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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 3536 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022;
pendente tra elettivamente domiciliata in Parte_1
Capodrise via Don Paolo Portento n.2 presso lo studio dell'avv. Michele Di
Francesco che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- OPPONENTE -
E
quale mandataria di Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla via Mazzocchi n.109 presso lo studio dell'avv. Alessandro Fastoso che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto. CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al precetto notificato ad istanza di
[...] [...]
in data 28 marzo 2022 ed intimante il pagamento della complessiva Parte_2 somma di €126.551,15, precetto azionato in base al titolo esecutivo giudiziale D.I.
n.3267/2021 reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Con la presente opposizione l'ingiunto articola due motivi di doglianza eccependo la non debenza delle somme di cui al precetto in quanto il titolo sarebbe stato emesso in violazione del principio del ne bis in idem poiché trattasi del medesimo credito già oggetto del D.I. n.638/2023 nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per essere le somme dovute dal terzo proprietario e considerata la pendenza del giudizio di opposizione chiede la sospensione ex art.295 cpc.
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione deducendone la inammissibilità.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza non partecipata del 15 ottobre
2024 lo scrivente Magistrato tratteneva la causa in decisione.
3. Passando al gradato esame del merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass.,
24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574). Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, poiché volte a porre in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis.
3.1. L'opposizione è inammissibile. Parte opponente, infatti, solleva un motivo di censura che attiene alla formazione del titolo esecutivo giudiziale azionato in executivis ovvero il D.I. n.3267/2021. Come insegna consolidato orientamento giurisprudenziale, allorquando il titolo azionato in executivis è un titolo giudiziale, non vi è alcuna permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione. Sul punto, muovendo dalla recente sentenza della
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, la quale afferma << Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.>>. E' di tutta evidenza, che il debitore non può contestare il diritto del creditore, per ragioni che egli avrebbe potuto far valere nel giudizio ordinario, e che nell'opposizione all'esecuzione devono essere sollevate solo censure relative alla inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi- estintivi sopravvenuti. Diversamente ragionando si consentirebbe, per il tramite dell'opposizione all'esecuzione, un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue (in tal senso, ex plurimis, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011).
Per la motivazioni esposte l'opposizione va rigettata.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, Le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 147 2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
RIGETTA l'opposizione; CONDANNA alla refusione delle Parte_1
spese di lite in favore di quale mandataria di Parte_2 [...]
spese quantificate in euro 5881,00 oltre IVA CPA e Parte_3
rimborso forfettario come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 05 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna