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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/07/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza 08.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3017 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Labonia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cariati, alla via S. Paolo n. 16, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
P.I. ),
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 8 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cosenza, alla via Beato Umile (c/o studio dell'avv. Alessandra Villecco), in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione, in seguito alla declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, conveniva Parte_1 in giudizio l' al Controparte_2 fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420190032142049000, notificata dall' il 22.11.2019, recante l'importo di € 15.169,84 e fondata Controparte_3 sull'ingiunzione n. 78609774631 del 18.10.2017 emessa dall'odierna convenuta, per il recupero del credito concesso ai sensi del d.lgs. 185/2000.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'inesistenza della cartella di pagamento per la violazione delle norme sulla notificazione;
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni;
la carenza di legittimazione attiva della convenuta;
l'omessa notifica atto impositivo presupposto;
la prescrizione della pretesa creditoria.
2. Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, di
[...] dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con riguardo ai motivi di opposizione afferenti a presunti vizi della cartella di pagamento, e di rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile e infondata.
3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 08.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 8 4. Preliminarmente, si accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da parte convenuta, relativamente alle doglianze relative all'inesistenza della cartella di pagamento per la violazione delle norme sulla notificazione e all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni, in quanto riconducibili all'attività imputabile all'agente della riscossione.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costui” (Cass civ., sez. I, sent. n. 36390/2022).
5. Ciò premesso, per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna convenuta, sollevata da parte attrice, secondo cui il finanziamento per cui è causa sia stato conferito da , si ritiene che detta eccezione sia prova di pregio. CP_1
Invero, ai sensi del comma 460 della Legge 246/2006, Controparte_1 ha cambiato denominazione in
[...] [...]
. Controparte_2
Per tale ragione, attesa l'identità del soggetto giuridico creditore, si rileva la che parte convenuta sia dotata di legittimazione attiva.
6. Del tutto infondata è l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento, presupposta alla cartella di pagamento opposta, atteso che dalla documentazione in atti (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) risulta che la predetta ingiunzione di pagamento del 18.10.2017 sia stata notificata a parte attrice in data 08.11.2017, tramite la consegna al familiare convivente (fratello), con successiva spedizione alla stessa della comunicazione di avvenuta notifica, come attestato dal notificante.
Pertanto, la notifica si ritiene ritualmente eseguita, considerato che nel caso di consegna dell'atto a parsone diverse dal destinatario, ai fini della validità della notificazione, risulta necessario solo l'invio della CAN e non la prova della relativa ricezione.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L. n.
890 del 1982, questa Corte, a sezioni unite, ha da ultimo affermato la necessità di distinguere tra pagina 3 di 8 l'ipotesi regolata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, e art. 140 c.p.c., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4, e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez. U, 15/4/2021, n.
10012), e non anche nel secondo.
La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della
Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'Ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c., e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. U,
15/4/2021, n. 10012, in motivazione)” (Cass. civ., sez. trib., ord. n. 20736/2021; conf. Cass. civ., sez. III, sent. n.10554/2015 secondo cui “la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l'atto non si sia potuto consegnare a persona “vicina”, ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al pagina 4 di 8 destinatario.”; Cass. civ., sez. VI, ord. n.18472/2018 che precisa che “Nell'ipotesi di notifica di un atto, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l. n.
890/1982, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto invio della raccomandata informativa (cd. CAN)
e, quindi, del perfezionamento della notifica, non è necessaria la produzione della ricevuta di spedizione laddove l'attestazione di tale adempimento, con l'indicazione di tutti i relativi estremi, sia stata inserita dall'agente postale nell'avviso di ricevimento del plico”).
7. Va rigettata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, sollevata da parte attrice, in quanto allegata del tutto genericamente e, comunque, infondata.
Invero, premesso che l'art. 2934 c.c. afferma che “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il lasso di tempo determinato dalla legge”, in materia di contratto di mutuo la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che il frazionamento del debito previsto per il mutuo non modifichi la natura unitaria del contratto. Pertanto, la prescrizione decennale delle rate insolute decorrerà dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, in materia analoga, ha statuito che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 18951/2013); ancora, “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 17798/2011).
Nel caso in esame il termine di prescrizione decennale decorreva dalla data di scadenza dell'ultima rata prevista in data 31.12.2015, come si rileva dal piano di ammortamento depositato da parte convenuta (cfr. doc 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e non contestato da parte attrice.
Ebbene, al momento della notifica della cartella di pagamento e dell'introduzione del presente giudizio non era ancora maturato il termine di prescrizione decennale.
pagina 5 di 8 Inoltre, è presente in atti - oltre all'ingiunzione di pagamento ritualmente notificata, come visto, in data 08.11.2017 - la missiva (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), ricevuta dall'opponente in data 25.09.2013, con cui la stessa veniva diffidata al pagamento delle somme insolute.
L'atto in parola risulta idoneo a interrompere la prescrizione, atteso che indicava il soggetto obbligato e conteneva la richiesta di adempimento, volta a far valere la pretesa creditoria.
Invero, a tal proposito, la Suprema corte ha precisato che “Anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)”
(Cass. Civ., sez. II, sent. n. 13430/2025).
8. Infine, la contestazione di parte attrice, circa la mancata conformità agli originali dell'ingiunzione di pagamento e della predetta missiva, risulta generica, in quanto l'attore non ha rappresentato in modo specifico in quali parti e in che modo le copie sarebbero state divergenti dagli originali.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che “2.1. rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale,
l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del
2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del
2019; Cass. n. 14279 del 2021);
pagina 6 di 8 in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata); ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado fosse privo dei requisiti necessari e - secondo questa Corte - tale
"valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità" (così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022);” (Cass. civ., sez. VI, ord. n.
37290/2022; conf. Cass., sez. trib., sent. n. 3227/2021; conf. Tribunale Catanzaro, sez. II,
04/05/2023, n. 717).
Per completezza si rileva che, nel caso in cui l'opponente avesse voluto contestare l'esistenza stessa del documento originale (c.d. “diniego di originale”) avrebbe dovuto proporre querela di falso, non proposta nel caso di specie.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.” (Cass. civ., sez. trib., ord. n.
134/2025; conf. Cass. civ., sez. trib., ord. n. 24029/2024).
9. Per tutto quanto precede, la domanda va rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in € 4.000,00 (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 18.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza 08.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3017 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Labonia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cariati, alla via S. Paolo n. 16, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
P.I. ),
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 8 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cosenza, alla via Beato Umile (c/o studio dell'avv. Alessandra Villecco), in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione, in seguito alla declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, conveniva Parte_1 in giudizio l' al Controparte_2 fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420190032142049000, notificata dall' il 22.11.2019, recante l'importo di € 15.169,84 e fondata Controparte_3 sull'ingiunzione n. 78609774631 del 18.10.2017 emessa dall'odierna convenuta, per il recupero del credito concesso ai sensi del d.lgs. 185/2000.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'inesistenza della cartella di pagamento per la violazione delle norme sulla notificazione;
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni;
la carenza di legittimazione attiva della convenuta;
l'omessa notifica atto impositivo presupposto;
la prescrizione della pretesa creditoria.
2. Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, di
[...] dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con riguardo ai motivi di opposizione afferenti a presunti vizi della cartella di pagamento, e di rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile e infondata.
3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 08.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 8 4. Preliminarmente, si accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da parte convenuta, relativamente alle doglianze relative all'inesistenza della cartella di pagamento per la violazione delle norme sulla notificazione e all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni, in quanto riconducibili all'attività imputabile all'agente della riscossione.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costui” (Cass civ., sez. I, sent. n. 36390/2022).
5. Ciò premesso, per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna convenuta, sollevata da parte attrice, secondo cui il finanziamento per cui è causa sia stato conferito da , si ritiene che detta eccezione sia prova di pregio. CP_1
Invero, ai sensi del comma 460 della Legge 246/2006, Controparte_1 ha cambiato denominazione in
[...] [...]
. Controparte_2
Per tale ragione, attesa l'identità del soggetto giuridico creditore, si rileva la che parte convenuta sia dotata di legittimazione attiva.
6. Del tutto infondata è l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento, presupposta alla cartella di pagamento opposta, atteso che dalla documentazione in atti (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) risulta che la predetta ingiunzione di pagamento del 18.10.2017 sia stata notificata a parte attrice in data 08.11.2017, tramite la consegna al familiare convivente (fratello), con successiva spedizione alla stessa della comunicazione di avvenuta notifica, come attestato dal notificante.
Pertanto, la notifica si ritiene ritualmente eseguita, considerato che nel caso di consegna dell'atto a parsone diverse dal destinatario, ai fini della validità della notificazione, risulta necessario solo l'invio della CAN e non la prova della relativa ricezione.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L. n.
890 del 1982, questa Corte, a sezioni unite, ha da ultimo affermato la necessità di distinguere tra pagina 3 di 8 l'ipotesi regolata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, e art. 140 c.p.c., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4, e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez. U, 15/4/2021, n.
10012), e non anche nel secondo.
La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della
Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'Ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c., e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. U,
15/4/2021, n. 10012, in motivazione)” (Cass. civ., sez. trib., ord. n. 20736/2021; conf. Cass. civ., sez. III, sent. n.10554/2015 secondo cui “la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l'atto non si sia potuto consegnare a persona “vicina”, ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al pagina 4 di 8 destinatario.”; Cass. civ., sez. VI, ord. n.18472/2018 che precisa che “Nell'ipotesi di notifica di un atto, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l. n.
890/1982, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto invio della raccomandata informativa (cd. CAN)
e, quindi, del perfezionamento della notifica, non è necessaria la produzione della ricevuta di spedizione laddove l'attestazione di tale adempimento, con l'indicazione di tutti i relativi estremi, sia stata inserita dall'agente postale nell'avviso di ricevimento del plico”).
7. Va rigettata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, sollevata da parte attrice, in quanto allegata del tutto genericamente e, comunque, infondata.
Invero, premesso che l'art. 2934 c.c. afferma che “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il lasso di tempo determinato dalla legge”, in materia di contratto di mutuo la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che il frazionamento del debito previsto per il mutuo non modifichi la natura unitaria del contratto. Pertanto, la prescrizione decennale delle rate insolute decorrerà dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, in materia analoga, ha statuito che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 18951/2013); ancora, “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 17798/2011).
Nel caso in esame il termine di prescrizione decennale decorreva dalla data di scadenza dell'ultima rata prevista in data 31.12.2015, come si rileva dal piano di ammortamento depositato da parte convenuta (cfr. doc 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e non contestato da parte attrice.
Ebbene, al momento della notifica della cartella di pagamento e dell'introduzione del presente giudizio non era ancora maturato il termine di prescrizione decennale.
pagina 5 di 8 Inoltre, è presente in atti - oltre all'ingiunzione di pagamento ritualmente notificata, come visto, in data 08.11.2017 - la missiva (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), ricevuta dall'opponente in data 25.09.2013, con cui la stessa veniva diffidata al pagamento delle somme insolute.
L'atto in parola risulta idoneo a interrompere la prescrizione, atteso che indicava il soggetto obbligato e conteneva la richiesta di adempimento, volta a far valere la pretesa creditoria.
Invero, a tal proposito, la Suprema corte ha precisato che “Anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)”
(Cass. Civ., sez. II, sent. n. 13430/2025).
8. Infine, la contestazione di parte attrice, circa la mancata conformità agli originali dell'ingiunzione di pagamento e della predetta missiva, risulta generica, in quanto l'attore non ha rappresentato in modo specifico in quali parti e in che modo le copie sarebbero state divergenti dagli originali.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che “2.1. rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale,
l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del
2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del
2019; Cass. n. 14279 del 2021);
pagina 6 di 8 in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata); ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado fosse privo dei requisiti necessari e - secondo questa Corte - tale
"valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità" (così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022);” (Cass. civ., sez. VI, ord. n.
37290/2022; conf. Cass., sez. trib., sent. n. 3227/2021; conf. Tribunale Catanzaro, sez. II,
04/05/2023, n. 717).
Per completezza si rileva che, nel caso in cui l'opponente avesse voluto contestare l'esistenza stessa del documento originale (c.d. “diniego di originale”) avrebbe dovuto proporre querela di falso, non proposta nel caso di specie.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.” (Cass. civ., sez. trib., ord. n.
134/2025; conf. Cass. civ., sez. trib., ord. n. 24029/2024).
9. Per tutto quanto precede, la domanda va rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in € 4.000,00 (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 18.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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