20 del 30%!
Tasso sicuramente alto e meritevole di attenzione nei dettagli dell'intervento ricostruttivo. A cominciare dalla” corretta posizione del tunnel” come precisato alla pagina 8/15”: a tale proposito se i CTP avessero letto con attenzione la bozza peritale avrebbero potuto evidenziare come in essa sia riportata una ampia disamina riguardo alla posizione del tunnel e come questa risulti corretta nel caso in esame alla luce dell'esame radiografico di controllo post-operatorio riportato nella stessa bozza di relazione.
Nelle loro osservazioni i CTP evidenziano come l'intervento chirurgico effettuato preso l'Istituto Rizzoli di Bologna il 02.03.2021 abbia avuto esiti migliori di quello eseguito presso l'ICOT di ritenendo che tale CP_4 circostanza “può essere considerata indicativa di qualche inadeguatezza tecnica nell'intervento NS - pagina 40 del 26.04.2017”, Pt_1 ma gli stessi CTP non sono in grado di indicare quale sarebbe stata questa “inadeguatezza tecnica”, né ciò veniva indicato in occasione della vista peritale: si ritiene pertanto che la suddetta affermazione sia alquanto superficiale e priva di fondatezza scientifica. Inoltre, a supporto di tale loro affermazione i CTP ritengono che a conferma dell'insuccesso del primo intervento chirurgico siano gli episodi di cedimenti “riferiti” e “certificati” manifestatosi precocemente: a tale riguardo i Colleghi dovrebbero
9 considerare che agli atti non vi è alcuna certificazione di episodi di cedimento, tantomeno avvenuti “precocemente” data la presenza di un vuoto documentale di circa due anni.
Infine riguardo alle “sofferenze meniscali e condritiche inesistenti nella descrizione del primo intervento”, si fa notare come solo in occasione di esami RMN del febbraio 2019, a due anni di distanza dall'intervento chirurgico, si documentava presenza di una lieve disomogeneità del menisco mediale, di lieve irregolarità osteocartilaginea del piatto tibiale esterno, scarsa apprezzabilità del neolegamento per fenomeni sinovotici e un versamento articolare per cui si riteneva opportuno un videat ortopedico per escludere un interessamento distrattivo e a conferma di quest'ultimo aspetto nel mese di marzo 2019 risulta un ricovero presso
l'Ospedale Bambino Gesù avvenuto per trauma distorsivo in cui si repertava una lesione del menisco mediale e totale del legamento crociato anteriore. Inoltre la presenza di una condropatia femorotibiale con focolaio di edema subcondrale veniva riportata in occasione di un esame RMN del
09.02.2021 successivo ad un accesso presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Tarquinia del 06.02.2021 per un trauma distorsivo del ginocchio destro: pertanto le suddette “sofferenze meniscali e condritiche” non si possono imputare a “qualche inadeguatezza” in occasione del primo intervento chirurgico, peraltro correttamente eseguito” (cfr. pag. 41-
42 dell'elaborato).
Attesa, pertanto, la completezza dell'indagine peritale, sia sotto il profilo scientifico sia motivazionale, deve essere rigettata la richiesta di rinnovazione dell'accertamento tecnico espletato formulata da parte attrice nella comparsa conclusionale.
In punto di onere dimostrativo si aggiunga che, come recentemente affermato da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5922 del 05/03/2024,
l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del
"più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a
10 uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.
Nel caso di specie, valorizzando gli elementi documentali richiamati e le considerazioni espresse dai consulenti tecnici esperti della materia, deve ritenersi che i danni che l'attore lamenta come conseguenza dei traumi riportati non siano eziologicamente riconducibili all'operato dei sanitari che eseguirono l'intervento del 26.04.2017 ma ad altra causa.
Per quanto argomentato la domanda attorea deve essere, quindi, rigettata.
Le istanze di prova reiterate da parte attrice devono essere rigettate, apparendo superflue ai fini del giudizio ovvero di un suo diverso esito in quanto sufficientemente istruito a mezzo di CTU percipiente e deducente.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
La complessità della vicenda e l'insopprimibile discrezionalità che caratterizza la valutazione sul nesso di causalità nei giudizi risarcitori da colpa medica induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente
11 pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- pone le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di Parte_1
- compensa le spese di lite.
Latina, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3213/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
- nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella C.F._1
Marrocco;
ATTORE
E
- (C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
RI ES DU e ET De RO;
CONVENUTO
E
- (C.F. ); Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Parte attrice, previa reiterazione delle istanze istruttorie formulate, chiedeva: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed
1 eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
A)- Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti
[...]
- in persona del legale rappresentante p.t. e del Controparte_4
Dott. nella causazione dei danni subìti dal NS a Controparte_3 seguito dell'intervento effettuato presso l di il 26.04.2017 CP_4 CP_4 dal Dott. per i motivi sopra specificati e, in particolare, a causa CP_3 della non corretta e non diligente esecuzione dello stesso e, comunque, per violazione degli obblighi assunti dagli stessi convenuti;
B)- per l'effetto condannare i predetti convenuti in solido, e/o secondo le proprie responsabilità, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni fisici, psicofisici, morali, patrimoniali e non patrimoniali subìti dallo stesso e quantificabili quantomeno in € 72.103,00, come sopra meglio specificati e comprensivi dei danni non patrimoniali, delle spese sostenute e documentate e delle ulteriori spese pure sopra specificate o, comunque, nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata o che si riterrà provata in corso di causa a seguito di apposita C.T.U., oltre al risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale che il Giudice vorrà riconoscere e quantificare, a titolo di personalizzazione, con aumento della liquidazione tabellare riconosciuta nella misura massima prevista o comunque nella misura percentuale ritenuta congrua e di giustizia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, di tutti i pregiudizi sopra specificati, subìti dall'attore sul rendimento scolastico, sulla vita sociale, sulla quotidianità e sulle attività svolte dallo stesso a seguito dell'evento per cui è causa. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'intervento fino all'integrale soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Per parte convenuta: “Voglia l'On. Tribunale adito: In via principale, rigettare la domanda formulata dal Signor , perché Parte_1 infondata in fatto ed in diritto.
II. In via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della
2 domanda proposta, ridurre le pretese risarcitorie dell'attore nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti e la loro riconducibilità ai fatti di causa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., graduando le diverse quote di responsabilità tra i diversi convenuti e, conseguentemente, ripartire tra i medesimi, le somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento, ma nei limiti del giusto e del provato;
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio ed il dott. affinché CP_1 Controparte_3 fosse accertata e dichiarata la loro responsabilità per i danni subiti dal
NS a seguito dell'intervento effettuato presso l di il CP_4 CP_4
26.04.2017, per non aver operato con la diligenza dovuta.
Per l'effetto, chiedeva che entrambi i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in Euro
72.103,00 (da ritenersi comprensivi delle spese sostenute e documentate), ovvero nella diversa somma risultante all'esito del giudizio.
A sostegno della domanda avanzata esponeva di aver riportato, in data
23.03.2017 a seguito di caduta accidentale, un trauma contusivo- distorsivo al ginocchio destro e di essersi sottoposto, in data 26.04.2017, ad intervento chirurgico al ginocchio dx ricostruttivo del legamento crociato anteriore in artroscopia eseguito dal dott. e dall'équipe medica CP_3 della struttura di , come da cartella clinica allegata. CP_4 CP_4
Evidenziava l'esito non risolutivo dell'intervento asserendo di aver dovuto ricorrere ad altri due interventi chirurgici successivi, il primo in data
27.03.2019 presso l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" di Roma ed il secondo in data 02.03.2021 presso l'Istituto Rizzoli di Bologna, come documentato con le cartelle cliniche depositate.
Lamentava di aver riportato postumi invalidanti permanenti quantificati come da perizia di parte allegata e chiedeva, pertanto, il risarcimento dei
3 danni rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, per conto dell' di , la quale CP_4 CP_4 deduceva l'infondatezza della domanda attorea per avere il danneggiato determinato in via esclusiva la produzione del danno (per non essersi sottoposto alle visite di controllo raccomandate e per aver subito ulteriori traumi distorsivi di natura accidentale) e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva che il risarcimento fosse graduato tra attore e convenuti in considerazione della responsabilità esistente a carico di ciascuno.
Concludeva come sopra riportato.
All'udienza di prima comparizione fissata per il 12.12.2023, il Giudice istruttore, verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti di e la mancata costituzione dello stesso, ne dichiarava la Controparte_3 contumacia. Lette le istanze istruttorie formulate dalle parti, disponeva
CTU medico legale e dichiarava inammissibile l'istanza di esibizione della documentazione relativa alla relazione medica svolta da incaricati della compagnia assicuratrice, peraltro non presente in giudizio, trattandosi di atti interni non ostensibili e comunque destinati ad essere superati dalla consulenza tecnica d'ufficio.
La causa veniva dunque istruita a mezzo CTU e prova documentale e rinviata per l'assunzione in decisione all'udienza del 20.11.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note conclusive, comparse conclusionali e memorie di replica.
Alla suddetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione su richiesta delle parti. Seguiva il deposito della presente pronuncia.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente osservare che, in materia di responsabilità medica della struttura sanitaria, attualmente disciplinata, quale responsabilità di natura c.d. “contrattuale”, dall'art. 7 della Legge 8 marzo
2017, n. 24 (c.d. Gelli-Bianco), l'onere della prova si atteggia nel senso
4 che incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura provare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile assumendo che l'inesatto adempimento sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, Ord. n. 26700 del 23/10/2018 recentemente conf. da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024 e da Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024).
Sul versante attoreo, l'onere dimostrativo suddetto non appare correttamente assolto.
Dalle cartelle cliniche depositate si evince che il NS, a seguito di caduta accidentale, fu ricoverato presso di ed ivi CP_4 CP_4 sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, a seguito di risonanza magnetica che documentava “il legamento crociato anteriore appare disomogeneo con perdita della continuità strutturale come per lesione subtotale” e al riscontro obiettivo effettuato dai medici al momento del ricovero.
La documentazione medica analizzata evidenzia che l'operazione fu priva di complicanze, al pari del decorso post-operatorio, e, pertanto, in data 27.04.2017 l'attore veniva dimesso con prescrizione di terapia antalgica, di profilassi antitrombotica, indicazione a visita ambulatoriale per il giorno 03.05.2017 e nella lettera di dimissione si consigliava “ciclo di rieducazione motoria (vedi foglio allegato) controllo clinico tra 30 gg” (cfr. cartelle cliniche depositate in allegato all'atto introduttivo).
Gli allegati prodotti da parte attrice evidenziano, poi, la sottoposizione del NS, in data 27.03.2019, ad un ulteriore intervento chirurgico presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma per la regolarizzazione di una lesione a manico di secchio a carico del menisco mediale e il riscontro di una lesione totale del LCA (che non veniva trattata) dovuta ad una
5 distorsione che l'attore riferiva essere avvenuta per causa accidentale.
A seguito dell'intervento, si legge che il NS veniva dimesso con prescrizione di controllo per il giorno 10.04.2019, ma il primo documento utile consiste in un certificato del Dott. del 02.05.2019 nel Per_1 quale si riporta “Alla dimissione viene successivamente programmato ciclo di fisioterapia riabilitativa proseguita per la durata di otto settimane”.
Infine, nell'anno 2021, risulta allegato dall'attore un ulteriore trauma distorsivo a carico del ginocchio destro con nuova sottoposizione ad intervento chirurgico di “ricostruzione LCA e trapianto meniscale con allograft” presso l'Istituto Rizzoli di Bologna.
Nel caso di specie, oltre a quanto emerso dai documenti scrutinati, è emblematico quanto rilevato dal CTU, alla cui relazione tecnica ci si riporta, in quanto immune da vizi logico giudici evidenti e diffusamente motivata in relazione agli aspetti critici evidenziati.
Il Collegio peritale nominato, interrogato sui quesiti formulati nel contraddittorio con le parti, rilevava: “L'intervento risulta privo di complicazioni intraoperatorie, correttamente eseguito come è anche possibile evidenziare dall'immagine radiografica post-operatoria in cui si può apprezzare un tunnel femorale adeguatamente orientato.
[…] In base alla documentazione sanitaria visionata non è possibile accertare la causa che potrebbe avere determinato la rottura del neolegamento precedentemente posizionato.
Occorre precisare che nonostante le odierne tecniche chirurgiche i tassi di re-injury possono raggiungere fino il 54%. Le possibili cause di un fallimento si possono ricondurre a errore di tecnica chirurgica, in particolare a carico del tunnel femorale;
a nuovi traumi;
a errate fisioterapie;
a cause biologiche in cui non avviene una osteointegrazione dell'innesto nella nuova sede di impianto per disturbi della rivascolarizzazione, infezione, difficoltà nel processo di ligamentizzazione dell'innesto.
Inoltre, in termini di programmazione chinesiologica mirante al recupero
6 funzionale bisogna tenere presente l'evoluzione dei trapianti biologici, cioè̀ il passaggio del neolegamento attraverso diverse fasi fino al suo completo rimodellamento (ligamentizzazione) il cui processo inizia entro la seconda settimana ed è completo a circa 6/12 mesi dall'intervento.
