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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/447
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 447 del Ruolo Generale Affari Civile Contenziosi per l'anno 2022,
promossa da:
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura Parte_3 C.F._3
speciale alle liti in calce all'atto d'appello, dall'avv. Alessandra Erika Obinu, presso il cui studio in
Cagliari, via Loru n. 41, hanno eletto domicilio (ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 28 novembre 2022)
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in via Dante, n. 23, è legalmente domiciliato
Pagina 1 APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale Ordinario di
Cagliari del pubblicata il 13.10.2022 n. 2350/2022 accogliendo le conclusioni rassegnate
nel Giudizio di primo grado, ovvero:
“_Accertato il nesso di causalità tra l'assunzione della sostanza stupefacente o simili e la
morte del detenuto presso la Casa Circondariale di Uta, dichiarare la CP
responsabilità della stessa, e, pertanto, condannare la Pubblica Amministrazione al
risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori quantificati in euro 304.007,70 per ciascun
genitore ed euro 147.100,50 a favore della Sig.ra o comunque in quella Parte_2
somma maggiore o minore ritenuta equa dal Sig. Giudice (dall'Ecc.ma Corte);
- in ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata:
“Respingere il gravame, vinte le spese del grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_3 Parte_2
convennero in giudizio il , in persona del Ministro pro tempore, per Controparte_1
chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte di figlio e fratello CP
degli attori, avvenuta presso la Casa Circondariale di Uta.
A sostegno delle loro pretese gli attori esposero che:
Pagina 2 - fino al momento della sua reclusione, risiedeva in Quartu presso l'abitazione del CP
padre ed era affetto da seri disturbi psichici, per i quali era seguito dal CSM di Quartu Pt_1
Sant'Elena;
- egli inoltre presentava gravi disagi legati all'assunzione e all'abuso di farmaci, faceva abituale uso di sostanze alcoliche e uso occasionale di cannabis, e veniva seguito dal di Quartu Sant'Elena; Pt_4
- in data 20.08.2015 era stato recluso presso la Casa Circondariale di Uta;
CP
- in data 31.10.2015, durante la sua detenzione, verso le ore 3.05 del mattino, era stato CP
colto da un malore e il medico di turno intervenuto, una volta constatata la gravità del quadro clinico, aveva chiesto l'intervento del 118;
- il personale medico del 118 aveva rilevato la presenza di vomito ematico profuso da sospetta emorragia gastrica e gasping respiratorio, il polso risultava assente;
- nonostante le manovre esercitate e la somministrazione della terapia farmacologica, alle ore 03.59
era stato constatato il decesso del giovane detenuto;
- dalla perizia medico legale espletata dal dott. , consulente del pubblico ministero Persona_1
(nel procedimento penale n. 7665/2015 R.N.R.) era risultato che la morte era stata causata da
“insufficienza respiratoria acuta con scompenso cardiocircolatorio terminale, conseguente
all'assunzione di una sostanza esogena ad azione inibente l'attività respiratoria, nel caso specifico
un oppiaceo, presumibilmente l'eroina” “A tale causa di morte si è aggiunto, in maniera del tutto
sinergica nel causare l'insufficienza respiratoria acuta, un secondo meccanismo letifero finale,
rappresentato da un'asfissia meccanica violenta… sommersione interna verificatasi a causa
CP_ dell'aspirazione del contenuto gastrico rigurgitato dall' ”. Era inoltre emerso che nel sangue di vi fosse una “concentrazione di Quetiapina pari a 300 nanogrammi/millilitro” e che CP
CP_ era “possibile affermare che, data la concentrazione ematica riscontrata, l' abbia assunto una
o più farmacologiche contenenti Quetiapina in un periodo prossimo al decesso […] è altamente
probabile che essa abbia contribuito all'abolizione/attenuazione dei riflessi della tosse e della
deglutizione, favorendo così l'aspirazione del rigurgito gastrico verificatosi nel caso di specie”.
Pagina 3 Gli attori, quindi, dedussero la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, per non aver adottato le misure opportune onde evitare il verificarsi dell'evento, con riferimento sia alle misure di
assistenza sanitaria sia a quelle volte a scongiurare l'ingresso dello stupefacente all'interno del carcere e il consumo da parte del detenuto, in violazione degli obblighi di vigilanza previsti dal
Regolamento
del Corpo di polizia penitenziaria.
Con comparsa del 05.11.2019 si costituì in giudizio il e chiese il rigetto Controparte_1
dell'avversa domanda in particolare rilevando che:
- il consulente del pubblico ministero si era espresso in termini di mera possibilità di assunzione di eroina da parte di CP
- era inverosimile che il decesso fosse stato causato dall'assunzione della terapia;
CP_
- il compagno di cella di aveva dichiarato che aveva ingerito la CP Persona_2
terapia destinata ad altri detenuti;
- durante la sua detenzione, il giovane non aveva mai dato segnali di malessere psicologico;
- gli interventi della polizia penitenziaria erano stati assolutamente tempestivi e anche il personale sanitario era intervenuto prontamente come da protocollo;
- l'ingresso della sostanza stupefacente all'interno della struttura carceraria non era stato determinato da un'omissione dei controlli dovuti o a causa di scarsa diligenza del personale nell'effettuarli;
- non sussisteva alcun nesso di causalità tra la reperibilità della sostanza stupefacente all'interno dell'istituto e l'evento morte.
La causa, istruita con produzioni documentali, con sentenza n. 2350/2022 pubblicata in data
13/10/2022, venne decisa nei seguenti termini: “[…] 1) Rigetta le domande proposte dagli attori nei
confronti del;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio fra le Controparte_1
parti”.
Pagina 4 Si riporta, in sintesi, il percorso motivazionale della statuizione.
Preliminarmente, al fine di valutare la fondatezza della domanda di parte attrice, il Tribunale ha ritenuto opportuno individuare la causa del decesso e ricostruire le circostanze in cui si era verificata la morte di a tal proposito, ha indicato quanto accertato dal consulente del CP
pubblico ministero, il medico legale dott. , il quale aveva spiegato che il decesso era Persona_1
riconducibile ad un'insufficienza respiratoria acuta con scompenso cardiocircolatorio terminale,
conseguente all'assunzione di una sostanza ad azione inibente l'attività respiratoria,
presumibilmente eroina, a cui si era aggiunto un secondo meccanismo letifero sinergico finale,
dovuto ad un'asfissia meccanica violenta conseguente a sommersione interna da aspirazione di
CP_ contenuto gastrico. Il consulente aveva, altresì, affermato che, poiché nel sangue dell' era stata ritrovata una concentrazione di pari a 300 nanogrammi/millilitro (quantità che rientra Parte_5
nei range terapeutici previsti per questo farmaco), era possibile che egli avesse assunto una o più
sostanze farmacologiche contenenti in un periodo prossimo al decesso, e che era Parte_5
altamente probabile, in virtù degli effetti avversi posseduti da tale sostanza, che la stessa avesse contribuito all'abolizione/attenuazione dei riflessi della tosse e della deglutizione, favorendo così
l'aspirazione del rigurgito gastrico, verificatosi nel caso di specie.
Il Giudice di primo grado ha, quindi, fatto proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il dott.
, accertando che l'assunzione dell'eroina avesse causato la morte di in Per_1 CP
probabile concorso con la sommersione interna evidenziando però la difficoltà di valutare in che misura la sommersione stessa avesse inciso sul decesso del detenuto.
Con particolare riferimento alla prospettazione degli attori, secondo cui l'amministrazione penitenziaria sarebbe stata responsabile per aver omesso di adempiere ai suoi doveri di vigilanza e controllo sui detenuti e all'obbligo di prestare assistenza sanitaria (responsabilità da condotta omissiva, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.), il Tribunale ha osservato che nel caso in esame non risultava dimostrato che il convenuto avesse tenuto una condotta di tipo omissivo, ovvero non avesse approntato tutti i controlli e le prestazioni necessarie che avrebbero
Pagina 5 CP_ permesso di evitare la morte di : più precisamente, a detta del Giudice, gli attori non avevano allegato in che modo la sostanza stupefacente fosse stata introdotta all'interno dell'istituto
CP_ penitenziario, né come ne fosse giunto in possesso. Conseguentemente, non sarebbe stato possibile ipotizzare che la presenza di detta sostanza nell'istituto fosse dipesa da un'omissione da parte degli agenti penitenziari o dalla scarsa diligenza dei medesimi.
Al contrario, secondo il Tribunale, sarebbe apparsa più plausibile l'ipotesi prospettava dall'amministrazione -specie considerando che il giovane detenuto lavorava come porta vitto - che l'eroina che egli aveva assunto gli fosse stata portata da soggetti esterni che avevano accesso all'istituto e con cui lui entrava in contatto, magari in ragione della sua attività lavorativa, e ciò
malgrado l'osservanza delle procedure di controllo da parte degli agenti preposti.
Il Giudice ha, inoltre, aggiunto che le deduzioni di parte attrice in merito alla tossicodipendenza
CP_ dell' e ai suoi disturbi psichici fossero rimaste delle mere allegazioni, non risultando in alcun modo dimostrato che questi versasse in uno stato patologico di tossicodipendenza, per il quale si sarebbe dovuta ritenere necessaria una particolare sorveglianza sul medesimo, né che l'amministrazione penitenziaria fosse a conoscenza di tale circostanza.
Con riferimento, invece, alla questione della tardività dei soccorsi, il Giudice ha evidenziato che dall'istruttoria era emerso che il detenuto fosse stato portato nell'infermeria del carcere non appena i compagni di cella si erano accorti del suo malore, intorno alle 02.30, e che avesse ricevuto tempestivamente le cure dai sanitari della struttura penitenziaria e dall'equipe medica del 118, i quali avevano cercato di rianimarlo e avevano effettuato le manovre per disostruire le vie aree.
Da ultimo, il Tribunale ha accertato che non risultasse provata nemmeno la circostanza che l'assunzione dell'eroina fosse stata, da sola, sufficiente a causare l'evento morte, atteso che doveva
CP_ ritenersi pacifico che , in un periodo prossimo al decesso, aveva assunto sostanze contenenti
, che, secondo quanto rilevato dal dott. , potevano aver favorito l'aspirazione del Parte_5 Per_1
rigurgito gastrico e contribuito a determinare l'insufficienza respiratoria del detenuto.
Per le ragioni sopra esposte, il Giudice ha, quindi, rigettato tutte le domande proposte dagli attori.
Pagina 6 ***
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e , al fine di Parte_1 Parte_3 Parte_2
ottenere, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il , resistendo all'appello. Controparte_1
***
1. Con primo motivo d'appello , e censurano la Parte_1 Parte_3 Parte_2
sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che risultasse non dimostrato che l'amministrazione penitenziaria avesse tenuto una condotta di tipo omissivo, ovvero non avesse approntato tutti i controlli e le prestazioni necessarie che avrebbero permesso di evitare la morte
CP_ dell' : osservano, sul punto, gli appellanti, che, al contrario, tutti gli elementi e i fatti a sostegno delle proprie pretese risulterebbero provati dalla relazione del medico-legale incaricato dal Pubblico
Ministero, nonché per fatti notori e regole d'esperienza. Soggiungono, inoltre, che le circostanze allegate e comprovanti la responsabilità dell'amministrazione, avendo ad oggetto c.d. “fatti negativi”, sarebbero state ampiamente dimostrate mediante presunzioni.
2. Con secondo motivo di gravame gli appellanti censurano il provvedimento di primo grado nella
CP_ parte in cui si è ritenuto che le deduzioni di parte attrice in merito alla tossicodipendenza dell' e ai suoi disturbi psichiatrici fossero rimaste delle mere allegazioni, non risultando in alcun modo provato che questi versasse in uno stato patologico di tossicodipendenza, che avrebbe reso necessaria una particolare sorveglianza sul medesimo, né che l'amministrazione penitenziaria fosse a conoscenza di tale circostanza o di specifiche condizioni di salute fisica e mentale del detenuto:
sostengono, sul punto, gli appellanti che quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla mancata conoscenza delle condizioni psichiche di da parte della struttura penitenziaria sarebbe, CP
in primo luogo, smentito da quanto rilevato dal consulente tecnico dott. , il quale aveva Per_1
Pa affermato che “la terapia prescritta all'Olla presso la Casa Circondariale era rappresentata da
Pagina 7 CP_ in gocce da 50 mg”. Secondo gli appellanti, quindi, l'assunzione di benzodiazepine da parte di connoterebbe, senza dubbio, uno status di salute psicofisica alterato, di cui la struttura penitenziaria era senz'altro a conoscenza, atteso che il farmaco veniva somministrato presso la stessa struttura.
3. Con terzo motivo d'appello , e censurano la sentenza Parte_1 Parte_3 Parte_2
di primo grado nella parte in cui è sostenuto che, secondo quanto rilevato dal consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, avesse assunto pacificamente, oltre alle sostanze CP
stupefacenti, delle sostanze farmacologiche contenenti , che potrebbero aver favorito Parte_5
l'aspirazione del rigurgito gastrico e contribuito a determinare l'insufficienza respiratoria del detenuto. In particolare, gli appellanti contestano che il Tribunale non abbia tenuto conto del fattore probabilistico, richiamato proprio dal medico legale, il quale aveva affermato solamente che l'assunzione dei farmaci contenenti avrebbero potuto favorire l'aspirazione del rigurgito Parte_5
gastrico e contribuire a determinare l'insufficienza respiratoria, ma aveva altresì accertato che la causa della morte potesse individuarsi nell' “insufficienza respiratoria acuta con scompenso
cardiocircolatorio terminale, conseguente all'assunzione di una sostanza esogena ad azione
inibente l'attività respiratoria, nel caso specifico un oppiaceo, presumibilmente l'eroina, a cui si è
aggiunto un secondo meccanismo letifero sinergico finale, riconducibile ad un'asfissia meccanica
violenta conseguente a sommersione interna da aspirazione di contenuto gastrico”.
4. Con quarto motivo gli appellanti censurano il provvedimento di primo grado nella parte in cui è
stato affermato che non fosse provato in che modo la sostanza stupefacente sarebbe stata introdotta
CP_ nella struttura penitenziaria o come l' ne fosse giunto in possesso: sostengono, sul punto, gli
CP_ appellanti che costituisca, in primo luogo, fatto non contestato la circostanza che avesse assunto la sostanza stupefacente, così come costituisce fatto notorio che all'interno della Casa
Circondariale non debba essere introdotto, in alcun modo, alcun tipo di sostanza stupefacente;
inoltre, secondo quanto disposto dal Regolamento del Corpo di Polizia Penitenziaria – D.P.R. n.
82/1999, dovrebbe vigere un rigido protocollo di vigilanza in riferimento a quanto può essere trasportato all'interno delle strutture penitenziarie. Da tali premesse, gli appellanti ritengono che il
Pagina 8 Giudice di primo grado avesse a disposizione già tutti gli elementi probatori e che, al più, fosse onere dell'amministrazione penitenziaria quello di contestare incontrovertibilmente le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, in particolare circa l'ingresso, nella struttura, delle sostanze stupefacenti (eroina e cannabis), avvenuto in evidente violazione degli obblighi di controllo e vigilanza di cui al Regolamento del Corpo di Polizia Penitenziaria.
5. Con quinto motivo , e censurano la sentenza di primo Parte_1 Parte_2 Parte_3
grado nella parte in cui è stato ritenuto non provato che l'assunzione dell'eroina fosse stata, da sola,
sufficiente a causare l'evento morte, dovendo ritenersi pacifico che, oltre ad aver assunto la
CP_ sostanza stupefacente, avesse ingerito, in un periodo prossimo al decesso, sostanze contenenti
, che, secondo la relazione a firma del medico legale nominato dalla Procura, potrebbero Parte_5
aver favorito l'aspirazione del rigurgito gastrico e contribuito a determinare l'insufficienza respiratoria del detenuto. Sul punto, precisano gli appellanti che, a ben vedere, dall'esame della perizia del dott. emergerebbe che l'unica causa del decesso possa rinvenirsi Per_1
nell'assunzione dell'oppiaceo, in quanto non sussisterebbero alcune conferme circa l'assunzione di altri farmaci, quale concausa dell'evento morte (circa la , infatti, il consulente avrebbe Parte_5
fatto un riferimento solo probabilistico).
Soggiungono, inoltre, i congiunti di che il Giudice avrebbe altresì errato nel ritenere CP
che l'assunzione di eroina e altri farmaci, in quanto volontaria, avrebbe interrotto il nesso causale tra la morte del detenuto e la condotta omissiva del , trascurando così le più recenti CP_1
posizioni assunte in materia dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 12469/2018, n.
12705/2015, n. 8051/2007).
***
I motivi, congiuntamente esaminati in ragione delle assorbenti e dirimenti ragioni che seguono,
devono ritenersi fondati.
Appare doveroso premettere che per consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 2982672024; n. 12469/2018; n. 12705/2015), sussiste una responsabilità
Pagina 9 concorrente dell'amministrazione penitenziaria nell'ipotesi di uso volontario di sostanza stupefacente da parte di un detenuto, poi deceduto, atteso che tale condotta non esclude il nesso causale tra la condotta dell'amministrazione penitenziaria e la morte, ponendosi in rilievo, invece,
che l'uso consapevole della droga importi senza dubbio assunzione di rischio, ma tanto non produce totale neutralizzazione degli antecedenti causali con conseguente esclusione della responsabilità
dell'ente.
-l'amministrazione carceraria- potendo quindi configurarsi una condotta colposa omissiva attribuibile alla casa circondariale, alla luce del generale obbligo dell'amministrazione penitenziaria di vigilanza e controllo sui detenuti, richiamandosi, in particolare, i compiti della stessa amministrazione concernenti l'assistenza sanitaria da prestare al detenuto, sin dal suoarrivo in carcere, e il controllo circa l'eventuale ingresso di sostanze stupefacenti all'interno della struttura.
A tal proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, alla luce del quadro normativo complessivo in tema di circolazione e assunzione di sostanze stupefacenti, debba essere affermato in modo netto che l'amministrazione penitenziaria è tenuta a vigilare in modo efficace per evitare che all'interno delle carceri possa esserci circolazione di droga. E il fondamento giuridico della colpa omissiva dell'amministrazione deve individuarsi nell'art. 1 della legge n. 354 del 1975 - che prevede, con norma di portata generale, la garanzia di protezione dei diritti fondamentali a favore della persona detenuta - e negli artt. 2 e 14 del relativo regolamento (D.P.R. n. 230 del 2000), i quali garantiscono, appunto, la sicurezza nei luoghi di detenzione e individuano gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere. Non è un caso, del resto, che non sia ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche e che i "generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo"
(art. 14, comma 5, cit.).
Ebbene, fatte queste necessarie premesse, cui si intende aderire, deve rilevarsi che nel caso di specie costituisca circostanza assolutamente pacifica che sia deceduto presso la casa CP
circondariale di Uta il 31.10.2015, a seguito di un malore intervenuto tra le 02:30 e le 03:00, per il
Pagina 10 quale era stata richiesta assistenza medica (presenza di vomito ematico profuso da sospetta emorragia gastrica e gasping respiratorio, polso assente); è allo stesso modo pacifico e non contestato che abbia assunto una sostanza stupefacente ad azione inibente l'attività CP
respiratoria (oppiaceo, presumibilmente eroina) e che sia stata rilevata nel sangue la presenza di
IN (ER), farmaco facente parte degli “antipsicotici convenzionali” indicato nei disturbi affettivi e schizoaffettivi (appare necessario precisare, a tal proposito, che, come accertato dal consulente incaricato dal Pubblico Ministero nel procedimento penale “la terapia prescritta
CP_ all' presso la Casa Circondariale era rappresentata da EN in gocce da 50 mg” – cfr. relazione di consulenza tecnica medico - legale a cura del dott. , agli atti del primo grado). Per_1
Dagli accertamenti medico-legali effettuati nel corso del procedimento penale è inoltre risultato,
inequivocabilmente quanto segue: “sulla base dei dati emersi dall'esame necroscopico e dagli
esami chimico-tossicologici, si può ritenere che: la morte di sia dovuta ad CP
insufficienza respiratoria acuta con scompenso cardiocircolatorio terminale, conseguente
all'assunzione di una sostanza esogena ad azione inibente l'attività respiratoria, nel caso specifico
un oppiaceo, presumibilmente l'eroina (derivato diacetilico della morfina), a cui si è aggiunto un
secondo meccanismo letifero sinergico finale, riconducibile ad un'asfissia meccanica violenta
conseguente a sommersione interna da aspirazione di contenuto gastrico […] Le indagini
CP_ tossicologiche qualitative e quantitative eseguite sui liquidi biologici dell' (sangue e urine)
hanno dimostrato la presenza di morfina in concentrazioni compatibili con quelle descritte nella
letteratura specialistica nei casi di intossicazione acuta letale da singola assunzione di eroina (il consulente, a tal proposito, ha inoltre rilevato che “A livello del terzo distale, nella faccia dorsale
dell'avambraccio sinistro, si rilevano (una volta eseguita la tricotomia) 8 segni d'agopuntura di
recente produzione, 3 dei quali particolarmente gementi alla spremitura digitale”) […] “E'
CP_ possibile affermare che, data la concentrazione ematica riscontrata, l' abbia assunto una o più
sostanze farmacologiche contenenti , in un periodo prossimo al decesso (poche ore). Parte_5
Inoltre, in virtù degli effetti avversi posseduti da tale sostanza (sonnolenza, sedazione, disfagia,
Pagina 11 etc.), è altamente probabile che essa abbia contribuito all'abolizione/attenuazione dei riflessi della
tosse e della deglutizione, favorendo così l'aspirazione del rigurgito gastrico verificatosi nel caso
di specie […] L'assenza di lesioni o segni lesivi di natura traumatica di recente insorgenza ed in
particolare di segni riferibili ad un'eventuale aggressione o colluttazione induce ad escludere
un'eventuale azione da parte di terzi” (cfr. relazione medico-legale a cura del dott. ). Per_1
Dagli accertamenti peritali svolti in sede penale, dai quali non vi sono ragioni per discostarsi, è,
CP_ pertanto, emerso, che la causa del decesso del detenuto sia individuabile nell'assunzione volontaria della sostanza stupefacente – eroina – e degli psicofarmaci contenenti la : in Parte_5
applicazione dei principi di diritto sopra richiamati e contrariamente a quanto affermato dal Giudice
di primo grado, deve ritenersi che l'uso volontario della sostanza stupefacente e del farmaco non rientrante nella terapia prescritta al detenuto non abbiano escluso affatto il nesso di causalità tra la condotta dell'amministrazione penitenziaria e la morte, considerato che l'uso consapevole della droga, che importa senza dubbio assunzione di rischio, non produce totale neutralizzazione degli antecedenti causali con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente, in ragione dell'evidente violazione da parte mdi quest'ultimo, degli obblighi di vigilanza e controllo circa l'ingresso nella struttura penitenziaria e la conseguente circolazione di sostanze stupefacenti.
Certamente non appare di alcuna rilevanza la circostanza, sostenuta dal nel presente CP_1
grado di giudizio, circa la mancata conoscenza, da parte della casa circondariale di Uta, della presunta tossicodipendenza cui era affetto già in un periodo antecedente all'arresto e CP
alla detenzione (circostanza solo allegata dagli attori): sul punto basti osservare che l'obbligo di vigilare in maniera efficace sull'ingresso nelle strutture penitenziarie di sostanze stupefacenti e sulla conseguente assunzione da parte dei detenuti sussiste, verosimilmente, a prescindere dalla conclamata tossicodipendenza cui possono essere affetti i detenuti che ne fanno uso;
in ogni caso e per mera completezza, non può non rilevarsi che lo stesso , nella sua comparsa di CP_1
costituzione e risposta in primo grado, aveva affermato quanto segue: “In stretto subordine, si
CP_ deduce, infine, come a dispetto della giovane età, l'aspettativa di vita del povero non era
Pagina 12 elevata, trattandosi di soggetto tossicodipendente, in trattamento metabolico, di lungo periodo,
affetto da gravi patologie”, non contestando, ma dando, al contrario per pacifica, la circostanza di cui si è detto.
Non appare, inoltre, superfluo aggiungere alle considerazioni che precedono che nel caso in esame la condotta omissiva della struttura penitenziaria possa rinvenirsi non soltanto nella omessa vigilanza in ordine all'ingresso della sostanza stupefacente nella struttura penitenziaria, ma anche
CP_ nell'omessa vigilanza in ordine all'assunzione, da parte di , degli psicofarmaci non facenti parte della terapia prescrittagli: dal verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da
[...]
, compagno di cella di è infatti emerso che quest'ultimo svolgesse le Tes_1 CP
mansioni di “portavitto” e che la sera prima del decesso fosse tornato in camera con un “bicchiere
di plastica da caffè che conteneva della terapia farmacologica”, verosimilmente consegnatogli da un altro detenuto;
ha, inoltre, riferito, di non aver trovato nel suo armadietto la terapia a Tes_1
lui destinata e consegnata dall'infermiere, comprensiva, tra gli altri, del farmaco ER
(contenente la , rinvenuta nel sangue del deceduto). Parte_5
Individuata, pertanto, la condotta omissiva imputabile al personale penitenziario e dimostrato il nesso di causalità tra detta omissione e l'evento morte, deve accertarsi, in riforma della sentenza di primo grado, la concorrente responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 c.c., 1227 c. 1 c.c. e 2056 c.c.,
del per il comportamento illecito tenuto dai suoi dipendenti. Controparte_1
Occorre, ora, verificare se gli appellanti, padre, madre e sorella di possano avere CP
diritto al risarcimento del danno dalla perdita del congiunto: sul punto, è bene ricordare che il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, conseguente alla violazione del fondamentale interesse dei deducenti a conservare l'integrità degli affetti famigliari e rinvenibile nella privazione esistenziale derivante dalla cessazione del rapporto affettivo con il proprio congiunto, va ristorato attraverso l'applicazione del criterio di valutazione equitativa in virtù del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. e il risarcimento va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti iure proprio allorché, in ragione del rapporto di stretta parentela con la vittima,
Pagina 13 delle condizioni personali e di ogni altra circostanza del caso concreto, abbiano subìto un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare a causa della perdita di un valido ed effettivo sostegno morale;
la liquidazione del danno in esame va, inoltre, effettuata mediante la determinazione di un importo omnicomprensivo (cfr., Cass. Civ. ord. n. 19816/2010; Cass. civ. n.
2557/2011), che includa sia la sofferenza derivante dall'evento luttuoso (qualificabile in termini di
“cd. danno morale in senso stretto”) sia le conseguenze nell'ambito delle relazioni parentali e familiari (qualificabile come “pregiudizio derivante dalla lesione dell'integrità della famiglia”),
anche desumibili dal notorio purché allegate, senza che siano ammissibili duplicazioni (Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 26972/2008).
Nel caso in esame deve rilevarsi che gli attori in primo grado si sono limitati ad allegare che CP
, prima di essere arrestato, convivesse con il padre presso la sua abitazione in
[...] Parte_1
Quartu Sant'Elena; l'intensità del rapporto parentale o qualsiasi altra circostanza personale non sono state in alcun altro modo provate, né ancor prima allegate, da parte dei congiunti, ad esempio mediante la documentazione che attestasse la registrazione degli incontri in carcere o dei colloqui telefonici. Deve presumersi, inoltre, che i disturbi cui era affetto (tossicodipendenza e CP
Cont disturbi psichici per i quali gli attori hanno allegato che lo stesso fosse stato seguito dal e dal
Part d di Quartu Sant'Elena) non consentissero, agli stessi prossimi congiunti, di avere un rapporto disteso e sereno prima dell'arresto e che il giovane rappresentasse, nel contesto della vita familiare,
un valido ed effettivo sostegno morale.
Dovendosi, in ogni caso, escludere che l'assenza di convivenza o la scarsa/conflittuale/difficile frequentazione con il congiunto deceduto precludano il diritto al risarcimento, deve, tuttavia,
rilevarsi che le stesse circostanze, inevitabilmente, incidano sulla sua entità.
Fermo quanto sopra, ai fini della liquidazione di tale tipologia di danno si fa ricorso alle Tabelle
aggiornate al 2024 elaborate dal Tribunale di Milano che, adeguandosi ai principi di diritto
affermati dalla Corte di Cassazione (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021),
hanno introdotto il sistema del punto (euro 3365,00) agganciato a cinque parametri di riferimento
Pagina 14 per l'attribuzione dei punti e la graduazione della liquidazione, secondo il seguente meccanismo: a)
età della vittima primaria: massimo 28 punti per il danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale); b) età della vittima secondaria: massimo 28 punti come sopra;
c)
convivenza: 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) (8 punti per danno non patrimoniale presumibile da sofferenza interiore e dinamico relazionale, qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale); d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: nessun superstite: 16 punti;
1
superstite: 14 punti;
2 superstiti: 12 punti;
3 superstiti: 9 punti;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti (tenuto conto della sofferenza interiore patita, da provare anche in via presuntiva, e dello stravolgimento della vita della vittima secondaria -dimensione dinamico relazionale- avuto riguardo alle indicazioni di cui ai parametri precedenti e alle conseguenziali valutazioni presuntive, nonché ad ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti; condivisione delle festività/ricorrenze; condivisione attività lavorativa/hobby/sport; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria).
Nella specie, sulla base delle circostanze sopra indicate, il punteggio da attribuire per le relazioni interpersonali viene pertanto determinato, per ogni congiunto, nel seguente modo:
1. , nato il [...], età al momento del decesso della vittima primaria: anni Parte_1
59. Punteggio: in base all'età del congiunto: 18, in base all'età della vittima: 22, rapporto convivenza: 16, numero di familiari del nucleo primario: 12, qualità/intensità della relazione:
0. Punteggio totale: 68 = euro 265.948,00.
2. nata il [...], età al momento del decesso della vittima primaria: Parte_3
anni 54. Punteggio: in base all'età del congiunto: 18, in base all'età della vittima: 22, rapporto
Pagina 15 convivenza: 12, numero di familiari del nucleo primario: 12, qualità/intensità della relazione:
0. Punteggio totale: 52 = euro 203.372,00.
3. , nato il [...], età al momento del decesso della vittima primaria: anni Parte_2
35. Punteggio: in base all'età del congiunto: 16, in base all'età della vittima: 16, rapporto convivenza: 0, numero di familiari del nucleo primario: 12, qualità/intensità della relazione: 0.
Punteggio totale: 44 = euro 74.712,00.
In ragione dell'accertata concorrente responsabilità, nella misura pari al 50%, attribuibile al per omessa vigilanza e controllo, deve conclusivamente ritenersi che il Controparte_1
danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato in:
- € 132.974,00 in favore di;
Parte_1
- € 101.686,00 in favore di Parte_3
- € 37.356,00 in favore di Parte_2
Tutti importi determinati ai valori attuali, come tali non suscettibili di rivalutazione. Su detti importi deve ora calcolarsi il danno da ritardato adempimento secondo il criterio indicato da
Cass. sez. Un. n.1712 del 17/02/1995 (vale a dire previa devalutazione al momento del sinistro dell'importo calcolato all'attualità, quindi calcolato l'interesse sulla somma anno per anno rivalutata).
Pertanto si avrà:
- € 132.974,00 + 14.293,59 = € 147.267,59 per;
Parte_1
- € 101.686,00 + 10.930,40 = € 112.626,4 per Parte_3
- € 37.356,00 + 4.015,45 = € 41.371,45 per Parte_2
Al pagamento dei suddetti importi deve essere condannato il appellato, con gli CP_1
interessi legali dalla decisione al saldo.
Pagina 16 ***
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, quanto al primo grado applicando i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, minima per la fase trattazione istruttoria del primo grado ed esclusa tale fase per l'appello, in quanto non tenutasi sullo scaglione di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 con maggiorazione per 2 parti oltre la prima previa decurtazione del 30%.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , e avverso la sentenza Parte_1 Parte_7 Parte_2
del Tribunale di Cagliari n. 2350/2022, pubblicata in data 13/10/2022:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta la concorrente responsabilità del per la morte del detenuto Controparte_1 CP
2) Per l'effetto, condanna il al risarcimento del danno da perdita del Controparte_1
rapporto parentale in favore di nella misura di € 147.267,59, in favore di Parte_1 [...]
nella misura di € 112.626,4, in favore di nella misura di € Parte_3 Parte_2
41.371,45, oltre interessi dalla data della decisione fino al saldo;
3) Condanna il alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di Controparte_1
tutti i gradi del giudizio che liquida, a titolo di compensi professionali, quanto al primo grado in euro 19.321,00; quanto al grado d'appello in euro 15.947,00, oltre al rimborso delle spese vive, forfettarie, iva e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 447 del Ruolo Generale Affari Civile Contenziosi per l'anno 2022,
promossa da:
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura Parte_3 C.F._3
speciale alle liti in calce all'atto d'appello, dall'avv. Alessandra Erika Obinu, presso il cui studio in
Cagliari, via Loru n. 41, hanno eletto domicilio (ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 28 novembre 2022)
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in via Dante, n. 23, è legalmente domiciliato
Pagina 1 APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale Ordinario di
Cagliari del pubblicata il 13.10.2022 n. 2350/2022 accogliendo le conclusioni rassegnate
nel Giudizio di primo grado, ovvero:
“_Accertato il nesso di causalità tra l'assunzione della sostanza stupefacente o simili e la
morte del detenuto presso la Casa Circondariale di Uta, dichiarare la CP
responsabilità della stessa, e, pertanto, condannare la Pubblica Amministrazione al
risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori quantificati in euro 304.007,70 per ciascun
genitore ed euro 147.100,50 a favore della Sig.ra o comunque in quella Parte_2
somma maggiore o minore ritenuta equa dal Sig. Giudice (dall'Ecc.ma Corte);
- in ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata:
“Respingere il gravame, vinte le spese del grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_3 Parte_2
convennero in giudizio il , in persona del Ministro pro tempore, per Controparte_1
chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte di figlio e fratello CP
degli attori, avvenuta presso la Casa Circondariale di Uta.
A sostegno delle loro pretese gli attori esposero che:
Pagina 2 - fino al momento della sua reclusione, risiedeva in Quartu presso l'abitazione del CP
padre ed era affetto da seri disturbi psichici, per i quali era seguito dal CSM di Quartu Pt_1
Sant'Elena;
- egli inoltre presentava gravi disagi legati all'assunzione e all'abuso di farmaci, faceva abituale uso di sostanze alcoliche e uso occasionale di cannabis, e veniva seguito dal di Quartu Sant'Elena; Pt_4
- in data 20.08.2015 era stato recluso presso la Casa Circondariale di Uta;
CP
- in data 31.10.2015, durante la sua detenzione, verso le ore 3.05 del mattino, era stato CP
colto da un malore e il medico di turno intervenuto, una volta constatata la gravità del quadro clinico, aveva chiesto l'intervento del 118;
- il personale medico del 118 aveva rilevato la presenza di vomito ematico profuso da sospetta emorragia gastrica e gasping respiratorio, il polso risultava assente;
- nonostante le manovre esercitate e la somministrazione della terapia farmacologica, alle ore 03.59
era stato constatato il decesso del giovane detenuto;
- dalla perizia medico legale espletata dal dott. , consulente del pubblico ministero Persona_1
(nel procedimento penale n. 7665/2015 R.N.R.) era risultato che la morte era stata causata da
“insufficienza respiratoria acuta con scompenso cardiocircolatorio terminale, conseguente
all'assunzione di una sostanza esogena ad azione inibente l'attività respiratoria, nel caso specifico
un oppiaceo, presumibilmente l'eroina” “A tale causa di morte si è aggiunto, in maniera del tutto
sinergica nel causare l'insufficienza respiratoria acuta, un secondo meccanismo letifero finale,
rappresentato da un'asfissia meccanica violenta… sommersione interna verificatasi a causa
CP_ dell'aspirazione del contenuto gastrico rigurgitato dall' ”. Era inoltre emerso che nel sangue di vi fosse una “concentrazione di Quetiapina pari a 300 nanogrammi/millilitro” e che CP
CP_ era “possibile affermare che, data la concentrazione ematica riscontrata, l' abbia assunto una
o più farmacologiche contenenti Quetiapina in un periodo prossimo al decesso […] è altamente
probabile che essa abbia contribuito all'abolizione/attenuazione dei riflessi della tosse e della
deglutizione, favorendo così l'aspirazione del rigurgito gastrico verificatosi nel caso di specie”.
Pagina 3 Gli attori, quindi, dedussero la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, per non aver adottato le misure opportune onde evitare il verificarsi dell'evento, con riferimento sia alle misure di
assistenza sanitaria sia a quelle volte a scongiurare l'ingresso dello stupefacente all'interno del carcere e il consumo da parte del detenuto, in violazione degli obblighi di vigilanza previsti dal
Regolamento
del Corpo di polizia penitenziaria.
Con comparsa del 05.11.2019 si costituì in giudizio il e chiese il rigetto Controparte_1
dell'avversa domanda in particolare rilevando che:
- il consulente del pubblico ministero si era espresso in termini di mera possibilità di assunzione di eroina da parte di CP
- era inverosimile che il decesso fosse stato causato dall'assunzione della terapia;
CP_
- il compagno di cella di aveva dichiarato che aveva ingerito la CP Persona_2
terapia destinata ad altri detenuti;
- durante la sua detenzione, il giovane non aveva mai dato segnali di malessere psicologico;
- gli interventi della polizia penitenziaria erano stati assolutamente tempestivi e anche il personale sanitario era intervenuto prontamente come da protocollo;
- l'ingresso della sostanza stupefacente all'interno della struttura carceraria non era stato determinato da un'omissione dei controlli dovuti o a causa di scarsa diligenza del personale nell'effettuarli;
- non sussisteva alcun nesso di causalità tra la reperibilità della sostanza stupefacente all'interno dell'istituto e l'evento morte.
La causa, istruita con produzioni documentali, con sentenza n. 2350/2022 pubblicata in data
13/10/2022, venne decisa nei seguenti termini: “[…] 1) Rigetta le domande proposte dagli attori nei
confronti del;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio fra le Controparte_1
parti”.
Pagina 4 Si riporta, in sintesi, il percorso motivazionale della statuizione.
Preliminarmente, al fine di valutare la fondatezza della domanda di parte attrice, il Tribunale ha ritenuto opportuno individuare la causa del decesso e ricostruire le circostanze in cui si era verificata la morte di a tal proposito, ha indicato quanto accertato dal consulente del CP
pubblico ministero, il medico legale dott. , il quale aveva spiegato che il decesso era Persona_1
riconducibile ad un'insufficienza respiratoria acuta con scompenso cardiocircolatorio terminale,
conseguente all'assunzione di una sostanza ad azione inibente l'attività respiratoria,
presumibilmente eroina, a cui si era aggiunto un secondo meccanismo letifero sinergico finale,
dovuto ad un'asfissia meccanica violenta conseguente a sommersione interna da aspirazione di
CP_ contenuto gastrico. Il consulente aveva, altresì, affermato che, poiché nel sangue dell' era stata ritrovata una concentrazione di pari a 300 nanogrammi/millilitro (quantità che rientra Parte_5
nei range terapeutici previsti per questo farmaco), era possibile che egli avesse assunto una o più
sostanze farmacologiche contenenti in un periodo prossimo al decesso, e che era Parte_5
altamente probabile, in virtù degli effetti avversi posseduti da tale sostanza, che la stessa avesse contribuito all'abolizione/attenuazione dei riflessi della tosse e della deglutizione, favorendo così
l'aspirazione del rigurgito gastrico, verificatosi nel caso di specie.
Il Giudice di primo grado ha, quindi, fatto proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il dott.
, accertando che l'assunzione dell'eroina avesse causato la morte di in Per_1 CP
probabile concorso con la sommersione interna evidenziando però la difficoltà di valutare in che misura la sommersione stessa avesse inciso sul decesso del detenuto.
Con particolare riferimento alla prospettazione degli attori, secondo cui l'amministrazione penitenziaria sarebbe stata responsabile per aver omesso di adempiere ai suoi doveri di vigilanza e controllo sui detenuti e all'obbligo di prestare assistenza sanitaria (responsabilità da condotta omissiva, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.), il Tribunale ha osservato che nel caso in esame non risultava dimostrato che il convenuto avesse tenuto una condotta di tipo omissivo, ovvero non avesse approntato tutti i controlli e le prestazioni necessarie che avrebbero
Pagina 5 CP_ permesso di evitare la morte di : più precisamente, a detta del Giudice, gli attori non avevano allegato in che modo la sostanza stupefacente fosse stata introdotta all'interno dell'istituto
CP_ penitenziario, né come ne fosse giunto in possesso. Conseguentemente, non sarebbe stato possibile ipotizzare che la presenza di detta sostanza nell'istituto fosse dipesa da un'omissione da parte degli agenti penitenziari o dalla scarsa diligenza dei medesimi.
Al contrario, secondo il Tribunale, sarebbe apparsa più plausibile l'ipotesi prospettava dall'amministrazione -specie considerando che il giovane detenuto lavorava come porta vitto - che l'eroina che egli aveva assunto gli fosse stata portata da soggetti esterni che avevano accesso all'istituto e con cui lui entrava in contatto, magari in ragione della sua attività lavorativa, e ciò
malgrado l'osservanza delle procedure di controllo da parte degli agenti preposti.
Il Giudice ha, inoltre, aggiunto che le deduzioni di parte attrice in merito alla tossicodipendenza
CP_ dell' e ai suoi disturbi psichici fossero rimaste delle mere allegazioni, non risultando in alcun modo dimostrato che questi versasse in uno stato patologico di tossicodipendenza, per il quale si sarebbe dovuta ritenere necessaria una particolare sorveglianza sul medesimo, né che l'amministrazione penitenziaria fosse a conoscenza di tale circostanza.
Con riferimento, invece, alla questione della tardività dei soccorsi, il Giudice ha evidenziato che dall'istruttoria era emerso che il detenuto fosse stato portato nell'infermeria del carcere non appena i compagni di cella si erano accorti del suo malore, intorno alle 02.30, e che avesse ricevuto tempestivamente le cure dai sanitari della struttura penitenziaria e dall'equipe medica del 118, i quali avevano cercato di rianimarlo e avevano effettuato le manovre per disostruire le vie aree.
Da ultimo, il Tribunale ha accertato che non risultasse provata nemmeno la circostanza che l'assunzione dell'eroina fosse stata, da sola, sufficiente a causare l'evento morte, atteso che doveva
CP_ ritenersi pacifico che , in un periodo prossimo al decesso, aveva assunto sostanze contenenti
, che, secondo quanto rilevato dal dott. , potevano aver favorito l'aspirazione del Parte_5 Per_1
rigurgito gastrico e contribuito a determinare l'insufficienza respiratoria del detenuto.
Per le ragioni sopra esposte, il Giudice ha, quindi, rigettato tutte le domande proposte dagli attori.
Pagina 6 ***
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e , al fine di Parte_1 Parte_3 Parte_2
ottenere, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il , resistendo all'appello. Controparte_1
***
1. Con primo motivo d'appello , e censurano la Parte_1 Parte_3 Parte_2
sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che risultasse non dimostrato che l'amministrazione penitenziaria avesse tenuto una condotta di tipo omissivo, ovvero non avesse approntato tutti i controlli e le prestazioni necessarie che avrebbero permesso di evitare la morte
CP_ dell' : osservano, sul punto, gli appellanti, che, al contrario, tutti gli elementi e i fatti a sostegno delle proprie pretese risulterebbero provati dalla relazione del medico-legale incaricato dal Pubblico
Ministero, nonché per fatti notori e regole d'esperienza. Soggiungono, inoltre, che le circostanze allegate e comprovanti la responsabilità dell'amministrazione, avendo ad oggetto c.d. “fatti negativi”, sarebbero state ampiamente dimostrate mediante presunzioni.
2. Con secondo motivo di gravame gli appellanti censurano il provvedimento di primo grado nella
CP_ parte in cui si è ritenuto che le deduzioni di parte attrice in merito alla tossicodipendenza dell' e ai suoi disturbi psichiatrici fossero rimaste delle mere allegazioni, non risultando in alcun modo provato che questi versasse in uno stato patologico di tossicodipendenza, che avrebbe reso necessaria una particolare sorveglianza sul medesimo, né che l'amministrazione penitenziaria fosse a conoscenza di tale circostanza o di specifiche condizioni di salute fisica e mentale del detenuto:
sostengono, sul punto, gli appellanti che quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla mancata conoscenza delle condizioni psichiche di da parte della struttura penitenziaria sarebbe, CP
in primo luogo, smentito da quanto rilevato dal consulente tecnico dott. , il quale aveva Per_1
Pa affermato che “la terapia prescritta all'Olla presso la Casa Circondariale era rappresentata da
Pagina 7 CP_ in gocce da 50 mg”. Secondo gli appellanti, quindi, l'assunzione di benzodiazepine da parte di connoterebbe, senza dubbio, uno status di salute psicofisica alterato, di cui la struttura penitenziaria era senz'altro a conoscenza, atteso che il farmaco veniva somministrato presso la stessa struttura.
3. Con terzo motivo d'appello , e censurano la sentenza Parte_1 Parte_3 Parte_2
di primo grado nella parte in cui è sostenuto che, secondo quanto rilevato dal consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, avesse assunto pacificamente, oltre alle sostanze CP
stupefacenti, delle sostanze farmacologiche contenenti , che potrebbero aver favorito Parte_5
l'aspirazione del rigurgito gastrico e contribuito a determinare l'insufficienza respiratoria del detenuto. In particolare, gli appellanti contestano che il Tribunale non abbia tenuto conto del fattore probabilistico, richiamato proprio dal medico legale, il quale aveva affermato solamente che l'assunzione dei farmaci contenenti avrebbero potuto favorire l'aspirazione del rigurgito Parte_5
gastrico e contribuire a determinare l'insufficienza respiratoria, ma aveva altresì accertato che la causa della morte potesse individuarsi nell' “insufficienza respiratoria acuta con scompenso
cardiocircolatorio terminale, conseguente all'assunzione di una sostanza esogena ad azione
inibente l'attività respiratoria, nel caso specifico un oppiaceo, presumibilmente l'eroina, a cui si è
aggiunto un secondo meccanismo letifero sinergico finale, riconducibile ad un'asfissia meccanica
violenta conseguente a sommersione interna da aspirazione di contenuto gastrico”.
4. Con quarto motivo gli appellanti censurano il provvedimento di primo grado nella parte in cui è
stato affermato che non fosse provato in che modo la sostanza stupefacente sarebbe stata introdotta
CP_ nella struttura penitenziaria o come l' ne fosse giunto in possesso: sostengono, sul punto, gli
CP_ appellanti che costituisca, in primo luogo, fatto non contestato la circostanza che avesse assunto la sostanza stupefacente, così come costituisce fatto notorio che all'interno della Casa
Circondariale non debba essere introdotto, in alcun modo, alcun tipo di sostanza stupefacente;
inoltre, secondo quanto disposto dal Regolamento del Corpo di Polizia Penitenziaria – D.P.R. n.
82/1999, dovrebbe vigere un rigido protocollo di vigilanza in riferimento a quanto può essere trasportato all'interno delle strutture penitenziarie. Da tali premesse, gli appellanti ritengono che il
Pagina 8 Giudice di primo grado avesse a disposizione già tutti gli elementi probatori e che, al più, fosse onere dell'amministrazione penitenziaria quello di contestare incontrovertibilmente le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, in particolare circa l'ingresso, nella struttura, delle sostanze stupefacenti (eroina e cannabis), avvenuto in evidente violazione degli obblighi di controllo e vigilanza di cui al Regolamento del Corpo di Polizia Penitenziaria.
5. Con quinto motivo , e censurano la sentenza di primo Parte_1 Parte_2 Parte_3
grado nella parte in cui è stato ritenuto non provato che l'assunzione dell'eroina fosse stata, da sola,
sufficiente a causare l'evento morte, dovendo ritenersi pacifico che, oltre ad aver assunto la
CP_ sostanza stupefacente, avesse ingerito, in un periodo prossimo al decesso, sostanze contenenti
, che, secondo la relazione a firma del medico legale nominato dalla Procura, potrebbero Parte_5
aver favorito l'aspirazione del rigurgito gastrico e contribuito a determinare l'insufficienza respiratoria del detenuto. Sul punto, precisano gli appellanti che, a ben vedere, dall'esame della perizia del dott. emergerebbe che l'unica causa del decesso possa rinvenirsi Per_1
nell'assunzione dell'oppiaceo, in quanto non sussisterebbero alcune conferme circa l'assunzione di altri farmaci, quale concausa dell'evento morte (circa la , infatti, il consulente avrebbe Parte_5
fatto un riferimento solo probabilistico).
Soggiungono, inoltre, i congiunti di che il Giudice avrebbe altresì errato nel ritenere CP
che l'assunzione di eroina e altri farmaci, in quanto volontaria, avrebbe interrotto il nesso causale tra la morte del detenuto e la condotta omissiva del , trascurando così le più recenti CP_1
posizioni assunte in materia dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 12469/2018, n.
12705/2015, n. 8051/2007).
***
I motivi, congiuntamente esaminati in ragione delle assorbenti e dirimenti ragioni che seguono,
devono ritenersi fondati.
Appare doveroso premettere che per consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 2982672024; n. 12469/2018; n. 12705/2015), sussiste una responsabilità
Pagina 9 concorrente dell'amministrazione penitenziaria nell'ipotesi di uso volontario di sostanza stupefacente da parte di un detenuto, poi deceduto, atteso che tale condotta non esclude il nesso causale tra la condotta dell'amministrazione penitenziaria e la morte, ponendosi in rilievo, invece,
che l'uso consapevole della droga importi senza dubbio assunzione di rischio, ma tanto non produce totale neutralizzazione degli antecedenti causali con conseguente esclusione della responsabilità
dell'ente.
-l'amministrazione carceraria- potendo quindi configurarsi una condotta colposa omissiva attribuibile alla casa circondariale, alla luce del generale obbligo dell'amministrazione penitenziaria di vigilanza e controllo sui detenuti, richiamandosi, in particolare, i compiti della stessa amministrazione concernenti l'assistenza sanitaria da prestare al detenuto, sin dal suoarrivo in carcere, e il controllo circa l'eventuale ingresso di sostanze stupefacenti all'interno della struttura.
A tal proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, alla luce del quadro normativo complessivo in tema di circolazione e assunzione di sostanze stupefacenti, debba essere affermato in modo netto che l'amministrazione penitenziaria è tenuta a vigilare in modo efficace per evitare che all'interno delle carceri possa esserci circolazione di droga. E il fondamento giuridico della colpa omissiva dell'amministrazione deve individuarsi nell'art. 1 della legge n. 354 del 1975 - che prevede, con norma di portata generale, la garanzia di protezione dei diritti fondamentali a favore della persona detenuta - e negli artt. 2 e 14 del relativo regolamento (D.P.R. n. 230 del 2000), i quali garantiscono, appunto, la sicurezza nei luoghi di detenzione e individuano gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere. Non è un caso, del resto, che non sia ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche e che i "generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo"
(art. 14, comma 5, cit.).
Ebbene, fatte queste necessarie premesse, cui si intende aderire, deve rilevarsi che nel caso di specie costituisca circostanza assolutamente pacifica che sia deceduto presso la casa CP
circondariale di Uta il 31.10.2015, a seguito di un malore intervenuto tra le 02:30 e le 03:00, per il
Pagina 10 quale era stata richiesta assistenza medica (presenza di vomito ematico profuso da sospetta emorragia gastrica e gasping respiratorio, polso assente); è allo stesso modo pacifico e non contestato che abbia assunto una sostanza stupefacente ad azione inibente l'attività CP
respiratoria (oppiaceo, presumibilmente eroina) e che sia stata rilevata nel sangue la presenza di
IN (ER), farmaco facente parte degli “antipsicotici convenzionali” indicato nei disturbi affettivi e schizoaffettivi (appare necessario precisare, a tal proposito, che, come accertato dal consulente incaricato dal Pubblico Ministero nel procedimento penale “la terapia prescritta
CP_ all' presso la Casa Circondariale era rappresentata da EN in gocce da 50 mg” – cfr. relazione di consulenza tecnica medico - legale a cura del dott. , agli atti del primo grado). Per_1
Dagli accertamenti medico-legali effettuati nel corso del procedimento penale è inoltre risultato,
inequivocabilmente quanto segue: “sulla base dei dati emersi dall'esame necroscopico e dagli
esami chimico-tossicologici, si può ritenere che: la morte di sia dovuta ad CP
insufficienza respiratoria acuta con scompenso cardiocircolatorio terminale, conseguente
all'assunzione di una sostanza esogena ad azione inibente l'attività respiratoria, nel caso specifico
un oppiaceo, presumibilmente l'eroina (derivato diacetilico della morfina), a cui si è aggiunto un
secondo meccanismo letifero sinergico finale, riconducibile ad un'asfissia meccanica violenta
conseguente a sommersione interna da aspirazione di contenuto gastrico […] Le indagini
CP_ tossicologiche qualitative e quantitative eseguite sui liquidi biologici dell' (sangue e urine)
hanno dimostrato la presenza di morfina in concentrazioni compatibili con quelle descritte nella
letteratura specialistica nei casi di intossicazione acuta letale da singola assunzione di eroina (il consulente, a tal proposito, ha inoltre rilevato che “A livello del terzo distale, nella faccia dorsale
dell'avambraccio sinistro, si rilevano (una volta eseguita la tricotomia) 8 segni d'agopuntura di
recente produzione, 3 dei quali particolarmente gementi alla spremitura digitale”) […] “E'
CP_ possibile affermare che, data la concentrazione ematica riscontrata, l' abbia assunto una o più
sostanze farmacologiche contenenti , in un periodo prossimo al decesso (poche ore). Parte_5
Inoltre, in virtù degli effetti avversi posseduti da tale sostanza (sonnolenza, sedazione, disfagia,
Pagina 11 etc.), è altamente probabile che essa abbia contribuito all'abolizione/attenuazione dei riflessi della
tosse e della deglutizione, favorendo così l'aspirazione del rigurgito gastrico verificatosi nel caso
di specie […] L'assenza di lesioni o segni lesivi di natura traumatica di recente insorgenza ed in
particolare di segni riferibili ad un'eventuale aggressione o colluttazione induce ad escludere
un'eventuale azione da parte di terzi” (cfr. relazione medico-legale a cura del dott. ). Per_1
Dagli accertamenti peritali svolti in sede penale, dai quali non vi sono ragioni per discostarsi, è,
CP_ pertanto, emerso, che la causa del decesso del detenuto sia individuabile nell'assunzione volontaria della sostanza stupefacente – eroina – e degli psicofarmaci contenenti la : in Parte_5
applicazione dei principi di diritto sopra richiamati e contrariamente a quanto affermato dal Giudice
di primo grado, deve ritenersi che l'uso volontario della sostanza stupefacente e del farmaco non rientrante nella terapia prescritta al detenuto non abbiano escluso affatto il nesso di causalità tra la condotta dell'amministrazione penitenziaria e la morte, considerato che l'uso consapevole della droga, che importa senza dubbio assunzione di rischio, non produce totale neutralizzazione degli antecedenti causali con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente, in ragione dell'evidente violazione da parte mdi quest'ultimo, degli obblighi di vigilanza e controllo circa l'ingresso nella struttura penitenziaria e la conseguente circolazione di sostanze stupefacenti.
Certamente non appare di alcuna rilevanza la circostanza, sostenuta dal nel presente CP_1
grado di giudizio, circa la mancata conoscenza, da parte della casa circondariale di Uta, della presunta tossicodipendenza cui era affetto già in un periodo antecedente all'arresto e CP
alla detenzione (circostanza solo allegata dagli attori): sul punto basti osservare che l'obbligo di vigilare in maniera efficace sull'ingresso nelle strutture penitenziarie di sostanze stupefacenti e sulla conseguente assunzione da parte dei detenuti sussiste, verosimilmente, a prescindere dalla conclamata tossicodipendenza cui possono essere affetti i detenuti che ne fanno uso;
in ogni caso e per mera completezza, non può non rilevarsi che lo stesso , nella sua comparsa di CP_1
costituzione e risposta in primo grado, aveva affermato quanto segue: “In stretto subordine, si
CP_ deduce, infine, come a dispetto della giovane età, l'aspettativa di vita del povero non era
Pagina 12 elevata, trattandosi di soggetto tossicodipendente, in trattamento metabolico, di lungo periodo,
affetto da gravi patologie”, non contestando, ma dando, al contrario per pacifica, la circostanza di cui si è detto.
Non appare, inoltre, superfluo aggiungere alle considerazioni che precedono che nel caso in esame la condotta omissiva della struttura penitenziaria possa rinvenirsi non soltanto nella omessa vigilanza in ordine all'ingresso della sostanza stupefacente nella struttura penitenziaria, ma anche
CP_ nell'omessa vigilanza in ordine all'assunzione, da parte di , degli psicofarmaci non facenti parte della terapia prescrittagli: dal verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da
[...]
, compagno di cella di è infatti emerso che quest'ultimo svolgesse le Tes_1 CP
mansioni di “portavitto” e che la sera prima del decesso fosse tornato in camera con un “bicchiere
di plastica da caffè che conteneva della terapia farmacologica”, verosimilmente consegnatogli da un altro detenuto;
ha, inoltre, riferito, di non aver trovato nel suo armadietto la terapia a Tes_1
lui destinata e consegnata dall'infermiere, comprensiva, tra gli altri, del farmaco ER
(contenente la , rinvenuta nel sangue del deceduto). Parte_5
Individuata, pertanto, la condotta omissiva imputabile al personale penitenziario e dimostrato il nesso di causalità tra detta omissione e l'evento morte, deve accertarsi, in riforma della sentenza di primo grado, la concorrente responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 c.c., 1227 c. 1 c.c. e 2056 c.c.,
del per il comportamento illecito tenuto dai suoi dipendenti. Controparte_1
Occorre, ora, verificare se gli appellanti, padre, madre e sorella di possano avere CP
diritto al risarcimento del danno dalla perdita del congiunto: sul punto, è bene ricordare che il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, conseguente alla violazione del fondamentale interesse dei deducenti a conservare l'integrità degli affetti famigliari e rinvenibile nella privazione esistenziale derivante dalla cessazione del rapporto affettivo con il proprio congiunto, va ristorato attraverso l'applicazione del criterio di valutazione equitativa in virtù del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. e il risarcimento va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti iure proprio allorché, in ragione del rapporto di stretta parentela con la vittima,
Pagina 13 delle condizioni personali e di ogni altra circostanza del caso concreto, abbiano subìto un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare a causa della perdita di un valido ed effettivo sostegno morale;
la liquidazione del danno in esame va, inoltre, effettuata mediante la determinazione di un importo omnicomprensivo (cfr., Cass. Civ. ord. n. 19816/2010; Cass. civ. n.
2557/2011), che includa sia la sofferenza derivante dall'evento luttuoso (qualificabile in termini di
“cd. danno morale in senso stretto”) sia le conseguenze nell'ambito delle relazioni parentali e familiari (qualificabile come “pregiudizio derivante dalla lesione dell'integrità della famiglia”),
anche desumibili dal notorio purché allegate, senza che siano ammissibili duplicazioni (Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 26972/2008).
Nel caso in esame deve rilevarsi che gli attori in primo grado si sono limitati ad allegare che CP
, prima di essere arrestato, convivesse con il padre presso la sua abitazione in
[...] Parte_1
Quartu Sant'Elena; l'intensità del rapporto parentale o qualsiasi altra circostanza personale non sono state in alcun altro modo provate, né ancor prima allegate, da parte dei congiunti, ad esempio mediante la documentazione che attestasse la registrazione degli incontri in carcere o dei colloqui telefonici. Deve presumersi, inoltre, che i disturbi cui era affetto (tossicodipendenza e CP
Cont disturbi psichici per i quali gli attori hanno allegato che lo stesso fosse stato seguito dal e dal
Part d di Quartu Sant'Elena) non consentissero, agli stessi prossimi congiunti, di avere un rapporto disteso e sereno prima dell'arresto e che il giovane rappresentasse, nel contesto della vita familiare,
un valido ed effettivo sostegno morale.
Dovendosi, in ogni caso, escludere che l'assenza di convivenza o la scarsa/conflittuale/difficile frequentazione con il congiunto deceduto precludano il diritto al risarcimento, deve, tuttavia,
rilevarsi che le stesse circostanze, inevitabilmente, incidano sulla sua entità.
Fermo quanto sopra, ai fini della liquidazione di tale tipologia di danno si fa ricorso alle Tabelle
aggiornate al 2024 elaborate dal Tribunale di Milano che, adeguandosi ai principi di diritto
affermati dalla Corte di Cassazione (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021),
hanno introdotto il sistema del punto (euro 3365,00) agganciato a cinque parametri di riferimento
Pagina 14 per l'attribuzione dei punti e la graduazione della liquidazione, secondo il seguente meccanismo: a)
età della vittima primaria: massimo 28 punti per il danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale); b) età della vittima secondaria: massimo 28 punti come sopra;
c)
convivenza: 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) (8 punti per danno non patrimoniale presumibile da sofferenza interiore e dinamico relazionale, qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale); d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: nessun superstite: 16 punti;
1
superstite: 14 punti;
2 superstiti: 12 punti;
3 superstiti: 9 punti;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti (tenuto conto della sofferenza interiore patita, da provare anche in via presuntiva, e dello stravolgimento della vita della vittima secondaria -dimensione dinamico relazionale- avuto riguardo alle indicazioni di cui ai parametri precedenti e alle conseguenziali valutazioni presuntive, nonché ad ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti; condivisione delle festività/ricorrenze; condivisione attività lavorativa/hobby/sport; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria).
Nella specie, sulla base delle circostanze sopra indicate, il punteggio da attribuire per le relazioni interpersonali viene pertanto determinato, per ogni congiunto, nel seguente modo:
1. , nato il [...], età al momento del decesso della vittima primaria: anni Parte_1
59. Punteggio: in base all'età del congiunto: 18, in base all'età della vittima: 22, rapporto convivenza: 16, numero di familiari del nucleo primario: 12, qualità/intensità della relazione:
0. Punteggio totale: 68 = euro 265.948,00.
2. nata il [...], età al momento del decesso della vittima primaria: Parte_3
anni 54. Punteggio: in base all'età del congiunto: 18, in base all'età della vittima: 22, rapporto
Pagina 15 convivenza: 12, numero di familiari del nucleo primario: 12, qualità/intensità della relazione:
0. Punteggio totale: 52 = euro 203.372,00.
3. , nato il [...], età al momento del decesso della vittima primaria: anni Parte_2
35. Punteggio: in base all'età del congiunto: 16, in base all'età della vittima: 16, rapporto convivenza: 0, numero di familiari del nucleo primario: 12, qualità/intensità della relazione: 0.
Punteggio totale: 44 = euro 74.712,00.
In ragione dell'accertata concorrente responsabilità, nella misura pari al 50%, attribuibile al per omessa vigilanza e controllo, deve conclusivamente ritenersi che il Controparte_1
danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato in:
- € 132.974,00 in favore di;
Parte_1
- € 101.686,00 in favore di Parte_3
- € 37.356,00 in favore di Parte_2
Tutti importi determinati ai valori attuali, come tali non suscettibili di rivalutazione. Su detti importi deve ora calcolarsi il danno da ritardato adempimento secondo il criterio indicato da
Cass. sez. Un. n.1712 del 17/02/1995 (vale a dire previa devalutazione al momento del sinistro dell'importo calcolato all'attualità, quindi calcolato l'interesse sulla somma anno per anno rivalutata).
Pertanto si avrà:
- € 132.974,00 + 14.293,59 = € 147.267,59 per;
Parte_1
- € 101.686,00 + 10.930,40 = € 112.626,4 per Parte_3
- € 37.356,00 + 4.015,45 = € 41.371,45 per Parte_2
Al pagamento dei suddetti importi deve essere condannato il appellato, con gli CP_1
interessi legali dalla decisione al saldo.
Pagina 16 ***
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, quanto al primo grado applicando i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, minima per la fase trattazione istruttoria del primo grado ed esclusa tale fase per l'appello, in quanto non tenutasi sullo scaglione di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 con maggiorazione per 2 parti oltre la prima previa decurtazione del 30%.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , e avverso la sentenza Parte_1 Parte_7 Parte_2
del Tribunale di Cagliari n. 2350/2022, pubblicata in data 13/10/2022:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta la concorrente responsabilità del per la morte del detenuto Controparte_1 CP
2) Per l'effetto, condanna il al risarcimento del danno da perdita del Controparte_1
rapporto parentale in favore di nella misura di € 147.267,59, in favore di Parte_1 [...]
nella misura di € 112.626,4, in favore di nella misura di € Parte_3 Parte_2
41.371,45, oltre interessi dalla data della decisione fino al saldo;
3) Condanna il alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di Controparte_1
tutti i gradi del giudizio che liquida, a titolo di compensi professionali, quanto al primo grado in euro 19.321,00; quanto al grado d'appello in euro 15.947,00, oltre al rimborso delle spese vive, forfettarie, iva e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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