TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5207/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA RUGGERO SETTIMO, 7 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MOLFETTINI MAXIMILIAN, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in PIAZZA CASTELNUOVO N. 12, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SALAMONE MARIA EMANUELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4 novembre 2025.
(matrimonio celebrato in PALERMO, il 04/08/2012).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno d'ora in avanti separati per mutuo consenso, impegnandosi ora per allora al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti dei figli.
2) I coniugi stabiliscono di comune accordo che i figli e vengano Per_1 Per_2 affidati alla sig.ra , in via esclusiva, con domicilio presso la Parte_1 stessa in Palermo via Antonio Lavaggi, n.
6. Il sig. ha trasferito la CP_1 propria residenza a Villaricca (Na), dove in atto abita.
3) I coniugi concordemente stabiliscono che il padre abbia la facoltà di tenere i figli con sé tutte le volte che si troverà a Palermo, compatibilmente degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dando un congruo preavviso alla madre. In ogni caso resta riconosciuto al padre il diritto di tenere con sé i figli, previa disponibilità degli stessi : - un week end al mese, a
Palermo, dal sabato mattina sino alle ore 20,30 della domenica, con onere di riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- per 15 giorni, non consecutivi,durante i mesi di luglio e/o di agosto, da concordare con la madre entro il 30 aprile. - un periodo continuativo, ad anni alterni, di sette giorni durante le festività natalizie, dal 26 dicembre fino alle 12,00 del giorno 1
Gennaio e/o dalle 12,00 del giorno 1 al 6 gennaio, da concordare con la madre entro il 30 novembre;
• Fermo restando quanto sopra, ove sorgessero nuove esigenze o difficoltà nella regolamentazione concordata (permanenza infrasettimanale e/o regolamentazione delle vacanze scolastiche estive e/o ricorrenze), entrambi i coniugi si impegnano a trovare nuovi accordi nel rispetto degli obblighi assunti e nel superiore interesse dei minori. Il sig.
si impegna in tal senso a venire a Palermo con la regolarità CP_1 concordata, in modo da riallacciare i rapporti, anche in presenza, con i figli.
Dopo questa fase iniziale, sarà sua facoltà prelevarli e condurli con sé in
Campania, in occasione delle vacanze scolastiche come concordato innanzi,
2 garantendo i contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore.
4) Il Sig. si impegna a versare mensilmente alla moglie, entro il CP_1 giorno 5, la somma complessiva di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di mantenimento ordinario dei due figli. Si impegna altresì a versare, insieme al mantenimento, una somma aggiuntiva di 50,00 euro a titolo di risarcimento/restituzione di due polizze di pegno aventi ad oggetti beni d'oro dei bambini, vendute da del valore complessivo di 500,00 euro (in 10 CP_1 rate da 50,00 euro ciascuna).
5) Le spese straordinarie che dovessero essere necessarie nell'interesse dei figli minori (scolastiche, sanitarie, etc..) verranno sostenute nella misura del
50% da ciascuno dei coniugi, se previamente concordate, previa esibizione di fattura o ricevuta fiscale, secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Palermo che si richiama.
6) I coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale corrisposto mensilmente dall'INPS per i figli minori a carico venga percepito per intero ed in via esclusiva dalla sig.ra . Pt_1
7) Entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non pretendere alcun contributo per il mantenimento dell'uno in favore dell'altro.
8) I coniugi si concedono, sin d'ora e con la omologazione della separazione, reciproco consenso per il rilascio del passaporto e, pertanto, ciascuno di essi, sin d'ora, consente e vuole che l'Autorità di P.S. ed altre Autorità all'uopo delegate, rilascino a ciascuno dei richiedenti l'autorizzazione all'espatrio
(passaporto /Carta di identità).
10) Dichiarano i coniugi, inoltre, di dare esecuzione immediata, con la firma del presente, ai superiori patti convenuti e sopraelencati.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 360, P. II, S. A, Anno 2012)
3 per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5207/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA RUGGERO SETTIMO, 7 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MOLFETTINI MAXIMILIAN, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in PIAZZA CASTELNUOVO N. 12, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SALAMONE MARIA EMANUELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4 novembre 2025.
(matrimonio celebrato in PALERMO, il 04/08/2012).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno d'ora in avanti separati per mutuo consenso, impegnandosi ora per allora al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti dei figli.
2) I coniugi stabiliscono di comune accordo che i figli e vengano Per_1 Per_2 affidati alla sig.ra , in via esclusiva, con domicilio presso la Parte_1 stessa in Palermo via Antonio Lavaggi, n.
6. Il sig. ha trasferito la CP_1 propria residenza a Villaricca (Na), dove in atto abita.
3) I coniugi concordemente stabiliscono che il padre abbia la facoltà di tenere i figli con sé tutte le volte che si troverà a Palermo, compatibilmente degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dando un congruo preavviso alla madre. In ogni caso resta riconosciuto al padre il diritto di tenere con sé i figli, previa disponibilità degli stessi : - un week end al mese, a
Palermo, dal sabato mattina sino alle ore 20,30 della domenica, con onere di riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- per 15 giorni, non consecutivi,durante i mesi di luglio e/o di agosto, da concordare con la madre entro il 30 aprile. - un periodo continuativo, ad anni alterni, di sette giorni durante le festività natalizie, dal 26 dicembre fino alle 12,00 del giorno 1
Gennaio e/o dalle 12,00 del giorno 1 al 6 gennaio, da concordare con la madre entro il 30 novembre;
• Fermo restando quanto sopra, ove sorgessero nuove esigenze o difficoltà nella regolamentazione concordata (permanenza infrasettimanale e/o regolamentazione delle vacanze scolastiche estive e/o ricorrenze), entrambi i coniugi si impegnano a trovare nuovi accordi nel rispetto degli obblighi assunti e nel superiore interesse dei minori. Il sig.
si impegna in tal senso a venire a Palermo con la regolarità CP_1 concordata, in modo da riallacciare i rapporti, anche in presenza, con i figli.
Dopo questa fase iniziale, sarà sua facoltà prelevarli e condurli con sé in
Campania, in occasione delle vacanze scolastiche come concordato innanzi,
2 garantendo i contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore.
4) Il Sig. si impegna a versare mensilmente alla moglie, entro il CP_1 giorno 5, la somma complessiva di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di mantenimento ordinario dei due figli. Si impegna altresì a versare, insieme al mantenimento, una somma aggiuntiva di 50,00 euro a titolo di risarcimento/restituzione di due polizze di pegno aventi ad oggetti beni d'oro dei bambini, vendute da del valore complessivo di 500,00 euro (in 10 CP_1 rate da 50,00 euro ciascuna).
5) Le spese straordinarie che dovessero essere necessarie nell'interesse dei figli minori (scolastiche, sanitarie, etc..) verranno sostenute nella misura del
50% da ciascuno dei coniugi, se previamente concordate, previa esibizione di fattura o ricevuta fiscale, secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Palermo che si richiama.
6) I coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale corrisposto mensilmente dall'INPS per i figli minori a carico venga percepito per intero ed in via esclusiva dalla sig.ra . Pt_1
7) Entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non pretendere alcun contributo per il mantenimento dell'uno in favore dell'altro.
8) I coniugi si concedono, sin d'ora e con la omologazione della separazione, reciproco consenso per il rilascio del passaporto e, pertanto, ciascuno di essi, sin d'ora, consente e vuole che l'Autorità di P.S. ed altre Autorità all'uopo delegate, rilascino a ciascuno dei richiedenti l'autorizzazione all'espatrio
(passaporto /Carta di identità).
10) Dichiarano i coniugi, inoltre, di dare esecuzione immediata, con la firma del presente, ai superiori patti convenuti e sopraelencati.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 360, P. II, S. A, Anno 2012)
3 per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4