La prima fase è quella in cui bisogna adottare particolari accorgimenti per non compromettere l'integrità̀ della fissazione del neolegamento evitando di sottoporlo ad eccessivi stress tensori, consentendo solo uno
“stress fisiologico”.
[…] In conclusione da quanto desumibile dalla storia clinica come rappresentata nella documentazione sanitaria visionata e sopracitata in ordine cronologico, si ritiene che l'intervento chirurgico del 26.04.2017 risulta adeguato e correttamente eseguito;
a causa di un vuoto documentale non è possibile accertare lo stato clinico e funzionale per un periodo di 2 anni successivi alla dimissione dall'ICOT, né quando e per quale causa si sia determinato il cedimento del neo legamento come accertato nelle RMN del 08.02.2019 e del 14.02.2019 nonché in occasione dell'intervento chirurgico in data 27.03.2019 presso l'Ospedale
Bambino Gesù.
Se adottiamo il classico criterio del “più probabile che non” si può ritenere che il cedimento del neolegamento impiantato in data 26.04.2017 si possa essere determinato o per una non corretta esecuzione di un trattamento riabilitativo o in seguito ad eventi traumatici incorsi negli anni successivi all'intervento chirurgico, o per causa biologica da mancata osteointegrazione del neolegamento” (cfr. CTU, pagg. 33 e seguenti).
Concludeva, pertanto, nella seguente maniera: “In risposta ai quesiti posti dal Giudice, esaminata la documentazione sanitaria prodotta dalle parti e sottoposto a visita il ricorrente, si può ritenere che:
1) attualmente il Sig. non riferisce alcun disturbo Parte_1 clinico-funzionale ed è presente una obiettività clinica caratterizzata da una modesta lassità del ginocchio destro;
2) l'intervento chirurgico del 26.04.2017 effettuato presso l'ICOT si
7 ritiene adeguato al caso in esame e correttamente eseguito, conforme alle regole dell'arte medica;
3) dalla analisi della documentazione sanitaria agli atti risulta che il paziente abbia ricevuto i seguenti trattamenti: intervento chirurgico di ricostruzione LCA in data 27.04.2017 presso l'ICOT, intervento chirurgico di meniscectomia selettiva presso l'Ospedale Bambino Gesù in data
27.03.2019; intervento chirurgico di ricostruzione LCA, trapianto menisco mediale, sutura menisco laterale presso l in data Controparte_5
02.03.2021; allo stato attuale è presente una residua modesta lassità del neolegamento scarsamente suscettibile di possibile miglioramento con ulteriori trattamenti fisioterapici;
4) per i motivi che sono stati esposti, e sulla base della documentazione medica esaminata, non si ravvedono profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' di che hanno eseguito l'intervento di ricostruzione CP_4 CP_4 del LCA in data 26-4-17” (cfr. pag. 42 e 43 della CTU).
Dagli accertamenti medico-legali eseguiti emerge, dunque, l'assenza di causalità tra la condotta tenuta dai sanitari della struttura convenuta in giudizio e i danni asseritamente riportati dall'attore.
Invero, nei giudizi di responsabilità medica, caratterizzati da un elevato livello di specificità e tecnicità, non può essere trascurata l'importanza rivestita dall'accertamento contenuto nella relazione tecnica d'ufficio, tanto più che la Suprema Corte ha riconosciuto a tale mezzo natura percipiente, ossia di fonte oggettiva di prova del fatto (principio affermato, tra le altre, da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15745 del 15/06/2018).
Per tale ragione, quanto argomentato dai CCTTUU nell'elaborato richiamato, nel quale si esclude la responsabilità della struttura e del medico convenuti per i pregiudizi attorei asseritamente patiti, deve ritenersi parte integrante della motivazione, trattandosi di accertamento scrupoloso, congruamente motivato che non necessita di integrazione o precisazione ulteriore in quanto convincente dal punto di vista scientifico e giuridico.
8 Inoltre, in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte nominati, gli ausiliari replicavano: “Lette con attenzione le osservazioni si ritiene precisare quanto segue. Nelle osservazioni si legge “A pag.25 si fa menzione anche di quanto scritto dalla Chirurgia Ortopedica di Mantova sull'argomento e peraltro non seguito da attenzioni nell'elaborato peritale”.
I CTP si riferiscono a quanto presente nelle istanze ex art 194 cpc inviate successivamente alla vista peritale e inserite nella bozza di relazione, nelle quali in riferimento alla Chirurgia Ortopedica di Mantova si riportava (pag. 2-3) “…Così che in proposito si reputa di dover allegare pagina 8/15 di Chirurgia Ortopedica Mantova del 26.11.2021 sui rischi di rirottura del legamento crociato anteriore in pazienti under 20 del 30%!
Tasso sicuramente alto e meritevole di attenzione nei dettagli dell'intervento ricostruttivo. A cominciare dalla” corretta posizione del tunnel” come precisato alla pagina 8/15”: a tale proposito se i CTP avessero letto con attenzione la bozza peritale avrebbero potuto evidenziare come in essa sia riportata una ampia disamina riguardo alla posizione del tunnel e come questa risulti corretta nel caso in esame alla luce dell'esame radiografico di controllo post-operatorio riportato nella stessa bozza di relazione.
Nelle loro osservazioni i CTP evidenziano come l'intervento chirurgico effettuato preso l'Istituto Rizzoli di Bologna il 02.03.2021 abbia avuto esiti migliori di quello eseguito presso l'ICOT di ritenendo che tale CP_4 circostanza “può essere considerata indicativa di qualche inadeguatezza tecnica nell'intervento NS - pagina 40 del 26.04.2017”, Pt_1 ma gli stessi CTP non sono in grado di indicare quale sarebbe stata questa “inadeguatezza tecnica”, né ciò veniva indicato in occasione della vista peritale: si ritiene pertanto che la suddetta affermazione sia alquanto superficiale e priva di fondatezza scientifica. Inoltre, a supporto di tale loro affermazione i CTP ritengono che a conferma dell'insuccesso del primo intervento chirurgico siano gli episodi di cedimenti “riferiti” e “certificati” manifestatosi precocemente: a tale riguardo i Colleghi dovrebbero
9 considerare che agli atti non vi è alcuna certificazione di episodi di cedimento, tantomeno avvenuti “precocemente” data la presenza di un vuoto documentale di circa due anni.
Infine riguardo alle “sofferenze meniscali e condritiche inesistenti nella descrizione del primo intervento”, si fa notare come solo in occasione di esami RMN del febbraio 2019, a due anni di distanza dall'intervento chirurgico, si documentava presenza di una lieve disomogeneità del menisco mediale, di lieve irregolarità osteocartilaginea del piatto tibiale esterno, scarsa apprezzabilità del neolegamento per fenomeni sinovotici e un versamento articolare per cui si riteneva opportuno un videat ortopedico per escludere un interessamento distrattivo e a conferma di quest'ultimo aspetto nel mese di marzo 2019 risulta un ricovero presso
l'Ospedale Bambino Gesù avvenuto per trauma distorsivo in cui si repertava una lesione del menisco mediale e totale del legamento crociato anteriore. Inoltre la presenza di una condropatia femorotibiale con focolaio di edema subcondrale veniva riportata in occasione di un esame RMN del
09.02.2021 successivo ad un accesso presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Tarquinia del 06.02.2021 per un trauma distorsivo del ginocchio destro: pertanto le suddette “sofferenze meniscali e condritiche” non si possono imputare a “qualche inadeguatezza” in occasione del primo intervento chirurgico, peraltro correttamente eseguito” (cfr. pag. 41-
42 dell'elaborato).
Attesa, pertanto, la completezza dell'indagine peritale, sia sotto il profilo scientifico sia motivazionale, deve essere rigettata la richiesta di rinnovazione dell'accertamento tecnico espletato formulata da parte attrice nella comparsa conclusionale.
In punto di onere dimostrativo si aggiunga che, come recentemente affermato da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5922 del 05/03/2024,
l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del
"più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a
10 uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.
Nel caso di specie, valorizzando gli elementi documentali richiamati e le considerazioni espresse dai consulenti tecnici esperti della materia, deve ritenersi che i danni che l'attore lamenta come conseguenza dei traumi riportati non siano eziologicamente riconducibili all'operato dei sanitari che eseguirono l'intervento del 26.04.2017 ma ad altra causa.
Per quanto argomentato la domanda attorea deve essere, quindi, rigettata.
Le istanze di prova reiterate da parte attrice devono essere rigettate, apparendo superflue ai fini del giudizio ovvero di un suo diverso esito in quanto sufficientemente istruito a mezzo di CTU percipiente e deducente.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
La complessità della vicenda e l'insopprimibile discrezionalità che caratterizza la valutazione sul nesso di causalità nei giudizi risarcitori da colpa medica induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente
11 pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- pone le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di Parte_1
- compensa le spese di lite.
Latina, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
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