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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 192/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 192 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. OBERDAN CAPPONI Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CLAUDIA
RUPERTO
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato a adito questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare dichiarato il proprio diritto ad ottenere le prestazioni antitubercolari prescritte dalla legge (indennità giornaliera, indennità post sanatoriale e assegno di cura e sostentamento), con conseguente condanna dell' al versamento CP_1 delle somme dovute a tale titolo a decorrere dalla data di inizio della malattia tubercolare ovvero, in subordine, dalla data della domanda amministrativa.
A sostegno della domanda, il ricorrente, operaio in imprese di pulizia, ha dedotto:
- di essere affetto da tubercolosi miliare disseminata, paziente ex Covid;
- che, per effetto della malattia tubercolare, la sua capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini si è ridotta a meno della metà;
- di essere stato sottoposto a periodi di ricovero e cura per la malattia tubercolare in argomento;
- di aver presentato all' , in data 13.09.2021, domanda per il riconoscimento CP_1
dell'indennità giornaliera, dell'indennità post-sanatoriale e dell'assegno di cura o sostentamento, ai sensi dell'art. 4 della legge 1088 del 14.12.1970 e degli artt. 3 e
6 della legge 419 del 6.08.1975, senza ottenere alcun riscontro.
Nel costituirsi in giudizio, l' , come in epigrafe rappresentato e difeso, ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa del ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Al fine di valutare la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, occorre sinteticamente ricostruire, seppur sinteticamente, il quadro normativo di riferimento.
Le prestazioni dedotte in lite sono previste e disciplinate dagli art. 1, 2, e 4 della legge n. 1088 del 14 Dicembre 1970, nonché dagli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 419 del 6 Agosto 1975.
Viene innanzitutto in rilievo l'indennità giornaliera per malattia tubercolare, che
è riconosciuta per il periodo delle cure ospedaliere, o ambulatoriali/domiciliari, e non può essere erogata qualora il lavoratore abbia diritto all'intera retribuzione.
Tale prestazione spetta, in primis, agli assicurati che possono far valere almeno un anno di contribuzione, ovvero 52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa, ex art. 3 della citata legge n. 419/1975. Inoltre, dal 1° gennaio
1999, è stato soppresso il contributo previsto per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
pertanto, il requisito contributivo si intende soddisfatto qualora sono presenti versamenti di contribuzione per l'assicurazione contro l'Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS). L'indennità giornaliera in parola compete, altresì, sia ad alcune categorie di lavoratori del settore pubblico e di pensionati e titolari di rendita;
sia ai familiari a carico dell'assicurato, anche se non sono assicurati . La stessa decorre dal giorno dell'inizio della malattia CP_1
tubercolare e viene erogata per tutto il periodo di cura, cioè fino alla data di stabilizzazione o alla guarigione. Tale prestazione spetta, in misura intera, nelle stesse percentuali della malattia comune ai soggetti aventi diritto alla tutela previdenziale, per i primi 180 giorni. Decorso questo periodo si riduce nella misura fissa stabilita annualmente con decreto ministeriale. Essa è dovuta in misura fissa ai soggetti non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e si riduce al 50% di quest'ultima per i titolari di pensione categoria SO.
Analogamente, ai familiari degli aventi diritto spetta il 50% della misura fissa.
L'indennità giornaliera per malattia tubercolare decade in caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo. Il relativo diritto si prescrive nel termine di cinque anni.
L'indennità post-sanatoriale, invece, spetta agli assicurati colpiti da forma tubercolare, successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi, per la durata di 24 mesi. Tale indennità, non cumulabile con l'indennità giornaliera, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione.
Infine, l'articolo 4 della Legge n. 1088/1970, recante "Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi", ha introdotto l'assegno di cura e sostentamento, prevedendo che: "Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate. Tale assegno è concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione. (…) L'assegno non è cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno né con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento postsanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all' entro novanta giorni dalla data di Controparte_1
cessazione del trattamento post-sanatoriale. Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda”.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta che l'odierno ricorrente ha presentato, in data 13.09.2021, una “domanda di indennità antitubercolare”, indicando specificamente, quale indennità richiesta, il solo assegno di cura e sostentamento (all. 3 ricorso).
Al riguardo, deve evidenziarsi come, ai sensi della normativa sopra richiamata,
l'assegno di cura e sostentamento “spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale “ e decorre “dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale…qualora la domanda sia presentata all'
[...]
entro novanta giorni dalla data di cessazione Controparte_1
del trattamento post-sanatoriale”, ovvero “nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni…dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda”.
Dalla semplice lettura della norma si evince chiaramente come l'erogazione dell'assegno di cura e sostentamento sia consequenziale alla concessione dell'indennità post-sanatoriale, la quale, a sua volta, spettando agli assicurati
“successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi”, consegue logicamente all'indennità giornaliera per malattia tubercolare, che, come sopra osservato, decorre dal giorno dell'inizio della malattia tubercolare e viene erogata per tutto il periodo di cura.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che il ricorrente non abbia mai fruito dei due benefici suddetti, prodromici alla concessione dell'assegno di cui all'art. 4.
Del resto, è la stessa difesa dell'istante ad affermare che “Con la domanda inoltrata il 13 settembre 2021 il ricorrente intendeva accedere a tutte le prestazioni antitubercolari alle quali può aver diritto per legge e non solo all'assegno di cure e sostentamento”.
A sostegno della domanda formulata in ricorso, peraltro, il ricorrente ha dedotto che “l'errore di compilazione nella domanda relativa ad una prestazione previdenziale e/o assistenziale è un mero errore formale che non inficia la validità dell'atto, né lo rende viziato nella sostanza, in quanto trattasi di mero errore materiale e non sostanziale”.
Tale, tesi, tuttavia, non può essere condivisa, dovendosi considerare come, anche laddove si volesse riqualificare la domanda presentata dal ricorrente, ritenendola diretta ad ottenere tutte le prestazioni previste dalla legge in relazione alla malattia tubercolare, e non soltanto l'assegno per cure e sostentamento, la stessa risulterebbe carente in quanto non corredata da idonea documentazione attestante la sussistenza della condizioni previste dalle norme suindicate per beneficiare delle prestazioni in oggetto.
Va osservato, peraltro, come nemmeno il ricorso introduttivo del presente giudizio contenga alcuna specifica allegazione in relazione alla sussistenza di dette condizioni, non essendo stati indicati nemmeno i periodi di ricovero e di cure che hanno interessato il ricorrente, né i periodi di contribuzione che il medesimo possa fare valere.
Non vale a sanare il rilevato difetto di allegazione la produzione in atti di documentazione medica e assicurativa: è appena il caso di rilevare, infatti, che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del
22/9/2017), non potendosi addossare alla controparte ed al giudice un defatigante lavoro di individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore abbia inteso porre a fondamento delle proprie domande senza esplicitarlo negli atti ritualmente depositati ( cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018).
Le considerazioni fin qui svolte determinano il rigetto del ricorso.
Peraltro, rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 21/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 192 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. OBERDAN CAPPONI Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CLAUDIA
RUPERTO
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato a adito questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare dichiarato il proprio diritto ad ottenere le prestazioni antitubercolari prescritte dalla legge (indennità giornaliera, indennità post sanatoriale e assegno di cura e sostentamento), con conseguente condanna dell' al versamento CP_1 delle somme dovute a tale titolo a decorrere dalla data di inizio della malattia tubercolare ovvero, in subordine, dalla data della domanda amministrativa.
A sostegno della domanda, il ricorrente, operaio in imprese di pulizia, ha dedotto:
- di essere affetto da tubercolosi miliare disseminata, paziente ex Covid;
- che, per effetto della malattia tubercolare, la sua capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini si è ridotta a meno della metà;
- di essere stato sottoposto a periodi di ricovero e cura per la malattia tubercolare in argomento;
- di aver presentato all' , in data 13.09.2021, domanda per il riconoscimento CP_1
dell'indennità giornaliera, dell'indennità post-sanatoriale e dell'assegno di cura o sostentamento, ai sensi dell'art. 4 della legge 1088 del 14.12.1970 e degli artt. 3 e
6 della legge 419 del 6.08.1975, senza ottenere alcun riscontro.
Nel costituirsi in giudizio, l' , come in epigrafe rappresentato e difeso, ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa del ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Al fine di valutare la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, occorre sinteticamente ricostruire, seppur sinteticamente, il quadro normativo di riferimento.
Le prestazioni dedotte in lite sono previste e disciplinate dagli art. 1, 2, e 4 della legge n. 1088 del 14 Dicembre 1970, nonché dagli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 419 del 6 Agosto 1975.
Viene innanzitutto in rilievo l'indennità giornaliera per malattia tubercolare, che
è riconosciuta per il periodo delle cure ospedaliere, o ambulatoriali/domiciliari, e non può essere erogata qualora il lavoratore abbia diritto all'intera retribuzione.
Tale prestazione spetta, in primis, agli assicurati che possono far valere almeno un anno di contribuzione, ovvero 52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa, ex art. 3 della citata legge n. 419/1975. Inoltre, dal 1° gennaio
1999, è stato soppresso il contributo previsto per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
pertanto, il requisito contributivo si intende soddisfatto qualora sono presenti versamenti di contribuzione per l'assicurazione contro l'Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS). L'indennità giornaliera in parola compete, altresì, sia ad alcune categorie di lavoratori del settore pubblico e di pensionati e titolari di rendita;
sia ai familiari a carico dell'assicurato, anche se non sono assicurati . La stessa decorre dal giorno dell'inizio della malattia CP_1
tubercolare e viene erogata per tutto il periodo di cura, cioè fino alla data di stabilizzazione o alla guarigione. Tale prestazione spetta, in misura intera, nelle stesse percentuali della malattia comune ai soggetti aventi diritto alla tutela previdenziale, per i primi 180 giorni. Decorso questo periodo si riduce nella misura fissa stabilita annualmente con decreto ministeriale. Essa è dovuta in misura fissa ai soggetti non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e si riduce al 50% di quest'ultima per i titolari di pensione categoria SO.
Analogamente, ai familiari degli aventi diritto spetta il 50% della misura fissa.
L'indennità giornaliera per malattia tubercolare decade in caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo. Il relativo diritto si prescrive nel termine di cinque anni.
L'indennità post-sanatoriale, invece, spetta agli assicurati colpiti da forma tubercolare, successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi, per la durata di 24 mesi. Tale indennità, non cumulabile con l'indennità giornaliera, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione.
Infine, l'articolo 4 della Legge n. 1088/1970, recante "Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi", ha introdotto l'assegno di cura e sostentamento, prevedendo che: "Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate. Tale assegno è concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione. (…) L'assegno non è cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno né con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento postsanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all' entro novanta giorni dalla data di Controparte_1
cessazione del trattamento post-sanatoriale. Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda”.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta che l'odierno ricorrente ha presentato, in data 13.09.2021, una “domanda di indennità antitubercolare”, indicando specificamente, quale indennità richiesta, il solo assegno di cura e sostentamento (all. 3 ricorso).
Al riguardo, deve evidenziarsi come, ai sensi della normativa sopra richiamata,
l'assegno di cura e sostentamento “spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale “ e decorre “dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale…qualora la domanda sia presentata all'
[...]
entro novanta giorni dalla data di cessazione Controparte_1
del trattamento post-sanatoriale”, ovvero “nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni…dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda”.
Dalla semplice lettura della norma si evince chiaramente come l'erogazione dell'assegno di cura e sostentamento sia consequenziale alla concessione dell'indennità post-sanatoriale, la quale, a sua volta, spettando agli assicurati
“successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi”, consegue logicamente all'indennità giornaliera per malattia tubercolare, che, come sopra osservato, decorre dal giorno dell'inizio della malattia tubercolare e viene erogata per tutto il periodo di cura.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che il ricorrente non abbia mai fruito dei due benefici suddetti, prodromici alla concessione dell'assegno di cui all'art. 4.
Del resto, è la stessa difesa dell'istante ad affermare che “Con la domanda inoltrata il 13 settembre 2021 il ricorrente intendeva accedere a tutte le prestazioni antitubercolari alle quali può aver diritto per legge e non solo all'assegno di cure e sostentamento”.
A sostegno della domanda formulata in ricorso, peraltro, il ricorrente ha dedotto che “l'errore di compilazione nella domanda relativa ad una prestazione previdenziale e/o assistenziale è un mero errore formale che non inficia la validità dell'atto, né lo rende viziato nella sostanza, in quanto trattasi di mero errore materiale e non sostanziale”.
Tale, tesi, tuttavia, non può essere condivisa, dovendosi considerare come, anche laddove si volesse riqualificare la domanda presentata dal ricorrente, ritenendola diretta ad ottenere tutte le prestazioni previste dalla legge in relazione alla malattia tubercolare, e non soltanto l'assegno per cure e sostentamento, la stessa risulterebbe carente in quanto non corredata da idonea documentazione attestante la sussistenza della condizioni previste dalle norme suindicate per beneficiare delle prestazioni in oggetto.
Va osservato, peraltro, come nemmeno il ricorso introduttivo del presente giudizio contenga alcuna specifica allegazione in relazione alla sussistenza di dette condizioni, non essendo stati indicati nemmeno i periodi di ricovero e di cure che hanno interessato il ricorrente, né i periodi di contribuzione che il medesimo possa fare valere.
Non vale a sanare il rilevato difetto di allegazione la produzione in atti di documentazione medica e assicurativa: è appena il caso di rilevare, infatti, che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del
22/9/2017), non potendosi addossare alla controparte ed al giudice un defatigante lavoro di individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore abbia inteso porre a fondamento delle proprie domande senza esplicitarlo negli atti ritualmente depositati ( cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018).
Le considerazioni fin qui svolte determinano il rigetto del ricorso.
Peraltro, rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 21/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli