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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/07/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1929/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1929/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COZZA Parte_1 C.F._1 ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COZZA ANTONIETTA
ATTORE/I contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA (C.F. CP_1
), P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.02.2025, nata a [...] il [...] – atto di Parte_1 nascita n. 50, parte 1, Serie A, volume 00001, anno 2002, Ufficio 5 del Comune di Bari - adiva l'intestato Tribunale affinché fosse disposta la rettificazione del proprio atto di nascita nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuto, ossia “femminile”, fosse sostituito in quello “maschile” e nel senso della diversa indicazione del nome da “ a , con richiesta di Parte_1 Persona_1 ordinare all'Ufficio Anagrafe del Comune di Bari di provvedervi. La ricorrente chiedeva, inoltre, l'autorizzazione del Tribunale a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili. A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente esponeva e documentava che:
- non è coniugata e non ha figli;
pagina 1 di 6 - è nata di sesso femminile ma, sin dalla più tenera età, ha evidenziato una psicosessualità di genere spiccatamente maschile;
- per le richiamate ragioni ha intrapreso, sin dall'anno 2022, un percorso di affermazione del genere di elezione presso l'equipe multidisciplinare del Consultorio M.I.T. (Movimento di Identità Trans) di Bologna, convenzionato con la locale Ausl. Nel corso del percorso è stato dapprima valutato l'adattamento psicosociale alla sua richiesta di affermazione di genere, in esito alla quale è stata diagnosticata alla ricorrente “Disforia di Genere/Incongruenza di Genere” - poiché verificata una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico e il genere percepito e manifestato - cui aveva fatto seguito un forte disagio psicologico;
l'avvio del percorso di affermazione di genere ha conferito maggior benessere alla ricorrente e contenuto significativamente la sintomatologia correlata alla distrofia di genere. La ricorrente, peraltro, da alcuni anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuta come tale e mostra nel contesto un buon adattamento psicologico e sociale. Quindi, richiesta dalla ricorrente ai professionisti del M.I.T. la predisposizione di un piano di assistenza individualizzato per poter accedere alla terapia ormonale per l'affermazione di genere, verificata l'assenza di controindicazioni mediche, ha avuto accesso al percorso terapeutico per Parte_1
l'affermazione del genere maschile di elezione, rispetto al quale ha aderito con consapevolezza e costanza, esprimendo piena soddisfazione. La transizione è stata supportata, sotto il profilo psicologico, da un percorso psicoterapeutico di sostegno, parallelo ed integrato con quello medico – endocrinologico, finalizzato anche ad elaborare le modificazioni ormonali e somatiche. All'esito, si è potuto rilevare come il richiamato percorso abbia significativamente migliorato la qualità di vita della ricorrente, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento della sua identità fisica con quella psichica;
è stata quindi ribadita la necessità della persona di accedere alla rettificazione di attribuzione di sesso, oltreché all'intervento chirurgico di affermazione di genere, così da perseguire e consolidare il suo benessere psicofisico;
- il proprio percorso di affermazione di genere e le proprie volontà e necessità in tal senso assumono i caratteri dell'irreversibilità. La ricorrente depositava agli atti, quindi, certificazione endocrinologica e consulenza psicologica, entrambe redatte da professionisti in servizio presso una struttura sanitaria pubblica o con essa convenzionata (il M.I.T.), perfettamente aderenti alla predetta ricostruzione. Ritualmente notificato il ricorso al Pubblico Ministero, questi non si costituiva in giudizio. La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice delegato all'udienza del 10.06.2025, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo. Riferiva, inoltre, di essersi trasferita dalla città natale (Bari) a Bologna proprio perché conosceva e intendeva intraprendere il proprio percorso di affermazione di genere presso il locale M.I.T., supportata dalla propria famiglia la quale, pur dopo un primo momento di confronto, ha accettato senza riserve le sue necessità, così come altrettanto ha fatto la sua socialità. La ricorrente precisava, con riguardo al nome maschile con il quale si riconosce ed è conosciuta, ossia CP_
che “Ho scelto “ ” perché mi hanno sempre chiamato “ anche a casa, Persona_1 Per_1 mentre “ l'ho scelto io, mi piaceva”. Per_1
pagina 2 di 6 Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., invitava la parte a concludere e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
*** In considerazione delle allegazioni di parte ricorrente, della documentazione versata in atti e delle considerazioni che verranno, pare corretto riferirsi alla parte, da questo momento, con il genere di elezione, conforme alla sua personalità, ossia quello maschile.
*** 1. Sulla domanda di rettificazione anagrafica del sesso e del nome ai sensi della L. n. 164/82. La domanda di rettificazione del sesso e del nome anagrafico del ricorrente, ex artt. 1 e ss. della legge 14 aprile 1982, n. 164, deve essere accolta. Come è noto, la legge n. 164 del 1982 è stata emanata per affrontare le questioni sottese al fenomeno della transessualità, quale disallineamento e ricomposizione tra il sesso biologico e l'identità psicosessuale percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità. Allo scopo di permettere il riallineamento tra le condizioni somatiche e quelle psicologico-comportamentali, l'art. 1 della legge n. 164 del 1982 ha consentito la rettificazione di stato civile “in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità hanno già da tempo avuto modo di evidenziare, e in più occasioni ribadire, come la norma, ed in generale il sistema delineato dalla legge n. 164 del 1982 e dal d.lgs. n. 150 del 2011, costituisca l'approdo di un'evoluzione culturale e ordinamentale volta al pieno riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU), peraltro in continua e ancora attuale evoluzione (cfr. Corte Cost., sent. n. 161 del 6.05.1985; Cass. Sez. I, sent. n. 15138 del 20 luglio 2015; Corte Cost., sent. n. 221 del 21.10.2015; Corte Cost., sent. n. 180 del 20.06.2017; Corte Cost., sent. n. 143 del 23.04.2024). Così inquadrato il diritto in questione, è evidente come la disciplina di riferimento – per come progressivamente interpretata dalla giurisprudenza richiamata, interpretazione assolutamente condivisa dal Collegio e di cui la presente sentenza costituisce applicazione - rappresenti il risultato legislativo di un bilanciamento tra il più ampio possibile riconoscimento del compiuto sviluppo della personalità individuale e sociale dell'individuo, con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche, il quale costituisce il limite dettato dall'ordinamento al riconoscimento del diritto all'identità di genere. Sicché se, da un lato, l'allineamento somatico all'identità psicosessuale, funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona, non può essere considerato fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che “il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici” (cfr. già Corte Cost., sent. n. 161 del 6.05.1985), non è esclusa la necessità che l'accertamento giudiziale preordinato alla rettificazione anagrafica del sesso debba essere estremamente rigoroso, avendo riguardo non solo alla serietà e univocità della scelta, ma anche all'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere. pagina 3 di 6 Di qui, l'interpretazione, costituzionalmente orientata e oramai pacifica, dell'art. 1 della legge n. 164/1982, secondo la quale per l'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica non è necessario, ai fini del presupposto di cui alle “intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, non essendo peraltro espressamente richiesto dal legislatore, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei propri caratteri sessuali conformemente al genere di elezione. È, in particolare, da rimettersi al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Spetterà, invece, all'autorità giudiziaria investita del riconoscimento del diritto di cui trattasi, il rigoroso accertamento del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione della nuova identità di genere, oltreché del completamento di tale percorso individuale;
l'accertamento in questione dovrà essere compiuto attraverso la puntuale valutazione delle allegazioni dell'interessato/a e della documentazione prodotta in giudizio, anche afferente ai trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti, se necessario integrata da indagini tecniche ufficiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Alla luce delle predette coordinate e delle risultanze di questo giudizio, è avviso del Collegio che, nel caso in esame, il percorso di transizione di genere intrapreso dal ricorrente, comprensivo del supporto psicologico ed endocrinologo e della spendita a livello sociale della propria identità nel genere di elezione, depongano nel senso del completamento del suo percorso. Come visto, emerge dalle allegazioni di parte e dalla documentazione versata in atti che egli, celibe e senza figli, ha sempre avvertito e manifestato natura psico-comportamentale tipicamente maschile, pur essendo individuo di sesso femminile;
ha quindi assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di un uomo;
ha intrapreso un percorso, sin dagli anni 2022-2023, di adeguamento dei propri caratteri sessuali, così da ottenere la corrispondenza dei propri tratti somatici a quelli del sesso maschile percepito come quello di appartenenza;
ha partecipato, nella piena consapevolezza delle proprie necessità e conseguenti responsabilità, con costanza e senza riserve, al percorso terapeutico (medico- endocrinologico e psicologico) propostogli dagli specialisti intervenuti. È pertanto avviso del Collegio che il ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono la sua identità di genere e che il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulti definitivo. In particolare, il ricorrente ha affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti, mostrando rispetto ad essi piena soddisfazione. La spendita della propria identità e del proprio nome maschile in ambito familiare e nella sua socialità, oltreché il disagio che egli avverte nelle ipotesi in cui è ancora tenuto a spiegare il perché del disallineamento delle indicazioni sui propri documenti identitari rispetto alla percezione che egli, e l'esterno, ha di sé, risultano conclusive rispetto alla definitività del percorso e più che esaustive rispetto alla sua convinzione di portarlo a compimento. Ne consegue che il mutamento di sesso di, oggi, tenuto conto delle risultanze Persona_1 dell'istruttoria, appare avvenuto in modo compiuto e irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione del ricorrente con il genere maschile.
pagina 4 di 6 La domanda di rettificazione dell'atto di nascita, nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuto, ossia “femminile” deve essere sostituita in quello “maschile”, ancor prima e a prescindere dalla effettuazione di interventi chirurgici di adeguamento, che pure vuole affrontare, deve Persona_1 pertanto essere accolta. Parimenti, la correlata domanda di variazione del nome indicato nell'atto di nascita deve trovare accoglimento. La rettificazione anagrafica a seguito della riassegnazione del sesso deve invero consentire una completa ridefinizione dei dati identitari del richiedente e ciò, da un lato, tenuto conto dell'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione identitaria della persona, nonché, dall'altro lato, al fine di evitare che nell'atto di Stato civile permangano elementi che possono dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del suo carattere sessuale. Del resto, l'art. 5 della legge 164 del 1982 prescrive che le attestazioni di Stato civile devono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione anche di quest'ultimo a seguito della nuova attribuzione del sesso, senza che a tal fine si debbano avviare nuove procedure. In conclusione, deve disporsi che al ricorrente venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma anche il nuovo nome, dal medesimo scelto in con le conseguenti variazioni anagrafiche. Persona_1
1. Sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico. La domanda di autorizzazione alla sottoposizione del ricorrente all'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, è viceversa da dichiararsi inammissibile. La Corte Costituzionale, con sent. n. 143 del 23.07.2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 150/11 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano state ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. In particolare, con la richiamata pronuncia la Corte costituzionale ha chiarito che “l'evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). […] Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.”. Così “l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato”. In altri termini, se il Tribunale – come nel caso di specie – dovesse ritenere sufficiente ai fini della rettificazione anagrafica il percorso di transizione compiuto dal richiedente a prescindere dal ricorso all'intervento chirurgico, l'autorizzazione del Tribunale al predetto intervento “perde ogni ragion d'essere”. L'intervento, invero, benché certamente invasivo in termini di entità ed irreversibilità delle conseguenze sul corpo della persona, non farebbe altro che intervenire in un momento successivo pagina 5 di 6 rispetto ad un percorso di transizione, comprensivo di già occorse modificazioni dei caratteri sessuali, già considerato come compiuto e definitivo. Sicché, ottenuta la sentenza di rettificazione anagrafica, l'interessato/a può sottoporsi all'intervento chirurgico, se lo dovesse desiderare e ritenere funzionale al proprio benessere psicofisico, senza alcuna autorizzazione da parte del tribunale. Ebbene, ammesso che il Collegio ha ritenuto il percorso di transizione seguito dal ricorrente e le già intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali definitivi e sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso, viene meno la necessità di autorizzarlo agli ulteriori interventi medico-chirurgici cui volesse sottoporsi. Alla luce della intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/11, pertanto, la domanda del ricorrente di autorizzazione ai trattamenti chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, deve essere dichiarata inammissibile. Ritiene il Collegio di precisare, peraltro, che tanto comporta per di sesso maschile, Persona_1 giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, che egli potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni di questo Tribunale, ai sanitari, onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali se lo vorrà.
