Decreto cautelare 20 maggio 2025
Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 09/06/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2025, proposto da
SA OS, RO AR, LL IO ON, IZ CA, SE AM, RA CO AB, IO LI, RA GE, NE LI, IO LZ, SE ND, SQ IF, AR AG, IO TA, LI NO, AU NT, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Baldassarre, con domicilio eletto presso il suo studio in Soleto, via R. Orsini 188;
contro
Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di RN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LL Collevecchio, Sara Fiorucci, Andrea Caravita di Toritto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti, in persona del l.r.p.t.
rappresentata e difesa dagli avvocati LL Collevecchio, Sara Fiorucci, Andrea Caravita di Toritto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero della Giustizia, in persona dei ministri p.t. non costituiti in giudizio;
SE AI, EM Di IN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previo sindacato di legittimità costituzionale di:
- Delibera n. 07/25 del 30/04/2025 dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Prov. di RN, avente ad oggetto: “procedimento istruttorio per l’annullamento giudiziale del titolo abilitativo a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato del 24.07.2023 n. 7236 e 7237 - provvedimento di cancellazione dall’Albo Professionale” notificata agli odierni ricorrenti in data 07.05.2025;
- Ordinanza n. 373 del 24 aprile 2019 con cui il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (“MIUR”) indiceva la sessione di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato per l’anno 2019;
- Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio di cancellazione dall’albo professionale per annullamento del titolo abilitativo a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato del 24 luglio 2023 n.7236 e 7237 dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di RN, nota prot. A37/90 dell’11 febbraio 2025;
- Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di RN n.03 del 27 gennaio 2025;
- Nota prot. n.1353/GE/df del 23 settembre 2024 con la quale il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPI) “invitava l’Ordine territoriale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di RN a ottemperare al giudicato delle sentenze del Consiglio di Stato del 24 luglio 2023 n. 7236 e 7237”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti, dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di RN e del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. IO OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con il ricorso collettivo notificato alle controparti il 13 maggio 2025 e depositato il 19 maggio 2025, è impugnata la delibera del Consiglio direttivo dell’Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di RN n. 7 del 30 aprile 2025, notificata ai ricorrenti il 7 maggio 2025, relativa al procedimento per l’annullamento giudiziale del titolo abilitativo a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato numero 7236 e 7237 del 24 luglio 2023, con cui è stata disposta la cancellazione dei ricorrenti dall’albo professionale;
Considerato che è stato eccepito dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti il difetto di giurisdizione amministrativa;
Ritenuti sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, essendone stato dato avviso alle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto che, in linea di principio, la questione circa l'individuazione del giudice avente giurisdizione in materia di iscrizione (o di cancellazione) (d)agli albi professionali va risolta sulla base dei principi generali secondo i quali la giurisdizione spetta all'A.G.O. ogni qualvolta l'interessato faccia valere una posizione di diritto soggettivo, a meno che non sia legislativamente affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre va dichiarata la giurisdizione di legittimità di quest'ultimo quando la posizione del privato sia di interesse legittimo; il rapporto tra colui che aspira all'iscrizione all'albo professionale e l'ordine preposto alla tenuta dell'albo medesimo si identifica con la dicotomia diritto soggettivo - obbligo, anziché con quella interesse legittimo - potere pubblico; infatti l'ordine professionale non ha facoltà di valutare se la chiesta iscrizione corrisponda all'interesse pubblico, ma ha solo il compito di verificare se l'aspirante sia nel possesso dei requisiti appositamente voluti dalla legge, in quanto tale possesso è condizione necessaria e sufficiente per ottenere l'iscrizione, la quale deve essere disposta se quei requisiti sussistono e deve essere invece negata nel caso contrario (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 15/03/2017, n. 6821);
Ritenuto che, con riferimento alla specifica questione della cancellazione degli attuali ricorrenti dall’albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, trova applicazione l’articolo 15 del regolamento per la professione di perito industriale, di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, numero 275, che, nel disciplinare la tutela nei confronti delle decisioni sulla iscrizione e sulla cancellazione dall’albo, nonché in relazione ai giudizi disciplinari, stabilisce che contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso alla Commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, essendo ammesso, contro le decisioni della Commissione centrale, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere;
Considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il potere disciplinare del Collegio provinciale dei periti industriali, previsto dal regio regolamento numero 275 del 1929, si esercita mediante provvedimenti amministrativi impugnabili in via giurisdizionale innanzi ai consigli nazionali degli ordini, giudici speciali anteriori alla Costituzione repubblicana, le cui decisioni sono ricorribili per cassazione a norma dell’articolo 111 della Costituzione (Cass. civ., Sez. III, Sent. 01/08/2001, n. 10491);
Ritenuto, quindi, di dover tener conto dell’orientamento della Corte di Cassazione, espresso con riferimento a un provvedimento disciplinare a carico di periti industriali, ma applicabile, per analogia, al provvedimento di cancellazione dall’albo professionale impugnato agli attuali ricorrenti, trattandosi in ogni caso di diritti soggettivi la cui cognizione è riservata ad un giudice speciale, per cui le decisioni del Consiglio nazionale dell’Ordine sono impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge e per vizio di motivazione (Cass. civ., Sez. II, Sentenza 26/09/2017, n. 22372), essendo ribadita, di conseguenza, la validità della giurisdizione domestica dei consigli nazionali degli ordini professionali sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari adottati a carico degli iscritti nonché degli atti di iscrizione o di cancellazione dagli albi professionali;
Ritenuto, in conclusione, che la cognizione sul ricorso in esame, proposto avverso gli atti di cancellazione dall’albo professionale, spetta al Consiglio nazionale dell’Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
Ritenuto, pertanto, il difetto di giurisdizione amministrativa sulla controversia, in favore dell’organo di giurisdizione domestica dell’ordine professionale, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, in applicazione dell’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo;
Ritenuto che la natura rituale della pronuncia giustifica la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Consiglio nazionale dell’Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA Mezzacapo, Presidente
IO OL, Consigliere, Estensore
RA Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OL | SA Mezzacapo |
IL SEGRETARIO