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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/09/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 08/07/2025 N. 400 /2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
GI AN quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Oldrini Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Podgora n. 10, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE-OPPONENTE contro con l'avv. Grazia Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta n. 3/5 CP_1
RESISTENTE-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma cpc
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 21.6.2023
conveniva in giudizio l proponendo opposizione avverso l'esito Parte_1 CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. e finalizzato all'accertamento della percentuale di invalidità ravvisabile in base alle sue condizioni sanitarie.
L' si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'avversario ricorso;
CP_1 con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata CTU medico-legale sulla persona dell'opponente, all'udienza del 8.7.2025 - celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams - i procuratori discutevano oralmente la causa.
Il ricorso in opposizione, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di seguito illustrati.
***
In questa fase di giudizio l'opponente ha sostanzialmente contestato le conclusioni cui il ctu nominato in fase sommaria è pervenuto, in primo luogo deducendo l'omessa indicazione dei codici tabellari applicati ai fini dell'individuazione del grado di invalidità; in secondo luogo, mettendo in evidenza l'intervenuto aggravamento delle sue condizioni in conseguenza dell'ictus ischemico che l'aveva colpito in data 13.3.2023.
Nella presente fase di cognizione occorre quindi innanzitutto richiamare le valutazioni strettamente diagnostiche cui il c.t.u. nominato - con metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura - è pervenuto.
Il consulente ha infatti esaminato e descritto in maniera approfondita e dettagliata la condizione clinica dell'opponente, precisando quanto segue: “(…) ANAMNESI E DOCUMENTAZIONE IN
ATTI Affetto da policitemia secondaria congenita. Il 31.1.2020 ha subito lesione ischemica in regione parietale destra per occlusione di M2, 10.8.2020 visita neurologica: residuava ipoestesia tattile e dolorifica all'emisona sinistra con impaccio motorio e coordinativo;
disturbo dell'attenzione selettiva e visuo spaziale con neglet visivo, disturbo della sensibilità tattile propriocettiva a sinistra;
obiettivamente si riscontrava difficoltà alla pronazione dell'arto superiore sinistro con atassia parietale, ipoestesia tattile dolorifica a tutto l'emisoma sinistro con compromissione anche della propriocezione, ROT prevalenti a sinistra, Babinski sinistra, deambulazione con note di extrarotazione arto inferiore sinistro .. il quadro era compatibile con gli esiti della lesione ischemica parietale destra con anche interessamento corticale in pz affetto da policitemia. consigliata terapia medica e riabilitazione cognitiva. 28.1.2021 visita fisiatrica presso
Le Terrazze, dopo ciclo di FKT in palestra e robotica con beneficio soggettivo;
quadro stabile rispetto alla precedente valutazione, collaborante, orientato spazio tempo, consapevole delle difficoltà correlate alla sua storia clinica e biografica, linguaggio comunicativo strutturato, sfumatissimo ipertono a carico dell'emilato sinistro, , pronazione dell'arto Parte_2 superiore sinistro e astasia dell'arto inferiore, ROT presenti simmetrici, stenia segmentale conservata. Valutazione stabilometrica 22.4.2021: in conclusione, dopo precedenti valutazioni, maggior capacità di controllo assiale, in particolare migliorata la capacità di controllo propriocettivo e la capacità di rivolgere la propria capacità attentiva verso l'emisoma sinistro, fino a d arrivare ad una prevalenza delle capacità di controllo e di esplorazione a favore di quest'ultimo; difficoltà di apprendimento e di adattamento allo squilibrio ancora con completamente efficienti presenti della seconda valutazione test di adattamento posturale, nella
2 terza valutazione rientrano nei limiti della norma pur persistendo un deficit di adattamento posturale a sinistra. 24.4.2021: visita neurologica: in conclusione: “quadro attuale compatibile con gli esiti della lesione ischemica parietale destra con interessamento deficitario propriocettivo, sensitivo e corticale in paziente con policitemia (segnalato esito di RMN encefalo evidenziante vasto esito malacico in sede temporo parietale destra e piccoli esiti microvasculopatici anteriori”.
12.10.2021 valutazione neuropsicologica, in conclusione lieve neglet visuo spaziale a sinistra, disturbi di memoria spaziale a breve termine e lieve deficit di attenzione divisa/alternata in esiti di ischemia cerebrale destra. lieve estinzione motoria e disturbi della sensibilità tattile e propriocettiva all'arto superiore sinistro. previste sedute di riabilitazione neuropsicologica.
Ricovero in neurologia marzo 2023 e dimissione 3.4.2023: diagnosi Persona_1
SINISTRA IN PREGRESSO STROKE IS CAROTIDEO DESTRO, ERITROCITOSI
ISOLATA IN MUTAZIONE ETEROZIGOTE GENE HIF21, posizionato loop recorder. La sintomatologia neurologica regrediì completamente in P S e durante la degenza il pz era asintomatico. Proposta doppia terapia antiaggregante in dimissione, previsti controlli periodici si prende atto di visita neurologica di controllo datata 3.10.2024 RMN encefalo 30.8.2024 mostrava noti e stabili gli esiti ischemico malacici. Il sig. riferisce ora deficit nella coordinazione Pt_1 dell'emisoma sinistro, ipoestesia emivolto sinistro, arto superiore e arto inferiore;
non riesce a svolgere lavoro manuali fini con arto superiore sinistro per deficit sensibilità a carico della mano.
Non ha la percezione della posizione spaziale dell'arto superiore sin a occhi chiusi. Ricorda recente tromboflebite gamba sinistra, sindrome depressiva, deficit mnemonici e senso di confusione mentale, discalculia assume: TR 50 mg 1 cp , AR 5 mg 1 cp, AV 1 cp. Il periziando risulta sottoposto a salassoterapia periodica: mensile. ESAME OBIETTIVO
GENERALE pesa Kg 77, alto cm 186 buone condizioni generali, lucido, orientato, note di deflessione del tono dell'umore, deambulazione regolare ma cautelata, arto superiore sinistro in flessione del gomito, arto addotto. ESAME OBIETTIVO LOCALE capo: ipoestesia tattile e dolorifica emivolto sin, arto superiore sinistro, arto inferiore sinistro emiparetici;
deficit di forza al pugno e alla elevazione arto superiore;
deficit di forza alla elevazione dell'arto inferiore sinistro rispetto al piano del lettino, ipotonomiotrofia diffusa arto superiore e inferiore sinistro. ROT ipoeccitabili a sinistra” (si veda elaborato peritale, pagg. 2 e 3).
Fatte tali premesse, il CTU concludeva come segue: “CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
Valutato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, in data 28.1.2021, venne giudicato invalido nella misura del 80%. Valutato dal centro Medico Legale in data 12.1.2022, con diagnosi lieve emisindrome sin e deficit CP_1
3 attentivo in esiti di ictus cerebri, venne considerato invalido al 60 %, codici 2301 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi del comportamento di media entità 21-
30 %; 7306 (emiparesi emisoma non dominante 31 – 40 %). Tuttavia, a mio parere, non si può non considerare il codice 9312 relativo a gammopatia monoclonale benigna: 25 % (per analogia, in policitemia) e il codice relativo a sindrome depressiva endoreattiva media: 2205: 0 – 25. Pertanto, riconsiderato il quadro clinico – disfunzionale globale, si può ritenere che il grado di invalidità del sig. sia pari al 75 % a far data dal marzo 2023, data di ulteriore ricovero per Ischemia Pt_1 cerebellare” (si veda elaborato peritale, pagg. 3 e 4).
Tramessa la bozza dell'elaborato, il consulente dell' faceva quindi pervenire le proprie CP_1 osservazioni, che, per praticità, si riportano integralmente: “(…) Visionata la bozza di relazione pervenuta, si esprime parere discorde per quanto sotto riportato. Il soggetto viene riconosciuto invalido civile al 75% in considerazione di ulteriori codici 9312 (per analogia) e 2205 rispetto a quanto già codificato in sede di valutazione in Commissione Medica, e con decorrenza posticipata al marzo 2023, data di ulteriore ricovero per ischemia cerebellare. In riferimento ai codici utilizzati dall'illustre CTU, si vuole precisare come non vi sia alcun riferimento all'assunzione della terapia psicofarmacologica riportata nella bozza (sertralina, zolpeduar) né nella documentazione prodotta all'epoca del primo accertamento, né nel verbale di Invalidità Civile oggetto di contenzioso e datato 12/01/2022, né nella successiva relazione in ATPO del CTU Dottor del 02/04/2023 Per_2
(“assume cardioaspirina... pz lucido, orientato e collaborante, eutimico”), né nella documentazione riportata nella bozza di relazione pervenuta;
è nel corso della visita peritale che viene annotato
“...ricorda recente tromboflebite gamba sinistra, sindrome depressiva, deficit mnemonici e senso di confusione mentale , discalculia... note di deflessione del tono dell'umore...” con citazione della sopradetta terapia. Preme inoltre precisare come relativamente al ricovero in neurologia del marzo
2023 per nuovo evento ischemico sia riportata una regressione completa della sintomatologia neurologica in PS, con asintomaticità del paziente durante la degenza, elementi che quindi non collimano con la data della decorrenza posticipata così come definita. Si ritiene pertanto che il giudizio espresso dall'illustre CTU e la decorrenza definita non siano adeguatamente suffragati dagli elementi documentali riportati. In assenza di documentazione sanitaria psichiatrica comprovante la “sindrome depressiva endoreattiva media” definita con relativo codice, pur non riscontrando elementi ostativi a una attuale definizione percentualistica del 75% si ritiene che la modifica del giudizio operata debba decorrere dalla data delle operazioni peritali (28/01/2025), momento in cui si definì il sopradetto quadro clinico psichiatrico, e non dal marzo 2023 come invece riportato. Stanti inoltre la natura endoreattiva del quadro timico così come definito
4 dall'illustre CTU e l'assenza di documentazione specialistica inerente, si riterrebbe altresì congrua l'apposizione di una revisione del beneficio a un anno, al fine di rivalutare la persistenza dei requisiti sanitari da cui la modifica del giudizio operata”.
Il ctu nominato riteneva tuttavia non condivisibili le osservazioni del consulente di parte, replicando come di seguito integralmente riportato: “(…) la terapia medica da me riportata, ovvero
, oltre a AV, è stata prescritta da specialista neurologo in data 3.10.2024: Parte_3 Parte_4 dott. Lo stesso specialista certifica la presenza di deflessione del tono dell'umore con Per_3 fluttuazioni emotive ( da cui, la prescrizione terapeutica di ), con lievi disturbi mnesici. Parte_4
Una sindrome depressiva d'altronde è comprensibile con uno stato clinico di fragilità come da me descritto e non deve destare stupore. Vero è che l'ischemia cerebellare del 2023 non ebbe conseguenze cliniche rilevabili e croniche, ma, in condizioni di nota policitemia, il soggetto può incorrere in manifestazioni trombo emboliche (ricordo, recente episodio di tromboflebite), nonostante la terapia con EL (AV) ovvero antiaggregante piastrinico Per tale motivo ho attribuito la data della decorrenza al marzo 2023. Concordo con il dott. sulla CP_2 possibilità di revisione a 1 anno” (si veda elaborato peritale, pag. 5).
Alla luce di tutto quanto sin qui integralmente richiamato, ritiene questo Giudice di condividere le conclusioni del CTU unitamente ai chiarimenti dal predetto resi rispetto alle osservazioni ut supra riportate, non essendo difatti ravvisabile alcun elemento atto a mettere in dubbio l'esaustività e la precisione dell'analisi medica condotta e delle conclusioni raggiunte.
Di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato che il grado di invalidità civile dell'odierno opponente è pari al 75% a decorrere dal mese di marzo 2023, ossia dal verificarsi dell'evento ischemico (sul punto si vedano ancora una volta le conclusioni rassegnate dal ctu nominato, ut supra).
Per ciò solo, il ricorso in opposizione è fondato e deve essere accolto nei termini già illustrati.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
Richiamato il principio della soccombenza, l' deve essere condannato a rifondere a CP_1
le spese di lite che - stante la data di decorrenza individuata e la non particolare Parte_1 complessità della fattispecie - vengono quantificate come da dispositivo e distratte in favore del procuratore antistatario.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. già liquidate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
5 - accerta e dichiara che il grado di invalidità civile del ricorrente è pari al 75% a decorrere dal mese di marzo 2023;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite quantificate nell'importo di € CP_1
3.000,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu già liquidate. CP_1
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 08/07/2025
Il Giudice
GI AN
6
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 08/07/2025 N. 400 /2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
GI AN quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Oldrini Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Podgora n. 10, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE-OPPONENTE contro con l'avv. Grazia Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta n. 3/5 CP_1
RESISTENTE-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma cpc
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 21.6.2023
conveniva in giudizio l proponendo opposizione avverso l'esito Parte_1 CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. e finalizzato all'accertamento della percentuale di invalidità ravvisabile in base alle sue condizioni sanitarie.
L' si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'avversario ricorso;
CP_1 con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata CTU medico-legale sulla persona dell'opponente, all'udienza del 8.7.2025 - celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams - i procuratori discutevano oralmente la causa.
Il ricorso in opposizione, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di seguito illustrati.
***
In questa fase di giudizio l'opponente ha sostanzialmente contestato le conclusioni cui il ctu nominato in fase sommaria è pervenuto, in primo luogo deducendo l'omessa indicazione dei codici tabellari applicati ai fini dell'individuazione del grado di invalidità; in secondo luogo, mettendo in evidenza l'intervenuto aggravamento delle sue condizioni in conseguenza dell'ictus ischemico che l'aveva colpito in data 13.3.2023.
Nella presente fase di cognizione occorre quindi innanzitutto richiamare le valutazioni strettamente diagnostiche cui il c.t.u. nominato - con metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura - è pervenuto.
Il consulente ha infatti esaminato e descritto in maniera approfondita e dettagliata la condizione clinica dell'opponente, precisando quanto segue: “(…) ANAMNESI E DOCUMENTAZIONE IN
ATTI Affetto da policitemia secondaria congenita. Il 31.1.2020 ha subito lesione ischemica in regione parietale destra per occlusione di M2, 10.8.2020 visita neurologica: residuava ipoestesia tattile e dolorifica all'emisona sinistra con impaccio motorio e coordinativo;
disturbo dell'attenzione selettiva e visuo spaziale con neglet visivo, disturbo della sensibilità tattile propriocettiva a sinistra;
obiettivamente si riscontrava difficoltà alla pronazione dell'arto superiore sinistro con atassia parietale, ipoestesia tattile dolorifica a tutto l'emisoma sinistro con compromissione anche della propriocezione, ROT prevalenti a sinistra, Babinski sinistra, deambulazione con note di extrarotazione arto inferiore sinistro .. il quadro era compatibile con gli esiti della lesione ischemica parietale destra con anche interessamento corticale in pz affetto da policitemia. consigliata terapia medica e riabilitazione cognitiva. 28.1.2021 visita fisiatrica presso
Le Terrazze, dopo ciclo di FKT in palestra e robotica con beneficio soggettivo;
quadro stabile rispetto alla precedente valutazione, collaborante, orientato spazio tempo, consapevole delle difficoltà correlate alla sua storia clinica e biografica, linguaggio comunicativo strutturato, sfumatissimo ipertono a carico dell'emilato sinistro, , pronazione dell'arto Parte_2 superiore sinistro e astasia dell'arto inferiore, ROT presenti simmetrici, stenia segmentale conservata. Valutazione stabilometrica 22.4.2021: in conclusione, dopo precedenti valutazioni, maggior capacità di controllo assiale, in particolare migliorata la capacità di controllo propriocettivo e la capacità di rivolgere la propria capacità attentiva verso l'emisoma sinistro, fino a d arrivare ad una prevalenza delle capacità di controllo e di esplorazione a favore di quest'ultimo; difficoltà di apprendimento e di adattamento allo squilibrio ancora con completamente efficienti presenti della seconda valutazione test di adattamento posturale, nella
2 terza valutazione rientrano nei limiti della norma pur persistendo un deficit di adattamento posturale a sinistra. 24.4.2021: visita neurologica: in conclusione: “quadro attuale compatibile con gli esiti della lesione ischemica parietale destra con interessamento deficitario propriocettivo, sensitivo e corticale in paziente con policitemia (segnalato esito di RMN encefalo evidenziante vasto esito malacico in sede temporo parietale destra e piccoli esiti microvasculopatici anteriori”.
12.10.2021 valutazione neuropsicologica, in conclusione lieve neglet visuo spaziale a sinistra, disturbi di memoria spaziale a breve termine e lieve deficit di attenzione divisa/alternata in esiti di ischemia cerebrale destra. lieve estinzione motoria e disturbi della sensibilità tattile e propriocettiva all'arto superiore sinistro. previste sedute di riabilitazione neuropsicologica.
Ricovero in neurologia marzo 2023 e dimissione 3.4.2023: diagnosi Persona_1
SINISTRA IN PREGRESSO STROKE IS CAROTIDEO DESTRO, ERITROCITOSI
ISOLATA IN MUTAZIONE ETEROZIGOTE GENE HIF21, posizionato loop recorder. La sintomatologia neurologica regrediì completamente in P S e durante la degenza il pz era asintomatico. Proposta doppia terapia antiaggregante in dimissione, previsti controlli periodici si prende atto di visita neurologica di controllo datata 3.10.2024 RMN encefalo 30.8.2024 mostrava noti e stabili gli esiti ischemico malacici. Il sig. riferisce ora deficit nella coordinazione Pt_1 dell'emisoma sinistro, ipoestesia emivolto sinistro, arto superiore e arto inferiore;
non riesce a svolgere lavoro manuali fini con arto superiore sinistro per deficit sensibilità a carico della mano.
Non ha la percezione della posizione spaziale dell'arto superiore sin a occhi chiusi. Ricorda recente tromboflebite gamba sinistra, sindrome depressiva, deficit mnemonici e senso di confusione mentale, discalculia assume: TR 50 mg 1 cp , AR 5 mg 1 cp, AV 1 cp. Il periziando risulta sottoposto a salassoterapia periodica: mensile. ESAME OBIETTIVO
GENERALE pesa Kg 77, alto cm 186 buone condizioni generali, lucido, orientato, note di deflessione del tono dell'umore, deambulazione regolare ma cautelata, arto superiore sinistro in flessione del gomito, arto addotto. ESAME OBIETTIVO LOCALE capo: ipoestesia tattile e dolorifica emivolto sin, arto superiore sinistro, arto inferiore sinistro emiparetici;
deficit di forza al pugno e alla elevazione arto superiore;
deficit di forza alla elevazione dell'arto inferiore sinistro rispetto al piano del lettino, ipotonomiotrofia diffusa arto superiore e inferiore sinistro. ROT ipoeccitabili a sinistra” (si veda elaborato peritale, pagg. 2 e 3).
Fatte tali premesse, il CTU concludeva come segue: “CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
Valutato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, in data 28.1.2021, venne giudicato invalido nella misura del 80%. Valutato dal centro Medico Legale in data 12.1.2022, con diagnosi lieve emisindrome sin e deficit CP_1
3 attentivo in esiti di ictus cerebri, venne considerato invalido al 60 %, codici 2301 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi del comportamento di media entità 21-
30 %; 7306 (emiparesi emisoma non dominante 31 – 40 %). Tuttavia, a mio parere, non si può non considerare il codice 9312 relativo a gammopatia monoclonale benigna: 25 % (per analogia, in policitemia) e il codice relativo a sindrome depressiva endoreattiva media: 2205: 0 – 25. Pertanto, riconsiderato il quadro clinico – disfunzionale globale, si può ritenere che il grado di invalidità del sig. sia pari al 75 % a far data dal marzo 2023, data di ulteriore ricovero per Ischemia Pt_1 cerebellare” (si veda elaborato peritale, pagg. 3 e 4).
Tramessa la bozza dell'elaborato, il consulente dell' faceva quindi pervenire le proprie CP_1 osservazioni, che, per praticità, si riportano integralmente: “(…) Visionata la bozza di relazione pervenuta, si esprime parere discorde per quanto sotto riportato. Il soggetto viene riconosciuto invalido civile al 75% in considerazione di ulteriori codici 9312 (per analogia) e 2205 rispetto a quanto già codificato in sede di valutazione in Commissione Medica, e con decorrenza posticipata al marzo 2023, data di ulteriore ricovero per ischemia cerebellare. In riferimento ai codici utilizzati dall'illustre CTU, si vuole precisare come non vi sia alcun riferimento all'assunzione della terapia psicofarmacologica riportata nella bozza (sertralina, zolpeduar) né nella documentazione prodotta all'epoca del primo accertamento, né nel verbale di Invalidità Civile oggetto di contenzioso e datato 12/01/2022, né nella successiva relazione in ATPO del CTU Dottor del 02/04/2023 Per_2
(“assume cardioaspirina... pz lucido, orientato e collaborante, eutimico”), né nella documentazione riportata nella bozza di relazione pervenuta;
è nel corso della visita peritale che viene annotato
“...ricorda recente tromboflebite gamba sinistra, sindrome depressiva, deficit mnemonici e senso di confusione mentale , discalculia... note di deflessione del tono dell'umore...” con citazione della sopradetta terapia. Preme inoltre precisare come relativamente al ricovero in neurologia del marzo
2023 per nuovo evento ischemico sia riportata una regressione completa della sintomatologia neurologica in PS, con asintomaticità del paziente durante la degenza, elementi che quindi non collimano con la data della decorrenza posticipata così come definita. Si ritiene pertanto che il giudizio espresso dall'illustre CTU e la decorrenza definita non siano adeguatamente suffragati dagli elementi documentali riportati. In assenza di documentazione sanitaria psichiatrica comprovante la “sindrome depressiva endoreattiva media” definita con relativo codice, pur non riscontrando elementi ostativi a una attuale definizione percentualistica del 75% si ritiene che la modifica del giudizio operata debba decorrere dalla data delle operazioni peritali (28/01/2025), momento in cui si definì il sopradetto quadro clinico psichiatrico, e non dal marzo 2023 come invece riportato. Stanti inoltre la natura endoreattiva del quadro timico così come definito
4 dall'illustre CTU e l'assenza di documentazione specialistica inerente, si riterrebbe altresì congrua l'apposizione di una revisione del beneficio a un anno, al fine di rivalutare la persistenza dei requisiti sanitari da cui la modifica del giudizio operata”.
Il ctu nominato riteneva tuttavia non condivisibili le osservazioni del consulente di parte, replicando come di seguito integralmente riportato: “(…) la terapia medica da me riportata, ovvero
, oltre a AV, è stata prescritta da specialista neurologo in data 3.10.2024: Parte_3 Parte_4 dott. Lo stesso specialista certifica la presenza di deflessione del tono dell'umore con Per_3 fluttuazioni emotive ( da cui, la prescrizione terapeutica di ), con lievi disturbi mnesici. Parte_4
Una sindrome depressiva d'altronde è comprensibile con uno stato clinico di fragilità come da me descritto e non deve destare stupore. Vero è che l'ischemia cerebellare del 2023 non ebbe conseguenze cliniche rilevabili e croniche, ma, in condizioni di nota policitemia, il soggetto può incorrere in manifestazioni trombo emboliche (ricordo, recente episodio di tromboflebite), nonostante la terapia con EL (AV) ovvero antiaggregante piastrinico Per tale motivo ho attribuito la data della decorrenza al marzo 2023. Concordo con il dott. sulla CP_2 possibilità di revisione a 1 anno” (si veda elaborato peritale, pag. 5).
Alla luce di tutto quanto sin qui integralmente richiamato, ritiene questo Giudice di condividere le conclusioni del CTU unitamente ai chiarimenti dal predetto resi rispetto alle osservazioni ut supra riportate, non essendo difatti ravvisabile alcun elemento atto a mettere in dubbio l'esaustività e la precisione dell'analisi medica condotta e delle conclusioni raggiunte.
Di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato che il grado di invalidità civile dell'odierno opponente è pari al 75% a decorrere dal mese di marzo 2023, ossia dal verificarsi dell'evento ischemico (sul punto si vedano ancora una volta le conclusioni rassegnate dal ctu nominato, ut supra).
Per ciò solo, il ricorso in opposizione è fondato e deve essere accolto nei termini già illustrati.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
Richiamato il principio della soccombenza, l' deve essere condannato a rifondere a CP_1
le spese di lite che - stante la data di decorrenza individuata e la non particolare Parte_1 complessità della fattispecie - vengono quantificate come da dispositivo e distratte in favore del procuratore antistatario.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. già liquidate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
5 - accerta e dichiara che il grado di invalidità civile del ricorrente è pari al 75% a decorrere dal mese di marzo 2023;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite quantificate nell'importo di € CP_1
3.000,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu già liquidate. CP_1
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 08/07/2025
Il Giudice
GI AN
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