2. Sulle spese di lite. Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, considerata la veste di contraddittore istituzionale necessario rivestita dal P.M. e l'assenza di ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- attribuisce a nata a Bari il [...], a [...] artt. 1 ss. della legge Parte_1
14 aprile 1982, n.164, il sesso maschile, attribuendogli altresì il nome di così Persona_1 rettificando il suo atto di nascita – atto di nascita n. 50, parte 1, Serie A, volume 00001, anno 2002, Ufficio 5 del Comune di Bari - ove è enunciato il sesso “femminile” ed il nome , Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune, ove l'atto di nascita sia stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
- dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di autorizzazione a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1929/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COZZA Parte_1 C.F._1 ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COZZA ANTONIETTA
ATTORE/I contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA (C.F. CP_1
), P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.02.2025, nata a [...] il [...] – atto di Parte_1 nascita n. 50, parte 1, Serie A, volume 00001, anno 2002, Ufficio 5 del Comune di Bari - adiva l'intestato Tribunale affinché fosse disposta la rettificazione del proprio atto di nascita nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuto, ossia “femminile”, fosse sostituito in quello “maschile” e nel senso della diversa indicazione del nome da “ a , con richiesta di Parte_1 Persona_1 ordinare all'Ufficio Anagrafe del Comune di Bari di provvedervi. La ricorrente chiedeva, inoltre, l'autorizzazione del Tribunale a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili. A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente esponeva e documentava che:
- non è coniugata e non ha figli;
pagina 1 di 6 - è nata di sesso femminile ma, sin dalla più tenera età, ha evidenziato una psicosessualità di genere spiccatamente maschile;
- per le richiamate ragioni ha intrapreso, sin dall'anno 2022, un percorso di affermazione del genere di elezione presso l'equipe multidisciplinare del Consultorio M.I.T. (Movimento di Identità Trans) di Bologna, convenzionato con la locale Ausl. Nel corso del percorso è stato dapprima valutato l'adattamento psicosociale alla sua richiesta di affermazione di genere, in esito alla quale è stata diagnosticata alla ricorrente “Disforia di Genere/Incongruenza di Genere” - poiché verificata una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico e il genere percepito e manifestato - cui aveva fatto seguito un forte disagio psicologico;
l'avvio del percorso di affermazione di genere ha conferito maggior benessere alla ricorrente e contenuto significativamente la sintomatologia correlata alla distrofia di genere. La ricorrente, peraltro, da alcuni anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuta come tale e mostra nel contesto un buon adattamento psicologico e sociale. Quindi, richiesta dalla ricorrente ai professionisti del M.I.T. la predisposizione di un piano di assistenza individualizzato per poter accedere alla terapia ormonale per l'affermazione di genere, verificata l'assenza di controindicazioni mediche, ha avuto accesso al percorso terapeutico per Parte_1
l'affermazione del genere maschile di elezione, rispetto al quale ha aderito con consapevolezza e costanza, esprimendo piena soddisfazione. La transizione è stata supportata, sotto il profilo psicologico, da un percorso psicoterapeutico di sostegno, parallelo ed integrato con quello medico – endocrinologico, finalizzato anche ad elaborare le modificazioni ormonali e somatiche. All'esito, si è potuto rilevare come il richiamato percorso abbia significativamente migliorato la qualità di vita della ricorrente, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento della sua identità fisica con quella psichica;
è stata quindi ribadita la necessità della persona di accedere alla rettificazione di attribuzione di sesso, oltreché all'intervento chirurgico di affermazione di genere, così da perseguire e consolidare il suo benessere psicofisico;
- il proprio percorso di affermazione di genere e le proprie volontà e necessità in tal senso assumono i caratteri dell'irreversibilità. La ricorrente depositava agli atti, quindi, certificazione endocrinologica e consulenza psicologica, entrambe redatte da professionisti in servizio presso una struttura sanitaria pubblica o con essa convenzionata (il M.I.T.), perfettamente aderenti alla predetta ricostruzione. Ritualmente notificato il ricorso al Pubblico Ministero, questi non si costituiva in giudizio. La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice delegato all'udienza del 10.06.2025, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo. Riferiva, inoltre, di essersi trasferita dalla città natale (Bari) a Bologna proprio perché conosceva e intendeva intraprendere il proprio percorso di affermazione di genere presso il locale M.I.T., supportata dalla propria famiglia la quale, pur dopo un primo momento di confronto, ha accettato senza riserve le sue necessità, così come altrettanto ha fatto la sua socialità. La ricorrente precisava, con riguardo al nome maschile con il quale si riconosce ed è conosciuta, ossia CP_
che “Ho scelto “ ” perché mi hanno sempre chiamato “ anche a casa, Persona_1 Per_1 mentre “ l'ho scelto io, mi piaceva”. Per_1
pagina 2 di 6 Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., invitava la parte a concludere e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
*** In considerazione delle allegazioni di parte ricorrente, della documentazione versata in atti e delle considerazioni che verranno, pare corretto riferirsi alla parte, da questo momento, con il genere di elezione, conforme alla sua personalità, ossia quello maschile.
*** 1. Sulla domanda di rettificazione anagrafica del sesso e del nome ai sensi della L. n. 164/82. La domanda di rettificazione del sesso e del nome anagrafico del ricorrente, ex artt. 1 e ss. della legge 14 aprile 1982, n. 164, deve essere accolta. Come è noto, la legge n. 164 del 1982 è stata emanata per affrontare le questioni sottese al fenomeno della transessualità, quale disallineamento e ricomposizione tra il sesso biologico e l'identità psicosessuale percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità. Allo scopo di permettere il riallineamento tra le condizioni somatiche e quelle psicologico-comportamentali, l'art. 1 della legge n. 164 del 1982 ha consentito la rettificazione di stato civile “in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità hanno già da tempo avuto modo di evidenziare, e in più occasioni ribadire, come la norma, ed in generale il sistema delineato dalla legge n. 164 del 1982 e dal d.lgs. n. 150 del 2011, costituisca l'approdo di un'evoluzione culturale e ordinamentale volta al pieno riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU), peraltro in continua e ancora attuale evoluzione (cfr. Corte Cost., sent. n. 161 del 6.05.1985; Cass. Sez. I, sent. n. 15138 del 20 luglio 2015; Corte Cost., sent. n. 221 del 21.10.2015; Corte Cost., sent. n. 180 del 20.06.2017; Corte Cost., sent. n. 143 del 23.04.2024). Così inquadrato il diritto in questione, è evidente come la disciplina di riferimento – per come progressivamente interpretata dalla giurisprudenza richiamata, interpretazione assolutamente condivisa dal Collegio e di cui la presente sentenza costituisce applicazione - rappresenti il risultato legislativo di un bilanciamento tra il più ampio possibile riconoscimento del compiuto sviluppo della personalità individuale e sociale dell'individuo, con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche, il quale costituisce il limite dettato dall'ordinamento al riconoscimento del diritto all'identità di genere. Sicché se, da un lato, l'allineamento somatico all'identità psicosessuale, funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona, non può essere considerato fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che “il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici” (cfr. già Corte Cost., sent. n. 161 del 6.05.1985), non è esclusa la necessità che l'accertamento giudiziale preordinato alla rettificazione anagrafica del sesso debba essere estremamente rigoroso, avendo riguardo non solo alla serietà e univocità della scelta, ma anche all'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere. pagina 3 di 6 Di qui, l'interpretazione, costituzionalmente orientata e oramai pacifica, dell'art. 1 della legge n. 164/1982, secondo la quale per l'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica non è necessario, ai fini del presupposto di cui alle “intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, non essendo peraltro espressamente richiesto dal legislatore, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei propri caratteri sessuali conformemente al genere di elezione. È, in particolare, da rimettersi al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Spetterà, invece, all'autorità giudiziaria investita del riconoscimento del diritto di cui trattasi, il rigoroso accertamento del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione della nuova identità di genere, oltreché del completamento di tale percorso individuale;
l'accertamento in questione dovrà essere compiuto attraverso la puntuale valutazione delle allegazioni dell'interessato/a e della documentazione prodotta in giudizio, anche afferente ai trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti, se necessario integrata da indagini tecniche ufficiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Alla luce delle predette coordinate e delle risultanze di questo giudizio, è avviso del Collegio che, nel caso in esame, il percorso di transizione di genere intrapreso dal ricorrente, comprensivo del supporto psicologico ed endocrinologo e della spendita a livello sociale della propria identità nel genere di elezione, depongano nel senso del completamento del suo percorso. Come visto, emerge dalle allegazioni di parte e dalla documentazione versata in atti che egli, celibe e senza figli, ha sempre avvertito e manifestato natura psico-comportamentale tipicamente maschile, pur essendo individuo di sesso femminile;
ha quindi assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di un uomo;
ha intrapreso un percorso, sin dagli anni 2022-2023, di adeguamento dei propri caratteri sessuali, così da ottenere la corrispondenza dei propri tratti somatici a quelli del sesso maschile percepito come quello di appartenenza;
ha partecipato, nella piena consapevolezza delle proprie necessità e conseguenti responsabilità, con costanza e senza riserve, al percorso terapeutico (medico- endocrinologico e psicologico) propostogli dagli specialisti intervenuti. È pertanto avviso del Collegio che il ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono la sua identità di genere e che il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulti definitivo. In particolare, il ricorrente ha affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti, mostrando rispetto ad essi piena soddisfazione. La spendita della propria identità e del proprio nome maschile in ambito familiare e nella sua socialità, oltreché il disagio che egli avverte nelle ipotesi in cui è ancora tenuto a spiegare il perché del disallineamento delle indicazioni sui propri documenti identitari rispetto alla percezione che egli, e l'esterno, ha di sé, risultano conclusive rispetto alla definitività del percorso e più che esaustive rispetto alla sua convinzione di portarlo a compimento. Ne consegue che il mutamento di sesso di, oggi, tenuto conto delle risultanze Persona_1 dell'istruttoria, appare avvenuto in modo compiuto e irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione del ricorrente con il genere maschile.
pagina 4 di 6 La domanda di rettificazione dell'atto di nascita, nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuto, ossia “femminile” deve essere sostituita in quello “maschile”, ancor prima e a prescindere dalla effettuazione di interventi chirurgici di adeguamento, che pure vuole affrontare, deve Persona_1 pertanto essere accolta. Parimenti, la correlata domanda di variazione del nome indicato nell'atto di nascita deve trovare accoglimento. La rettificazione anagrafica a seguito della riassegnazione del sesso deve invero consentire una completa ridefinizione dei dati identitari del richiedente e ciò, da un lato, tenuto conto dell'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione identitaria della persona, nonché, dall'altro lato, al fine di evitare che nell'atto di Stato civile permangano elementi che possono dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del suo carattere sessuale. Del resto, l'art. 5 della legge 164 del 1982 prescrive che le attestazioni di Stato civile devono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione anche di quest'ultimo a seguito della nuova attribuzione del sesso, senza che a tal fine si debbano avviare nuove procedure. In conclusione, deve disporsi che al ricorrente venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma anche il nuovo nome, dal medesimo scelto in con le conseguenti variazioni anagrafiche. Persona_1
1. Sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico. La domanda di autorizzazione alla sottoposizione del ricorrente all'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, è viceversa da dichiararsi inammissibile. La Corte Costituzionale, con sent. n. 143 del 23.07.2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 150/11 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano state ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. In particolare, con la richiamata pronuncia la Corte costituzionale ha chiarito che “l'evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). […] Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.”. Così “l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato”. In altri termini, se il Tribunale – come nel caso di specie – dovesse ritenere sufficiente ai fini della rettificazione anagrafica il percorso di transizione compiuto dal richiedente a prescindere dal ricorso all'intervento chirurgico, l'autorizzazione del Tribunale al predetto intervento “perde ogni ragion d'essere”. L'intervento, invero, benché certamente invasivo in termini di entità ed irreversibilità delle conseguenze sul corpo della persona, non farebbe altro che intervenire in un momento successivo pagina 5 di 6 rispetto ad un percorso di transizione, comprensivo di già occorse modificazioni dei caratteri sessuali, già considerato come compiuto e definitivo. Sicché, ottenuta la sentenza di rettificazione anagrafica, l'interessato/a può sottoporsi all'intervento chirurgico, se lo dovesse desiderare e ritenere funzionale al proprio benessere psicofisico, senza alcuna autorizzazione da parte del tribunale. Ebbene, ammesso che il Collegio ha ritenuto il percorso di transizione seguito dal ricorrente e le già intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali definitivi e sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso, viene meno la necessità di autorizzarlo agli ulteriori interventi medico-chirurgici cui volesse sottoporsi. Alla luce della intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/11, pertanto, la domanda del ricorrente di autorizzazione ai trattamenti chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, deve essere dichiarata inammissibile. Ritiene il Collegio di precisare, peraltro, che tanto comporta per di sesso maschile, Persona_1 giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, che egli potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni di questo Tribunale, ai sanitari, onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali se lo vorrà.
2. Sulle spese di lite. Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, considerata la veste di contraddittore istituzionale necessario rivestita dal P.M. e l'assenza di ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- attribuisce a nata a Bari il [...], a [...] artt. 1 ss. della legge Parte_1
14 aprile 1982, n.164, il sesso maschile, attribuendogli altresì il nome di così Persona_1 rettificando il suo atto di nascita – atto di nascita n. 50, parte 1, Serie A, volume 00001, anno 2002, Ufficio 5 del Comune di Bari - ove è enunciato il sesso “femminile” ed il nome , Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune, ove l'atto di nascita sia stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
- dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di autorizzazione a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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