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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9393 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24919 R.G.2025 promossa da:
e CP 2 n.q. di genitori del minore Per 1 CP 1
con il patrocinio dell'avv. MARAGLINO LUCA con elezione di
[...]
indirizzo telematico;
domicilio in
contro
:
CP_3, con il patrocinio dell'avv. TETI MARIA PIA TERESA, con elezione di domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 24919/2025 ritualmente notificato all'Istituto CP 1
n.q. di genitori del minore Per 1
[...] e CP 2 hanno agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare di
[...] trovarsi nelle condizioni per beneficiare della indennità di frequenza e di cui all'art. 3 comma 3 1. n. 104/94
Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata. L'CP_3 si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto siccome infondato.
Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che "Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".
Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Nel caso di specie il CTU ha accertato :" Nel caso di specie, l'odierno accertamento diretto sul minore non mostra particolari criticità. In particolare, il minore è apparso congruo per età, in relazione alla tipologia di visita eseguita.
In relazione all'aspetto documentale, deve segnalarsi che, in presenza di documentazione datata, è stata richiesta documentazione sanitaria aggiornata che non è stata fornita dalla parte. Vale la pena ricordare qui proprio la dinamicità delle condizioni patologiche nei minori, per cui, ai fini del presente accertamento, risultava necessaria documentazione clinica più recente o, almeno, attestazioni relative a cicli di trattamenti riabilitativi in atto (logopedia, tutoraggi, etc.).
In tal modo non è possibile affermare che il quadro attuale sia ascrivibile alla circostanza descritta dalla norma ai fini del riconoscimento della prestazione in discussione (indennità di frequenza). particolare, è in visione esclusivamente una relazione risalente al 2024 da cui risulta un quadro clinico per il quale è indicato l'uso di strumenti compensativi, mentre non è documentato l'accesso ad altre tipologie di trattamento, escludendo in tal modo la possibilità di ammettere il riconoscimento della condizione di minore invalido con difficoltà.
Ulteriore quesito posto in sede di udienza verteva sulla presenza degli elementi necessari per il riconoscimento dello stato di handicap, come descritto all'art. 3 co. 1 della L. 104/1992.
Come noto, l'handicap viene definito dalla Legge 104/1992 come la situazione di svantaggio sociale che un dato soggetto presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali. Tale Legge all'art. 3 co. 1 considera come soggetti aventi diritto alle prestazioni da essa previste coloro i quali presentino una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione anche in relazione al contesto sociale di riferimento in cui una persona vive.
La stessa norma precisa che l'handicap assume una connotazione di gravità qualora la minorazione, singola o plurima che sia, abbia ridotto l'autonomia personale rispetto all'età in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). Nel caso di specie, il quadro patologico individuato sul minore, sempre a causa della carenza documentale, non permette di ammettere la sussistenza della citata definizione normativa.
In definitiva, in base alle informazioni raccolte nel corso della visita peritale e desunte dalla documentazione sanitaria si ritiene che nel caso di specie si configuri la condizione di non invalido e non portatore di handicap, con conferma della valutazione effettuata dalla Commissione medica di prima istanza. CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria allegata, di tutti gli accertamenti clinici e strumentali, nonché delle considerazioni postulate, così si risponde in ordine ai quesiti posti dal Sig. Magistrato: Il minore Persona 1 è affetto dal quadro riportato in diagnosi;
Egli è da considerarsi minore non invalido e non portatore di handicap;
NON SUSSISTONO le condizioni previste dalla L. 289/1990 e dall'art. 3 co. 1 e 3 della L. 104/1992.
Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata.
In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte, anche tenuto conto della documentazione depositata dalla parte .
Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto. Compensa le spese di lite attese le condizioni di reddito della parte ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite. Roma, 26.9.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24919 R.G.2025 promossa da:
e CP 2 n.q. di genitori del minore Per 1 CP 1
con il patrocinio dell'avv. MARAGLINO LUCA con elezione di
[...]
indirizzo telematico;
domicilio in
contro
:
CP_3, con il patrocinio dell'avv. TETI MARIA PIA TERESA, con elezione di domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 24919/2025 ritualmente notificato all'Istituto CP 1
n.q. di genitori del minore Per 1
[...] e CP 2 hanno agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare di
[...] trovarsi nelle condizioni per beneficiare della indennità di frequenza e di cui all'art. 3 comma 3 1. n. 104/94
Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata. L'CP_3 si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto siccome infondato.
Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che "Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".
Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Nel caso di specie il CTU ha accertato :" Nel caso di specie, l'odierno accertamento diretto sul minore non mostra particolari criticità. In particolare, il minore è apparso congruo per età, in relazione alla tipologia di visita eseguita.
In relazione all'aspetto documentale, deve segnalarsi che, in presenza di documentazione datata, è stata richiesta documentazione sanitaria aggiornata che non è stata fornita dalla parte. Vale la pena ricordare qui proprio la dinamicità delle condizioni patologiche nei minori, per cui, ai fini del presente accertamento, risultava necessaria documentazione clinica più recente o, almeno, attestazioni relative a cicli di trattamenti riabilitativi in atto (logopedia, tutoraggi, etc.).
In tal modo non è possibile affermare che il quadro attuale sia ascrivibile alla circostanza descritta dalla norma ai fini del riconoscimento della prestazione in discussione (indennità di frequenza). particolare, è in visione esclusivamente una relazione risalente al 2024 da cui risulta un quadro clinico per il quale è indicato l'uso di strumenti compensativi, mentre non è documentato l'accesso ad altre tipologie di trattamento, escludendo in tal modo la possibilità di ammettere il riconoscimento della condizione di minore invalido con difficoltà.
Ulteriore quesito posto in sede di udienza verteva sulla presenza degli elementi necessari per il riconoscimento dello stato di handicap, come descritto all'art. 3 co. 1 della L. 104/1992.
Come noto, l'handicap viene definito dalla Legge 104/1992 come la situazione di svantaggio sociale che un dato soggetto presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali. Tale Legge all'art. 3 co. 1 considera come soggetti aventi diritto alle prestazioni da essa previste coloro i quali presentino una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione anche in relazione al contesto sociale di riferimento in cui una persona vive.
La stessa norma precisa che l'handicap assume una connotazione di gravità qualora la minorazione, singola o plurima che sia, abbia ridotto l'autonomia personale rispetto all'età in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). Nel caso di specie, il quadro patologico individuato sul minore, sempre a causa della carenza documentale, non permette di ammettere la sussistenza della citata definizione normativa.
In definitiva, in base alle informazioni raccolte nel corso della visita peritale e desunte dalla documentazione sanitaria si ritiene che nel caso di specie si configuri la condizione di non invalido e non portatore di handicap, con conferma della valutazione effettuata dalla Commissione medica di prima istanza. CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria allegata, di tutti gli accertamenti clinici e strumentali, nonché delle considerazioni postulate, così si risponde in ordine ai quesiti posti dal Sig. Magistrato: Il minore Persona 1 è affetto dal quadro riportato in diagnosi;
Egli è da considerarsi minore non invalido e non portatore di handicap;
NON SUSSISTONO le condizioni previste dalla L. 289/1990 e dall'art. 3 co. 1 e 3 della L. 104/1992.
Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata.
In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte, anche tenuto conto della documentazione depositata dalla parte .
Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto. Compensa le spese di lite attese le condizioni di reddito della parte ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite. Roma, 26.9.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini